FESTIVITÀ SOPPRESSA. Il trattamento del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarato non più festivo agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54 è quello previsto dai commi seguenti. Al lavoratore chiamato a prestare servizio in tale giornata spetta, oltre al trattamento economi- co mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazio- ne ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordi- nato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà esse- re corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente Contratto Naziona- le di Lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica
FESTIVITÀ SOPPRESSA. Il trattamento del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarato non più festivo agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54 è quello previsto dai commi seguenti. Al lavoratore chiamato a prestare servizio in tale giornata spetta, oltre al trattamento economi- co economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazio- ne maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordi- natosubordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà esse- re essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente Contratto Naziona- le Nazionale di Lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.
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