Common use of FLESSIBILITÀ DI ORARIO Clause in Contracts

FLESSIBILITÀ DI ORARIO. A far data dall’1/7/2016 – secondo quanto previsto in materia di regime di timbrature dall’allegato 1 e fatto salvo quanto previsto dalla Norma Transitoria riportata in calce al presente articolo – per il personale che non opera secondo turni di lavoro è possibile usufruire della flessibilità di orario di lavoro secondo le seguenti modalità: - da lunedì a giovedì: 7,45 9,15 in entrata 16,45 18,30 in uscita - venerdì: 7,45 9,15 in entrata 12,00 16,00 in uscita - giornate semifestive: 8,00 9,15 in entrata L’intervallo per il pranzo è previsto di 1 ora e può essere ridotto fino ad un periodo non inferiore a 30 minuti ed incrementato fino ad un periodo non superiore ai 90 minuti, nella fascia oraria compresa tra le 12,00 e le 14,00, fermo restando che sulla base di motivate esigenze tecnico-produttive sarà garantita la copertura di quelle unità organizzative preposte ad un servizio continuativo. Nell’esercizio dell’orario flessibile il saldo al mese delle ore in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 13 ore in eccesso e le 10 ore in difetto. Ogni mese le ore effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo complessivo. Il tempo eccedente il saldo negativo di 10 ore è trattenuto dalla retribuzione e costituisce un’inosservanza delle norme contrattuali. Viene, inoltre, data la possibilità di recuperare l’eventuale monte ore negativo nei primi giorni del mese successivo in caso di assenza per malattia negli ultimi giorni del mese. Il tempo eccedente il saldo positivo delle 13 ore, fatto salvo quanto previsto agli art. 15 e 16 “Lavoro supplementare” e “Lavoro Straordinario”, sarà considerato contrattualmente non consentito e non richiesto dall’Impresa e quindi non verrà in alcun modo retribuito. I ritardi devono rappresentare un’eccezione e devono essere motivati. L’entrata dopo il termine della fascia flessibile in ingresso e dopo il periodo di intervallo per il pranzo costituisce ritardo. I ritardi che superano il monte di dieci minuti mensili verranno trattenuti dalla retribuzione. Per i dipendenti operanti presso la struttura “Assistenza di 1° livello Agenzie” (ex Customer Care) si applica in tutte le sedi la disciplina in materia di orario di lavoro riportata nell’allegato 2. Sulla base delle esigenze di alcune unità organizzative l’Impresa potrà richiedere una presenza fino alle ore 18,30. Laddove dovessero insorgere problemi per la copertura degli orari richiesti, la soluzione degli stessi verrà ricercata preventivamene con le OO.SS.AA. In caso di rientro da una missione avvenuto, per comprovate ragioni di servizio, dopo le ore 22, il dipendente avrà la facoltà di riprendere il servizio trascorso un intervallo di 12 ore tra il rientro presso il proprio domicilio e l’inizio dell’attività lavorativa. Fino al 30/6/2016 restano in vigore le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale, fpdipendenti.unipol.it

FLESSIBILITÀ DI ORARIO. A far data dall’1/7/2016 – secondo quanto previsto in materia di regime di timbrature dall’allegato 1 e fatto salvo quanto previsto dalla Norma Transitoria riportata in calce al presente articolo – per Per il personale che non opera secondo turni di lavoro è possibile usufruire della flessibilità di orario di lavoro secondo le seguenti modalità: - da dal lunedì a giovedì: al giovedì 7,45 9,15 9,00 in entrata 16,45 17,00 18,30 in uscita - venerdì: il venerdì 7,45 9,15 9,00 in entrata 12,00 16,00 in uscita - giornate semifestive: 8,00 9,15 in entrata L’intervallo E’ prevista 1 ora di intervallo per il pranzo è previsto di 1 ora e può essere ridotto fino ad un periodo non inferiore a 30 minuti ed incrementato fino ad un periodo non superiore ai 90 minuti, nella fascia oraria compresa tra le 12,00 e le 14,00, fermo restando che sulla base di motivate esigenze tecnico-produttive sarà garantita la copertura di quelle unità organizzative preposte ad un servizio continuativopranzo. Nell’esercizio dell’orario flessibile il saldo al mese delle ore in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 13 ore in eccesso e le 10 ore in difettoore. Ogni mese le ore effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo complessivo. Il tempo eccedente il saldo negativo di 10 Nel computo delle ore è trattenuto dalla retribuzione e costituisce un’inosservanza delle norme contrattuali. Viene, inoltre, data la possibilità di da recuperare l’eventuale monte saranno considerati anche i permessi autorizzati i quali non possono comunque superare le 5 ore negativo nei primi giorni del mese successivo in caso di assenza per malattia negli ultimi giorni del ogni mese. Il tempo eccedente il saldo positivo delle 13 oreLe ore di lavoro eccedenti le ore suddette, fatto e salvo quanto previsto agli art. 15 9 e 16 10 “Lavoro supplementareSupplementare” e “Lavoro Straordinario”, sarà considerato saranno considerate contrattualmente non consentito consentite e non richiesto dall’Impresa richieste dall’Impresa, e quindi non verrà in alcun modo retribuitoverranno retribuite. I ritardi devono rappresentare un’eccezione una eccezione e devono essere motivati. L’entrata dopo il termine della fascia flessibile in ingresso e dopo il periodo di intervallo per il pranzo costituisce ritardo. I ritardi che superano il monte di dieci minuti mensili verranno trattenuti dalla retribuzione. Per i dipendenti operanti presso la struttura “Assistenza Le Agenzie di 1° livello Agenzie” (ex Customer Care) si applica in tutte Direzione possono effettuare l’attività il venerdì pomeriggio fino alle 17.30; le sedi la disciplina in materia ore lavorate il venerdì pomeriggio vengono recuperate, di orario di lavoro riportata nell’allegato 2intesa con il responsabile diretto, nel corso della settimana successiva. Sulla base delle esigenze di alcune unità organizzative l’Impresa potrà richiedere una presenza fino alle ore 18,30. Laddove dovessero insorgere problemi per la copertura degli orari richiesti, la soluzione degli stessi verrà ricercata preventivamene con le OO.SS.AA. In caso di rientro da una missione avvenuto, per comprovate ragioni di servizio, dopo le ore 22, il dipendente avrà la facoltà di riprendere il servizio trascorso un intervallo di 12 ore tra il rientro presso il proprio domicilio e l’inizio dell’attività lavorativa. Fino al 30/6/2016 restano in vigore le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

FLESSIBILITÀ DI ORARIO. A far data dall’1/7/2016 dall’1/1/2012 – secondo quanto previsto in materia di regime di timbrature dall’allegato 1 11 e fatto salvo quanto previsto dalla Norma xxxxx Xxxxx Transitoria riportata in calce al presente articolo – per il personale che non opera secondo turni di lavoro è possibile usufruire della flessibilità di orario di lavoro secondo le seguenti modalità: - da dal lunedì a giovedì: al giovedì 7,45 9,15 9,00 in entrata 16,45 17,00 18,30 in uscita - venerdì: il venerdì 7,45 9,15 9,00 in entrata 12,00 16,00 in uscita - giornate semifestive: semifestive 8,00 9,15 9,00 in entrata L’intervallo per il pranzo è previsto di 1 ora e può essere ridotto fino ad un periodo non inferiore a 30 minuti ed xxxxxx xx incrementato fino ad un periodo non superiore ai 90 minuti, nella fascia oraria compresa tra le 12,00 e le 14,00, fermo restando che sulla xxx xxxxx base di motivate esigenze tecnico-produttive sarà xxxx garantita la copertura di quelle unità organizzative preposte ad un servizio continuativo. Nell’esercizio Xxxx’esercizio dell’orario flessibile il saldo al mese delle ore in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 13 ore in eccesso e le 10 ore in difetto. Ogni mese le ore effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo complessivo. Il tempo eccedente il saldo negativo di 10 ore è trattenuto dalla retribuzione e costituisce un’inosservanza delle norme contrattuali. Viene, inoltre, data la possibilità di recuperare l’eventuale monte ore negativo nei primi giorni del mese successivo in caso di assenza xx xxxxxxx per malattia negli ultimi giorni del mese. Il tempo eccedente il saldo positivo delle 13 ore, fatto salvo quanto previsto agli art. 15 e 16 “Lavoro supplementare” e “Lavoro Straordinario”, sarà xxxx considerato contrattualmente non consentito e non richiesto dall’Impresa e quindi non verrà in alcun modo retribuito. I ritardi devono rappresentare un’eccezione e devono essere motivati. L’entrata dopo il termine della xxxxxxx xxxxx fascia flessibile in ingresso e dopo il periodo di intervallo per il pranzo costituisce ritardo. I ritardi che superano il monte di dieci minuti mensili verranno trattenuti dalla retribuzione. Per i dipendenti operanti presso la struttura “Assistenza Xx Xxxxxxx di 1° livello Agenzie” Bologna (ex Customer CareAgenzia di Direzione) si applica in tutte può effettuare l’attività il venerdì pomeriggio fino alle 17.30; le sedi la disciplina in materia ore lavorate il venerdì pomeriggio vengono recuperate, di orario di lavoro riportata nell’allegato 2intesa con il responsabile diretto, nel xxxxx xxxxx settimana successiva. Sulla base delle esigenze di alcune unità organizzative l’Impresa potrà richiedere una presenza fino alle ore 18,30. Laddove dovessero insorgere problemi per la copertura degli orari richiesti, la soluzione degli stessi verrà ricercata preventivamene con le OO.SS.AA. In caso di rientro da una missione avvenuto, per comprovate ragioni di servizio, dopo le ore 22, il dipendente avrà la facoltà di riprendere il servizio trascorso un intervallo di 12 ore tra il rientro presso il proprio domicilio e l’inizio dell’attività lavorativa. Fino al 30/6/2016 31/12/2011 restano in vigore le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA. Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CIA, le Parti si incontreranno in relazione alle specifiche esigenze della Direzione Sistemi Informativi.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale