Common use of FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO Clause in Contracts

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO. La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima dei modulo per preposti è di 8 ore. I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità- 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti è infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico- professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO. La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima dei modulo per preposti è di 8 ore. I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità-responsabilità­ 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;rischio; 4. Incidenti è infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti somministrati, stranieri;stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico- tecnico­ professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO. La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima dei modulo per preposti è di 8 ore. I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità- 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti è infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico- tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

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