Fondazioni di opere d’arte Clausole campione

Fondazioni di opere d’arte. Il tipo di fondazione per le opere d’arte verrà fissato di volta in volta dalla D.L., tenendo conto dei dati di progetto, delle indagini geotecniche eseguite e dei dati eventualmente posti in evidenza dall’Appaltatore a seguito di indagini geotecniche e geognostiche idonee per numero, qualità ed ubicazione che l’Impresa è tenuta ad effettuare a verifica delle previsioni progettuali, come indicato dal presente capitolato. La D.L. avrà la facoltà ,ove lo ritenga necessario, di prescrivere all’atto esecutivo tipi di fondazione anche diversi da quelli previsti nel progetto .L’Impresa non potrà per questo accampare alcun pretesto o pretendere compensi di sorta per effetto di tali variazioni, fatta salva l’eventuale applicazione di nuovi prezzi.
Fondazioni di opere d’arte. Si intendono compensati a corpo gli scavi di fondazione di qualunque dimensione e gli eventuali loro sostegni e protezioni, compresi travi orizzontali od inclinate in acciaio ed in c.a., tiranti, micropali e pali di fondazione, cuffie e pozzi e loro esecuzione, anche a campione od in sottomurazione. Nei prezzi, qualora i materiali non possano essere utilizzati per l'opera in contratto, sono compresi gli eventuali oneri di trasporto a rifiuto in discariche autorizzate con oneri già compensati nei prezzi unitari offerti; in caso contrario tutti gli eventuali oneri per il loro riutilizzo fanno parte del prezzo a corpo. Si intendono inoltre compensati a corpo le fondazioni di ogni tipo, dirette od indirette, comprendenti i plinti di spalle, pile, muri di sostegno e controripa, le opere di drenaggio in scavo, le fondazioni rigide od elastiche, in pali a grande diametro, medio e piccolo diametro, in calcestruzzo semplice od armato, in acciaio o vetroresina, i diaframmi ed i cassoni costruiti in opera varati o auto affondanti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).