Formazione del personale aggiuntiva. Ciascuna Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere, qualora lo ritenesse necessario, la fornitura di ulteriori corsi di formazione per personale da essa stessa designato, in conformità all’art. 9 del presente Capitolato Tecnico e/o con eventuali ulteriori esigenze. In tal caso, il Fornitore dovrà rendere disponibile, coerentemente con la propria offerta, tutto quanto necessario per assicurare quanto richiesto dalle singole Amministrazioni contraenti.
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