Giusta causa Clausole campione

Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali: − le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni; − le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione; − la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali di lavoro; − la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda; − i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili; − il furto in azienda.
Giusta causa. (1) Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso. (2) Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l'onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 190 e 198 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.
Giusta causa. 1) Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso. 2) Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l'onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli articoli 172 (indennità sostitutiva del preavviso) e 182 (trattamento di fine rapporto), salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.
Giusta causa. Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Giusta causa. PCM potrà annullare un Ordine, in tutto o in parte, previo preavviso di trenta (30) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Fornitore e pagamento di tutti i Prodotti consegnati alla data della comunicazione che siano stati accettati da PCM come prodotti conformi.
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rappor- to senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di la- voro. Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio: 1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i di- retti superiori; 2) il danneggiamento di beni o colture dell’azienda dovuto a dolo o colpa grave; 3) il furto in azienda; 4) l’esecuzione senza permesso nell’azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda.
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali: - le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni; - le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali: - le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni; - le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione; - la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali di lavoro; - la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda; - i danneggiamenti dolosi ai macchinari ed agli stabili; - il furto in azienda. - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art.60 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all'operaio a mezzo raccomandata a/r o PEC, e contenere i motivi che lo hanno determinato. L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall'art.70, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del O.L. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa è immediato, cioè senza periodo di preavviso, e scatta per uno dei seguenti motivi che non consentono una prosecuzione, anche se provvisoria, del rapporto di lavoro: a) assenza ingiustificata e senza avviso dal posto di lavoro per tre giorni consecutivi; b) condanne penali, precedute o seguite da un periodo di detenzione; c) recidive di comportamento omissivo, per il quale siano già state applicate sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 36 del presente Contratto integrativo; d) grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di un suo diretto rappresentante all’interno dell’azienda; e) ripetuti casi di negligenza o danneggiamento doloso di macchinari o attrezzi, di coltivazioni o di fabbricati; f) furto all’interno dell’azienda agricola.
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio: 1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori; 2) il danneggiamento di beni o colture dell'azienda dovuto a dolo o colpa grave; 3) il furto in azienda; 4) l'esecuzione senza permesso nell'azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiale dell'azienda.