Accordo di Programma della Regione Toscana
Accordo di Programma della Regione Toscana
per il “Rilancio competitivo dell’Area costiera livornese”
MICROINNOVAZIONE DIGITALE LIVORNO
PREMESSA
1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
1.2 Dotazione finanziaria
2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
2.1 Destinatari/Beneficiari
2.2 Requisiti di ammissibilità
2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità
2.4 Accordo di partenariato
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 Progetti ammissibili
3.2 Massimali di investimento
3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto
3.4 Spese ammissibili
3.5 Intensità dell’agevolazione
3.6 Cumulo
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Soggetto gestore
4.2 Presentazione della domanda
4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda
5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
5.2 Istruttoria di ammissibilità
5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
5.4 Cause d’inammissibilità
5.5 Concessione dell’agevolazione
5.6 Controlli successivi alla concessione dell’agevolazione
5.7 Rinuncia all’agevolazione
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
6.1 Obblighi del beneficiario
7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
7.1 Adempimenti successivi alla concessione dell’agevolazione
7.2 Modifiche dei progetti e proroga dei termini
7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell’agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell’investimento
7.4 Procedura di modifica del beneficiario nei casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.
7.5 Fattispecie di modifica del beneficiario
8. EROGAZIONI, RENDICONTAZIONI E CONTROLLI
8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione
8.3 Modalità di erogazione dell’agevolazione
8.4 Erogazione dell’anticipo e garanzia fidejussoria
8.5 Verifica finale dei progetti
8.6 Controlli in loco e ispezioni
8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
9. REVOCHE, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI
9.1 Decadenza dell’agevolazione e revoca totale
9.2 Revoca parziale
9.3 Procedura di revoca e recupero dell’agevolazione
9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
9.5 Sanzioni
10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
10.3 Disposizioni finali
11. RIFERIMENTI NORMATIVI
1. FINALITA' E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
L’intervento è finalizzato alla concessione di una sovvenzione a favore delle imprese (e professionisti) per la realizzazione di progetti in attività di innovazione digitale delle MPMI, anche in attuazione dell’Accordo di Programma della RT per il “Rilancio competitivo dell’Area costiera livornese” di cui alla DGR 708 del 27/05/2019 e coerentemente con quanto previsto dalla Linea d'azione 1.1.2 “Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” del POR FESR 2014-2020, in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
In particolare, l’obiettivo perseguito è di sostenere, tramite la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, e di norma erogato nella forma di voucher, le MPMI toscane colpite dalla pandemia Covid 19 che acquisiscono servizi innovativi di supporto ai processi di trasformazione digitale delle imprese, da ricondurre alle tipologie di attività digitali previste nella specifica sezione del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane approvato con decreto n. 12935 del 19/08/2020 (di seguito “Catalogo”) e riepilogati nella scheda allegata al presente bando.
Il bando è emanato:
- ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/203, n.1301/2013
- ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014 o ai sensi del “Temporary framework" di cui alla Comunicazione CE C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 come modificata dalle Comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021
- ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 460/2020 e n. 558/2020
- ai sensi della L.R. 71 del 12/12/2017 e s.m.i.
- ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- nel rispetto dei principi di cui all'art. 121 della legge n. 241/1990
- nel rispetto dei principi generali di cui al X.Xxx n. 123/1998
- nel rispetto della decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii
- nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale n. n. 467 del 02/05/2018
- nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale n. 621 del 07/06/2021.
L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio dei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo .
Priorità tecnologiche
In linea con la “Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana” (DGR 204/2019) saranno finanziati progetti legati alle priorità tecnologiche orizzontali (ICT e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologie) e progetti che prevedono l'utilizzo di applicazioni tecnologiche e organizzazioni aziendali coerenti con la Strategia Industria 4.0, ai sensi della Decisione G. R. n. 20 del 11.04.2016.
1 Art. 12 L. 241/1990 “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1”.
1.2 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile è pari ad €184.748,59.
Le risorse saranno rendicontate in overbooking a valere sull'azione 1.1.2 del POR FESR 2014/2020
2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
2.1 Beneficiari
Possono presentare domanda:
Imprese
a) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)2 compresi i liberi professionisti (equiparati alla imprese ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 240/2017), in forma singola o associata (ATS, ATI, Rete-Contratto); le ATS, ATI e le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.;
b) Reti di imprese con personalità giuridica (Xxxx-Xxxxxxxx), Consorzi, Società consortili. Le Reti- Soggetto sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando e solo se costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese con sede legale o unità locale all’interno del territorio dei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo.
esercitanti un’attività economica identificata come primaria rientrante in uno Codici ATECO ISTAT 2007 individuati nella deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014 e dalla stessa distinti nelle sezioni di raggruppamento del Manifatturiero e del Turismo, commercio ed altre attività.
2.2 Requisiti di ammissibilità
I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017e ss.mm.ii e secondo la nozione di “requisiti di carattere generale ” fornita dall'art.7 comma 1, lett. a).
Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:
1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un’attività economica identificata come primaria, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; il predetto Codice Ateco Istat deve risultare da visura camerale; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un’attività economica rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per le imprese e per i liberi professionisti privi di sede o unità locale nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, come rilevabile da visura camerale in sede di controllo di primo livello della richiesta di pagamento a saldo;
2. avere sede o unità locale destinataria dell’intervento nei territori dei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell’attività dichiarato nella comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA; per le imprese e per i liberi professionisti privi di sede o unità locale nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo al momento della domanda detto requisito deve sussistere al
2 Definizione di MPMI - Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014
momento dell'avvio della realizzazione del progetto, come rilevabile da visura camerale in sede di controllo di primo livello della richiesta di pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo ; in ogni caso le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;
3. essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto3 (DURC);Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo e nel territorio nazionale ma in altro Stato dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);
5. di non essere stata oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:
a) mancata realizzazione del progetto;
b) mancanza o venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
c) venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
d) venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22;
e) adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'articolo 25, comma 3;
f) rinuncia all’agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
g) mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
h) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 bis) della L.R. 71/2017);
i) revoca parziale dell’agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell’investimento.
Si precisa che, ai sensi della DGRT n. 1243 del 15/09/2020, l’art. 23 della L.R. 71/2017 che prevede l’esclusione dalla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi alla adozione di provvedimenti di revoca, limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, commi 1, 4 lett. e), 5 e 5 bis ed quelle di cui all'articolo 22, viene disapplicato qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 e fino al perdurare dello stato di
3 1
Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.
emergenza. Pertanto, per gli atti di revoca adottati nel periodo intercorrente tra le date sopra citate, i motivi di revoca di cui alle lettere a), f), g) e h) non saranno considerati rilevanti ai fini dell’inammissibilità della domanda;
6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/20014:
b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale6 o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l’impresa)7:
a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
• associazione per delinquere,
• associazione per delinquere di stampo mafioso,
• traffico illecito di rifiuti,
• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
• corruzione,
• peculato,
• frode8, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediate frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
• terrorismo,
• riciclaggio,
• sfruttamento del lavoro minorile;
b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:
• di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
• ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
• omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
• reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
• gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
4 D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”)
5 Art. 9, comma 2, lettera c), X.Xxx. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative
6 Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002
7 Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75
8 Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)
• reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
• reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso9 e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell’ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;10
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea11 secondo la normativa vigente al momento dell’emanazione del bando;
10. possedere la “dimensione” di MPMI;
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall’Amministrazione;
12. non avere (legale/i rappresentante/i) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).
In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell’erogazione dell’agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;
9 Art. 25, L.R. n. 71/2017
10 Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008
11 D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell’art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxx/xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxx/
13. essere impresa attiva. Per le imprese l’inizio attività deve risultare da visura camerale. Per i liberi professionisti “essere in attività” già al momento della presentazione della domanda (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all’Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva); per le imprese e i liberi professionisti che ne siano privi al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento dell’erogazione dell’agevolazione, anche a titolo di anticipo, salvo il caso per cui l’attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l’avvio. In tal caso tale requisito deve sussistere al momento dell’erogazione a saldo;
14. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare.
La verifica verrà effettuata mediante valutazione di
a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);
b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica);
c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).
L’accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (a.) e almeno uno fra il secondo e il terzo (b., c.).
a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio) Il primo fattore è espresso dal seguente parametro:
PN /(CP-C) > 0,2
dove
PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall’ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell’art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.
CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all’impresa indicato in domanda; C = importo del contributo richiesto dall’impresa
Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.
Ad incremento di PN potranno essere considerati:
I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l’ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l’intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all’integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio depositato, risultanti da contabile bancaria.
I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall’impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di
quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l’accesso al bando.
b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica)
Il secondo indice per valutare l’affidabilità economica delle imprese partecipanti ai bandi è pertanto il seguente:
(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)
> 0,02
(Sn * 0,65) + (Sn-1 * 0,35)
Purché risulti rispettata la condizione (EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)
> 0,2
(CP-C)
Dove:
EBITn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all’ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
EBITn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
Sn = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all’ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
Sn-1 = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
CP = Costo del progetto presentato
C = Ammontare dell’aiuto pubblico richiesto
Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazione dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell’art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.
Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un’unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori riferiti a tale esercizio contabile.
Le imprese che non rispettino la condizione richiesta (EBIT medio ponderato superiore ad un quinto del costo netto del progetto) non possono assumere come soddisfatto il parametro.
c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto)
Il terzo indice utilizzato per valutare l’affidabilità finanziaria delle imprese partecipanti ai bandi è il seguente:
(EBITDAn * 0,65 + EBITDAn-1 * 0,35) + F
> 0,25
(CP-C)
Dove:
EBITDAn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all’ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
EBITDAn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda
F = Eventuale finanziamento deliberato per la copertura finanziaria del progetto CP = Costo del progetto presentato
C = Ammontare dell’incentivo pubblico richiesto
Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazione dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell’art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti. Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un’unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori riferiti a tale esercizio contabile, oltre all’eventuale finanziamento esterno.
Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell’investimento.
15. per le concessioni ai sensi del Temporary framework non essere impresa in difficoltà alla data del 31.12.2019, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014. In deroga, e successivamente all’aggiornamento del regime italiano XX 00000, sono ammesse le microimprese o piccole imprese che risultavano in difficoltà, ai sensi del medesimo regolamento, già alla data del 31.12.2019 purché le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
16. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell’emanazione del bando e/o la normativa sul de minimis;
18. per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell’impianto medesimo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono autodichiarati, autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso (ad eccezione del requisito di cui al punto 3, che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica).
2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità
Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:
12 Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.
- verifiche d’ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 9) e
13) ;
- verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (60%) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17) e 18) del medesimo paragrafo 2.2., a valere sulle ammesse, come precisato al paragrafo 5.6.
Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell’elenco delle “Imprese con rating di legalità”13 non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).
Le imprese straniere prive di sede o unità locale nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo al momento della presentazione della domanda
• Se aventi sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 1 e 2);
• Se aventi sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 1 e 2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale anch’essa accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana.
Per le imprese prive di sede o unità locale nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 1) e 2) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare coerenti con le prescrizioni del bando sin dalla data di avvio a realizzazione del progetto, come rilevabile da visura camerale in sede di controllo di primo livello della richiesta di erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/ a saldo; eventuali giustificativi di spesa emessi prima della data di apertura della sede o unità locale nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo o eventuali costi relativi ad impegni giuridicamente vincolanti formalizzati prima di tale data, nonché giustificativi di spesa intestati ad una sede o unità locale non nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo non possono essere ammessi alle agevolazioni.
2.4. Accordo di partenariato
Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, e eventualmente Organismi di Ricerca, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell’RTI/ATS/Rete- Contratto.
L’RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l’Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:
1. l’indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all’erogazione a saldo del progetto;
3. l’indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto. Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:
a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l’RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti
gli atti contrattuali necessari per la gestione e l’esecuzione del progetto, salvo la stipula della
13 Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti
polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione a Sviluppo Toscana Spa;
d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.
Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATS/Rete-Contratto così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando. L’atto costitutivo (notarile) dell’RTI/ATS/Rete-Contratto deve essere trasmesso (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxx-xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx cui seguirà l’inserimento d'ufficio nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell’aiuto.
Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxx-xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, cui seguirà l'inserimento d'ufficio sul sistema informatico) trasmettono entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell’aiuto.
Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete- Soggetto ed al Consorzio. Nel caso dell’aiuto rimborsabile sarà obbligata a restituire alla Regione la Rete-Soggetto o il Consorzio, nel rispetto del piano di ammortamento.
Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte. Nel caso dell’aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.
Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 Progetti ammissibili
L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed erogato, di norma, nella forma di voucher.
I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto sul territorio dell’area costiera livornese compresa nei Comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.
14 Art. 9, L.R. n. 71/2017
I progetti devono essere ricondotti alle diverse tipologie di attività innovative previste nel “Catalogo” e prevedere l’acquisizione di servizi qualificati di innovazione digitale di cui alla sezione B6 dello stesso eventualmente combinata con servizi delle sezioni B2 e B3, come da estratto allegato al presente bando.
I suddetti servizi devono essere erogati da fornitori che rispondono ai requisiti di cui al punto 3.4
La proposta progettuale consiste nella descrizione del servizio o dei servizi che s’intende acquisire con descrizione sintetica degli obiettivi previsti e risultati attesi nelle varie fasi/attività previste.
Il soggetto che beneficia di contributi pubblici deve realizzare gli investimenti oggetto di finanziamento presso le unità locali/sede nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo.. Considerato che i costi ammissibili sono costituiti da servizi resi a favore dell’attività svolta dal beneficiario nel suo complesso, nel caso quest’ultimo abbia anche sedi o unità locali poste al di fuori dai comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo. i costi saranno ammissibili in proporzione agli addetti, espressi in termini di Unità Lavorative Annue (ULA), assegnati alle unità locali/sede poste nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo durante il periodo di realizzazione, rispetto agli addetti espressi in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) complessivi del beneficiario, indicati in domanda relativamente alla dimensione d’impresa .
In sede di rendicontazione delle spese e erogazione verrà verificato il rapporto tra le Unità Lavorative Annue (ULA), assegnati alle unità locali/sede toscane durante il periodo di realizzazione
, rispetto agli addetti espressi in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) complessivi del beneficiario indicati in domanda relativamente alla dimensione d’impresa e saranno decurtati dalle spese ammissibili a base del contributo erogabile i costi ammessi in domanda eccedenti tale proporzione.
3.2 Massimali d’investimento
Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € 7.500,00 e superiore a € 100.000,00.
Il progetto deve prevedere l’attivazione di servizi di supporto ai processi di trasformazione digitale dell’impresa per un valore non superiore ad € 60.000,00.
Tali servizi possono essere combinati con altra tipologia di servizi previsti nel “Catalogo” nella sez. B2 e B3 ma la spesa massima ammissibile non può essere superiore ad € 100.000,00 ed il servizio digitale deve costituire almeno il 51% del costo complessivo del progetto.
Nella scheda riepilogativa dei servizi contenuti nel “Catalogo” (Allegato B) per ogni tipologia di impresa e di attività innovativa viene indicata la spesa massima ammissibile
Per le imprese con sede legale fuori dal territorio dei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo ma unità operativa nel territorio dei suddetti comuni i costi ammissibili saranno riproporzionati in funzione delle ULA occupate nella sede operativa localizzata xxxx territorio dei suddetti comuni.
3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto Termine iniziale
L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di
pubblicazione del decreto di approvazione esiti istruttori e concessione (di seguito “decreto di concessione”) dell’agevolazione da parte dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. sul BURT.
Termine finale
I progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dalla dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione da parte dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana
S.p.A.sul BURT , con possibilità di richiedere una proroga - adeguatamente motivata – in ogni caso non superiore a 2 mesi.
Il termine finale corrisponde alla data dell’ultimo pagamento imputato al progetto, salvo diversa previsione del bando.
3.4 Spese ammissibili
Il progetto innovativo di trasformazione digitale dell’impresa deve prevedere l’attivazione di servizi di supporto ai processi di trasformazione digitale dell’impresa di cui alla sezione B6 del “Catalogo” per un valore non superiore ad € 60.000,00.
Tali servizi possono essere combinati con altra tipologia di servizi previsti nel “Catalogo” nella sezione B2 e B3 ma la spesa massima ammissibile non può essere superiore ad Euro 100.000,00 ed il servizio digitale deve costituire almeno il 51% del costo complessivo del progetto.
Nonché una o più delle seguenti attività di innovazione in particolare mediante:
a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione;
b) acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione compreso i canoni relativi a piattaforme software;
c) acquisizione di personale altamente qualificato.
Tali attività vengono peraltro meglio dettagliate e sistematizzate nel “Catalogo”. Pertanto il progetto deve essere coerente nella descrizione e negli output con le tipologie di servizi del “Catalogo” summenzionate.
Non sono ammessi a contributo , salvo quant’altro meglio specificato nelle linee guida delle spese:
a. le spese sostenute con pagamento in contanti
b. le spese il cui giustificativo risulti parzialmente quietanzato in sede di rendicontazione finale
c. gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione
d. le spese sostenute per servizi resi da fornitori che non possiedono i requisiti previsti dal presente bando al successivo punto 3.4.1
Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili è ammesso un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.
I costi sono ammissibili a far data dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
I progetti già avviati ma non ancora ultimati dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento.
I contratti per la prestazione di servizi sono ammissibili se stipulati a partire dalla suddetta data così come le fatture ed i relativi pagamenti.
Sono altresì ammissibili le spese di consulenza per le attestazioni rilasciate dai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali nel limite del 5% dell’investimento ammesso e con intensità d’aiuto non superiore al 50% ferma restando l’intensità d’aiuto complessiva prevista dal progetto
Ai sensi dell'art. 28 del Reg 651/2014, l'acquisto di brevetti e le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti sono ammissibili con un'intensità d’aiuto non superiore al 50%
Ulteriori chiarimenti e dettagli relativi alle spese ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori, alle modalità di rendicontazione e di controllo sono definite nelle specifiche sezioni del presente bando e nelle “Linee Guida delle spese ammissibili e della rendicontazione” allegate al bando e che saranno rese disponibili sul sito di Sviluppo Toscana Spa.
3.4.1 Fornitore
L'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori di servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto. Il fornitore deve essere dotato di attrezzature idonee al servizio che deve
erogare, avere esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato con esperienza almeno triennale. Il fornitore deve inoltre possedere i requisiti specifici indicati nel catalogo con riferimento alle diverse tipologie di servizi.
Il fornitore deve rispondere ai requisiti d’indipendenza dall’impresa beneficiaria secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non risul- tare soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rap- porti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado.
Ogni fornitore inoltre:
- non può incaricare i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi del Catalogo. A tale proposito in fase di rendicontazione finale tali esperti dovranno controfirmare le ore effettivamente svolte per il progetto
- non può sottoscrivere annualmente contratti relativi a progetti finanziati che cumulativamente superino Euro 1.000.000,00
Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimali di tariffa massima giornaliera di seguito fissati secondo l’esperienza nel settore specifico di consulenza:
A | Oltre 15 anni | Euro 600,00 |
B | 10 – 15 anni | Euro 400,00 |
C | 5 – 10 anni | Euro 200,00 |
D | 3-5 anni | Euro 150,00 |
Ai fini dell’individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento all’esperienza professionale maturata dal professionista alla data di sottoscrizione del contratto/lettera d’incarico con l’impresa beneficiaria per l’erogazione del servizio agevolato.
Non viene riconosciuta quale spesa ammissibile la consulenza specialistica rilasciata da:
a) titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell’impresa richiedente l’agevola- zione o coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell’impresa richiedente;
b) imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, xxxxxx- xxxxxxxx e soci (persone fisiche) dell’impresa richiedente l’agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell’impresa stessa;
c) società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute da amministratori dell’impresa be- neficiaria o da soci (persone fisiche) della stessa che detengano quote superiori al 10% del capi - tale (detto vincolo non opera con riguardo ai soci lavoratori di cooperative);
d) imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all’impresa che effettua la domanda;
e) partner del medesimo progetto.
3.5 Intensità dell’agevolazione
L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto.
I contributi (sovvenzioni di cui all’art 66 del Reg UE 1303/2013) per la realizzazione dei progetti previsti nel presente intervento saranno concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e delle sue modifiche: C (2020) 2215) del 3
aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Gli aiuti eventualmente deliberati oltre il periodo di validità del suddetto Quadro temporaneo saranno concessi in conformità al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Tale agevolazione è di norma erogata nella forma di Voucher. L’intensità d’aiuto dell’agevolazione è pari al 40%.
Un incremento dell’intensità d’aiuto del 10% è previsto nel caso di progetti integrati che attivano una combinazione di servizi digitali con altri servizi della sezione B2 e B3 del Catalogo (ad esempio introduzioni di innovazione organizzative e commerciali di integrazione verticale e orizzontale, che coniugano le esigenze dell'organizzazione del datore di lavoro con quella di conciliazione vita-lavoro o che riducono le occasioni di contagio e contribuiscono, al contempo a scongiurare ulteriori danni al tessuto economico e sociale del Paese quali lo smart working).
3.6 Cumulo
L’intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), con contributi a titolo di “de minimis” (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in xxx xxxxxxxxxxxxx xxx Temporary Framework, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
– sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
– fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.
– fino al massimale di 800.000,00 Euro in vigenza del Temporary Framework e fino al massimale di 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» (portandosi dunque l'entità dell'aiuto per impresa a 1 milione di euro)
– fino ai massimali previsti dal Temporary Framework, con altre misure consentite in via straordinaria dallo stesso
Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere “annullati" mediante l’inserimento nel documento della seguente dicitura:
"Spesa finanziata da Regione Toscana nell’ambito del
• AdP per il rilancio competitivo dell’Area costiera livornese PRSE 2016-2020 PR 14
• POR FESR 2014-2020 Asse 1 Azione 1.1.2 per Euro "
Tale dicitura deve essere inserita, di norma, nel corpo della fattura ovvero nel campo note della stessa all'atto di emissione.
Qualora ciò non sia possibile il beneficiario ha due ulteriori opzioni alternative:
a) il beneficiario può effettuare una dichiarazione, da inviare in fase di rendicontazione e da conservare nel fascicolo di progetto, nella quale riporta e attesta l’elenco delle fatture elettroniche imputate al progetto (di cui dovrà essere indicato CUP e Xxxxxx e Sub-Azione oltre che analiticamente l'importo imputato in corrispondenza di ogni giustificativo di spesa);
b) il beneficiario può praticare, mutatis mutandis, la soluzione prevista dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 19 ottobre 2005, n. 45/E (punto 2.7.2), ovvero il beneficiario deve predisporre un nuovo documento in cui annotare gli estremi della fattura passiva imputata al progetto e recante il "timbro di annullo" previsto dal Bando:
b1) detto documento, se emesso in forma elettronica, sarà allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata;
b2) se, invece, il documento integrativo è redatto in forma cartacea, si rende necessario materializzare la fattura digitale, per conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero (soluzione preferibile), in alternativa, il beneficiario dovrà convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico ed allegarlo digitalmente alla fattura elettronica da annullare secondo quanto indicato al punto precedente.
In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l’importo totale dei costi ammissibili.
4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Soggetto gestore
Per la gestione del presente bando, ai sensi della LR 28/2008 come integrata con LR 50/2014, è stata individuata Sviluppo Toscana SpA per “le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020”.
4.2 Presentazione della domanda
La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previa registrazione al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.
Per accedere alla compilazione della domanda di aiuto, l’utente deve accedere, tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID), al sistema di Accesso Unico all’indirizzo:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx a partire dalle ore 9,00 del 08/07/2021.
La raccolta progettuale sarà chiusa alle ore 17.00 del secondo giorno successivo a quello di raggiungimento delle risorse disponibili. Al raggiungimento della dotazione disponibile, sarà pubblicato un Avviso sul portale di inserimento delle domande gestito da Sviluppo Toscana. Le domande di agevolazione pervenute successivamente alla pubblicazione dell'Avviso e prima della chiusura della raccolta progettuale, saranno istruite ma potranno essere finanziate solo a seguito eventuali economie che si determinino dalla gestione e realizzazione dei progetti finanziati. Si precisa pertanto che la ricezione delle istanze di agevolazione ricevute dopo la pubblicazione dell'avviso di avvenuto raggiungimento del montante di risorse disponibili, non precostituisce nessuna obbligazione a carico della Regione.
La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto destinatario/beneficiario rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del presente Bando e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all’interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità,alle indicazioni previste, nonché comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti online e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti destinatari/beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.
Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell’autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.
La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ firme-elettroniche/spftware-verifica).
Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili al seguente link
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx_xxxxxx
La domanda consiste nella compilazione di un formulario online e si formalizza al momento della chiusura della compilazione mediante apposito pulsante. La domanda non necessita di essere firmata digitalmente. Al momento della chiusura verrà attribuito e reso pubblico al presentatore il protocollo di ricezione.
La domanda può essere presentata esclusivamente da un legale rappresentante la cui titolarità verrà riscontrata tramite visura camerale.
La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.
La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.
La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx_xx
Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda presentata da persona non titolata alla rappresentanza, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste.
Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
4.3 Dichiarazioni e documentazione obbligatoria a corredo della domanda
La domanda di aiuto è il documento, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione comprensivo di tutte le schede presenti on-line. Ai fini dell’istruttoria fanno fede i dati inseriti in domanda e presenti sul sistema informatico.
1. La domanda di aiuto contiene le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000
• DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE;
• DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA;
• DICHIARAZIONE DI XXXXXX;
• DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI (requisito punto 7) del paragrafo 2.2) e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITA’ A CONTRARRE ai sensi dell’ art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. (requisito punto 6) del paragrafo 2.2) (v. modello allegato);
• DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI15 (requisito punto 12) del paragrafo 2.2) (v. modello allegato);
• DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO;
• DICHIARAZIONE IN MERITO AD ATTI SOSPENSIVI ED INTERDITTIVI;
• DICHIARAZIONE D’IMPEGNO AD UTILIZZARE FORNITORE QUALIFICATO AI SENSI DEL BANDO (v. modello allegato);
• DICHIARAZIONE SULLO STATO DI DIFFICOLTA’;
• DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DELLA CAPACITA' ECONOMICO- FINANZIARIA;
• DICHIARAZIONE SULLA PROVENIENZA DEI PRODOTTI AGRICOLI che dev’essere presentata da ciascuna impresa avente codici ATECO appartenenti alle divisioni 10, 11 e 12 e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante.
2. La domanda di aiuto contiene, inoltre, le seguenti dichiarazioni
• DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE DELL’IMPRESA ED INDICAZIONE RELATIVA ALLE ULA OPERANTI SUL TERRITORIO;
• DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL’ISCRIZIONE NELLA CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un’attività economica identificata come primaria, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui alla DGR 643 del 28/07/2014. (requisiti di accesso di cui ai punti 1) e 2) per i liberi professionisti, le imprese prive di sede o unità operativa nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo al momento della domanda) (v. modello allegato ove richiesto);
• DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO STATO DELL’IMPRESA (come previsto ai punti 2.2.4, 2.2.5, 2.2.9 e 2.2.13);
e i seguenti documenti:
▪ SCHEDA TECNICA DI PROGETTO;
▪ PIANO FINANZIARIO;
▪ SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI.
3. Documentazione a corredo della domanda
A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2, la seguente documentazione:
• DOCUMENTAZIONE FORNITA DA IMPRESA STRANIERA priva di sede o unità operativa nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo al momento della presentazione della domanda, secondo le indicazioni riportate nelle “Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera” allegate alla domanda;
15Ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)
• DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-CONTRATTO/RTI/ATS per ciascun partenariato, firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto; questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia un ATS già costituita (in questo caso dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa) (sul contenuto dell’atto costitutivo dell’ATS consultare il precedente paragrafo 2.4).
Qualora il progetto sia presentato da aggregazioni (costituite o costituende) in una delle seguenti forme:
- soggetti costituiti in forma di RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuno dei soggetti facenti parte dell’aggregazione;
- soggetti che si impegnano a costituire un RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;
- imprese aggregate in forma di Consorzio/Società Consortile/Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetto.
In caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 2.2 punto 14 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui alle lettere a), b), c), d):
a) qualora l’ammontare del capitale sociale effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro di adeguatezza patrimoniale di cui al punto 14 del paragrafo 2.2 del presente Bando, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL’INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE (caso I del paragrafo 2.2 punto 14 lettera a);
b) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione (caso II del paragrafo 2.2 punto 14 lettera a);
c) COPIA DELL’ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO la CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato (caso III del paragrafo 2.2 punto 14 lettera a);
d) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci (caso IV del paragrafo 2.2 punto 14 lettera a).
Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.4, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal presente paragrafo del Bando.
La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.
Prima di effettuare la presentazione definitiva della domanda si consiglia di prendere visione dell’anteprima della stessa poiché una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità effettuare alcuna modifica né ripresentare un’altra domanda per lo stesso soggetto.
5. ISTRUTTORIA. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura automatica a sportello secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.Lgs 123/1998 e dall’art 9 della LR 71/2017.
L’attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi di Sviluppo Toscana Spa quale Organismo Intermedio.
L’iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:
- istruttoria di ammissibilità e selezione (v. paragrafo 5.2).
In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4),
- concessione diretta dell’agevolazione (v. paragrafo 5.5)
5.2 Istruttoria di ammissibilità
Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l’iter istruttorio).
Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4).
L’istruttoria di ammissibilità e selezione è diretta ad accertare:
▪ la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti all’interno del paragrafo 4.2 del presente bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del bando;
▪ la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria al paragrafo 4.3;
▪ la sussistenza del requisito di ammissibilità di cui al punto 3 del paragrafo 2.2.
▪ la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), 4), 5), 9) e 13) del paragrafo 2.2 del Bando;
▪ il rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del Bando.
5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l’esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.
In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.
Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo
4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.
5.4 Cause di inammissibilità
Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, immediatamente verificabili:
• la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
•
• l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 del Bando.
• rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del Bando.
5.5 Concessione dell’agevolazione
L’attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e si conclude entro i 30 giorni successivi con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di concessione adottato da Sviluppo Toscana SpA. In caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell’esito negativo, entro 15 giorni dal decreto di concessione.
Qualora al momento dell'approvazione del decreto di concessione, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data del decreto di concessione, pena l'esclusione dal contributo.
Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, DURC non effettuabile per mancanza di iscrizione del soggetto alle relative Casse previdenziali, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.
Allo stesso modo, qualora la verifica del requisito di cui al punto 5) del paragrafo 2.2. del presente bando non si riuscisse a completare nei termini previsti, a causa di una elevata numerosità di soggetti partecipanti, la stessa potrà essere completata nei 90 gg successivi alla chiusura della raccolta progettuale. Conseguentemente il richiedente potrà essere ammesso con riserva, rinviando la concessione e l’erogazione del contributo al momento del completamento di tale verifica.
Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all’ordine cronologico di ammissione all’agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.
La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del “codice concessione RNA” nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.
Le domande pervenute ma non finanziabili per esaurimento risorse andranno a costituire un elenco- cronologico, rispetto alla data di presentazione della domanda- le domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. Come indicato al punto 4.2 si precisa pertanto che la ricezione delle istanze di agevolazione dopo la pubblicazione dell'Avviso di avvenuto raggiungimento del montante di risorse disponibili, non precostituisce comunque nessuna obbligazione a carico della Regione.
Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana del Decreto di concessione, ovvero dal ricevimento della comunicazione di non ammissione in caso di rigetto della domanda.
5.6 Controlli successivi alla presentazione della domanda
Entro 60 giorni dalla data del decreto di concessione, l’Amministrazione regionale avvia i controlli, ai sensi della DGR n. 375 del 06/04/2021, a pena di decadenza, in relazione ai requisiti
autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, come segue:
• su un campione rappresentativo non inferiore al 10% delle domande ammesse, per la verifica del possesso del requisito della dimensione di impresa;
• su un campione rappresentativo non inferiore al 60% delle domande ammesse, per la verifica di tutti gli altri requisiti;
• su un campione rappresentativo non inferiore all'1% delle domande non ammesse su tutti i requisiti.
Le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere per il controllo del requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxxx_xxx_xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. html. oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente1, purché asseverate da un revisore legale.
5.7 Rinuncia all’agevolazione
L’impresa deve comunicare la rinuncia al contributo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana del Decreto di concessione e approvazione degli esiti istruttori. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C (o in altra modalità di comunicazione prevista dal bando), alla Regione Toscana/soggetto gestore. In questo caso l’amministrazione regionale e/o il soggetto gestore adottano un provvedimento di presa d’atto della rinuncia.
Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l’Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione16 come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la decadenza dell’agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell’amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all’adozione dell’atto di revoca.
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
6.1 Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca dell’agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi.
1) realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute in misura non inferiore al 60% della spesa ammessa all'agevolazione, secondo le modalità previste dalla comunicazione di concessione. Tale misura sarà determinata facendo riferimento ai costi ammessi e validamente rendicontati in rapporto all’ultimo piano finanziario approvato, come risultanti dal controllo della rendicontazione finale di spesa;
2) realizzare il progetto entro 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione di cui al paragrafo 5.6, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 7.3, lettera c);
3) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto/investimento;
16 Art. 24, L.R. n. 71/2017
4) fornire i report tecnici per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità indicate nella normativa di riferimento oppure nelle “Linee guida per la rendicontazione” allegate al bando e rese disponibili sul sito di Sviluppo Toscana Spa;
5) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 8 anni successivi all’erogazione del saldo dell’agevolazione;
6) comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto/investimento e (ove ricorre) richiedere all’Amministrazione l’autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto/investimento secondo le modalità dettate dal bando al paragrafo 7.2;
7) rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
8) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto /investimento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
9) rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento; in particolare per le agevolazioni cofinanziate dalla CE, il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo POR FESR 2014-2020.
10) rispettare le previsioni del bando in materia di cumulo;
11) in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione rispettare l’obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall’Amministrazione o, in alternativa, di restituire la somma anticipata maggiorata dagli interessi con le modalità di cui al paragrafo 9.3;
12) mantenere per tutta la durata del progetto/investimento e fino all’erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1.CCIAA, 2.sede, 3.durc (l’irregolarità sanata entro il 15^ giorno dalla contestazione dell’irregolarità non determina la perdita del requisito per l’accesso all’aiuto), 4.procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti), 6.D.Lgs. n.231/2001, 7.casellario giudiziale, 12.caporalato, 13.impresa attiva i livelli occupazionali previsti dal bando, ove l’impresa, limitatamente ai livelli occupazionali, abbia dichiarato un incremento occupazionale per la presente agevolazione,14.capacità economico-finanziaria. Con riferimento ai livelli occupazionali e ove l’impresa abbia dichiarato un incremento occupazionale per la presente agevolazione si procederà alla revoca in misura proporzionale alla riduzione dell’occupazione ed alla revoca totale del contributo qualora la riduzione sia superiore al 30%.
13) mantenere anche per 8 anni successivi all’erogazione a saldo i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:
a) il progetto/investimento oggetto di agevolazione ossia di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l’operazione agevolata
e l’investimento realizzato - compreso l’eventuale prototipo realizzato nell’ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all’interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto. Il bene può essere sostituito con uno avente caratteristiche analoghe o superiori, in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
b) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell’agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l’ accordo di ristrutturazione dei debiti;
14) curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento ed inviarle alla Regione Toscana secondo le scadenze previste dal bando o entro 7 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Regionale e/o dagli enti dalla Regione incaricati.
7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
7.1 Adempimenti successivi alla concessione dell’agevolazione
Nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese come stabilito dal paragrafo 2.3, i beneficiari, qualora non vi abbiano provveduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda, devono:
▪ stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando il partenariato mediante la costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Scopo (ATI/ATS)/Rete-Contratto;
▪ inserire nel sistema informatico, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione, l'atto notarile registrato relativo alla suddetta costituzione dell'ATI/ATS/Rete-Contratto.
7.2 Modifiche dei progetti e proroga dei termini
A) Varianti
Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:
▪ il programma di lavoro,
▪ la ripartizione per attività,
▪ il piano finanziario,
ferma restando l’impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto. Durante il periodo di realizzazione del progetto e fino alla presentazione della rendicontazione a saldo, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 30% e soltanto per n. 1 volta.
Si specifica che, durante la realizzazione del progetto, le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa.
Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando.
Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l’accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana Spa e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web dedicata alla linea d’intervento sul sito di Sviluppo Toscana Spa
B) Variazioni della composizione del partenariato
Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell’aiuto.
Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario di cui al successivo paragrafo 7.4. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d’azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle dinamiche societarie.
E’ ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall’aggregazione purché l’investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell’investimento totale ammesso del progetto e l’intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.
I partner rimanenti all’interno dell’aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.
In alternativa, il partner uscito dall’aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.
Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l’eventuale restituzione delle somme percepite dal soggetto oggetto di revoca. E’ in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli altri soggetti per la restituzione delle somme eventualmente percepite dal soggetto oggetto di revoca.
Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, nel caso di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese sostenute e rendicontate dal partner uscente, valutate come ammissibili dall’amministrazione regionale, possono permettere il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.
Le variazioni della composizione del partenariato:
• devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;
• devono essere presentate in forma di istanza online mediante l’accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana Spa e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate e FAQ pubblicate sulla pagina dedicata alla linea d’intervento sul sito di Sviluppo al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.
In ogni caso è obbligatoria la modifica dell’atto costitutivo dell’ATI o Rete Contratto.
C) Proroga
Durante la realizzazione del progetto é possibile per i beneficiari richiedere 1 proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 2 mesi.
La richiesta di proroga, debitamente motivata, è soggetta alla valutazione e deve essere inoltrata entro la data di conclusione del progetto.
7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell’agevolazione e durante il periodo di mantenimento
Per periodo di mantenimento si intende ai sensi della L.R. 71/2017 n.8 anni dalla realizzazione.
1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.
In questi casi l’Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.
Nelle operazioni aziendali che non comportano l’estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest’ultimo:
• sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
• nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l’impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.
Nelle operazioni aziendali che comportano l’estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest’ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.
2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo
In questi casi (per operazioni che comportano investimenti) il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell’art.71 Reg.1303/2013.
7.4 Procedura di modifica del beneficiario nei casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.
La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata all'Amministrazione regionale (o al soggetto gestore laddove previsto) entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.
L'Amministrazione regionale tramite Sviluppo Toscana Spa, effettuata l’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, comunica al soggetto beneficiario l’ammissibilità della modifica.
A tal fine, nell’atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.
Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.
Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.
I contributi concessi e non erogati, alla data dell’evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.
Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.
Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.
Le modifiche ai progetti sono istruite entro 30 giorni dalla data di invio dell’istanza con sospensione dei termini in caso di soccorso istruttorio.
7.5 Fattispecie di modifica del beneficiario
A) Cessione di azienda o di ramo d’azienda. Trasferimento.
L’atto di trasferimento (cessione) d’azienda (o di ramo d’azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti del progetto agevolato ed della relativa agevolazione concessa.
In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.
Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.
Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.
B) Trasformazione
Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.
Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).
L’operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.
Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.
C) Fusione per incorporazione/unione
La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l’incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.
A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l’unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell’agevolazione sin dalla sua origine,
La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.
Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l’art. 3, comma 8 Reg. 1407/201317.
D) Scissione
La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.
La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.
Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l’art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013.18
8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI
8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine di 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione del progetto.
La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti comporta l’avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 9.1 del bando.
Qualora sia in corso l’istruttoria di variante progettuale la rendicontazione delle spese potrà essere inviato solo a seguito dell’approvazione della stessa.
Fermo restando che i giustificativi di spesa e pagamento dovranno essere caricati sullo specifico Gestionale finanziamenti di Sviluppo Toscana Spa alla pagina web xxxxx://xxxx,xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/, le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un’ attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all’art. 1,comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39.
La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni fornite dal decreto dirigenziale 15643 del 23/10/2017 e dai relativi allegati (reperibili alla pagina web xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx.xxxxxxxx).
Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione anche mediante controlli in loco, in misura pari al 10% dei rendiconti liquidati.
Alla rendicontazione di spesa dovrà essere allegata la specifica dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (cd “caporalato”) ai sensi della Decisione GRT n. 4 del 25/10/2016. .
È facoltà del beneficiario, previa presentazione di istanza di erogazione sottoscritta da un legale rappresentante legale dell’impresa (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del d.lgs. 445/2000), richiedere la liquidazione con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge R.T. n. 71/2017, di un importo in acconto fino al settanta per cento del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori, presentando contestualmente la relativa rendicontazione di spesa. I controlli amministrativi previsti sulla rendicontazione intermedia così presentata, fatte salve le verifiche di legge in tema di regolarità contributiva e normativa antimafia, saranno effettuati successivamente all’erogazione dell'acconto e riguarderanno il 100% della rendicontazione suddetta, dando luogo - in ogni caso prima della liquidazione del saldo finale - all'eventuale erogazione dell'ulteriore importo dovuto a completamento dell'acconto già liquidato Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazioni nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento
17 Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 “In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi”.
18 Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 “In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.”
e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai beneficiari e comprovanti l’effettivo esborso finanziario.
Tutti i giustificativi di spesa relativi all’intervento ammesso dovranno riferirsi all’unità locale posta nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili e dai giustificativi di spesa e di pagamento oggetto di rendicontazione.
L’amministrazione regionale o il soggetto gestore verificano la regolare rendicontazione amministrativo-contabile.
Con riferimento all’obbligo di mantenimento di una contabilità separata/codificazione contabile adeguata richiesta dal Reg UE 1303/2013 art 125 par. 4 lettera b), si precisa che non sono ammessi pagamenti effettuati cumulativamente a meno di riconciliazione del pagamento con giustificativo di spesa, inoltre, per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un riferimento o codifica univoca al progetto finanziato. Al fine di garantire piena tracciabilità dei flussi delle risorse impiegate, infine, il beneficiario/destinatario deve registrare il dettaglio delle somme rendicontate su un prospetto extracontabile (ad esempio foglio di calcolo), all’interno del quale si darà evidenza dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati e dei codici dei consti/mastri di costo sui quali risultano registrati.
8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione
La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell’art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.
8.3 Modalità di erogazione dell’agevolazione
L’erogazione dell’agevolazione avviene su istanza del beneficiario e, di norma, nella forma di voucher. Nell’erogazione a mezzo voucher è previsto il ricorso alla delegazione di pagamento da redigersi secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa.
Alla domanda di erogazione deve essere allegata la rendicontazione di spesa asseverata dal revisore legale.
La domanda di erogazione può essere a titolo di anticipo, per stato avanzamento lavori (S.A.L.) o di saldo.
L’anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando.
L'istanza di erogazione di SAL, da presentarsi entro e non oltre 6 mesi dalla comunicazione di ammissione ed in misura non inferiore al 50% e non superiore all’80% della spesa ammessa all'agevolazione, può essere presentata, insieme ai giustificativi di spesa e pagamento:
• attraverso una relazione tecnica ed un’attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1lett. g) del Dlgs. 27/01/2010 n. 39. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati (reperibili alla pagina web xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx_xxxxxxxx).Xxxxx relazioni e attestazioni, sono effettuati controlli annuali a campione, mediante attivazione di valutatori esperti in materia e verifiche in loco, in misura pari al 10%.
• attraverso dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000) di un legale rappresentante, attestante la regolare rendicontazione della spesa e richiedendo in acconto l'erogazione di una quota di contributo corrispondente al 70% di quanto teoricamente correlato alla spesa rendicontata. I controlli successivi all’erogazione dovranno essere svolti sulla rendicontazione corrispondente al 100% della sovvenzione concessa e comunque prima della liquidazione del saldo finale.
L'istanza di erogazione del saldo, insieme ai giustificativi di spesa e pagamento dovranno essere caricati sullo specifico Gestionale Finanziamenti di Sviluppo Toscana Spa alla pagina web xxxxx://xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/, e dovrà essere presentata attraverso una relazione tecnica ed un’attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1lett. g) del Dlgs. 27/01/2010 n. 39.
La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati (reperibili alla pagina web xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx_xxxxxxxx) e dovrà riguardare tutte le spese sostenute dall’impresa incluse quelle rendicontate a SAL attraverso dichiarazione ex art 47, 75 e 76 del DPR 445/2000. Sulle relazioni e attestazioni, sono effettuati controlli annuali a campione, mediante attivazione di valutatori esperti in materia e verifiche in loco, in misura pari al 10%.
Si ricorda che la rendicontazione finale deve rappresentare almeno il 60% dell'investimento ammesso all'agevolazione pena la revoca del contributo.
Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese (ATS, ATI, Rete-Contratto), i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte, in base ad autonomi procedimenti di erogazione (fatta eccezione per il saldo finale nel caso in cui debba essere valutato il rispetto di vincoli a livello di progetto complessivo). Nel caso di progetti in partenariato, ai fini del rispetto delle percentuali minime di investimento richieste dal Bando si considera esclusivamente l'importo complessivo del progetto a prescindere dalla percentuale di avanzamento afferente al singolo partner.
Ogni erogazione dell’agevolazione (anticipo, a saldo/stato avanzamento lavori) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 12), e 13) di cui al paragrafo 2.2.
Con riferimento al requisito 12) di cui al paragrafo 2.2. l’erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell’impresa (legale/i rappresentante/i) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).
Nel caso di perdita o mancato rinnovo del “rating di legalità”, l’amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La Regione Toscana si riserva di introdurre, con successiva normativa ed atti, eventuali procedure semplificate di rendicontazione della spesa.
8.4 Erogazione dell’anticipo e garanzia fidejussoria
19
Tale garanzia deve coprire:
• capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
• un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.
19 Decisione X.X. x. 0 xxx 00-00-0000 xxxxxxx “Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti.”
20 Art. 8, L.R. n. 71/2017
Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla
Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un’attestazione della validità della stessa all’indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante
La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall’Amministrazione Regionale (v. allegato) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.
In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell’art. 25 del codice dell’amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005
n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.
La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana.
Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all’estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.
Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell’AIA del 5 ottobre 1961.
Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch’essa debitamente legalizzata.
La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.
La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
Resta altresì fermo l’art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall’Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell’anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l’avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.
La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall’art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.
La fideiussione deve prevedere espressamente:
• il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
21 D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3
• Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del codice civile;
• Il Foro di Firenze quale Xxxx competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l’uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
• l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
• la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto.
8.5 Verifica finale dei progetti
I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.
Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:
• la coerenza dell’oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
• la congruità delle spese sostenute;
• il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.
Le relazioni tecniche di medio periodo e la relazione conclusiva devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale e secondo l’apposito modello e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa
8.6 Controlli in loco e ispezioni
Dopo l’erogazione a saldo, l’Amministrazione regionale procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.
L’Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, anche in relazione alle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.
8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l’esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.
In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.
La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.
In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.22 dal ricevimento.
22 Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017
9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI
9.1 Decadenza dell’agevolazione e revoca totale
Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell’agevolazione:
• mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
• mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
• adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
• rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla comunicazione di concessione;
• esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla presentazione della domanda;
• adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrasto del fenomeno cd Caporalato) intervenuti prima dell’erogazione del saldo;
• mancato rispetto dell’obbligo di mantenere l’unità produttiva nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo ;
• mancato rispetto dell’obbligo di mantenere l’investimento oggetto di agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 della L.R. 71/2017 e ss.mm.ii.;
Nel caso di partenariati la revoca totale dell’agevolazione al capofila comporta la revoca totale dell’agevolazione a tutti i componenti del partenariato.
9.2 Revoca parziale
Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione del progetto e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l’investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale.23 In questo caso, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l’entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.
9.3 Procedura di revoca e recupero dell’agevolazione
Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 l’amministrazione regionale procede con l’atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate.
Il soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
23 Art. 22, L n. 71/2017
Gli uffici del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, comunica al beneficiario l’archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell’agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Xxx. (XX)
x. 0000/0000 (xxxx a 3,5 punti percentuali).
Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell’agevolazione.
Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.
Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.
Decorsi il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all’escussione dell’eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.
In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana” e s.m.i.
9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
In caso di revoca dell’agevolazione successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione dell’agevolazione24 sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale 25.
Rimborso dei soli costi di istruttoria (nei casi di rinuncia e di revoca senza recupero dell’agevolazione) Euro 295,00
Rimborso totale in caso di revoca con recupero dell’agevolazione Euro 1.489,00
Si specifica che, ai sensi della Delibera 990 del 18/09/2017 alle imprese beneficiarie di aiuti di importo pari o inferiore a Euro 5.000,00 si applicano i seguenti costi di istruttoria:
a) Euro 179,00 nel caso di rinuncia oltre i 30 gg dalla notifica del provvedimento di concessione dell’aiuto, o revoca precedente all’erogazione;
b) Euro 585,00 nel caso di revoca con recupero dell’agevolazione
1. Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in partenariato, l'importo del rimborso forfetario dei costi è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;
2. Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), o di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese
24 Art. 24, L.R. n. 71/2017
25 Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017
(RTI), o di un Consorzio, o di una Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfetario dei costi. costituisce obbligazione solidale tra i partners e che di conseguenza:
a) i soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo di cui al precedente punto 1.;
b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana possa richiedere l'intero importo di cui al precedente punto 1. ad uno qualsiasi dei soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto.
9.5 Sanzioni
Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).
10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: X.xxx xxxxx 00
- 00000 Xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx).
Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email:/xxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx<mailto:xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx>).
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Politiche di
sostegno alle imprese) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
Responsabile del Trattamento:
1. Soggetto Gestore (Sviluppo Toscana SPA) nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze – xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xxx 00000 Xxxxx Xxxxxxx
Ogni richiesta relativa all’accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l’opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati ( xxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx <mailto:xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx>/).
Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxx/0000000).
10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Il diritto di xxxxxxx00 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040;
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
10.3 Disposizioni finali
L’accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.
I dati del beneficiario, disponibili nelle banche dati esterne, potranno essere trattati tramite il sistema antifrode della Commissione Europea ARACHNE, al fine di implementare specifici indicatori di rischio; tali indicatori potranno essere considerati ai fini del campionamento dei controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma. Nell’ambito del sito del POR FESR, all'indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx-0000- 2020/sistemi-gestione- controllo, è presente il link al sito della Commissione Europea finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell’analisi dei dati operato da ARACHNE.
Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, L’indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all’Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.
26 Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.
Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.
11. RIFERIMENTI NORMATIVI
Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l’applicazione del bando.
UNIONE EUROPEA
✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
✓ REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
✓
✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”)
✓ REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
✓ Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid- 19" (il "Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
✓ REGOLAMENTO (UE) n.460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
✓ REGOLAMENTO (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
NAZIONALE
✔ REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”
✓ DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”
✓ LEGGE 19-03-1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”
✓ LEGGE 07-08-1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 “Attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria”
✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 “Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996
n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria”
✓ LEGGE 27-12-1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
✓ D.LGS. 31-03-1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”
✓ D.LGS. 10-03-2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”
✓ D.P.R. 28-12-2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
✓ D.LGS. 08-06-2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
✓ D.P.R. 14-11-2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”
✓ D.LGS. 10-02-2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”
✓ D.LGS. 07-03-2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”
✓ D.M. MIUR 06-12-2005 “Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa”
✓ D.P.C.M. 23-05-2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”
✓ D.M. MIUR 02-01-2008 “Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008”
✓ D.LGS. 09-04-2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Infortuni sul Lavoro)
✓ D.P.R. 03-10-2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione “
✓ D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 “Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale”
✓ D.LGS. 27-01-2010, n. 39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”
✓ D. LGS. 06-09-2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183”
✓ D.L. 24-01-2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
✓ D.L. 07-05-2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94”
✓ LEGGE 06-11-2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
✓ DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”
✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”
✓ D. LGS. 14-04-2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
✓ Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”
✓ D.M. 14-01-2014 “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”
✓ DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”
✓ D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”
✓ D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)
✓ LEGGE 22-05-2015, N. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”
✓ L. n. 208 del 28-12-2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)”
✓ D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
✓ X.Xxx. 12-05-2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
✓ DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.
✓ D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) che all’articolo 126, comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19;
✓ Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
REGIONE TOSCANA
✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-
12-2000 n. 445”
✓ L.R. 26-01-2004, n. 1 del “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”
✓ L.R. 13-07-2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”
✓ L.R.27-04-2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”
✓ L.R. 23-07-2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”
✓ L.R. 05-10-2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”
✓ DECISIONE X.X. x. 0 xxx 00-00-0000 “Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000”
✓ DECISIONE X.X. x. 00 xxx 00-00-0000 “Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007- 2013”
✓ DELIBERA X.X. x. 000 xxx 00-00-0000 “Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO XXXX 0000-0000”
✓ DELIBERA X.X. x. 000 xxx 00-00-0000 “Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies”
✓ DECISIONE X.X. x. 0 xxx 00-00-0000 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”
✓ DELIBERA X.X. x. 000 xxx 00-00-0000 “Definizione del tasso d’interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000”
✓ DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 “Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009”
✓ L.R. 07-01-2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”
✓ DELIBERA X.X. x. 00 xxx 00-00-0000 “Delibera di Giunta relativa all’obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese”
✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 “Decisione di Giunta relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”
✓ DELIBERA X.X. x. 000 xxx 00-00-0000 “POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti”
✓ DELIBERA G.R. n. 433 del 02-05-2017 “Delibera di Giunta n. 72/2016 relativa all’obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative”
✓ DECISIONE X.X. x. 0 xxx 00-00-0000 “L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990”
✓ L.R. 05-06-2017, n. 26 “Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014”
✓ DELIBERA X.X. x. 000 xxx 00-00-0000 “L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00”
✓ DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”
✓ L.R. 12-12-2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.
✓ DELIBERA G.R. n. 855 del 9/07/2020 Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020
✓ DELIBERA G.R. n 1152 del 03/08/2020 “POR FESR 2014-2020, DGR 855 del 9 luglio 2020.
Linea di Azione 1.1.2 Bando Microinnovazione digitale delle imprese: direttive per la selezione delle proposte progettuali”
✓ DELIBERA G.R. n. 621 del 07/06/2021 AdP Area costiera livornese - Approvazione degli indirizzi per l'adozione del bando regionali “Microinnovazione digitale delle MPMI - Area costiera livornese”