Fusione per incorporazione/unione. La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l’incorporazione in una società preesistente di una o più altre società. A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l’unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell’agevolazione sin dalla sua origine. La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.
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Samples: Accordo Di Programma
Fusione per incorporazione/unione. La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l’incorporazione in una società preesistente di una o più altre società. A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l’unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell’agevolazione sin dalla sua origine. , La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto). Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l’art. 3, comma 8 Reg. 1407/201323.
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Fusione per incorporazione/unione. La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l’incorporazione in una società preesistente di una o più altre società. A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l’unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell’agevolazione sin dalla sua origine. , La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione. Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l’art. 3, comma 8 Reg. 1407/201317.
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Samples: Accordo Di Programma
Fusione per incorporazione/unione. La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l’incorporazione in una società preesistente di una o più altre società. A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l’unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell’agevolazione sin dalla sua origine. , La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione. Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l’art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013.
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Samples: Bando Per La Concessione Di Prestiti