FURTHER PROVISIONS Clausole campione

FURTHER PROVISIONS. 10.1 The Lessee confirms that he/she/its has read and understood all these terms and conditions and raised any questions which require clarification before signing this agreement as failure to meet his/her/its obligations hereunder may have important legal consequences. 10.2 If any provision of this agreement is found or held to be invalid or unenforceable, it shall be deemed severable from the rest of the agreement and the validity and enforceability of all the other provisions of this agreement will not be affected thereby. 10.3 Any latitude or extension of time which may be allowed by the Lessor to the Lessee in respect of any payment provided for herein, or any matter or thing which the Lessee is bound to perform or observe in terms hereof shall not in any circumstances be deemed to be a waiver of the Lessor's rights at any time, to require strict and punctual compliance with each and every provision or term hereof. 10.4 This document shall constitute the entire contract between the Lessor and the Lessee. The Lessor shall not be bound by any other terms or conditions, promises or statements, warranties or representations express or implied made by the Lessor or any of its employees, or any other person purporting to act for and on behalf of the Lessor. No variation shall be of any force or effect unless reduced to writing and signed by the parties hereto.

Related to FURTHER PROVISIONS

  • Final Provisions For anything not provided in this call, please consult the provisions of the "Regulations for granting of temporary research fellowships for research activities on internally funded programmes" indicated in the premises and available at the following link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx, as well as applicable laws.

  • Definitions For the purposes of these Terms and Conditions, the following general definitions will apply:

  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.

  • Limiti di età Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto. Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 276/2003 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.

  • GENERALITA’ Il presente Regolamento è relativo alle attività di ispezione effettuate dal Settore CSI-ISP di CSI S.p.A. in qualità di Organismo di Ispezione di tipo A in conformità ai requisiti della norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività di ispezione”. Il Regolamento si applica a tipologie di ispezione dei seguenti campi: • Prove e verifiche funzionali su prodotti e componenti (del settore automotive) L’attività di ispezione può essere effettuata a fronte di: • Norme o direttive tecniche riconosciute • Documenti tecnici approvati da autorità pubbliche, ad es. Ministero, Comunità Europea, ecc. • Capitolato del committente con requisiti tecnici specifici. L’esecuzione dell’attività di ispezione è subordinata all’accettazione da parte del richiedente dei Regolamenti ACCREDIA RG-01 ed RG-01-04 per gli aspetti di sua competenza, in particolare dell’accettazione del diritto di accesso alla sua sede per gli ispettori ACCREDIA insieme con gli ispettori CSI-ISP. CSI-ISP assicura l’assenza di conflitto di interesse di qualunque natura per il proprio personale coinvolto nelle attività di ispezione ed inoltre garantisce l’assoluta riservatezza verso terzi per tutte le informazioni di cui venga in possesso. In accordo ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 l’accesso ai servizi di ispezione non è discriminatorio né funzione delle dimensioni aziendali o dell’appartenenza ad Associazioni o Gruppi di imprese ma è consentito a qualsiasi Richiedente che ne faccia richiesta formale. Inoltre è indipendente dal numero di Rapporti di Ispezione già rilasciati al suddetto Richiedente.

  • Limiti Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. Gli investimenti in OICR possono rappresentare fino al 100% delle attività del Comparto China & India Equities, tuttavia l’incidenza massima consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. Il comparto può investire in fondi di fon- di hedge fino al 10% delle sue attività a condizione che tali fondi siano regolati e soggetti a monitoraggio continuo. Il comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, per una gestione efficiente del portafoglio e dei cash flow. La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini spe- culativi. Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolata giornalmente; tuttavia ai fini delle valo- rizzazioni attinenti al presente contratto si farà esclusivamente riferimento a quelle del venerdì di ogni settimana oppure, nel caso in cui tale giorno coincidesse con un giorno festivo in Italia/Lussemburgo o di chiusura dei mercati italiani/lussem- burghesi, a quelle del primo giorno utile precedente. La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Generali Fund Management S.A. Il comparto è annualmente certificato da Xxxxx & Young. ISIN: LU0609444749 Il comparto, denominato in Euro, è di tipo azionario ed è operativo dal 26 aprile 2011.

  • Limiti di responsabilità La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

  • LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

  • APPENDICE Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.