FURTHER INFORMATION ON THE OFFER OF THE SECURITIES Clausole campione

FURTHER INFORMATION ON THE OFFER OF THE SECURITIES. 1. Stock exchange listing and trading arrangements 2. Terms of the offer

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  • ULTERIORI INFORMAZIONI 1. Il presente avviso pubblico, contenente le disposizioni e procedure, nonché i termini di raccolta delle domande, verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune per 30 giorni a partire dal 16 novembre 2020. Le domande presentate oltre il termine previsto nel pubblico avviso verranno prese in esame per il successivo aggiornamento della graduatoria. Se spedite per posta farà fede il timbro postale. 2. E’ cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Comune ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all’istruttoria della domanda, all’esito della medesima e all’invito a presentarsi presso gli uffici preposti per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l’istante, l’esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l’esclusione dall’assegnazione dell’alloggio. 3. Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all’ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l’istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Comune nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d’ufficio. 4. I requisiti e le condizioni di punteggio devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell’assegnazione. 5. I punteggi sono definiti sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e della documentazione allegata alla domanda. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l’assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nella graduatoria successiva unitamente alle nuove domande e agli aggiornamenti pervenuti. 6. I richiedenti, che ritengono di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima. L’aggiornamento delle domande può essere effettuato anche d’Ufficio qualora si venga a conoscenza e si accertino requisiti di accesso o condizioni soggettive e oggettive diverse e/o modificate rispetto a quelle valutate ai fini dell’inserimento nella graduatoria. Le domande, inserite in graduatoria, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate. Le integrazioni alle predette domande possono essere presentate entro il termine previsto nel pubblico avviso. Se presentate successivamente al predetto termine verranno prese in esame nel successivo aggiornamento della graduatoria. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale. 7. Le domande sono escluse d’ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di decesso di tutti i componenti del nucleo familiare o di emigrazione dal Comune di tutti i componenti del nucleo familiare e mancata presentazione a cura del richiedente di apposita documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva e/o principale, di cui al precedente art. 3 lettera b), nel Comune. 8. Ad ogni aggiornamento della graduatoria vengono aumentati o diminuiti d’ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche che implicano un’automatica rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori. 9. Entro trenta giorni dalla data di scadenza dell’aggiornamento, il Comune, con provvedimento Dirigenziale, approva la graduatoria provvisoria. Il citato provvedimento è pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 10. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi. La pubblicazione all’Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda presentata. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – uffici preposti – sito internet). 11. Le domande per le quali non è stata completata la verifica, atta ad accertare le reali condizioni del nucleo e la veridicità di quanto autocertificato o affermato in domanda, entro il termine di formazione della graduatoria provvisoria vengono collocate, con riserva, in graduatoria nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell’accertamento e comunque prima dell’approvazione della graduatoria definitiva. 12. Le domande per le quali risulti l’assenza dei requisiti per l’accesso all’E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma 9. Di tale esclusione verrà data comunicazione all'interessato con raccomandata a/r. 13. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma 9 del presente articolo gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.