Fornitura, configurazione e testing degli apparati Clausole campione

Fornitura, configurazione e testing degli apparati. La realizzazione della fornitura richiede l’impegno dell’aggiudicatario ad assicurare la consegna, messa in opera, test e collaudo funzionale degli apparati e la fornitura di un insieme di servizi, richiesti come requisito vincolante o quale condizione migliorativa proposta in sede di offerta. {R.94} Le forniture degli apparati richiesti si intendono rese, secondo la modalità “chiavi in mano”, come consegnate, installate presso ciascuno dei siti di destinazione, configurate, testate e definitivamente collaudate dalla stazione appaltante. {R.95} All’atto del completamento della fornitura dovrà essere rilasciata apposita scheda riepilogativa comprendente: - identificativo della sede su cui è stata operata la fornitura; - identificazione dell’impresa e del personale tecnico specializzato che ha eseguito l’installazione; - elenco dettagliato delle componenti fornite, singolarmente identificate in termini di codice prodotto, descrizione, quantità, numero di matricola (anche a riguardo delle componenti di cablaggio se oggetto di fornitura); - schema grafico (layout) del posizionamento finale degli apparati e delle relative schede di interfaccia nei rispettivi moduli e/o rack di contenimento; - elenco dei test e delle verifiche effettuate in merito alla regolarità di fornitura, installazione, configurazione e funzionamento, eventuali osservazioni o note tecniche; - elenco della documentazione e delle eventuali componenti software associate alla fornitura del componente e fornite contestualmente con esso. La suddetta scheda dovrà essere redatta dal personale tecnico che ha curato l’installazione, dovrà riportare la data di installazione e dovrà essere successivamente ratificata con data e sottoscrizione da parte del Capo Progetto dell’impresa aggiudicataria per essere poi trasmessa al Coordinatore di progetto della stazione appaltante contestualmente alla comunicazione di “pronti al collaudo”.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).