Danni al veicolo viste dall’offerta a te riservata. In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo, qualora pre-
Danni al veicolo k) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostan- ze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni
l) quando il Conducente non è in possesso di regolare patente di guida
m) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali
n) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico
o) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati
p) per i danni ai dischi ruota e agli pneumati- ci, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.
Danni al veicolo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Xxxxx e dall’assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non pro- cede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scel- ta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’assicurato. I periti decidono inappella- bilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vinco- lante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e dell’assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
Danni al veicolo. Inoltre, per le garanzie Collisione, l’assicura- zione non è operante nei seguenti casi:
k) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostan- ze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni
l) quando il Conducente non è in possesso di regolare patente di guida
m) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali
n) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico
o) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati
p) per i danni ai dischi ruota e agli pneumati- ci, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.
Danni al veicolo. (Kasko): ti protegge dai danni arrecati alla tua autovettura in caso di collisione contro veicolo a motore identificato (Minikasko), urto contro osta- coli, ribaltamento o uscita di strada.
Danni al veicolo copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco qualora l’evento si sia verificato all’estero, la denuncia deve es- sere effettuata sia all’Autorità straniera che a quella Italiana » estratto cronologico e il certificato di pro- prietà (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la perdita di possesso » chiavi originali del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, anche dei dispositivi elettronici di avviamento; la Compagnia, inoltre, può verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrisponden- za delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento con il veicolo assicurato » la Compagnia può richiedere all’Assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tri- bunale attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archi- viazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Danni al veicolo. Le garanzie del presente capitolo sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza. La riparazione del veicolo per danni che comportino l’intervento di una delle garanzie riportate nella presente sezione, se non esplicitamente richiesto da Quixa, non si intende obbligatoria. Qualora l’assicurato decida di provvedere alla riparazione del danno e questa venga effettuata presso una carrozzeria non convenzionata con la Compagnia, scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
Danni al veicolo. Il Cliente sarà ritenuto responsabile dei danni rilevati al rientro del Veicolo nonché dei danni non segnalati come preesistenti sulla Lettera di Noleggio ai sensi dell’art. 1588 cod. civ., restando tenuto a dimostrare che l’evento dannoso non è conseguenza della sua condotta anche omissiva e di aver custodito il veicolo con la massima diligenza, tenuto conto delle circostanze. In tal senso resta inteso che la eventuale sottoscrizione di qualsivoglia limitazione/esclusione di responsabilità non potrà dare luogo ad alcuna inversione dell’onere della prova. Il Locatore incaricherà un terzo facente parte della propria rete di riparatori di fiducia che valuterà l’ammontare del danno tenendo in considerazione i prezzi scontati praticati dalle case costruttrici, ovvero, dai riparatori di fiducia del Locatore. Sarà cura del Locatore comunicare al Cliente l’ammontare del danno in un secondo momento, unitamente ai seguenti documenti: - verbale di riconsegna del veicolo; - foto dei danni; - il preventivo di riparazione dei danni, che potrà variare in conseguenza della natura del danno e che includerà anche il fermo tecnico; - l’eventuale ammontare del corrispettivo per la gestione della pratica di sinistro.
Danni al veicolo previste dall’offerta a te riservata.
Danni al veicolo. Il presente capitolo integra quanto già disposto descritto in: