Conversione valutaria Clausole campione

Conversione valutaria. 1. Qualora per l’esecuzione dell’Operazione di Paga- mento sia richiesto l’utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avvie- ne al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.
Conversione valutaria. I Clienti che utilizzano Auto FX (l'opzione predefinita) avranno uno scambio automatico di qualsiasi Valuta Estera in Valuta Locale della Pagina Personale e viceversa. Per qualsiasi scambio Auto FX innescato da una transazione avviata tramite la Piattaforma di trading ed eseguita automaticamente, il tasso di cambio sarà determinato al momento dell'esecuzione della transazione. In qualsiasi altra situazione, come corporate actions, pagamenti di cedole, pagamenti fittizi, ordini via e-mail o telefonici, il tasso di cambio verrà determinato al momento della conversione, che di solito avviene la mattina del giorno lavorativo successivo. Si noti che in questi casi, si ha un rischio di controparte su DEGIRO. DEGIRO copre l'esposizione valutaria che esiste tra il momento in cui il denaro viene ricevuto per conto dell’utente e il momento in cui avviene la conversione. I Clienti che utilizzano Manual FX hanno la possibilità di acquistare manualmente e detenere determinate Valute Estere come mostrato nella Piattaforma di trading. Quando la funzione manuale è attiva per una determinata valuta, il Denaro sarà detenuto in Valuta Estera nei Conti deposito in Valuta Estera o nei Fondi del Mercato Monetario come indicato negli articoli 6.6.2, 6.7.2 e 6.7.4 delle Condizioni per i servizi di investimento. In questo modo, l’utente scegliere autonomamente se e quando scambiare le proprie posizioni in denaro. Si prega di consultare la sezione FAQ sotto la scheda “Ordini” sul sito Web per gli orari in cui è possibile scambiare le posizioni di denaro. Per le commissioni applicabili a Auto FX o Manual FX, consultare il Tariffario commissioni. Si tenga presente che è possibile prelevare fondi solamente dal Conto di referenza in Valuta Locale nella Pagina Personale utente.
Conversione valutaria. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento di base e del regolamen- to di applicazione, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dalla commissione amministrativa.
Conversione valutaria. Il servizio consiste nell’operazione di negoziazione (acquisto o vendita) di valuta estera contro euro, o altra valuta diversa dall’euro, effettuabile in ogni momento della giornata in cui la Banca è aperta ed operante, al tasso di cambio vigente in quel momento. La Banca negozia valuta esclusivamente a pronti. Il tasso di cambio è determinato sommando al cambio di acquisto o vendita del momento (“al durante”), quotato dal broker di riferimento della Banca, la commissione a favore della Banca. I rischi specifici della conversione valutaria a pronti a pronti sono: - Rischio di cambio: il cambio tra l’euro e le divise estere, come il cambio applicato tra divise diverse dall’euro, è soggetto ad oscilla- zioni nel corso della medesima giornata operativa;
Conversione valutaria. La conversione di valute è un servizio offerto dalla Banca che consiste nell’operazione di negoziazione (acquisto o vendita) di valuta estera contro euro, o altra valuta diversa dall’euro, effettuabile in ogni momento della giornata in cui la Banca è aperta ed operante, al tasso di cambio vigente in quel momento. La Banca negozia valuta esclusivamente a pronti.
Conversione valutaria. Noi abbiamo facoltà di vendere il Libro in altre valute. In tal caso, potremo convertire il Prezzo di Listino impostato, in valute diverse (ognuna delle quali è definita come una "Valuta di Vendita") basandoci su un tasso di cambio da noi determinato. Ci riserviamo la facoltà di aggiornare periodicamente il Prezzo di Listino convertito per riflettere i tassi di cambio attuali. Al fine del calcolo delle Commissioni, il Prezzo di Listino nella Valuta di Xxxxxxx sarà convertito in Euro e su quest’ultimo saranno calcolate le Commissioni.
Conversione valutaria. Noi abbiamo facoltà di vendere il Libro in altre valute. In tal caso, potremo convertire il Prezzo di listino che ci avete comunicato in valute diverse (ognuna delle quali è definita come una "Valuta di Vendita") basandoci su un tasso di cambio da noi determinato. Ci riserviamo la facoltà di aggiornare periodicamente il Prezzo di Listino convertito per riflettere i tassi di cambio attuali. Al fine del calcolo delle Royalty, il Prezzo di listino convertito nella Valuta di Vendita sarà il vostro Prezzo di Listino per l’offerta e la vendita del Libro in quella Valuta di Vendita.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.