Festività Clausole campione

Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione.
Festività. Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 123.
Festività. Fermo restando quanto previsto all'art. 196, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 142, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195.
Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: 1) Capodanno; 2) Epifania; 3) anniversario della Liberazione; 4) lunedì di Pasqua; 5) festa del Lavoro; 6) 2 giugno (festa della repubblica) 7) Assunzione della Madonna; 8) Ognissanti; 9) Immacolata Concezione; 10) X. Xxxxxx; 11) X. Xxxxxxx; 12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Festività. Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate: Festività nazionali: 1) 25 aprile - ricorrenza della Liberazione; 2) 1° maggio - festa dei lavoratori; 3) 2 giugno - festa della Repubblica (1).
Festività. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di lunedì di Pasqua; 5. il primo maggio, festa del lavoro; 6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**). Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali coincidenti con la do- menica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fat...
Festività. 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Festività. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati.
Festività. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del capoluogo di Provincia di cui il dipendente presta la sua opera.