RITENUTO Clausole campione

RITENUTO di aggiudicare la fornitura dei prodotti di cui al V° Appalto Specifico indetto nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati per le XX.XX della Regione Campania, agli operatori economici per importi e le durate contrattuali come riportati nell’allegato 2; - di non aggiudicare i lotti nn. 49-74-80-91-96-105-162-340 per i quali sono pervenute offerte superiori alla base d’asta; - di non aggiudicare i lotti nn. 10-100-270-311-312-354 per essere risultati non conformi e per l’effetto non aggiudicabili; XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 00000000000 Tel. 000 00 00 000 – Fax 000 00 00 000 - xxx.xxxxxx.xx - di non aggiudicare i lotti nn. 107 e 218 per essere risultati deserti in seguito all’esclusione dalla fase amministrativa degli operatori economici Bioproject e Zentiva, non essendo pervenute ulteriori offerte. RITENUTO inoltre: - di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli aggiudicatari, giusto quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e fermo restando altresì gli adempimenti per la stipulazione dei Contratti, previsti dal Disciplinare di gara a carico dell’aggiudicatario medesimo; - di svincolare automaticamente ad avvenuta sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le garanzie provvisorie costituite dagli Operatori Economici aggiudicatari a corredo dell’offerta; - di procedere con il presente atto, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dagli Operatori Economici non aggiudicatari, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
RITENUTO quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo di alta sorveglianza del 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenute, anche in relazione alla rideterminazione di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblica; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenza, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 189/2016, atteso il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.
RITENUTO che i servizi oggetto di affidamento abbiano natura intellettuale e che, pertanto, non richiedere l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
RITENUTO che occorre procedere alla ripartizione delle risorse disponibili per l’anno 2019 tra le diverse finalità previste dall’articolo 77 CCNL Funzioni centrali, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009;
RITENUTO che: la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria la nota in data 1 giugno 2011, con cui il Vice Sindaco e il Dirigente del Comune di Terni le avevano comunicato che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullità, come anche, consequenzialmente, tutte le delibere e le determine che ne fossero state effetto, data l’esistenza di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato di un illegittimo e abnorme provvedimento di autotutela, avente per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorso, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziaria, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quo; la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulaz...
RITENUTO pertanto, necessario procedere con speditezza, per i motivi sopra considerati, all’utilizzo di una procedura snella e semplificata che permetta di acquisire nel più breve tempo possibile i servizi di assistenza sanitaria attraverso ambulanza medicalizzata e liberare gli alloggi occupati abusivamente, nelle more della stipula dell’Accordo Quadro per tali prestazioni secondo la citata detemina dirigenziale n.1 del 20.10.2022; • che l’Associazione Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso: “San Xxxxxxxx OdV” con sede in Acerra (NA) alla via Xxxxxx Xxxxx n. 4 ha trasmesso copia sottoscritta del “Patto di Integrità” approvato con D.G.C. n. 797 del 03/12/2015, volto a prevenire il fenomeno corruttivo e ad affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento ed ha contestualmente dichiarato di aver preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Napoli in conformità al disposto del D.P.R. 62/2013 nonché di non avere beni immobili insistenti sul territorio di Napoli ai fini del programma 100; • il presente provvedimento viene adottato nel rispetto ed in osservanza di quanto disposto all’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 che impongono al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti per l’adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale un dovere di astensione in caso di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale; • la regolarità e correttezza dell’attività xxx.xx e contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. del 28/02/2013 n. 4 da parte del Dirigente del Servizio Politiche per la Casa che sottoscrive l’atto.
RITENUTO la Deliberazione n. 14/6 del 29.04.2022 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza relativo al triennio 2022-2024 dell'Amministrazione regionale” e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, prevedendo che le disposizioni del medesimo Piano siano “immediatamente applicabili”; la Delibera di Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 avente ad oggetto: Adozione del nuovo “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”; La nota protocollo n. 91064 del 29/11/2021 della Presidenza “Ufficio del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” con la quale, in seguito all’approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/7 del 29/10 /2021, relativa all’adozione del nuovo “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, è stata aggiornata la modulistica concernente le dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse utilizzabili dal personale dipendente e dirigente; di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 7, 15, e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna; il D.lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; il D.lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218; la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e ss. mm. ii.; opportuno richiamare la seguente normativa al fine di ricostruire l’impianto normativo che ha sorretto gli Avvisi “de quo”; • il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo; il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/20...
RITENUTO di sottoscrivere tra la Regione Puglia e le Parti Sociali un Accordo Quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.
RITENUTO che occorre procedere alla ripartizione delle risorse disponibili per l’anno 2014 tra le diverse finalità previste dall’articolo 85 del CCNL e dall’art. 13 del CCNI, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009;
RITENUTO che è intento della nuova amministrazione, in considerazione di quanto affermato nel Programma di coalizione ed all’esito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico, riaffermare la centralità della presenza diretta dell’Ente nelle scelte gestionali, in vista della valorizzazione e fruizione del patrimonio storico costituito dal Rione Terra, notoriamente caratterizzato da rilevanti presenze architettoniche, storiche, monumentali ed archeologiche; che una maggiore incidenza del Comune all’interno dei luoghi di governance potrà essere garantita solo con strumenti idonei, secondo un moderno concetto di “governance partecipata o partecipativa” e attraverso una diretta partecipazione del medesimo alla gestione; che tale scelta trova ulteriore motivazione anche in considerazione della particolare contingenza economica determinata dalla pandemia (e dalla fase post pandemica) e dall’opportunità di intercettare importanti risorse pubbliche nel quadro degli interventi del PNRR; che, alla luce di una nuova qualificazione dell’interesse pubblico e di quanto constatato sull’intera procedura circa i presupposti di favor partecipationis, di par condicio, di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e la verifica circa la effettiva convenienza di conferire tutti i beni immobili rientranti nell’ambito denominato “A” ad un unico concessionario, è necessario che vengano rivisti gli indirizzi forniti dalla precedente Amministrazione; che ne consegue la revoca della deliberazione giuntale (di proposta al consiglio comunale) n. 28 del 4 marzo 2021 e, quindi, la revoca della deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 16 aprile 2021 che hanno definito (cfr. punti 2,3 e 4 delle premesse) il modello di governance per la valorizzazione del compendio immobiliare “Rione Terra”, individuato lo strumento operativo nella concessione di valorizzazione di beni immobiliari rientranti nel patrimonio indisponibile dell’ente attraverso l’individuazione, a seguito di una procedura di evidenza pubblica (cfr. gara internazionale), di un unico soggetto privato a cui affidare, inizialmente, la relativa concessione della valorizzazione e gestione degli edifici del patrimonio immobiliare del “Rione Terra”;