Adempimenti preliminari in materia di sicurezza Clausole campione

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del Contratto:
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere ............................................................
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. Art. 38 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: • una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; • una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; • il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; • i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; • il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; • una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: • una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; • il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. Gli adempiment...
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 26 e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., l’Operatore Economico deve trasmettere al responsabile del procedimento, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto il DUVRI debitamente compilato e firmato.
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, ha predisposto un DUVRI radice che prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi sarà integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste negli stessi contratti applicativi e dei dati identificativi dell’Appaltatore.