Contenuto. CONTENUTO DIMORA ABITUALE:
a) mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant‘altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell’eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell’Assicurato, purché nell’abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all’abitazione, (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo);
b) valori e preziosi ovunque posti (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo);
c) valori e preziosi in cassaforte (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo). Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli. Limitatamente all’attività di “Bed & Breakfast e Affittacamere”, qualora prevista e richiamata la Condizione “B&B e Affittacamere”, sono esclusi i beni portati dai clienti. Limitatamente al caso di Rischio Locativo, si intendono comprese all’interno del Contenuto anche le opere di abbellimento, migliorie o utilità attuate nei locali (es. installazione di tende o zanzariere, rivestimenti, decorazioni) eseguite dall’Assicurato locatario.
Contenuto. 1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.
Contenuto. L’insieme dei beni posti nei locali dell’azienda assicurata, anche se di proprietà di terzi, purché pertinenti l’attività dichiarata, e più precisamente:
Contenuto. Mobilio ed arredamento, attrezzature d'ufficio, strumenti scientifici o professionali, impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche, armadi di sicurezza e corazzati, casseforti, oggetti di argenteria, sussidi audiovisivi, archivi, archivi informatici, microfilm, documenti, campionari e quanto altro riposto nell'Ufficio Assicurato, che sia inerente all'attività in esso esercitata. Per i soli Uffici adibiti a studi medici sono comprese anche le apparecchiature elettromedicali. Sono compresi inoltre, cartelloni e supporti pubblicitari, vetrine, spazi espositivi e relativa merce esposta, nonché elettrodomestici, distributori automatici di cibi e bevande (anche di terzi), a conforto dei soggetti che prestano la loro opera nei locali dell'ufficio. Se l'Ufficio assicurato è preso in affitto, sono compresi dispositivi e apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche a servizio dell'Ufficio fissi per natura e destinazione d'uso, istallati dall'Assicurato locatario. All'interno della definizione di Contenuto sopra riporta si intendono comprese anche le seguenti "sotto-categorie" di beni: - Oggetti pregiati: pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d'arte e di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria; - Gioielli e preziosi: oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 euro; - Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere; - Collezioni: Raccolte ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie o categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore; - Documenti: Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.
Contenuto. È l’insieme dei beni per uso domestico, personale e professionale riposti all’interno dell’abitazione indicata nella scheda di Polizza. Comprende il Contenuto delle Dipendenze, gli impianti di prevenzione e di allarme e gli impianti di condizionamento. Agli effetti del Quadro I – Incendio e altri danni materiali, rientrano in questa voce le caldaie per il riscaldamento autonomo, le tende esterne e i relativi sostegni. L’insieme include anche - Cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d’oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, oggetti e servizi d’argento, armi, cose che abbiano valore artistico; - Preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d’oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose; - Valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano Valori.
Contenuto. L’insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione - con- tenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell’azienda in- dicata in Polizza (mod. 220035); l’assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o de- positi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda. L’insieme dei beni comprende: i sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici e citofonici, terminali p. o. s. (point of sale), impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elabo- ratori di processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura inerente l’azienda. Il tutto posto nei locali dell’azienda in cui si svolge l’attività e non oggetto di produzione e vendita. NB. Limitatamente alle garanzie del settore A - Incendio, qualora siano anche prestate le garan- zie del settore B - Elettronica, nella partita “contenuto” non dovranno essere considerate le ap- parecchiature elettroniche.
Contenuto. Mobilio ed arredamento in genere, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, scorte domestiche e quant’altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; biciclette e ciclomotori, autovetture immatricolate al PRA assicurate con Polizza RCA presso la medesima Società; mobilio, arredamento ed attrezzatura (esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari) dell’eventuale ufficio e/o studio professionale privato posto nell’abitazione od in locali con essa direttamente comunicanti; impianti di prevenzione e di allarme ed eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall’Assicurato; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri dell’abitazione. Sono compresi, nei limiti di indennizzo previsti per ciascuna Sezione: - per il settore incendio anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere; - per il settore furto anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Contenuto. Documentazione disomogenea riguardante l’attività della Categoria Si segnala: - Opuscolo. «Documento unitario concordato fra CGIL, CISL e UIL di Ro- vigo». s.d. [1967 mag.] - Volantino della Federbraccianti, Uisba, Fisba. «Lavoratori agricoli padova- ni! [...] Lavoratori agricoli, iscrivetevi al Sindacato per creare un forte Pote- re Sindacale». s.d. [1967 mag.] - Comunicato stampa del Comitato Direttivo della Federmezzadri e del Co- mitato Esecutivo della Federbraccianti in merito al rinnovo dei contratti in agricoltura». 1967 mag. 24 - Comunicato stampa del Comitato Centrale della Federbraccianti nazionale sui rapporti con gli agrari italiani e sulla situazione internazionale». 1965 mag. 23 - Comunicato. «Comunicato della CGIL sull’attacco americano alla zona smilitarizzata del Vietnam». s.d. [1967 mag.] - Comunicato della Federbraccianti. «Il 29 maggio, proclamata dalla Feder- braccianti, avrà luogo una seconda giornata di sciopero nazionale dei brac- cianti, dei salariati fissi, dei coloni e dei compartecipanti italiani». 1967 mag. 10 - Volantino della Federbraccianti nazionale. «Sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori agricoli». s.d. [ante 1967 mag. 29]
Contenuto. L’assicurazione per la partita Contenuto del SETTORE B – Elettronica è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Contenuto. 1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione e/o di collaborazione può riguardare tutte le iniziative, le attività, i beni, i servizi e le opere pubbliche inserite nella programmazione dell'Ente.
2. Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:
a. la fornitura di materiale/attrezzature;
b. la gestione di un'opera/area;
c. la realizzazione di un'opera o lavoro;
d. la fornitura di una prestazione di servizio o di un bene;
e. un contributo in denaro.
3. La sponsorizzazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
a. sponsorizzazione di eventi sportivi, commerciali, culturali e/o di rilevanza sociale;
b. utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno degli stabili comunali (es.bacheche, biblioteca, sale riunioni, impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori );
c. utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (a titolo esemplificativo, sito internet, periodico comunale);
d. servizi di manutenzione e gestione di aree verdi, manutenzione o sostituzione dei giochi e attrezzi ludici o servizi diversi;
e. fornitura di beni, con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere ed alla fornitura di arredo urbano;
f. attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
g. realizzazione di cataloghi, mostre, concerti e spettacoli, iniziative culturali;
h. gestione di sportelli informativi con contenuti concordati con l’amministrazione, marketing e promozione territoriale;
i. attività di comunicazione istituzionale attraverso i mezzi di comunicazione, assistenza agli uffici di staff e ufficio stampa, realizzazione di periodici con contenuti concordati con l’amministrazione.