Common use of Forma e regime di circolazione Clause in Contracts

Forma e regime di circolazione. Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, verranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Monte Titoli) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Secondo tale regime, il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli dagli intermediari interni ed esterni aderenti al sistema di gestione accentrata. Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed all'articolo 31, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. L'indirizzo di Monte Titoli è Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. Le Condizioni Definitive potranno prevedere disposizioni diverse in caso di ammissione di uno specifico Prestito ad un sistema di gestione accentrata diverso da quello gestito da Monte Titoli (il Sistema di Gestione Accentrata). Articolo 4 –

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Forma e regime di circolazione. Le ObbligazioniObbligazioni sono emesse in regime di dematerializzazione, rappresentate da titoli al portatoreai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, verranno come modificato, e della relativa normativa regolamentare di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Monte Titoli) ed assoggettate alla disciplina A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0. Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. E' tuttavia salvo il diritto del titolare di dematerializzazione ottenere il rilascio della certificazione di cui al decreto legislativo agli articoli 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett b) del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, febbraio 1998 n. 213 e Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni58. Secondo tale regime, il Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari interni ed esterni aderenti al sistema di gestione accentrata. Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo Ne consegue che il diritto soggetto che di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 85 volta in volta risulta essere titolare del D. Lgs. 24 febbraio 1998conto, n. 58 ed all'articolo 31, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. L'indirizzo di detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli è Xxx Xxxxxxxx x. 0S.p.A., 00000sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, Xxxxxx, Xxxxxxsarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate. Le Condizioni Definitive potranno prevedere disposizioni diverse in caso di ammissione di uno specifico Prestito ad un sistema di gestione accentrata diverso da quello gestito da Monte Titoli S.p.A. (il Sistema di Gestione Accentrata). Articolo 4 –

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Forma e regime di circolazione. Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, verranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Monte Titoli) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Secondo tale regime, il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante corrispondente registrazione sui conti xxx xxxxx accesi presso Monte Titoli dagli intermediari interni ed esterni aderenti al sistema di gestione accentrata. Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo all’articolo 85 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed all'articolo 31all’xxxxxxxx 00, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. L'indirizzo L’indirizzo di Monte Titoli è Xxx Xxxxxxxx x. 0Via Mantegna n. 6, 0000020154, XxxxxxMilano, XxxxxxItalia. Le Condizioni Definitive potranno prevedere disposizioni diverse in caso di ammissione di uno specifico Prestito ad un sistema di gestione accentrata diverso da quello gestito da Monte Titoli (il Sistema di Gestione Accentrata). Articolo 4 –.

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