Giusta causa Clausole campione
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali: − le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni; − le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione; − la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali di lavoro; − la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda; − i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili; − il furto in azienda.
Giusta causa. (1) Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
(2) Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l'onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 190 e 198 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.
Giusta causa. 1) Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
2) Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l'onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli articoli 172 (indennità sostitutiva del preavviso) e 182 (trattamento di fine rapporto), salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.
Giusta causa. Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Giusta causa. PCM potrà annullare un Ordine, in tutto o in parte, previo preavviso di trenta (30) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Fornitore e pagamento di tutti i Prodotti consegnati alla data della comunicazione che siano stati accettati da PCM come prodotti conformi.
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rap- porto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell’azienda dovuto a dolo o col- pa grave;
3) il furto in azienda;
4) l’esecuzione senza permesso nell’azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda.
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell'azienda dovuto a dolo o colpa grave;
3) il furto in azienda;
4) l'esecuzione senza permesso nell'azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiale dell'azienda.
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali: - le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni; - le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione; - la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali di lavoro; - la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda; - i danneggiamenti dolosi ai macchinari ed agli stabili; - il furto in azienda. - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art.60 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all'operaio a mezzo raccomandata a/r o PEC, e contenere i motivi che lo hanno determinato. L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall'art.70, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del O.L. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non con- sentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali:
1. le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni
2. le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione
3. la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o un suo diretto rappre- sentante nell’azienda
4. i danneggiamenti ai beni aziendali
5. il furto ai danni dell’azienda
6. la recidiva per tre volte nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’ap- plicazione di sanzioni disciplinari previste dall’articolo 33 del presente CPL. Le motivazioni delle infrazioni di cui sopra devono essere comunicate all’in- teressato con lettera raccomandata A.R. o raccomandata a mano entro 3 giorni. Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, si procederà al tentativo di conciliazione secondo le norme delle controver- sie collettive e individuali di cui all’articolo 72 del CCNL vigente.
Giusta causa e giustificato motivo Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 604/1966, il rapporto di la- voro a tempo indeterminato puo` essere risolto solo in caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo, pena l’inva- lidita` del recesso. La giusta causa e` quel motivo tanto grave da spingere al re- cesso immediato dal contratto di lavoro (a tempo indetermi- nato o a tempo determinato) poiche´ per la sua gravita` non consente la prosecuzione, an- che provvisoria del rappor- to (6) (art. 2119 c.c.) I gravi motivi ex art. 2119 c.c. sono in primo luogo le ina- dempienze contrattuali delle parti. Il lavoratore puo` licenziarsi (c.d. dimissioni) con giusta causa se il datore di lavoro, a titolo esemplificativo, non ero- ga nei tempi di legge la retri- buzione e/o la contribuzione, omette la consegna dei pro- spetti paga, non si attiva per la formazione del lavoratore nei contratti di lavoro formati- vi (apprendistato, tirocinio for- mativo, contratto di formazio- ne e lavoro, contratto di inseri- mento). Integra la giusta causa anche la mancata correspon- sione di una sola mensilita` di retribuzione o la mancata cor- responsione di gratifiche sup- plementari come la 13a o 14a mensilita`. A titolo esemplifica- tivo, invece, giusta causa di li- cenziamento da parte del dato- re di lavoro si configura se il lavoratore non si presenta sul luogo di lavoro senza validi motivi o se si rifiuta illegitti- mamente di prestare la sua at- tivita` lavorativa. La giusta causa e` altres`ı ravvi- sabile in fatti e comportamenti estranei al contratto di lavoro ma ugualmente idonei a pro- durre effetti che si ripercuoto- no nel rapporto fiduciario tra datore e prestatore di lavoro. Spesso i contratti collettivi contemplano tipologie di com- portamenti legittimanti il li- cenziamento per giusta causa. La tipologia di motivazioni piu` utilizzate per giustificare Note:
