Common use of Formatori Clause in Contracts

Formatori. 1. I formatori, nei limiti orari di seguito definiti e secondo le modalità concordate in contratta- zione regionale e, in subordine, di Ente, sono impegnati nelle attività di cui alle macro ti- pologie regolamentate dal presente contratto di comparto. 2. Per i formatori l’orario di lavoro è comprensivo della formazione diretta, come di seguito specificato, e delle ore destinate alle funzioni descritte nelle declaratorie dei profili professionali, fino al completamento delle 36 ore settimanali. 3. L’orario medio settimanale di formazione diretta è definito su un calendario nazio- nale di 36 settimane fino ad massimo di un monte di 800 ore annue. 4. L’eventuale flessibilità è definita in sede di contrattazione regionale e/o di Ente in funzione del numero delle settimane di programmazione delle azioni formative, comprese tra un minimo di 31 ed un massimo di 44. La programmazione è effet- tuata all’inizio delle attività, previo esame congiunto con la RSA/RSU. Calendari formativi regionali che deroghino dai limiti sopra individuati sono oggetto di con- trattazione regionale e/o di Ente. 5. Per rispondere alla diversificazione della domanda formativa, l’orario settimanale di formazione diretta di cui al precedente punto B.3 è soggetto ad ulteriore flessibi- lità entro un massimo di 27 ore settimanali, fermo restando il limite dell’orario me- dio settimanale e del relativo monte ore annuo, per non più di 4 settimane per an- no formativo. 6. Periodi superiori alle 4 settimane di cui al punto precedente sono definiti in con- trattazione regionale o, in subordine, di Ente, prevedendone le relative forme di in- centivazione di cui all’art. 25, punto F, lettera a), fermo restando il limite dell’orario medio settimanale e del relativo monte ore annuo. 7. Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali previa contrattazione a livello regionale e/o di Ente sui criteri, sulle modalità di attuazione nonché sulla re- tribuzione oraria, è possibile concordare un impegno aggiuntivo e incentivato di formazione diretta fino ad un massimo di 150 ore annue lavorative oltre le 800 e distribuite all’interno delle 36 ore settimanali. La misura minima dell’incentivo non può essere inferiore a quanto previsto all’art. 25, punto F, lettera b). 8. Sono considerate attività di formazione diretta: • la formazione svolta in aula/laboratorio; • la formazione svolta in azienda, in situazione di "aula", di gruppo o individualizza- ta; • il sostegno alle persone con disabilità certificate e inserite nei corsi ordinari, in compresenza con il formatore; • le supplenze; • le ore impiegate per gli esami finali, limitatamente a quelle svolte direttamente con l’utenza in situazione di aula, di gruppo o individualizzate. 9. L’orario del formatore comprende le funzioni previste nella declaratoria del forma- tore, xxx comprese le attività di team/organi collegiali, riunioni, gestione e produzio- ne di report e almeno 120 ore annue per la formazione/aggiornamento. 10. Le ore di formazione e aggiornamento, su programmazione dell’Istituzione Forma- tiva e/o su proposta del formatore, possono essere impiegate anche all’esterno della sede formativa. 11. Qualora l’orario di lavoro del formatore sia articolato in formazione diretta ed in al- tre funzioni, anche su livelli contrattuali diversi, le ore di formazione diretta com- portano l’impegno di un numero equivalente di ore dedicate alle attività connesse alla sua funzione di cui al punto B.9.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formatori. 1. I formatori, nei limiti orari di seguito definiti e secondo le modalità concordate in contratta- zione contrattazione regionale e, in subordine, /o di Ente, sono impegnati nelle attività di cui alle macro ti- pologie tipologie regolamentate dal presente contratto di comparto. 2. Per i formatori l’orario l'orario di lavoro è comprensivo della formazione diretta, come di seguito specificato, e delle ore destinate alle funzioni descritte nelle declaratorie dei profili professionali, fino al completamento delle 36 ore settimanali. 3. L’orario L'orario convenzionale medio settimanale di formazione diretta è definito su un calendario nazio- nale nazionale di 36 settimane fino ad massimo di un monte di 800 ore annue. 4. L’eventuale L'eventuale flessibilità è definita e le relative quote di incentivazione e/o forme compensative sono definite in sede di contrattazione regionale e/o di Ente in funzione del numero delle settimane di programmazione delle azioni formative, comprese tra un minimo di 31 ed un massimo di 44Ente. La programmazione è effet- tuata all’inizio effettuata all'inizio delle attività, previo esame congiunto con la RSA/RSU. Calendari , sulla base dei calendari formativi regionali che deroghino dai limiti sopra individuati sono oggetto di con- trattazione regionale e/o di Entee aggiornate in ragione delle commesse acquisite dall'Ente. 5. Per rispondere alla diversificazione della domanda formativa, l’orario settimanale di formazione diretta di cui al precedente punto B.3 è soggetto ad ulteriore flessibi- lità entro un massimo di 27 ore settimanali, fermo restando il limite dell’orario me- dio settimanale e del relativo monte ore annuo, per non più di 4 settimane per an- no formativo. 6. Periodi superiori alle 4 settimane di cui al punto precedente sono definiti in con- trattazione regionale o, in subordine, di Ente, prevedendone le relative forme di in- centivazione di cui all’art. 25, punto F, lettera a), fermo restando il limite dell’orario medio settimanale e del relativo monte ore annuo. 7. Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali previa contrattazione a livello regionale e/o di Ente sui criteri, sulle modalità di attuazione nonché sulla re- tribuzione oraria, è possibile concordare un impegno aggiuntivo e incentivato di formazione diretta fino ad un massimo di 150 ore annue lavorative oltre le 800 e distribuite all’interno delle 36 ore settimanali. La misura minima dell’incentivo non può essere inferiore a quanto previsto all’art. 25, punto F, lettera b). 8. Sono considerate attività di formazione diretta: - la formazione svolta in aula/laboratorio; - la formazione svolta in azienda, in situazione di "aula", di gruppo o individualizza- ta; - il sostegno alle persone con disabilità certificate e inserite nei corsi ordinari, in compresenza con il formatore; - le supplenze; - le ore impiegate per gli esami finali, limitatamente a quelle svolte direttamente con l’utenza l'utenza in situazione di aula, di gruppo o individualizzate. 97. L’orario L'orario del formatore comprende le funzioni previste nella declaratoria del forma- toreformatore, xxx ivi comprese le attività di team/organi collegiali, riunioni, gestione e produzio- ne produzione di report e almeno 120 ore annue per la le attività di formazione/aggiornamento, di cui alla lettera E, punto 1 del presente articolo. 10. Le ore di formazione e aggiornamento, su programmazione dell’Istituzione Forma- tiva e/o su proposta del formatore, possono essere impiegate anche all’esterno della sede formativa. 118. Qualora l’orario l'orario di lavoro del formatore sia articolato in formazione diretta ed in al- tre altre funzioni, anche su livelli contrattuali diversi, le ore di formazione diretta com- portano l’impegno comportano l'impegno di un numero equivalente di ore dedicate alle attività connesse alla sua funzione di cui al precedente punto B.9B.7.

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Samples: CCNL Per I Lavoratori Formatori in Sicurezza

Formatori. 1. I formatori, nei limiti orari di seguito definiti e secondo le modalità concordate in contratta- zione regionale e, in subordine, di Ente, sono impegnati nelle attività di cui alle macro ti- pologie regolamentate dal presente contratto di comparto. 2. Per i formatori l’orario di lavoro è comprensivo della formazione diretta, come di seguito specificato, e delle ore destinate alle funzioni descritte nelle declaratorie dei profili professionali, fino al completamento delle 36 ore settimanali. 3. L’orario medio settimanale di formazione diretta è definito su un calendario nazio- nale di 36 settimane fino ad massimo di un monte di 800 ore annue. 4. L’eventuale flessibilità è definita in sede di contrattazione regionale eregionale/o di Ente ente in funzione fun- zione del numero delle settimane di programmazione delle azioni formative, comprese com- prese tra un minimo di 31 ed un massimo di 44. La programmazione è effet- tuata effettuata all’inizio delle attività, previo esame congiunto con la RSA/RSU. Calendari formativi forma- tivi regionali che deroghino dai limiti sopra individuati sono oggetto di con- trattazione regionale Contratta- zione Regionale e/o di Ente. 5. Per rispondere alla diversificazione della domanda formativa, l’orario settimanale di formazione diretta di cui al precedente punto B.3 è soggetto ad ulteriore flessibi- lità flessi- bilità entro un massimo di 27 ore settimanali, fermo restando il limite dell’orario me- dio medio settimanale e del relativo monte ore annuo, per non più di 4 settimane per an- no anno formativo. 6. Periodi superiori alle 4 settimane di cui al punto precedente sono definiti in con- trattazione regionale o, in subordine, di Ente, prevedendone le relative forme di in- centivazione incentivazione di cui all’art. 25, punto F, lettera a), fermo restando il limite dell’orario dell’ora- rio medio settimanale e del relativo monte ore annuo. 7. Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali previa contrattazione a livello regionale Regionale e/o di Ente sui criteri, sulle modalità di attuazione nonché sulla re- tribuzione retribuzione oraria, è possibile concordare un impegno aggiuntivo e incentivato di formazione diretta fino ad un massimo di 150 ore annue lavorative oltre le 800 e distribuite all’interno delle 36 ore settimanali. La misura minima dell’incentivo non può essere inferiore a quanto previsto all’art. 25, punto F, lettera b). 8. Sono considerate attività di formazione diretta: la formazione svolta in aula/laboratorio; la formazione svolta in azienda, in situazione di "aula", di gruppo o individualizza- ta; il sostegno alle persone con disabilità certificate e inserite nei corsi ordinari, in compresenza con il formatore; le supplenze; le ore impiegate per gli esami finali, limitatamente a quelle svolte direttamente con l’utenza in situazione di aula, di gruppo o individualizzate. 9. L’orario del formatore comprende le funzioni previste nella declaratoria del forma- tore, xxx comprese le attività di team/organi collegiali, riunioni, gestione e produzio- ne di report e almeno 120 ore annue per la formazione/aggiornamento. 10. Le ore di formazione e aggiornamento, su programmazione dell’Istituzione Forma- tiva Formativa e/o su proposta del formatore, possono essere impiegate anche all’esterno al- l’esterno della sede formativa. 1110. Qualora l’orario di lavoro del formatore sia articolato in formazione diretta ed in al- tre funzioni, anche su livelli contrattuali diversi, le ore di formazione diretta com- portano l’impegno di un numero equivalente di ore dedicate alle attività connesse alla sua funzione di cui al punto B.9.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro