Common use of Forniture e documentazione di accompagnamento Clause in Contracts

Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. L’Impresa Appaltatrice dovrà accertarsi della rispondenza dei materiali a quanto riportato nel paragrafo 2.4.2.4 del D.M. 24/12/2015, tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di accettazione dei materiali, prima dell’esecuzione dei lavori: - documentazione necessaria a dimostrare l’adozione delle BAT; - documentazione necessaria a dimostrare l’assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo 0,025%; - dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto dei criteri riportati nel D.M. 24/12/2015.

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Samples: Coibentazione Termica Per Canali a Sezione Rettangolare, Coibentazione Termica Per Canali a Sezione Rettangolare

Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. La Direzione Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. L’Impresa Appaltatrice dovrà accertarsi della rispondenza Il Direttore dei materiali Lavori è tenuto a verificare quanto riportato indicato nel paragrafo 2.4.2.4 punto 11.3.1.7 del D.M. 24/12/201514 gennaio 2008, tramite la a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione nel seguito indicatadi cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovrà prendere atto il collaudatore, che dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase riporterà, nel Certificato di accettazione dei materialicollaudo, prima dell’esecuzione dei lavori: - documentazione necessaria a dimostrare l’adozione delle BAT; - documentazione necessaria a dimostrare l’assenza gli estremi del centro di accumuli di metalli pesanti superiori allo 0,025%; - dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, trasformazione che dimostri il rispetto dei criteri riportati nel D.M. 24/12/2015ha fornito l’eventuale materiale lavorato.

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Samples: www.comune.sedegliano.ud.it

Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. L’Impresa Appaltatrice dovrà accertarsi della rispondenza dei materiali Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1): Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire: Per stabilimento si intende una unità produttiva a quanto riportato nel paragrafo 2.4.2.4 del D.M. 24/12/2015sé stante, tramite con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la documentazione nel seguito indicata, che dovrà qualificazione deve essere presentata alla Stazione Appaltante ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in fase di accettazione dei materiali, prima dell’esecuzione dei lavori: - documentazione necessaria a dimostrare l’adozione delle BAT; - documentazione necessaria a dimostrare l’assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo 0,025%; - dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto dei criteri riportati nel D.M. 24/12/2015esse fabbricato.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it