Common use of Fondo nazionale di previdenza complementare Clause in Contracts

Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10. Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da:  1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;  1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;  una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993;  il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993; Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato n. 9. L‟indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissione.

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Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, integrativa così come prevista dal d.lgs. decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 del 1993 124, e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟artdall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il parti convengono di aderire al costituendo Fondo pensione di previdenza complementare a capitalizzazione per gli volontaria che sarà istituto dalle parti contrattuali del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10del 10 luglio 2002. Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti fondo sono costituite da: - 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento; - 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento; - una quota di TFR trattamento di fine rapporto pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28.4.199328 aprile 1993; - il 100 per cento del TFR trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al Fondo fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato di prima occupazione successiva al 28.4.199328 aprile 1993; - il 100 per cento del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo determinato. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del Tfrtrattamento di fine rapporto. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato n. 9. L‟indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissione.

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Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine 1. In relazione agli impegni assunti con gli accordi nazionali del 3 luglio 1996 e dell’11 giugno 1998 in materia di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998complementare, le parti, in data 14.12.2006nel confermare le percentuali e i criteri di contribuzione ivi stabiliti e di seguito riportati nella successiva lettera B) del presente articolo, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10. Le contribuzioni dovute convengono quanto segue: A) I lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL potranno aderire al Fondo Priamo, istituito nel comparto degli autoferrotranvieri, nel rispetto della normativa vigente per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite datale Fondo. B) La contribuzione è stabilita in percentuale per 12 mensilità sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: retribuzione tabellare indennità di contingenza 1 per cento aumento periodico di anzianità E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure percentuali: a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;  1 per cento dell’azienda 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;  1%. È altresì dovuta al fondo una quota di mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2 per cento 2% delle voci della retribuzione utile per il calcolo così come individuate al terzo capoverso del TFR maturato nel periodo presente punto. Per i lavoratori di riferimento primo impiego, successivo all‟iscrizione al fondo 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo, l’integrale destinazione del T.F.R.. C) La normativa di cui al presente articolo non trova applicazione per i quadri già iscritti ad altri fondi complementari. D) Con decorrenza dall’ 1 agosto 2018 le Parti convengono di destinare un contributo mensile a carico dell’azienda, di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti La somma non è revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL. Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale di tipo verticale l’importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d'anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero. Nel caso di richiesta di trasferimento della posizione maturata ad altra forma pensionistica l'azienda cesserà l'erogazione Per tutti i lavoratori già occupati non iscritti al Fondo Priamo alla data del 28.4.1993;  30.06.2018, il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione versamento della somma comporta l'adesione contrattuale al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende. Per l’adesione contrattuale al 28.4.1993; Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla fondo non è dovuta la quota di contribuzione a proprio caricoiscrizione prevista dal punto 17 dell’accordo nazionale 23/4/1998, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione istitutivo del Tfr. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuatoPriamo, a partire dalla data stabilita nell‟accordo istitutivo sottoscritto tra Federtrasporti, FENIT ed ANAC e FILT- CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e sue successive modificazioni. L’eventuale successiva adesione volontaria al Fondo sarà regolamentata da quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. a) del vigente statuto di Priamo La somma verrà conferita al “Comparto garantito” del Fondo, salvo successiva possibilità del lavoratore di trasferimento ad altro comparto secondo quanto previsto dall’art. 6 dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione Statuto del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti Per i lavoratori 10 Il già iscritti al Fondo è stato autorizzato dalla Covip Priamo alla data del 1.7.2018, e per quelli che aderiranno (sia in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato n. 9. L‟indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendentiforma esplicita che tacita) dopo tale data, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto del Fondo al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici previsti dal CCNL vigente. Le aziende, attraverso le liste di contribuzione, trasmetteranno al Fondo anche tutti i nominativi, completi dei dati anagrafici necessari per l’identificazione, dei dipendenti aderenti con la sola modalità contrattuale evidenziando il loro status. Al fine di facilitare e promuovere l’adesione al Fondo, le modalità che verranno definite dalla Commissioneaziende metteranno a disposizione dei lavoratori, all’atto di assunzione e attraverso un’informativa periodica, il materiale informativo fornito dal Fondo stesso, quali a titolo esemplificativo non esaustivo, la proposta di iscrizione, la lettera ad hoc da inserire in busta paga, il kit informativo, gli spazi per espositori, manifesti e brochure.

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Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, integrativa così come prevista dal d.lgs. decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 del 1993 124, e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟artdall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il parti convengono di aderire al costituendo Fondo pensione di previdenza complementare a capitalizzazione per gli volontaria che sarà istituto dalle parti contrattuali del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10del 10 luglio 2002. Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti fondo sono costituite da: 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento; 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento; una quota di TFR trattamento di fine rapporto pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28.4.199328 aprile 1993; il 100 per cento del TFR trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al Fondo fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato di prima occupazione successiva al 28.4.199328 aprile 1993; − il 100 per cento del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo determinato. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del Tfrtrattamento di fine rapporto. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato n. 9. L‟indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissione.

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Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟artdall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti florovivai- sti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10Agrifondo12. Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da: 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo calco- lo del TFR nel periodo di riferimento; una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al fondo per i lavoratori lavora- tori già occupati alla data del 28.4.1993; il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993; . Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TfrTFR. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere es- sere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e parti, in ordine alle prospettive di tutti i lavoratori 10 Xxxxxxxxx, convengono sulla opportunità di affidare alla Fondazione Enpaia – attraverso modalità tecniche da definire – le attività di previdenza complementare allo stato gestite dallo stesso, verificando, al riguardo, 12 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo all’Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo L’Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato nell’Allegato n. 915. L‟indirizzo L’indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. le possibilità ammesse dal D.lgs. 5 dicembre 2015, n. 252, art. 3 comma 1, lettera g). Si ritiene infatti che la piena ed effettiva deducibilità Fondazione Enpaia, in ragione dei costi sostenuti per legami pregressi con il Fondo e alla luce della tipologia di attività che la previdenza complementare. Le Parti convengono stessa svolge, rappresenti un ri- ferimento in grado di destinare a copertura delle spese garantire continuità all’operato di costituzione Agrifondo e di avvio del Fondo nonché perseguire l’obiettivo di un ampliamento della sua pubblicizzazione alle imprese ed platea degli iscritti. A tal fine, le parti forniranno indicazioni ai lavoratori dipendentipropri rappresentanti in seno al Consi- glio di Amministrazione di Agrifondo, affinché pongano in essere tutti gli atti neces- sari a verificare la somma fattibilità tecnica e a individuare i passaggi propedeutici all’attua- zione di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissionetale operazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟artdall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10Agrifondo.10 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all’Albo dei Fondi pensione. L’Accordo istitutivo è riprodotto nell’Allegato n. 12. L’indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da: 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993; Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato n. 9. L‟indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissione.

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Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgsD.Lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟artdall'art. 4 del d.lgsD.Lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10Agrifondo (*). Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da: - 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; - 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; - una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all'iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; - il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all'iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993; Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TfrTir. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo nell'accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Impegno a verbale Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato n. 9. L‟indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Impegno a verbale Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di euro 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissione.

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Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟artdall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10. Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da: 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993; Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo all’Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo L’Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato nell’allegato n. 9. L‟indirizzo L’indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissione.

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Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟artdall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10. Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da: 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993; Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo all’Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo L’Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato nell’allegato n. 9. L‟indirizzo L’indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟artdall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10. Agrifondo.10 Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da: 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993; Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere es- sere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo all’Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo L’Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato nell’Allegato n. 912. L‟indirizzo L’indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟artdall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10. Agrifondo.10 Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da:  1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;  1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;  una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993;  il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993; Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato n. 9. L‟indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Fondo nazionale di previdenza complementare. (Riferito all’art. 56 del C.C.N.L.) Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, integrativa così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 D.lgs 124/1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall‟art. nonche dall’art 4 del d.lgs. n. 173 del 1998D.lgs 173/1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il parti convengono di istituire un Fondo pensione di previdenza complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo10volontaria attraverso l’individuazione di strumenti adeguati che tengano conto delle specifiche caratteristiche del settore. Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da: 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28.4.199328 aprile 1993;  il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all‟iscrizione all’iscrizione al Fondo fondo per i lavoratori con contratto a indeterminato di prima occupazione successiva al 28.4.199328 aprile 1993; □ 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a determinato. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TfrTFR. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell‟accordo nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori 10 Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all‟Albo dei Fondi pensione. L‟Accordo istitutivo è riprodotto nell‟allegato n. 9. L‟indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissioneriferimento.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro