GARANZIA DANNI ACCIDENTALI (“KASKO”) Clausole campione

GARANZIA DANNI ACCIDENTALI (“KASKO”). La garanzia comprende i danni al veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine. La garanzia è prestata nella forma Standard a valore intero, con l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art 1907 del codice civile. Alla garanzia è possibile abbinare una delle seguenti estensioni: a) Estensione No degrado - valida solo per le autovetture uso proprio immatricolate da meno di tre anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento degli 8 anni, esclusi, del veicolo): in deroga a quanto previsto dall’art. 8.11.2, in caso di danno parziale a seguito di sinistro rientrante nella garanzia “danni accidentali”, l’Indennizzo sarà calcolato senza applicare alcun degrado (ad esclusione degli pneumatici). L’ammontare del danno, così determinato, non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso. Resta ferma l’applicazione dell’art. 8.12 “Scoperto e franchigia” b) Estensione Rimborso a nuovo per collisione come definita nell’art 3.4 - valida solo per le autovetture uso proprio immatricolate da meno di due anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento dei 4 anni, esclusi, del veicolo): a parziale deroga di quanto previsto dall’art 8.11.1, a fronte della perdita totale del mezzo, in conseguenza a sinistro per collisione, ed al riacquisto – entro e non oltre sei mesi dal sinistro – di un veicolo nuovo di valore uguale o superiore verificabile in fattura, sarà indennizzato il valore a nuovo del mezzo sinistrato, al netto di eventuali detrazioni fiscali e ferma l’applicazione dell’art. 8.12 “Scoperto e franchigia”. Il Contraente potrà richiedere la liquidazione di quanto previsto dalla forma standard anche prima dell’acquisto del veicolo. L’importo aggiuntivo, invece, verrà liquidato solamente dopo la presentazione della fattura di acquisto del nuovo veicolo. Resta inteso che la somma tra l’importo liquidato con la garanzia “danni accidentali” forma standard e l’Indennizzo che spetta all’Assicurato sulla base della presente estensione, non potrà superare il valore a nuovo del mezzo sinistrato al netto di eventuali detrazioni fiscali e ferma l’applicazione dell’ art. 8.12 “Scoperto e franchigia”. Nell’ipotesi in cui il veicolo nuovo acquistato a seguito del sinistro fosse di valore inferiore al valore a nuovo del veico...
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI (“KASKO”). Indicati in Polizza Somma assicurata in Polizza o valore commerciale se inferiore

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Garanzia fideiussoria A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Accordo, Vodafone potrà richiedere e Operatore dovrà far costituire, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione da parte di Operatore della relativa richiesta di Vodafone, una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale capillarmente presente sul territorio nazionale. La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione ( art. 1944 cc ) e la rinuncia a far valere qualsiasi termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc, essa dispenserà il creditore dall’onere di proporre istanza verso l’altra Parte. La fideiussione avrà validità per tutta la durata dell’Accordo e per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso, previo svincolo scritto da parte del beneficiario. Nel caso di rinnovo tacito, Operatore si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente Accordo. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui Operatore non fornisca la garanzia entro i termini sopra riportati, Vodafone non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale e/o indennizzo per la mancata esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. In caso di inadempimento di Operatore alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, VF- IT procederà all’escussione della fideiussione presso la banca garante solo previa diffida ad adempiere trasmessa, almeno 15 giorni prima, a Operatore a mezzo raccomandata a.r. In caso di escussione parziale o totale della somma posta a garanzia, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall’intervenuta escussione. In caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria e/o mancata integrazione su richiesta VF-IT e/o mancato reintegro della fidejussione a seguito di intervenuta escussione, VF-IT avrà la facoltà di sospendere i servizi offerti sulla base del presente Accordo previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore. Decorsi ulteriori 15 gg, VF-IT avrà la facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente Accordo e di richiedere le somme in via giudiziaria eventualmente dovute da Operatore. L’importo della fidejussione prestata da Operatore a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Vodafone, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime (salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno) verrà calcolato con i criteri contenuti nell’Allegato 11 “Garanzie”.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI La Società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della citata Xxxxx, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, fornito dall’ASST e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato. La Società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;