Fondo di previdenza complementare. E’ intenzione delle Parti individuare di comune accordo un “Fondo di Previdenza Complementare” a cui aderire e nel quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che vorranno aderire. Il contributo a carico della Associazione non potrà superare l’1% degli elementi retributivi ai fini del calcolo del TFR con la decorrenza prevista dalla legge.
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Fondo di previdenza complementare. E’ È intenzione delle Parti individuare di comune accordo un “Fondo di Previdenza Complementare” a cui aderire e nel quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che vorranno aderire. Il contributo a carico della Associazione dell’azienda non potrà superare l’1l'1% degli elementi retributivi ai fini del calcolo del TFR con la decorrenza prevista dalla legge.
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