Forma del presente Addendum Clausole campione

Forma del presente Addendum. Il presente ▇▇▇▇▇▇▇▇ è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
Forma del presente Addendum. Il presente Addendum, composto da n. 3 pagine compresa la presente, è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 5, della L. 21 dicembre 1978, n. 845, ed è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto dalle parti mediante apposizione di firma digitale.
Forma del presente Addendum. L’ Addendum 2017 è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Direttore Generale firmato digitalmente ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Responsabile Area Supporto all’Economia Testo della Convenzione MiSE-ABI -CDP 14 febbraio 2014, coordinato con gli aggiornamenti tecnici in data 25 marzo 2014, 3 giugno 2014, 5 giugno 2014, 9 giugno 2014, 6 agosto 2014, 10 novembre 2014, 20 novembre 2014 e con le modifiche introdotte con l’Addendum dell’11 febbraio 2015, con l’Addendum del 17 marzo 2016 e con l’Addendum [●] 2017

Related to Forma del presente Addendum

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Modalità di presentazione della domanda Le domande sono presentate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti previo accordo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che attesti l’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito della Regione Liguria, nell’area tematica raggiungibile nella pagina “indice” della funzionalità “Comunicazioni Obbligatorie” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. • Le domande, con allegati in formato .pdf il verbale di accordo sindacale e la copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line accessibile nella pagina “indice” della funzionalità Comunicazioni Obbligatorie attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. • Successivamente, una volta inviata telematicamente la domanda, deve essere scaricata la ricevuta della domanda di CIGD proposta dal sistema stesso e inviata, unitamente alla fotocopia copia fronte-retro del documento d’identità in ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. • La Regione Liguria istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria può non concedere l’autorizzazione per mancanza dei requisiti richiesti. • La Regione Liguria predispone il relativo decreto di ammissibilità alla fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga che sarà pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria. • Sarà data al datore di lavoro richiedente comunicazione dell’esito del procedimento tramite informazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sull’istanza che dovrà pertanto essere costantemente letta e aggiornata. • Il datore di lavoro provvede altresì a indicare le ore di CIGD usufruite per ogni mese autorizzato, utilizzando la funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” disponibile nella pagina “indice” del sistema telematico delle “Comunicazioni On Line” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, con l’avvertenza che in carenza non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori. • La Regione Liguria istruisce le “Rendicontazioni Mensili delle CIG in deroga” secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria invierà il successivo decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, predisposto mese per mese, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. • Il datore di lavoro provvede, tramite i sistemi informatici dell’INPS, alle attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruite (modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese. • L’INPS - Direzione Regionale della Liguria può negare o revocare l’autorizzazione a seguito di documentati motivi ostativi.

  • Modalità di presentazione della documentazione 1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ▇▇.▇▇. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; b) potranno essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza. 2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 4. Il diretto utilizzo dei modelli allegati non è prescritto a pena di esclusione dalla gara. Tuttavia le dichiarazioni prodotte dovranno riportare i contenuti sostanziali dei modelli allegati, per cui se ne consiglia sempre il diretto utilizzo, perché ciò rende più semplice la partecipazione, limita il rischio di possibili errori ed agevola i compiti dell’Ente. 5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di soccorso istruttorio o regolarizzazione da parte dell’Ente con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 6. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente la Stazione appaltante: a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell’Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti; b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l’esclusione bensì, se del caso, l’attivazione del soccorso istruttorio, come previsto dal Codice; c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell’amministrazione digitale).

  • DURATA DELLA LOCAZIONE La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 . La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali (53). Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata (54). (53) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 7, L. 8 febbraio 2007, n. 9. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 7. (54) Vedi, anche, l'art. 4, comma 9-bis, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (giurisprudenza di legittimità)

  • MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA L’offerta entro il plico sigillato, a pena di esclusione, dovrà essere recapitata a mezzo del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate e/o in regime di autoprestazione al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari Sede Amministrativa ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. 1, 09047 Selargius (CA) Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/03/2008 Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato farà fede unicamente il timbro a data apposto sul plico dall’Ufficio protocollo di questa Amministrazione. Il recapito tempestivo del predetto plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL 8 di Cagliari ove per disguidi postali o di altra natura e/o per qualsiasi altra ragione il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Ad avvenuta scadenza del termine perentorio sopra indicato, pertanto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra offerta in precedenza eventualmente inviata nel termine. L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere costituita da un plico sigillato in modo tale da garantirne l’integrità, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e recante sull’esterno la ragione sociale e l’indirizzo del concorrente nonché, ben in evidenza, la dicitura: «OFFERTA RELATIVA ALL’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED ATTIVITA’ AD ESSO COMPLEMENTARI DEI PRESIDI OSPEDALIERI E DEI PRESIDI TERRITORIALI DELL’▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇° ▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇» All’interno del plico, a pena di esclusione, dovranno essere inserite tre buste o plichi, confezionate con la stessa modalità e con le stesse diciture riportate sull’esterno del plico principale, aventi ciascuna, a pena di esclusione, la seguente ulteriore dicitura: BUSTA 1 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI BUSTA 2 – PROGETTO TECNICO BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA La documentazione d’offerta dovrà essere scritta interamente in lingua italiana.