Garanzia fideiussoria Clausole campione

Garanzia fideiussoria. A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Accordo, Vodafone potrà richiedere e Operatore dovrà far costituire, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione da parte di Operatore della relativa richiesta di Vodafone, una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale capillarmente presente sul territorio nazionale. La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione ( art. 1944 cc ) e la rinuncia a far valere qualsiasi termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc, essa dispenserà il creditore dall’onere di proporre istanza verso l’altra Parte. La fideiussione avrà validità per tutta la durata dell’Accordo e per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso, previo svincolo scritto da parte del beneficiario. Nel caso di rinnovo tacito, Operatore si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente Accordo. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui Operatore non fornisca la garanzia entro i termini sopra riportati, Vodafone non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale e/o indennizzo per la mancata esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. In caso di inadempimento di Operatore alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, VF- IT procederà all’escussione della fideiussione presso la banca garante solo previa diffida ad adempiere trasmessa, almeno 15 giorni prima, a Operatore a mezzo raccomandata a.r. In caso di escussione parziale o totale della somma posta a garanzia, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall’intervenuta escussione. In caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria e/o mancata integrazione su richiesta VF-IT e/o mancato reintegro della fidejussione a seguito di intervenuta escussione, VF-IT avrà la facoltà di sospendere i servizi offerti sulla base del presente Accordo previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore. Decorsi ulteriori 15 gg, VF-IT avrà la facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente Accordo e di richiedere le somme in via giudiziaria eventualmente dovute da Operatore. L’importo della fidejussione prestata da Operatore a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Vodafone, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime (salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno) verrà calcolato con i criteri contenuti nell’Allegato 11 “Garanzie”.
Garanzia fideiussoria. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 9.
Garanzia fideiussoria. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente rilascia gratuitamente garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata dell'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente articolo 9.
Garanzia fideiussoria. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazion del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore ovvero altro esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 17 maggior danno verso l’Appaltatore, l’Appaltatore ha consegnato al Committente per la sottoscrizione del presente contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione di importo pari a € [•],00 (euro-[•]) in conformità a quanto prescritto dall’art.103 del Codice e dal decreto del MISE del 19 gennaio 2018 n. 31. La cauzione è costituita mediante [•] emessa da [•] il [•], avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•]e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dal Committente entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell’art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all’art.1957 Codice Civile. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dell’appalto. Il Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 dell’articolo 103 del Codice. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell’Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate al comma 5 dell’articolo 103 del Codice. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l’Appaltatore ha 18 l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’i...
Garanzia fideiussoria. (applicabile ad enti privati con sovvenzione superiore a 60.000,00 euro) Il Coordinatore, con la stipula della presente Convenzione, si assume l’obbligo e si impegna irrevocabilmente a contrarre in favore dell’AN, garanzia fideiussoria per l’importo corrispondente all’ammontare complessivo del prefinanziamento che verrà erogato a valere sul Programma Erasmus+. Detta garanzia costituisce condizione necessaria e preliminare per l’erogazione del prefinanziamento e dovrà essere stipulata secondo il modello di cui all’Allegato VI della presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante. La garanzia fideiussoria dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
Garanzia fideiussoria. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, dovrà, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10. 2. Il tasso di commissione applicato sarà pari a……………..punti percentuali sull’ammontare delle garanzie richieste.
Garanzia fideiussoria. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante ………………………….………………………… emessa da ……………………………………………………………………………………………………… per un importo di………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… L’efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di appalto e cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liqui- dazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante potrà valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante potrà altresì valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto do- vuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al con- tratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in ca- so di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 123 del dpr 207/2010 e xx.xx.
Garanzia fideiussoria. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi o cattiva esecuzione del servizio, l’affidataria ha versato un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo a base di gara, ridotto del 50% ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo pari ad euro stipulata con la , polizza n. . La cauzione verrà incamerata dall’Ente in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi contrattuali o per il risarcimento dei danni e delle spese che l’Ente dovesse eventualmente sostenere a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso, l’appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la cauzione medesima nei termini e con le modalità che le verranno comunicate dall’Ente. La cauzione verrà svincolata al termine del contratto secondo le modalità di legge.
Garanzia fideiussoria. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dal Comune può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria. 2. Il rilascio delle garanzie fideiussorie è subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Xxxxxx/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. 3. È fatta salva in ogni caso la possibilità per il Comune di richiedere ad altri istituti bancari od assicurativi ulteriori offerte sulle condizioni al momento applicabili e, qualora risultassero più convenienti, accordarsi con i medesimi offerenti, dandone comunicazione al Tesoriere.
Garanzia fideiussoria. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente contratto, il Fornitore presta, consegnandola ad INSIEL, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria per Euro