CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Dimensione Auto
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA R.C.A./C.V.T - Dimensione Auto/Mod. X0424.0
Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile Auto per la circolazione dei veicoli a motore e dei rischi accessori
Edizione 16 febbraio 2022
Queste condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”.
SEZIONE A - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 11
SEZIONE B - DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE 28
TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE 35
SEZIONE D - INFORTUNI DEL GUIDATORE 40
TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE 41
SEZIONE E - ASSISTENZA STRADALE AUTOVETTURA 42
TABELLA PRESTAZIONI AL VEICOLO - LIMITI MASSIMALI DI PRESTAZIONE ASSISTENZA 48
TABELLA PRESTAZIONI ALLA PERSONA - LIMITI MASSIMALI DI PRESTAZIONE ASSISTENZA AUTOVETTURE 49
SEZIONE F - ASSISTENZA STRADALE AUTOCARRO 52
TABELLA PRESTAZIONI AL VEICOLO - LIMITI MASSIMALI DI PRESTAZIONE ASSISTENZA AUTOCARRI 55
SEZIONE G – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 57
GLOSSARIO
Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; |
per la garanzia infortuni: il conducente del veicolo e le persone autorizzate ad usarlo. per la garanzia assistenza stradale autovettura: il conducente del veicolo e le persone autorizzate ad usarlo. Per le prestazioni alla persona sono assicurate le persone trasportate a bordo del veicolo, purché il loro numero totale non superi quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato; per la garanzia assistenza stradale autocarro: Il Contraente della Polizza, il proprietario e il conducente, le persone autorizzate all'uso del veicolo, le persone trasportate; | |
Assicurazione | il contratto di Assicurazione e/o la garanzia prestata con il contratto; |
Beneficiario | gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte; |
Caso assicurativo | Per la garanzia Tutela legale il verificarsi del fatto dannoso / controversia, per il quale è prestata l’Assicurazione; |
Codice della Strada | il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; |
C.A. | Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; |
CONSAP | Ente Gestore della Stanza di Compensazione; |
Contraente | la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione; |
Cose | sia gli oggetti materiali sia gli animali; |
Classe di merito CU | classe di “conversione universale” disciplinata dall’IVASS con Regolamento 9 /2015, in applicazione all’art. 134 del C.A. e successive modifiche; |
Degrado d’uso | percentuale di svalutazione derivante dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello del veicolo al momento del sinistro; |
Esplosione | sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità; |
Franchigia | parte del danno che resta a carico dell’Assicurato; |
Furto | l’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.); |
Guasto | per le garanzie di assistenza stradale: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'Assicurato utilizzarlo in condizioni normali; |
Incendio | combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi; non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; |
Incidente | per le garanzie di assistenza stradale: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile utilizzarlo in condizioni normali; |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
Infortunio | evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo; |
Invalidità permanente | la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; |
Polizza | il documento che prova l’Assicurazione; |
P.R.A. | Pubblico Registro Automobilistico; se soppresso, si intende sostituito dall’Archivio Nazionale dei Veicoli; |
Primo rischio | forma di Assicurazione che prevede l’Indennizzo del danno fino alla concorrenza del massimale assicurato senza applicazione della regola proporzionale, di cui all’art 1907 del codice civile; |
Prestazioni | per le garanzie di assitenza stradale: le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa agli assicurati; |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
Proprietario | l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà; |
Rapina | l’impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene; |
Risarcimento | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; |
Risarcimento diretto | il Risarcimento dovuto dalla Società al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione al C.A.; |
Rivalsa verso l’Assicurato | diritto della Società di recuperare, nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, l’importo pagato a terzi danneggiati nel caso in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione; |
Scoperto | la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato; |
Scoppio | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione; |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione; per le garanzie di assistenza stradale: fatto o avvenimento che rende impossibile l'utilizzo del veicolo, a causa di guasto, incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Xxxxxx (anche tentata), infortunio e che determina la richiesta delle prestazioni assicurative; per la garanzia tutela legale: il verificarsi del fatto dannoso / controversia, per il quale è prestata l’Assicurazione; |
Società | Assicuratrice Val Piave Spa che presta l’Assicurazione, quale risulta dalla Polizza sottoscritta dal Contraente; |
Struttura Organizzativa | per le garanzie di assistenza stradale: la struttura di Blue Assistance S.p.A. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza; |
Tariffa | le Condizioni di Assicurazione, di Premio e relative norme di applicazione, predisposte dalla Società; |
Veicolo | veicoli a motore e mezzi per la navigazione soggetti all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo gli artt. 122 e 123 del C.A.; per la garanzia assistenza stradale autovettura: autovetture ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto promiscuo, roulotte, camper e autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, motocicli e quadricicli ad uso proprio. Sono coperti, se appositamente assicurati, solo i carrelli dotati di targa propria. Sono destinatari della prestazione Traino anche i carrelli muniti di targa ripetitrice se della stessa prestazione deve usufruire il veicolo trainante. Sono esclusi i mezzi a noleggio libero per la garanzia autocarri: autocarro e/o rimorchio di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, regolarmente assicurato con Polizza R.C. Auto della Società, con esclusione di veicoli a noleggio. |
Unico caso assicurativo | per la garanzia tutela legale: il verificarsi del fatto dannoso / controversia, che coinvolge più assicurati, per il quale è prestata l’Assicurazione. |
Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della Polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Ai fini dell’applicazione delle citate norme del Codice Civile, nella Polizza sottoscritta dal Contraente sono esplicitati gli elementi che la Società considera influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del Premio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Quando sia applicabile l’art. 144 comma 2 del C.A., la Società eserciterà la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 1.2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Per quanto riguarda l’Assicurazione della responsabilità civile auto, il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione degli elementi, indicati nella Polizza, influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del Premio. Nel caso di diminuzione del rischio - fatta salva l’applicazione dell’art. 5 - “Trasferimento di proprietà del veicolo” - la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente(art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.3 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Art. 1.4 - DURATA DEL CONTRATTO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO
La copertura assicurativa ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in Polizza, senza necessità di disdetta: tale disposizione si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con la Società o di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova Polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del contratto. I premi devono essere pagati all’Agenzia presso la quale è assegnato o è stato concluso il contratto, oppure alla Società. Il Premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
Qualora la Società proponga una nuova tariffa, con condizioni diverse da quelle precedentemente convenute, essa metterà a disposizione le nuove tariffe aziendali presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della sua scadenza annuale. Inoltre sarà disponibile il servizio gratuito del preventivo personalizzato presso ogni punto di vendita nonché mediante il sito Internet della Società.
Nel caso di sottoscrizione di Polizza di durata superiore all’anno, alla scadenza della frazione di anno al contratto è applicata la tariffa in vigore in quel momento.
Le nuove condizioni di Assicurazione ed il Premio proposti s’intenderanno accettati dal Contraente con il semplice pagamento del Premio a fronte del rilascio da parte della Società della quietanza o altrimenti del contratto relativo alla copertura di Responsabilità Civile Auto, nel quale sarà indicato il nuovo Premio.
Art. 1.5 - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi di sostituzione del contratto in corso d’anno, per qualsiasi motivo, sarà mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito con mantenimento fino alla scadenza della classe di merito in corso.
La forma tariffaria applicata al contratto non può essere modificata tramite sostituzione del contratto stesso.
Art. 1.6 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società. Il Contraente si assume l’impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l’eventuale contrassegno e la Carta Verde.
La Società adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:
• 1.6.1- Sostituzione del contratto
La Società procederà al conguaglio del Premio sulla base della Tariffa applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato, eventuale contrassegno e Carta verde, con mantenimento della classe di merito CU e della sinistrosità pregressa presente nell’attestato di rischio, nei seguenti casi:
- Qualora l’alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o di proprietà del coniuge / convivente di fatto / unito civilmente;
- qualora il veicolo sia trasferito in proprietà al coniuge / convivente di fatto / unito civilmente dell’alienante;
- qualora l’alienante sia una ditta individuale o una società di persone e il veicolo sia trasferito in proprietà alla persona fisica o al socio con responsabilità illimitata e viceversa, la disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in sostituzione di quello ceduto;
- qualora il veicolo sia trasferito in proprietà a seguito di successione mortis causa all’erede convivente con il de cuius al momento della morte.
La Società richiederà copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto: atto di vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all’estero o distruzione con restituzione di libretto e targa riguardo al mezzo sostituito (l’obbligo di consegna dei predetti documenti decade nel momento in cui vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all’estero o distruzione sono verificabili sulle banche dati).
Nel caso di successione mortis causa, la Società richiederà inoltre il certificato di stato famiglia storico a conferma della convivenza.
Permane l’obbligo di consegna del libretto di circolazione aggiornato per il mezzo subentrante.
• 1.6.2 – Cointestazione della proprietà del veicolo
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di intestatari proprietari ad uno o più di essi, documentata con libretto di circolazione aggiornato, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato, mantenendo in capo al nuovo/i proprietario/i del veicolo il diritto alla conservazione della classe di merito vigente sul contratto sostituito. Diversamente, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario ad una pluralità di intestatari, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato come stabilito nella ipotesi indicata al punto 1.6.3 che segue.
• 1.6.3 - Cessione del contratto
Nel caso di trasferimento di proprietà, documentata con libretto di circolazione aggiornato, del veicolo assicurato con contestuale cessione del contratto di Assicurazione, la Società, previa comunicazione relativa alla cessione da parte del venditore cedente e previa restituzione del certificato, dell’eventuale contrassegno e Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di appendice o nuova Polizza, rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti.
Per i contratti con frazionamento del Premio, l’alienante è tenuto al pagamento delle rate di Premio fino al momento della predetta comunicazione.
Il contratto ceduto si estingue alla scadenza. Per l’Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio. Non sono ammesse sospensioni né variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
• 1.6.4 – Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Contraente documenti l’avvenuta alienazione del veicolo, la Società provvede – a decorrere dal giorno in cui il Contraente consegna la predetta documentazione e restituisce il certificato, l’eventuale contrassegno e Carta Verde – all’annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente:
- della parte di Premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- della parte di Premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie che non siano state oggetto di sinistri nel periodo di Assicurazione in corso.
Per i contratti con frazionamento del Premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di Assicurazione.
• 1.6.5 - Sospensione del contratto
In caso di alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 1.9 “Sospensione in corso di contratto”.
Le disposizioni del presente articolo si intendono valide - in quanto applicabili - anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita. Peraltro ove l’incarico non vada a buon fine e l’Assicurato rientri in possesso del veicolo, al veicolo invenduto viene attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
Art. 1.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di Furto o appropriazione indebita del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata notizia alla Società fornendo copia della denuncia di Xxxxx/appropriazione indebita presentata all’Autorità competente.
La Società, a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia, provvede all’annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente:
- della parte di Premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- della parte di Premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie che non siano state oggetto di sinistri nel periodo di Assicurazione in corso.
I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art 283 del C.A.
Relativamente all’appropriazione indebita quanto sopra è possibile solo qualora sussistano chiaramente e possano essere documentati i presupposti di reato.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il Furto riguardi un natante.
In caso di ritrovamento del veicolo oggetto di Furto, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
Art. 1.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Per i ciclomotori ancora privi del “certificato di circolazione”, previsto dalla Legge n. 120/2010, il Contraente è altresì tenuto a dichiarare, per iscritto e sotto la sua responsabilità, l’avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo.
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione (l’obbligo di consegna del certificato decade nel momento in cui la demolizione è verificabile sulle banche dati).
In tutte le ipotesi il Contraente si assume l’impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l’eventuale contrassegno e la Carta Verde.
La Società adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:
• 1.8.1- Sostituzione con altro veicolo
Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o per altro veicolo di proprietà del coniuge / convivente di fatto / unito civilmente, si procederà al conguaglio del Premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato e Carta verde.
• 1.8.2 - Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve dalle ore 24 del giorno della consegna dei documenti sopra indicati e la Società restituisce al Contraente:
- la parte di Premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- la parte di Premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie che non siano state oggetto di sinistri nel periodo di Assicurazione in corso.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non restituisce la maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
• 1.8.3 - Sospensione del contratto
È ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 1.9 “Sospensione in corso di contratto”.
Art. 1.9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Il contratto può essere sospeso al massimo per tre volte nel corso dell’anno assicurativo.
Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione in forma scritta alla Società o utilizzare l’apposita funzionalità presente sull’ area riservata del sito xxx.xxxxxxxx.xx. Il Contraente si assume l’impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l’eventuale contrassegno e la Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’appendice di sospensione o dalla data di conferma richiesta sospensione effettuata tramite area riservata. Al momento della sospensione il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore ad un giorno. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. In caso di sospensione tramite area riservata verrà inviata mail di conferma della sospensione al Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno nonché per quelli relativi a ciclomotori, natanti, veicoli di interesse storico, motoslitte e polizze flotta, nonché in caso di Furto del veicolo, nonché per contratti emessi per la copertura delle sole garanzie “corpi veicoli terrestri” (senza la garanzie rca). Resta inteso che la sospensione comporta la cessazione temporanea di tutte le garanzie comprese nel contratto di Assicurazione.
La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto, a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la tariffa in vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili.
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del Premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si risolve e la parte di Premio non goduta resta acquisita alla Società; se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, il contratto viene risolto (come disciplinato negli artt. 1.6.4 e 1.8.2) dal giorno successivo a quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.10 - RILASCIO DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO
In caso di deterioramento, sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato, la Società rilascia tale documentazione su richiesta e a spese dell’Assicurato. Nel caso di deterioramento, il Contraente restituisce all’impresa il certificato di Assicurazione deteriorato. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di Assicurazione, il Contraente fornisce all’impresa una dichiarazione circa l’evento accaduto.
Art. 1.11 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera ,Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito. L’Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di Assicurazione (“Carta Verde”) non siano barrate. La Società rilascia tale Certificato a semplice richiesta del Contraente per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti (massimali) delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio del contratto. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o della rata di Premio.
Se il veicolo assicurato è un natante l’Assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.
Per la sezione C - Tutela legale limitatamente alla garanzia di cui all’art. 4.2 lettera g) la copertura è valida solo in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 1.12 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.13 - ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA FLOTTA
L’Assicurazione ha per base una Polizza flotta nella quale vengono iscritti unicamente veicoli intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
Per le movimentazioni delle entità assicurate, che avvengono nel corso dell’annualità (inclusioni/esclusioni/ sostituzioni), il Premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle normative in vigore all’atto della stipula del contratto; per queste movimentazioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno della notifica formale o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla documentazione attestante il motivo dell’esclusione.
I premi relativi alle movimentazioni avvenute in corso d’anno saranno calcolati, in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa, in fase di regolazione Premio mediante emissione di apposita appendice entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto.
La differenza di Premio, che potrà essere positiva o negativa, risultante dall’appendice di regolazione dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione da parte della Società.
Art. 1.14 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 1.15 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.
Art. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana e, pertanto, ad esso si applicano, tra le altre, anche le disposizioni in materia di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014 n. 132. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto – anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni di Assicurazione - tutte le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell’IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni Private.
SEZIONE A - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
COSA SI ASSICURA
Art. 2.1 – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme del C.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.
I massimali convenuti sono espressi convenzionalmente in massimale unico per sinistro; per tale massimale l’Assicurato sarà coperto per i danni alle persone e alle Cose fermi restando, qualora tale importo sia superato, i massimali minimi previsti all’art. 128 del C.A.
L’Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni diretti causati dalla circolazione dei veicoli in aree private compresa la navigazione la giacenza in acque private, e le aree aeroportuali; nel caso in cui i massimali convenuti siano superiori agli 11.000.000 €, i danni causati dalla circolazione in aree aeroportuali sono compresi fino ad un massimo di 11.000.000 €. La Società inoltre assicurai rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati nelle Garanzie estese. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Garanzie estese.
Art. 2.2 – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO
In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione o da navigazione di cui al C.A., la Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 800.000,00.
La copertura si intende operante anche per sinistri conseguenti alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici.
Sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 250.000,00.
La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 3.12 (Ricorso terzi da Incendio) della Sezione B - Danni al veicolo e garanzie accessorie.
Art. 2.3 - GARANZIE ESTESE
Le seguenti garanzie sono operanti, in funzione dei veicoli e dei rischi assicurati, alle quali si riferiscono:
• 2.3.1 - Rinuncia della Società alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa che le competerebbe ai sensi dell’art. 144 del C.A. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell’accertamento.
• 2.3.2 - Rinuncia della Società alla rivalsa per danni a terzi - trasportati compresi - e per guida senza abilitazione – veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa - che le compete ai sensi dell’art. 144 del C.A. - nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:
a. nel caso di danno subito da terzi - trasportati compresi - se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, salvo quanto contemplato nel punto 1) dell’art 2.7 Esclusioni” (guida senza patente, o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), caso in cui la Società effettuerà rivalsa;
b. nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che l’abilitazione sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro. La Società non effettua altresì rivalsa nel caso in cui il rinnovo entro 6 mesi sia impedito a causa degli esiti del sinistro;
c. nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal Proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il
conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.
• 2.3.3 - Responsabilità Civile dei trasportati - veicoli a motore in genere
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, esclusi i danni al veicolo stesso.
• 2.3.4 - Responsabilità Civile per fatto di figli minori - veicoli a motore in genere
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente e - se persona diversa - al Proprietario del veicolo assicurato, ai sensi dell’art. 2048, primo comma, del Codice Civile, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato - purché avvenuta a loro insaputa - per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori, o delle persone soggette a tutela con loro conviventi.
• 2.3.5 - Carico e scarico - autocarri e motocarri (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico), macchine agricole
La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l’utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
- alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- alle Cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;
- causati da sostanze radioattive e da inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria;
- i danni derivanti dal trasporto di sostanze radioattive.
• 2.3.6 - Rimorchi - veicoli a motore in genere
L’Assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
• 2.3.7 - Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice - autocarri
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.3.6, l’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile nella sua qualità di Proprietario del rimorchio che circoli agganciato ad una motrice di terzi. L’Assicurazione è operante quando:
- l’Indennizzo superi i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di Indennizzo eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente Polizza;
- la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;
- secondo la legislazione del Paese straniero nel quale è avvenuto il sinistro, il Proprietario del rimorchio sia considerato responsabile dei danni provocati quando detto veicolo circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi. Quando il rimorchio descritto in Polizza circola agganciato al veicolo trainante di proprietà di terzi ed è coinvolto in un incidente stradale nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia, il danneggiato può rivolgere la propria richiesta di Risarcimento a sua scelta nei confronti dell’assicuratore della motrice o a quello del rimorchio.
• 2.3.8 - Veicoli adibiti a scuola guida - veicoli in genere (esclusi ciclomotori e motocicli uso privato) L’Assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore, tranne che durante l’effettuazione dell’esame dell’allievo conducente. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. Per veicoli in genere si intendono anche i ciclomotori e motocicli se adibiti esclusivamente a scuola guida
La presente condizione è valida anche nel caso di veicoli, diversi dai motocicli e ciclomotori, utilizzati occasionalmente per esercitazione alla guida, purché vengano rispettate tutte le relative disposizioni di legge.
• 2.3.9 - Danni a Cose di terzi trasportati, su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico, su autobus e natanti adibiti al trasporto pubblico di persone La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti di uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi e titoli di credito. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.
L’Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
• 2.3.10 - Sovraccarico, per autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio nonché in servizio pubblico urbano
La garanzia si intende estesa all’eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposizioni di legge in vigore.
• 2.3.11 - Veicoli speciali per portatori di handicap
La copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
• 2.3.12- Macchine agricole
La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.
• 2.3.13 - Sgombero neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve
L’Assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall’autorità competente e dal libretto di circolazione risulti che il mezzo è predisposto per il montaggio di lama sgombraneve.
Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.
• 2.3.14 - Hovercraft (aeronatante su cuscino d’aria mosso a propulsione aerodinamica)
L’Assicurazione opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell’acqua.
Art. 2.4 - GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO
Le condizioni che seguono sono operanti solo se esplicitamente richiamate in Polizza e comportano il pagamento di un Premio aggiuntivo.
• 2.4.1 - BONUS PROTETTO per autovetture e autoveicoli fino a 35 x.xx (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico)
Fermo tutto quanto previsto dalla forma tariffaria Bonus Malus, la presente condizione opzionale consente di evitare la maggiorazione del Premio dovuta all’applicazione delle regole evolutive, nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione. Al contratto sarà assegnata la classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive in assenza di sinistri. Qualora nel periodo di osservazione si verifichino due o più sinistri valgono le normali regole evolutive, non considerando il primo sinistro in ordine di accadimento; tuttavia, il Contraente potrà evitare l’applicazione delle regole evolutive rimborsando alla Società gli importi liquidati per i sinistri successivi al primo. Rimangono invariate le regole evolutive
relative alla classe CU.
È possibile includere tale condizione opzionale solo a scadenza annuale.
Tale condizione opzionale è vendibile solo in presenza di precedenti assicurativi con attestato di rischio scaduto da meno di sei mesi ed esente da sinistri negli ultimi 5 anni (più l’anno corrente); non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle “N.A.” (non assicurato) o “N.D.” (dato non disponibile).
La condizione opzionale non è vendibile a chi usufruisce o abbia usufruito della classe agevolata prevista dal “Bonus Familiare” in occasione del rinnovo di copertura di un veicolo già assicurato (vedi art. 2.11.2 lettera i).
Nell’ipotesi in cui venga rinnovato un contratto rca stipulato con la condizione opzionale “bonus protetto”, la condizione non sarà mantenibile se nell’anno assicurativo precedente si è beneficiato della condizione stessa.
• 2.4.2 - Attività idrosciatoria e traino di paracadute ascensionale o di deltaplano
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio dell’attività di traino.
• 2.4.3 - Ampliamento dell’estensione territoriale per natanti
A parziale deroga dell’art. 1.11 - “Estensione territoriale” - l’Assicurazione per i natanti vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell’Atlantico fra Porto (Oporto) e Casablanca, incluse le Isole Canarie.
• 2.4.4 - Regate veliche
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.7 - “Esclusioni e rivalsa”, l’Assicurazione è operante durante le regate veliche.
Art. 2.5 - GARANZIE OPZIONALI CON SCONTO SUL PREMIO
Le condizioni che seguono sono operanti solo se esplicitamente richiamate in Polizza e comportano uno sconto sul Premio.
• 2.5.1 - GUIDA ESPERTA – autovetture
Qualora sia richiamata la seguente condizione opzionale, il contratto è stipulato nella forma “guida esperta”. Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida dell’autovettura, vi sia una persona diversa dal Proprietario identificato in Polizza e tale persona abbia un’età inferiore a 30 anni compiuti, fermo il Risarcimento dei terzi danneggiati, la Società applicherà una Franchigia fissa di 2.000,00 euro. L’Assicurato è tenuto a rimborsare alla Società l’importo della Franchigia dopo la liquidazione del danno.
La rivalsa non verrà tuttavia esercitata nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un’officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso, nel caso in cui il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante o qualora l’utilizzo del veicolo indicato in Polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità. Resta inteso che qualora l’Indennizzo pagato dalla Società non superi l’importo della Franchigia o, se eccedente, venga integralmente rimborsato l’importo del danno stesso, il Contraente potrà beneficiare della riduzione di Premio prevista dall’applicazione delle regole evolutive per la forma tariffaria Bonus Malus.
È possibile escludere tale condizione opzionale solo a scadenza annuale.
COSA NON SI ASSICURA
Art 2.6 - SOGGETTI ESCLUSI
Ai sensi dell’art. 129 C.A. non sono considerati terzi e non sono coperti dall’Assicurazione:
• il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a Xxxx;
• il Proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a Cose;
• il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del Proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a Cose;
• i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del Proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a Cose;
• se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a Cose.
Art 2.7 – ESCLUSIONI E RIVALSA
L’Assicurazione non è operante:
1) Nel caso di guida senza patente / certificazione abilitativa all’utilizzo o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada, fatte salve le estensioni previste dall’art. 2.3.2;
2) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
3) nel caso di veicolo con targa “prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa “prova”;
4) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida;
5) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
6) per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco;
7) durante le operazioni di carico e scarico di autocarri, motocarri e macchine agricole (art. 2.3.5) per i danni da sversamento di carburante o liquidi;
8) in tutti i casi in cui il Contraente ha disatteso l’impegno preso di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l’ eventuale contrassegno e la Carta Verde (nelle ipotesi di sostituzione, sospensione o risoluzione del contratto).
9) nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19 novembre 1992, n. 566), se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del C.A, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art 2.8 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO
Sono esclusi i danni:
a) a Cose che l’Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
b) al locale usato come rimessa del veicolo se di proprietà dell’Assicurato;
c) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
COME SI ASSICURA
Art. 2.9 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e terminano sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
Art. 2.10 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, e comunque nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna per via telematica, indipendentemente dalla forma tariffaria, l’attestazione sullo stato del rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
a) al Proprietario;
b) all’usufruttuario;
c) all’acquirente, nel caso di patto di riservato dominio;
d) al locatario, nel caso di locazione finanziaria.
L’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione dello stesso nell’area riservata del sito web della Società, xxx.xxxxxxxx.xx. Per i contratti relativi a flotte di veicoli a motore, la consegna telematica avviene su richiesta del Contraente, inoltrata all’intermediario tramite email, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al Proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione.
L’attestazione contiene:
• la denominazione della Società;
• per il Contraente: il nome e cognome se persona fisica, o la denominazione, ragione sociale se persona giuridica, ed il codice fiscale;
• per l’avente diritto: i medesimi dati di cui al precedente punto;
• il numero del contratto di Assicurazione;
• i dati della targa ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
• la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
• la data di scadenza del contratto;
• la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
• una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità. A partire dall’01/01/2019 la tabella riportante l’indicazione dei sinistri pagati sarà progressivamente integrata annualmente con indicazione di un’annualità in più, fino a raggiungere il decennio;
• la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a Cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a Cose che a persone);
• gli eventuali importi delle franchigie, richieste dalla Società e non corrisposte dall’Assicurato;
• nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4-bis del C.A. l’attestato dovrà
contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
• l’indicazione dello IUR (Identificativo Univoco di Rischio) che contrassegna il rischio relativo al Proprietario (o, se diverso, all’altro avente diritto all’attestato) e al veicolo assicurato indicato nell’attestato. Tale codice IUR consente di aggiornare la “tabella di sinistrosità pregressa“ del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Compagnia di Assicurazione tenendo in considerazione gli eventuali sinistri tardivi (sinistri liquidati fuori dal periodo di osservazione o liquidati dopo la scadenza del contratto).
La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce all’avente diritto.
In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi – di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo dallo stesso acquistato, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, purché le generalità del soggetto utilizzatore siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo , ai sensi del comma 2 dell’art 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, e previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo o esibizione del contratto di noleggio.
La Società garantisce all’avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell’attestato di rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A. In tal caso, la Società consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
La Società non trasmette l’attestazione, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, nel caso di:
• sospensione della garanzia nel corso del contratto;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
• Furto del veicolo.
Non è previsto il rilascio di attestazione sullo stato del rischio per i contratti relativi a veicoli marittimi, lacustri e fluviali.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese di Assicurazione, l’attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa Delegataria.
Ai sensi dell’art 5 comma 1 bis – Legge n° 40/2007 in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
La Società è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell’attestazione dello stato di rischio, acquisito direttamente dalla Società per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati (Regolamento IVASS n° 9/2015).
In caso di assenza dell’attestato, parziale o totale, sarà richiesta una dichiarazione del Contraente, supportata da adeguata documentazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
In caso di mancanza della CU la Società è tenuta alla sua individuazione secondo i criteri disposti dal provvedimento IVASS 72/2018:
a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale:
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
NB: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali, la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle “N.A.” (non assicurato) o “N.D.” (dato non disponibile);
b) qualora il contratto si riferisca a veicolo assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, il medesimo è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Per i medesimi tipi di veicoli, la Società è obbligata, alle scadenze annuali successive alla stipula del contratto, ad indicare sulle attestazioni di rischio (vedasi art. 2.10) la classe di conversione universale (CU). La Società inserirà in attestazione il dato della CU, necessario per il passaggio della copertura ad altra Impresa assicuratrice, in aggiunta alla indicazione della classe di merito di provenienza e di inserimento proprie della Società stessa. Per la determinazione della CU adotterà le regole evolutive contenute nella seguente tabella:
Classe di merito | Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
FORME TARIFFARIE
Premessa
Assicuratrice Val Piave Spa assicura i veicoli applicando i criteri di tariffazione in base a:
- tipologia di veicolo e utilizzo;
- dati anagrafici relativi al Proprietario, all’usufruttuario, all’acquirente (nel caso di patto riservato dominio), al locatario (nel caso di locazione finanziaria).
- dati relativi all’attestazione sullo stato del rischio, se presente
- forma tariffaria applicata al contratto.
Sono applicabili le forme tariffarie descritte in seguito, che prevedono specifiche regole di gestione del contratto al momento della stipula, nel corso dell’annualità assicurativa e alle scadenze annuali successive.
🡪 FORMA TARIFFARIA A “FRANCHIGIA”
Forma tariffaria che prevede una Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in Polizza. Il Contraente e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Resta fermo il disposto dell’art. 1.4 - “Durata del contratto e adeguamento del Premio”.
La Società non applica la presente forma tariffaria:
• nel caso in cui l’Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti che uno o più importi di Franchigia non sono stati rimborsati;
• nel caso in cui l’Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti una classe di assegnazione CU superiore a 14.
È applicabile alle seguenti tipologie di veicoli:
a) veicoli destinati al trasporto di Cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all’art. 57 del predetto Codice;
b) autobus;
🡪 FORMA TARIFFARIA “BONUS/MALUS”
Forma tariffaria che si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48 e prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione"
È applicabile alle seguenti tipologie di veicoli:
a) autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo;
b) veicoli destinati al trasporto di Cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all’art. 57 del predetto Codice;
c) ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozzette.
Classi di merito
a) autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo – 44 classe d’ingresso
Classe di merito | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Coefficiente di determinazione del Premio | 0,3380 | 0,3483 | 0,3588 | 0,3697 | 0,3771 | 0,3886 | 0,4084 | 0,4208 | 0,4292 | 0,4422 | 0,4602 | 0,4741 | 0,4934 | 0,5237 | 0,5560 |
Classe di merito | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Coefficiente di determinazione del Premio | 0,5902 | 0,6203 | 0,6584 | 0,6989 | 0,7419 | 0,7798 | 0,8195 | 0,8787 | 0,9420 | 1,0000 | 1,2572 | 1,2953 | 1,6283 | 2,1515 | 3,0479 |
b) veicoli destinati al trasporto di Cose, per usi speciali e per trasporti specifici – 42 classe d’ingresso
Classe di merito | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Coefficiente di determinazione del Premio | 0,6020 | 0,6454 | 0,6717 | 0,7059 | 0,7201 | 0,7346 | 0,7493 | 0,7644 | 0,7876 | 0,8277 | 0,8874 | 0,9706 | 1,0000 | 1,0829 | 1,1961 | 1,3213 | 1,6945 | 2,0676 |
c) ciclomotori, quadriciclil, motocicli e motocarrozzette – 44 classe d’ingresso
Classe di merito | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Coefficiente di determinazione del Premio | 0,6650 | 0,6784 | 0,6989 | 0,7273 | 0,7493 | 0,7644 | 0,7798 | 0,8114 | 0,8277 | 0,8528 | 0,8787 | 0,9053 | 1,0000 | 1,1843 | 1,2447 | 1,3749 | 1,5648 | 1,7285 |
🡪 FORMA TARIFFARIA “BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA”
Forma tariffaria mista che si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48 e prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione. È prevista inoltre una Franchigia fissa per ogni sinistro nell’ammontare precisato in Polizza. Il Contraente e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. La Società non applica la presente formula tariffaria nel caso in cui l’Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti che uno o più importi di Franchigia non sono stati rimborsati.
È applicabile alle seguenti tipologie di veicoli:
autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo.
Classi di merito
a) autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo - 44 classe d’ingresso
Classe di merito | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 500 | 0,3624 | 0,3734 | 0,3847 | 0,3964 | 0,4003 | 0,4125 | 0,4335 | 0,4467 | 0,4511 | 0,4648 | 0,4837 | 0,4983 | 0,5185 | 0,5237 | 0,5560 |
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.000 | 0,3964 | 0,4084 | 0,4208 | 0,4335 | 0,4335 | 0,4467 | 0,4694 | 0,4837 | 0,4885 | 0,4934 | 0,5134 | 0,5290 | 0,5343 | 0,5396 | 0,5560 |
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.500 | 0,4125 | 0,4250 | 0,4379 | 0,4467 | 0,4511 | 0,4556 | 0,4789 | 0,4934 | 0,4983 | 0,5033 | 0,5237 | 0,5396 | 0,5450 | 0,5504 | 0,5560 |
Classe di merito | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 500 | 0,5902 | 0,6203 | 0,6584 | 0,6989 | 0,7419 | 0,7798 | 0,8195 | 0,8787 | 0,9420 | 1,0000 | 1,1495 | 1,2953 | 1,7114 | 2,2613 | 3,2033 |
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.000 | 0,5902 | 0,6203 | 0,6584 | 0,6989 | 0,7419 | 0,7798 | 0,8195 | 0,8787 | 0,9420 | 1,0000 | 1,1495 | 1,2953 | 1,8532 | 2,4486 | 3,4687 |
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.500 | 0,5902 | 0,6203 | 0,6584 | 0,6989 | 0,7419 | 0,7798 | 0,8195 | 0,8787 | 0,9420 | 1,0000 | 1,1495 | 1,2953 | 1,9094 | 2,5228 | 3,5738 |
🡪 FORMA TARIFFARIA A “TARIFFA FISSA”
Forma tariffaria che non prevede la variazione del Premio in conseguenza dell’accadimento di sinistri.
Valevole per i seguenti veicoli:
a) autobus (in alternativa alla forma assicurativa a “Franchigia” di cui sopra);
b) macchine operatrici e carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada;
c) macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada;
d) natanti.
Art. 2.11 – ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU ALLA STIPULA DI CONTRATTO
All’atto di stipula del contratto sarà richiesto all’Assicurato di esibire la carta / certificato di circolazione, il foglio complementare / certificato di proprietà, ovvero l’appendice di cessione del contratto relativi al veicolo per assegnare al contratto la classe di merito corrispondente.
Se i documenti sopra indicati non vengono esibiti, al contratto è assegnata la classe CU 18 e la corrispondente classe interna in base alla tipologia di veicolo e alla forma tariffaria applicata al contratto. Per le regole specifiche disciplinananti i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, si rimanda all’art. 7 del Provvedimento IVASS 72/2018. Nel caso di richiesta di stipula di un contratto avvalendosi dell’agevolazione ulteriore veicolo “Bersani” – Bonus familiare” (art 134 comma 4 bis CA), se non si presenta la carta di circolazione del mezzo di riferimento oppure mancano i requisiti previsti per usufruire di questa agevolazione, al contratto è assegnata la classe CU 14 e la corrispondente classe di merito relativa al tipo del veicolo da assicurare.
Nel caso in cui i documenti vengano esibiti dopo la stipula, ma comunque entro i successivi 3 mesi, la Società provvederà alla corretta assegnazione della classe di merito e all’eventuale conguaglio del Premio.
2.11.1 - ASSENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI
Nel caso di veicolo di nuova immatricolazione, assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) o registrato per la prima volta nell’Archivio Nazionale dei Veicoli:
a) Se il Contraente non dimostra di aver diritto all’applicazione dell’agevolazione per ulteriore veicolo “Bersani – Bonus Familiare” (art 134 comma 4 bis CA) verrà assegnata, a fronte dell’esibizione della carta di circolazione e del certificato di proprietà o dell’appendice di cessione del contratto, la classe CU 14 e, se prevista dalla forma tariffaria applicata al contratto, la classe di merito interna di ingresso in base alla tipologia di veicolo.
b) Se il Contraente dimostra di aver diritto all’applicazione dell’agevolazione per ulteriore veicolo “Bersani – Bonus Familiare” (art 134 comma 4 bis CA) ed è una persona fisica già titolare di Polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione (libretto) del nuovo veicolo, nonché fotocopia della Carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento se proveniente da altra Impresa.
c) Se il Contraente dimostra di aver diritto all’applicazione dell’agevolazione per ulteriore veicolo “Bersani – Bonus Familiare” ex art 134 comma 4 bis CA ed è una persona fisica, stabilmente convivente nel nucleo familiare di persona fisica già titolare di Polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione (libretto) del nuovo veicolo, certificato anagrafico (stato di famiglia), nonché fotocopia della Carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento, se proveniente da altra Impresa.
Nel caso di applicazione della Forma tariffaria Bonus/Malus o Bonus/Malus con Franchigia è assegnata la classe di merito interna come stabilito nella tabella sotto riportata.
Classe CU di assegnazione del mezzo di riferimento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Classe Itas di Assegnazione Autovetture | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Classe Itas di Assegnazione Ciclomotori / motocicli | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
Classe Itas di Assegnazione Autocarri | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
d) Se il Contraente è una società di persone, società di capitali, ditta individuale o onlus già titolare di Polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, nel caso di stipula del contratto in forma tariffaria Bonus/Malus è prevista l’assegnazione di una classe di merito interna agevolata, esclusivamente per le tipologie di veicolo autovetture uso privato e autocarri / autotreni / autoarticolati conto proprio.
Il Contraente deve consegnare fotocopia della carta di circolazione del nuovo veicolo, nonché fotocopia della carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento, se proveniente da altra Impresa.
In questa ipotesi è assegnata la classe di merito interna come stabilito nelle tabelle sotto riportate.
Autovetture uso privato
CU veicolo di riferimento | CU veicolo di nuova acquisizione | Classe interna con attestato del veicolo di riferimento senza sinistri | Classe interna con attestato del veicolo di riferimento con sinistri di qualsiasi tipologia |
1 | 14 | 38 | 40 |
2 | 14 | 38 | 40 |
3 | 14 | 38 | 40 |
4 | 14 | 38 | 40 |
5 | 14 | 38 | 40 |
6 | 14 | 38 | 40 |
7 | 14 | 38 | 40 |
8 | 14 | 38 | Agevolazione non applicabile |
9 | 14 | 39 | Agevolazione non applicabile |
10 | 14 | 40 | Agevolazione non applicabile |
11 | 14 | 41 | Agevolazione non applicabile |
12 | 14 | 42 | Agevolazione non applicabile |
13 | 14 | 43 | Agevolazione non applicabile |
Autocarri conto proprio
CU veicolo di riferimento | CU veicolo di nuova acquisizione | Classe interna con attestato del veicolo di riferimento senza sinistri | Classe interna con attestato del veicolo di riferimento con sinistri di qualsiasi tipologia |
1 | 14 | 38 | 40 |
2 | 14 | 38 | 40 |
3 | 14 | 38 | 40 |
4 | 14 | 38 | 40 |
5 | 14 | 38 | 40 |
6 | 14 | 38 | 40 |
7 | 14 | 38 | 40 |
8 | 14 | 38 | Agevolazione non applicabile |
9 | 14 | 39 | Agevolazione non applicabile |
10 | 14 | 40 | Agevolazione non applicabile |
11 | 14 | 41 | Agevolazione non applicabile |
12 | 14 | 41 | Agevolazione non applicabile |
13 | 14 | 41 | Agevolazione non applicabile |
Art. 2.11.2 - PRESENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI
Nelle ipotesi sotto riportate, se l’attestato di rischio è in corso di validità viene mantenuta la classe CU ivi indicata, mentre se l’attestato di rischio è scaduto il veicolo si intende privo di precedenti assicurativi (vedi precedente art. 2.11.1).
a) Nel caso di medesimo veicolo precedentemente assicurato con altra Impresa di Assicurazione Decorsi 15 giorni dalla scadenza del precedente contratto di Assicurazione, in caso di inutilizzo, il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nella quale attesti che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo.
In assenza di detta dichiarazione, al contratto sarà assegnata la classe CU 18.
b) Nel caso in cui l’attestato di rischio si riferisca ad altro veicolo, oggetto di cessazione del rischio (alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, certificazione della cessazione della circolazione) il Contraente deve consegnare documentazione idonea a provarne i motivi.
c) Nel caso in cui l’attestato di rischio si riferisca a veicolo oggetto di Furto senza ritrovamento
il Contraente deve consegnare copia di denuncia di Xxxxx rilasciata dall’Autorità competente nonché il precedente contratto assicurativo.
Nelle ipotesi sotto riportate, al contratto viene invece assegnata la classe CU determinata con le seguenti regole:
d) Nel caso in cui l’attestato di rischio provenga da Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di affari nuovi o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all’art. 134 CA
il nuovo contratto è assegnato alla classe CU determinata in base alla dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza di detta dichiarazione sostitutiva sarà richiesta una dichiarazione del Contraente, supportata da adeguata documentazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
e) Nel caso in cui l’attestato di rischio si riferisca ad un avente diritto diverso dall’effettivo Proprietario del veicolo
il veicolo si intende privo di precedenti assicurativi e viene inserito in classe CU 14.
f) Nel caso in cui il veicolo sia stato assicurato in precedenza con contratto temporaneo
viene assegnata la stessa classe di merito indicata nel precedente contratto temporaneo del quale il Contraente è tenuto ad esibire copia.
g) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato all’estero
viene assegnata la classe CU 14, salvo che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che consenta una assegnazione ad altra classe di merito.
h) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto annuale, non ancora giunto a scadenza, ossia in presenza di rate di Premio insolute
al contratto sarà assegnata la classe CU 18.
i) Nel caso di rinnovo di contratto già stipulato per lo stesso veicolo avvalendosi dell’agevolazione prevista dal “Bonus Familiare” ex art 134 comma 4 bis CA
Viene assegnata la classe CU indicata nell’attestato di rischio del mezzo di riferimento e la classe interna prevista nel successivo art 2.11.3 in base ai periodi della tabella di sinistrosità pregressa dell’attestato del veicolo che si sta assicurando.
Il Contraente deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento se assicurato presso altra impresa e, se il veicolo di riferimento è di proprietà di un famigliare convivente, certificato anagrafico (stato di famiglia).
l) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto annuale e frazionamento del Premio, successivamente alla scadenza annuale e in presenza di rate di Premio insolute, il contraente-Proprietario potrà, all’atto della stipulazione di un nuovo contratto, far valere l’attestazione sullo stato del rischio precedentemente rilasciata, integrata dalla dichiarazione di aver stipulato un contratto di durata annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento del Premio/risolta di diritto prima della scadenza naturale e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto/risoluzione.
In assenza di detta dichiarazione, al contratto sarà assegnata la classe CU 18.
Art. 2.11.3 - ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA ALL'ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
La classe di merito interna assegnata al contratto, nelle forme tariffarie Bonus/Malus e Bonus/Malus con franchigia, sarà definita in base alla CU e alla tipologia di veicolo assicurato, come indicato nelle tabelle sotto riportate.
a) Autovetture, autotassametri ed autoveicoli trasporto promiscuo
Classe ITAS di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno | |||||||
corrente della sinistrosità pregressa indicata nell’attestato di rischio | |||||||
Con 1 | Con 2 o più sinistri (anche in presenza di NA/ND) | Senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente | Senza sinistri, in presenza di NA/ND negli ultimi 2 anni + anno corrente e Altri casi | ||||
Classe Itas di | con 1 sinistro | sinistro negli | senza | ||||
Classe CU di | Assegnazione | non negli ultimi | ultimi due | sinistri, | |||
assegnazione | (precedente temporanea) | due anni + anno corrente (anche | anni + anno corrente | in assenza | |||
in presenza di | (anche in | di NA e/o | |||||
NA/ND) | presenza di NA/ ND) | ND | |||||
1 | 31 | 30 | 35 | 41 | 22 | 29 | 31 |
2 | 32 | 31 | 36 | 41 | 23 | 30 | 32 |
3 | 33 | 32 | 37 | 42 | 23 | 31 | 33 |
4 | 34 | 33 | 38 | 43 | 24 | 32 | 34 |
5 | 35 | 35 | 39 | 45 | 24 | 33 | 35 |
6 | 36 | 37 | 40 | 45 | 25 | 34 | 36 |
7 | 37 | 38 | 41 | 47 | 28 | 35 | 37 |
8 | 38 | 39 | 42 | 47 | 32 | 36 | 38 |
9 | 39 | 40 | 43 | 47 | 35 | 37 | 39 |
10 | 40 | 43 | 45 | 48 | 38 | 38 | 40 |
11 | 41 | 45 | 46 | 48 | 39 | 39 | 41 |
12 | 42 | 46 | 47 | 48 | 40 | 40 | 42 |
13 | 43 | 47 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 |
14 | 44 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 |
15 | 45 | 48 | 48 | 48 | 45 | 47 | 47 |
16 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 47 | 47 |
17 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 |
18 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
L’ attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della Polizza è da considerarsi come attestato con NA negli anni successivi alla scadenza dell’attestato
b) Veicoli destinati al trasporto di Cose, per usi speciali e per trasporti specifici
Classe ITAS di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno | |||||||
corrente della sinistrosità pregressa indicata nell’attestato di rischio | |||||||
Con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ ND) | senza sinistri, in assenza di NA e/o ND | Senza | Senza sinistri, in presenza di NA/ND negli ultimi 2 anni + anno corrente e Altri casi | ||||
Classe Itas di | con 1 sinistro | sinistri, | |||||
Classe CU di | Assegnazione | non negli ultimi | Con 2 o | in presenza | |||
assegnazione | (precedente temporanea) | due anni + anno corrente | più sinistri (anche in | di NA/ND NON negli | |||
corrente (anche | presenza | ultimi 2 | |||||
in presenza di NA/ND) | di NA/ND) | anni + anno corrente | |||||
1 | 31 | 33 | 36 | 44 | 31 | 32 | 34 |
2 | 31 | 34 | 37 | 45 | 31 | 32 | 34 |
3 | 31 | 35 | 38 | 46 | 31 | 33 | 35 |
4 | 32 | 36 | 39 | 47 | 31 | 33 | 35 |
5 | 33 | 37 | 40 | 48 | 31 | 34 | 36 |
6 | 34 | 38 | 41 | 48 | 31 | 34 | 36 |
7 | 35 | 39 | 42 | 48 | 32 | 35 | 37 |
8 | 36 | 40 | 43 | 48 | 33 | 35 | 37 |
9 | 37 | 41 | 44 | 48 | 34 | 36 | 38 |
10 | 38 | 42 | 45 | 48 | 35 | 37 | 39 |
11 | 39 | 43 | 46 | 48 | 36 | 38 | 40 |
12 | 40 | 44 | 47 | 48 | 37 | 39 | 41 |
13 | 41 | 46 | 48 | 48 | 37 | 40 | 42 |
14 | 42 | 48 | 48 | 48 | 37 | 42 | 42 |
15 | 43 | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 |
16 | 44 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 |
17 | 45 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 |
18 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 |
L’ attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della Polizza è da considerarsi come attestato con NA negli anni successivi alla scadenza dell’attestato.
Se proveniente dalla forma Franchigia fissa ed assoluta, viene assegnata la classe di merito in assenza di sinistri e in presenza di NA e/o ND (penultima colonna).
d) Ciclomotori, quadricicli leggeri, motocicli, quadricicli e motocarrozzette
Classe ITAS di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno | |||||||
corrente della sinistrosità pregressa indicata nell’attestato di rischio | |||||||
Classe Itas di | Senza sinistri, | ||||||
Classe CU di assegnazione | Assegnazione (precedente temporanea) | con 1 sinistro non negli ultimi due anni + anno corrente | Con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente | Con 2 o più sinistri | senza sinistri, in assenza di NA e/o ND | in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente | altri casi |
1 | 31 | 35 | 37 | 44 | 31 | 33 | 34 |
2 | 32 | 36 | 38 | 45 | 31 | 34 | 34 |
3 | 33 | 37 | 39 | 46 | 32 | 35 | 35 |
4 | 34 | 38 | 40 | 47 | 33 | 35 | 35 |
5 | 35 | 39 | 41 | 48 | 34 | 36 | 36 |
6 | 36 | 40 | 42 | 48 | 35 | 36 | 36 |
7 | 37 | 40 | 43 | 48 | 36 | 37 | 37 |
8 | 38 | 41 | 44 | 48 | 37 | 38 | 38 |
9 | 39 | 42 | 45 | 48 | 38 | 39 | 39 |
10 | 40 | 43 | 46 | 48 | 39 | 40 | 40 |
11 | 41 | 44 | 47 | 48 | 40 | 41 | 41 |
12 | 42 | 45 | 48 | 48 | 41 | 42 | 42 |
13 | 43 | 46 | 48 | 48 | 42 | 43 | 43 |
14 | 44 | 47 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 |
15 | 45 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 |
16 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 |
17 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 |
18 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
L’ attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della Polizza è da considerarsi come attestato con NA negli anni successivi alla scadenza dell’attestato
Se proveniente dalla forma Franchigia fissa ed assoluta, viene assegnata la classe di merito in assenza di sinistri e in presenza di NA e/o ND (penultima colonna).
Art. 2.12 - ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI STIPULA
Per le annualità successive a quella di stipula, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione, è assegnato alla classe di merito interna in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri delle tabelle relative ai singoli veicoli.
Ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna vengono presi in considerazione:
• i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
• i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di “responsabilità cumulata” sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Nel caso in cui nel periodo di osservazione si procede al pagamento, anche a titolo parziale, dove la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri.
Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione del malus.
Ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna saranno presi in considerazione anche i sinistri tardivi e i sinistri accaduti durante le coperture temporanee, che determineranno l’evoluzione in malus indipendentemente dal periodo di osservazione.
Il Contraente, all'atto del rinnovo del contratto, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di Premio conseguente alla applicazione delle regole evolutive, di rimborsare alla Società o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP, in caso di sinistri gestiti con la procedura di Risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti, che hanno determinato la maggiorazione del Premio. La facoltà suddetta può essere esercitata alla scadenza.
Nel caso in cui il Contraente desideri esercitare la facoltà di rimborso per un sinistro tardivo, la richiesta di rimborso va indirizzata alla precedente Compagnia che ha liquidato il sinistro.
Art. 2.12.1 - Tabelle delle regole evolutive in forma tariffaria Bonus/Malus:
a) Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo
Classe di merito | Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati | |||||||||
0 sinistri (% di differenza tra classi) | 1 sinistro (% di differenza tra classi) | 2 sinistri (% di differenza tra classi) | 3 sinistri (% di differenza tra classi) | 4 o più sinistri (% di differenza tra classi) | ||||||
19 | 19 | 0,00% | 29 | 36,13% | 32 | 54,93% | 34 | 74,58% | 36 | 94,77% |
20 | 19 | -2,94% | 29 | 32,13% | 32 | 50,38% | 34 | 69,45% | 36 | 89,05% |
21 | 20 | -2,94% | 30 | 32,13% | 33 | 54,93% | 35 | 72,85% | 37 | 94,77% |
22 | 21 | -2,94% | 30 | 28,24% | 33 | 50,38% | 35 | 67,77% | 37 | 89,05% |
23 | 22 | -1,97% | 31 | 30,82% | 34 | 56,48% | 36 | 74,58% | 38 | 96,72% |
24 | 23 | -2,94% | 31 | 26,97% | 34 | 51,88% | 36 | 69,45% | 38 | 90,94% |
25 | 24 | -4,85% | 32 | 28,24% | 35 | 51,88% | 37 | 71,14% | 39 | 90,94% |
26 | 25 | -2,94% | 32 | 24,47% | 35 | 47,41% | 37 | 66,11% | 39 | 85,32% |
27 | 26 | -1,97% | 33 | 29,53% | 36 | 53,40% | 38 | 72,85% | 40 | 90,94% |
28 | 27 | -2,94% | 33 | 25,72% | 36 | 48,89% | 38 | 67,77% | 40 | 85,32% |
29 | 28 | -3,90% | 33 | 20,81% | 36 | 43,08% | 38 | 61,22% | 40 | 78,09% |
30 | 29 | -2,94% | 34 | 24,47% | 37 | 47,41% | 39 | 64,46% | 41 | 85,32% |
31 | 30 | -3,90% | 34 | 19,61% | 37 | 41,66% | 39 | 58,05% | 41 | 78,09% |
32 | 31 | -5,80% | 35 | 18,43% | 38 | 41,66% | 40 | 56,48% | 42 | 79,87% |
33 | 32 | -5,80% | 36 | 18,43% | 39 | 40,26% | 41 | 58,05% | 43 | 79,87% |
34 | 33 | -5,80% | 37 | 18,43% | 40 | 38,87% | 42 | 59,63% | 44 | 102,68% |
35 | 34 | -4,85% | 38 | 19,61% | 41 | 41,66% | 43 | 61,22% | 45 | 108,82% |
36 | 35 | -5,80% | 39 | 18,43% | 42 | 43,08% | 44 | 81,67% | 46 | 147,31% |
37 | 36 | -5,80% | 40 | 17,26% | 43 | 43,08% | 45 | 85,32% | 47 | 207,83% |
38 | 37 | -5,80% | 41 | 18,43% | 44 | 61,22% | 46 | 119,48% | 48 | 310,80% |
39 | 38 | -4,85% | 42 | 20,81% | 45 | 66,11% | 47 | 175,92% | 48 | 290,87% |
40 | 39 | -4,85% | 43 | 22,02% | 46 | 98,69% | 48 | 271,90% | 48 | 271,90% |
41 | 40 | -6,73% | 44 | 36,13% | 47 | 144,86% | 48 | 246,87% | 48 | 246,87% |
42 | 41 | -6,73% | 45 | 37,49% | 48 | 223,54% | 48 | 223,54% | 48 | 223,54% |
43 | 42 | -5,80% | 46 | 62,83% | 48 | 204,79% | 48 | 204,79% | 48 | 204,79% |
44 | 43 | -16,40% | 47 | 79,87% | 48 | 154,81% | 48 | 154,81% | 48 | 154,81% |
45 | 44 | -7,65% | 47 | 66,11% | 48 | 135,31% | 48 | 135,31% | 48 | 135,31% |
46 | 45 | -20,46% | 48 | 87,17% | 48 | 87,17% | 48 | 87,17% | 48 | 87,17% |
47 | 46 | -24,32% | 48 | 41,66% | 48 | 41,66% | 48 | 41,66% | 48 | 41,66% |
48 | 47 | -29,41% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% |
b) Veicoli destinati al trasporto di Cose, per usi speciali e trasporti specifici
Classe di merito | classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati | |||||||||
0 sinistri (% di differenza fra classi) | 1 sinistri (% di differenza fra classi) | 2 sinistri (% di differenza fra classi) | 3 sinistri (% di differenza fra classi) | 4 o più sinistri (% di differenza fra classi) | ||||||
31 | 31 | 0,00% | 35 | 19,61% | 37 | 24,47% | 37 | 24,47% | 43 | 66,11% |
32 | 31 | -6,73% | 36 | 13,81% | 38 | 18,43% | 38 | 18,43% | 44 | 67,77% |
33 | 32 | -3,90% | 37 | 11,57% | 39 | 17,26% | 39 | 17,26% | 45 | 78,09% |
34 | 33 | -4,85% | 38 | 8,29% | 40 | 17,26% | 40 | 17,26% | 46 | 87,17% |
35 | 34 | -1,97% | 39 | 9,37% | 41 | 23,24% | 41 | 23,24% | 47 | 135,31% |
36 | 35 | -1,97% | 40 | 12,68% | 42 | 32,13% | 42 | 32,13% | 48 | 181,46% |
37 | 36 | -1,97% | 41 | 18,43% | 43 | 33,45% | 43 | 33,45% | 48 | 175,92% |
38 | 37 | -1,97% | 42 | 26,97% | 44 | 41,66% | 44 | 41,66% | 48 | 170,48% |
39 | 38 | -2,94% | 43 | 26,97% | 45 | 51,88% | 45 | 51,88% | 48 | 162,53% |
40 | 39 | -4,85% | 44 | 30,82% | 46 | 59,63% | 46 | 59,63% | 48 | 149,79% |
41 | 40 | -6,73% | 45 | 34,78% | 47 | 90,94% | 47 | 90,94% | 48 | 132,98% |
42 | 41 | -8,57% | 46 | 36,13% | 48 | 113,02% | 48 | 113,02% | 48 | 113,02% |
43 | 42 | -2,94% | 47 | 69,45% | 48 | 106,76% | 48 | 106,76% | 48 | 106,76% |
44 | 43 | -7,65% | 48 | 90,94% | 48 | 90,94% | 48 | 90,94% | 48 | 90,94% |
45 | 44 | -9,47% | 48 | 72,85% | 48 | 72,85% | 48 | 72,85% | 48 | 72,85% |
46 | 45 | -9,47% | 48 | 56,48% | 48 | 56,48% | 48 | 56,48% | 48 | 56,48% |
47 | 46 | -22,02% | 48 | 22,02% | 48 | 22,02% | 48 | 22,02% | 48 | 22,02% |
48 | 47 | -18,05% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% |
c) Ciclomotori, quadricicli leggeri, motocicli, quadricicli e motocarrozzette a uso privato
Classe di merito | classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati | |||||||
0 sinistri (% di differenza fra classi) | 1 sinistri (% di differenza fra classi) | 2 sinistri (% di differenza fra classi) | 3 o più sinistri (% di differenza fra classi) | |||||
31 | 31 | 0,00% | 36 | 14,95% | 41 | 32,13% | 46 | 106,76% |
32 | 31 | -1,97% | 37 | 14,95% | 42 | 33,45% | 47 | 130,67% |
33 | 32 | -2,94% | 38 | 16,10% | 43 | 43,08% | 48 | 147,31% |
34 | 33 | -3,90% | 39 | 13,81% | 44 | 62,83% | 48 | 137,66% |
35 | 34 | -2,94% | 40 | 13,81% | 45 | 66,11% | 48 | 130,67% |
36 | 35 | -1,97% | 41 | 14,95% | 46 | 79,87% | 48 | 126,13% |
37 | 36 | -1,97% | 42 | 16,10% | 47 | 100,68% | 48 | 121,67% |
38 | 37 | -3,90% | 43 | 23,24% | 48 | 113,02% | 48 | 113,02% |
39 | 38 | -1,97% | 44 | 43,08% | 48 | 108,82% | 48 | 108,82% |
40 | 39 | -2,94% | 45 | 45,95% | 48 | 102,68% | 48 | 102,68% |
41 | 40 | -2,94% | 46 | 56,48% | 48 | 96,72% | 48 | 96,72% |
42 | 41 | -2,94% | 47 | 72,85% | 48 | 90,94% | 48 | 90,94% |
Classe di merito | classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati | |||||||
0 sinistri (% di differenza fra classi) | 1 sinistri (% di differenza fra classi) | 2 sinistri (% di differenza fra classi) | 3 o più sinistri (% di differenza fra classi) | |||||
43 | 42 | -9,47% | 48 | 72,85% | 48 | 72,85% | 48 | 72,85% |
44 | 43 | -15,56% | 48 | 45,95% | 48 | 45,95% | 48 | 45,95% |
45 | 44 | -4,85% | 48 | 38,87% | 48 | 38,87% | 48 | 38,87% |
46 | 45 | -9,47% | 48 | 25,72% | 48 | 25,72% | 48 | 25,72% |
47 | 46 | -12,13% | 48 | 10,46% | 48 | 10,46% | 48 | 10,46% |
48 | 47 | -9,47% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% | 48 | 0,00% |
(1): per il terzo anno di permanenza in classe 01 (2): per il secondo anno di permanenza in classe 01
Art. 2.12.2 - Tabella delle regole evolutive in forma tariffaria Bonus/Malus con franchigia:
classe di merito | 0 sinistri | 1 o + sinistri | ||||||
Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti | % di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 500 | % di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 1000 | % di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 1500 | Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti | % di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 500 | % di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 1000 | % di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 1500 | |
19 | 19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
20 | 19 | -2,94% | -2,94% | -2,94% | 20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | 20 | -2,94% | -2,94% | -2,94% | 21 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
22 | 21 | -2,94% | -2,94% | -1,97% | 22 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
23 | 22 | -0,99% | 0,00% | -0,99% | 23 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
24 | 23 | -2,94% | -2,94% | -0,99% | 24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25 | 24 | -4,85% | -4,85% | -4,85% | 25 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26 | 25 | -2,94% | -2,94% | -2,94% | 26 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
27 | 26 | -0,99% | -0,99% | -0,99% | 27 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
28 | 27 | -2,94% | -0,99% | -0,99% | 28 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
29 | 28 | -3,90% | -3,90% | -3,90% | 29 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | 29 | -2,94% | -2,94% | -2,94% | 30 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
31 | 30 | -3,90% | -0,99% | -0,99% | 31 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
32 | 31 | -0,99% | -0,99% | -0,99% | 32 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | 32 | -5,80% | -2,94% | -0,99% | 33 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
34 | 33 | -5,80% | -5,80% | -5,80% | 34 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | 34 | -4,85% | -4,85% | -4,85% | 35 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | 35 | -5,80% | -5,80% | -5,80% | 36 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37 | 36 | -5,80% | -5,80% | -5,80% | 37 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
38 | 37 | -5,80% | -5,80% | -5,80% | 38 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | 38 | -4,85% | -4,85% | -4,85% | 39 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
40 | 39 | -4,85% | -4,85% | -4,85% | 40 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
41 | 40 | -6,73% | -6,73% | -6,73% | 41 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
42 | 41 | -6,73% | -6,73% | -6,73% | 42 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43 | 42 | -5,80% | -5,80% | -5,80% | 43 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
cl. ingresso 44 | 43 | -13,00% | -13,00% | -13,00% | 44 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
45 | 44 | -11,26% | -11,26% | -11,26% | 45 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | 45 | -24,32% | -30,11% | -32,16% | 46 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47 | 46 | -24,32% | -24,32% | -24,32% | 47 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
48 | 47 | -29,41% | -29,41% | -29,41% | 48 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
SEZIONE B - DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE
COSA SI ASSICURA
Per ciascuna delle seguenti garanzie, se indicata nella scheda di Polizza, sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo fino alla somma assicurata, con le franchigie e/o gli scoperti eventualmente previsti nella Polizza stessa, fermo restando l’applicazione delle regole per la determinazione dell’ammontare del danno previste all’art 8.11.
Sono assicurati anche gli accessori, gli apparecchi audiofonovisivi, installati stabilmente e di serie e documentabili con fattura.
Per le garanzie danni al veicolo:
a) a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono compresi i danni causati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Proprietario o del guidatore del veicolo.
b) a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, sono compresi i danni causati o agevolati da tumulti popolari, a condizione che né l’Assicurato né il Contraente vi abbiano preso parte.
c) relativamente alle garanzie danni accidentali e danni da collisione, la Società rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, nonché dei familiari dell’Assicurato con lui conviventi, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le competerebbe ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
Art 3.1 - GARANZIA INCENDIO
nonché Esplosione, Xxxxxxx ed azione del fulmine, compresi danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di Incendio doloso.
La garanzia è prestata nella forma Standard a valore intero, con l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art 1907 del codice civile.
Alla garanzia è possibile abbinare una delle seguenti estensioni:
a) Estensione Gold – valida solo per le autovetture per uso proprio, acquistate con finanziamento o leasing e immatricolate da meno di due anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento dei 4 anni, esclusi, del veicolo):
In deroga a quanto previsto dall’art 8.11.1, a fronte della perdita totale del mezzo sarà indennizzato il valore a nuovo del mezzo, con il massimo del valore di acquisto, al netto di eventuali detrazioni fiscali e dedotto il valore di quanto eventualmente residuato. Il leasing / finanziamento deve essere documentato e/o riscontrabile sul libretto di circolazione e da apposito vincolo inserito in Polizza. La differenza tra il valore a nuovo del mezzo e il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro (indennizzata alla società di leasing in base alla forma standard) sarà versata all’assicurato.
b) Estensione No degrado - valida solo per le autovetture uso proprio immatricolate da meno di tre anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento degli 8 anni, esclusi, del veicolo)
in deroga a quanto previsto dall’art. 8.11.2, in caso di danno parziale a seguito di sinistro rientrante nella garanzia “Incendio”, l’Indennizzo sarà calcolato senza applicare alcun degrado (ad esclusione degli pneumatici). L’ammontare del danno, così determinato, non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
Art 3.2 - GARANZIA FURTO, TOTALE O PARZIALE, E RAPINA
La garanzia comprende i danni al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di Furto o Rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono inclusi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso illegale del veicolo stesso.
La garanzia non copre i danni conseguenti al reato di appropriazione indebita.
La garanzia è prestata nella forma Standard a valore intero, con l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art 1907 del codice civile.
Alla garanzia è possibile abbinare una delle seguenti estensioni:
a) Estensione Gold –valida solo per le autovetture per uso proprio, acquistate con finanziamento o leasing e immatricolate da meno di due anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento dei 4 anni,
esclusi, del veicolo):
In deroga a quanto previsto dall’art 8.11.1, a fronte del Furto totale del mezzo sarà indennizzato il valore a nuovo del mezzo, con il massimo del valore di acquisto, al netto di eventuali detrazioni fiscali. Il leasing
/ finanziamento deve essere documentato e/o riscontrabile sul libretto di circolazione e da apposito vincolo inserito in Polizza. La differenza tra il valore a nuovo del mezzo e il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro (indennizzata alla società di leasing in base alla forma standard) sarà versata all’Assicurato.
b) Estensione Gap –valida solo per le autovetture per uso proprio, immatricolate da meno di due anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento dei 4 anni, esclusi, del veicolo):
a parziale deroga dell’art. 8.11.1, a fronte del Furto totale del mezzo ed al riacquisto – entro e non oltre sei mesi dalla data del Furto – di un veicolo nuovo di valore uguale o superiore verificabile in fattura, la Società indennizzerà – in eccedenza a quanto previsto in base alla forma standard – un importo aggiuntivo pari al 20% del valore di acquisto dell’autovettura soggetta a Furto, con un massimo di 15.000 €. Il Contraente potrà richiedere la liquidazione di quanto previsto dalla forma standard anche prima dell’acquisto del veicolo. L’importo aggiuntivo, invece, verrà liquidato solamente dopo la presentazione della fattura di acquisto del nuovo veicolo.
In ogni caso l’Indennizzo aggiuntivo non potrà essere superiore alla differenza tra il valore di acquisto e il valore commerciale dell’auto al momento del sinistro.
Nel caso in cui il veicolo nuovo acquistato a seguito del sinistro fosse di valore superiore al valore a nuovo del veicolo sinistrato: resta inteso che la somma tra l’importo liquidato con la garanzia Furto “standard” e l’Indennizzo che spetta all’Assicurato in base alla presente estensione non potrà superare il prezzo di acquisto del veicolo assicurato.
Nell’ipotesi in cui il veicolo nuovo acquistato a seguito del sinistro fosse di valore inferiore al valore del veicolo sinistrato: resta inteso che sulla base della presente estensione sarà indennizzata la somma maggiore tra il valore commerciale al momento del sinistro del mezzo assicurato – al netto di scoperti e franchigie
– ed il valore del nuovo veicolo, al netto di eventuali detrazioni fiscali e sconti.
c) Estensione No degrado –valida solo per le autovetture uso proprio immatricolate da meno di tre anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento degli 8 anni, esclusi, del veicolo):
in deroga a quanto previsto dall’art 8.11.2, in caso di danno parziale a seguito di sinistro rientrante nella garanzia “Furto”, l’Indennizzo sarà calcolato senza applicare alcun degrado (ad esclusione degli pneumatici). L’ammontare del danno, così determinato, non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso. Resta ferma l’applicazione dell’art. 8.12 “Scoperto e franchigia”.
Art 3.3 - GARANZIA DANNI ACCIDENTALI (“KASKO”)
La garanzia comprende i danni al veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine.
La garanzia è prestata nella forma Standard a valore intero, con l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art 1907 del codice civile.
Alla garanzia è possibile abbinare una delle seguenti estensioni:
a) Estensione No degrado - valida solo per le autovetture uso proprio immatricolate da meno di tre anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento degli 8 anni, esclusi, del veicolo):
in deroga a quanto previsto dall’art. 8.11.2, in caso di danno parziale a seguito di sinistro rientrante nella garanzia “danni accidentali”, l’Indennizzo sarà calcolato senza applicare alcun degrado (ad esclusione degli pneumatici). L’ammontare del danno, così determinato, non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso. Resta ferma l’applicazione dell’art. 8.12 “Scoperto e franchigia”
b) Estensione Rimborso a nuovo per collisione come definita nell’art 3.4 - valida solo per le autovetture uso proprio immatricolate da meno di due anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento dei 4 anni, esclusi, del veicolo):
a parziale deroga di quanto previsto dall’art 8.11.1, a fronte della perdita totale del mezzo, in conseguenza a sinistro per collisione, ed al riacquisto – entro e non oltre sei mesi dal sinistro – di un veicolo nuovo di valore uguale o superiore verificabile in fattura, sarà indennizzato il valore a nuovo del mezzo sinistrato, al netto di eventuali detrazioni fiscali e ferma l’applicazione dell’art. 8.12 “Scoperto e franchigia”.
Il Contraente potrà richiedere la liquidazione di quanto previsto dalla forma standard anche prima dell’acquisto
del veicolo. L’importo aggiuntivo, invece, verrà liquidato solamente dopo la presentazione della fattura di acquisto del nuovo veicolo.
Resta inteso che la somma tra l’importo liquidato con la garanzia “danni accidentali” forma standard e l’Indennizzo che spetta all’Assicurato sulla base della presente estensione, non potrà superare il valore a nuovo del mezzo sinistrato al netto di eventuali detrazioni fiscali e ferma l’applicazione dell’ art. 8.12 “Scoperto e franchigia”.
Nell’ipotesi in cui il veicolo nuovo acquistato a seguito del sinistro fosse di valore inferiore al valore a nuovo del veicolo sinistrato: resta inteso che sulla base della presente estensione sarà indennizzata la somma maggiore tra il valore commerciale al momento del sinistro del mezzo assicurato- al netto di scoperti e franchigie - ed il valore del nuovo veicolo, al netto di eventuali detrazioni fiscali, sconti e ferma l’applicazione dell’art. 8.12 “Scoperto e franchigia”.
Art 3.4 - GARANZIA DANNI DA COLLISIONE (“KASKO COLLISIONE”)
La garanzia comprende i danni al veicolo esclusivamente in conseguenza di collisione con veicoli identificati in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell’Assicurato nella causazione del sinistro.
In caso di responsabilità concorsuale, il calcolo dell’Indennizzo sarà effettuato sulla parte di danno non oggetto di Risarcimento in regime RCA, ferma l’applicazione di degrado, Scoperto e Franchigia.
La garanzia è prestata nella forma Standard a valore intero, con l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art 1907 del codice civile.
Alla garanzia è possibile abbinare una delle seguenti estensioni:
a) Estensione No degrado - valida solo per le autovetture uso proprio immatricolate da meno di tre anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento degli 8 anni, esclusi, del veicolo):
in deroga a quanto previsto dall’art. 8.11.2, in caso di danno parziale a seguito di sinistro rientrante nella garanzia “danni da collisione”, l’Indennizzo sarà calcolato senza applicare alcun degrado (ad esclusione degli pneumatici). L’ammontare del danno, così determinato, non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
b) Estensione Rimborso a nuovo per collisione - valida solo per le autovetture uso proprio immatricolate da meno di due anni (una volta prestata può essere mantenuta fino al compimento dei 4 anni, esclusi, del veicolo): a parziale deroga di quanto previsto dall’art 8.11.1, a fronte della perdita totale del mezzo, in conseguenza a sinistro per collisione, ed al riacquisto – entro e non oltre sei mesi dal sinistro – di un veicolo nuovo di valore uguale o superiore verificabile in fattura, sarà indennizzato il valore a nuovo del mezzo sinistrato, al netto di eventuali detrazioni fiscali e ferma l’applicazione dell’art. 8.12 “Scoperto e franchigie”.
Il Contraente potrà richiedere la liquidazione di quanto previsto dalla forma standard anche prima dell’acquisto del veicolo. L’importo aggiuntivo, invece, verrà liquidato solamente dopo la presentazione della fattura di acquisto del nuovo veicolo.
Resta inteso che la somma tra l’importo liquidato con la garanzia “danni da collisione” forma standard e l’Indennizzo che spetta all’Assicurato sulla base della presente estensione, non potrà superare il valore a nuovo del mezzo sinistrato al netto di eventuali detrazioni fiscali e ferma l’applicazione dell’art. 8.12 “Scoperto e franchigie”.
Nell’ipotesi in cui il veicolo nuovo acquistato a seguito del sinistro fosse di valore inferiore al valore a nuovo del veicolo sinistrato: resta inteso che sulla base della presente estensione sarà indennizzata la somma maggiore tra il valore commerciale al momento del sinistro del mezzo assicurato - al netto di scoperti e franchigie - ed il valore del nuovo veicolo, al netto di eventuali detrazioni fiscali, sconti e ferma l’applicazione dell’art. 8.12 “Scoperto e franchigie”.
Art. 3.5 – GARANZIA DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI ( “KASKO IN PIEDI”) – PREVISTA SOLO PER AUTOVETTURE, CICLOMOTORI, MOTOCICLI, QUADRICICLI TRASPORTO PERSONE, AUTOCARRI CONTO PROPRIO FINO A 35 X.XX
La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo (con esclusione pertanto di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo) a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall’Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente. Qualora non vi sia intervento delle Autorità sul luogo dell’incidente, l’Assicurato deve sporgere denuncia dettagliata dell’incidente – che identifichi chiaramente il veicolo non assicurato – presso le Autorità e consegnarne copia alla Società; l’Indennizzo verrà corrisposto solo nel caso in cui la Società sia messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli.
La garanzia è prestata nella forma “a Primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di
cui all’art. 1907 del codice civile con il limite di euro 5.000,00 per anno assicurativo.
L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell’art 2054
c.c. e purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
Art. 3.6 - GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI
La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (o da personale appartenente al Corpo forestale delle province di Trento e Bolzano).
La garanzia è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile e sino alla concorrenza, per anno assicurativo, della somma convenuta in Polizza.
La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 3.3 – “danni accidentali”. Art. 3.7 - GAXXXXXX XXXX XXXXXX (EVENTI SOCIO POLITICI)
La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, in conseguenza di atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, scioperi o sommosse.
Quando le riparazioni vengono effettuate presso carrozzerie non convenzionate, il limite di Indennizzo si intende fissato fino ad un massimo di 1500 euro, fermi lo Scoperto e la Franchigia indicati nel contratto. Il limite di Indennizzo si intende elevato al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, che in ogni caso non potrà mai superare il valore assicurato, fermi lo Scoperto e la Franchigia indicati nel contratto, quando le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Società o quando il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è uguale o superiore a 30.000 euro.
Se il centro specializzato e convenzionato è oltre i 30 km (google maps) dall’indirizzo di residenza del Contraente o dal luogo ove si trova il veicolo al momento della denuncia, non si applica il limite all’Indennizzo.
Art. 3.8 - GARANZIA EVENTI NATURALI CATASTROFALI (EVENTI ATMOSFERICI)
La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, in conseguenza di:
• vento forte (con danni riscontrabili su una pluralità di enti) e Cose da esso trasportate, tromba d’aria, tempesta, uragano, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina, smottamento;
• terremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, inondazione, alluvione e allagamento in genere
• caduta di alberi e caduta di aeromobili, loro parti o Cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari.
Quando le riparazioni vengono effettuate presso carrozzerie non convenzionate, il limite di Indennizzo si intende fissato fino ad un massimo di 1500 euro, fermi lo Scoperto e la Franchigia indicati nel contratto. Il limite di Indennizzo si intende elevato al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, che in ogni caso non potrà mai superare il valore assicurato, fermi lo Scoperto e la Franchigia indicati nel contratto, quando le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Società o quando il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è uguale o superiore a 30.000 euro.
Se il centro specializzato e convenzionato è oltre i 30 km (google maps) dall’indirizzo di residenza del Contraente o dal luogo ove si trova il veicolo al momento della denuncia, non si applica il limite all’Indennizzo.
Limitatamente ai danni da grandine, se la riparazione presso carrozzerie convenzionate specializzate levabolli avviene interamente (inteso come una riparazione effettuata almeno per il 75% della superficie danneggiata) con la tecnica cd. “tira bolli” o “a freddo”, non verrà applicato lo Scoperto; inoltre la Franchigia convenuta e indicata nel contratto sarà eliminata o ridotta come di seguito indicato:
- franchigie di 100 e 250 euro: non applicate;
- franchigie di 400, 500 e 750 euro: dimezzate.
Sono indennizzabili anche i danni ai cristalli, così come definiti al successivo art. 3.9 “ rottura cristalli”, conseguenti a sinistro “eventi atmosferici”.
Art. 3.9 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI
La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell’abitacolo del veicolo, compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, a
seguito di rottura per fatto accidentale o azione di terzi.
La garanzia è prestata nella forma “a Primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile e sino alla concorrenza, per anno assicurativo:
- della somma convenuta ed indicata nella scheda di Polizza per le riparazioni o sostituzioni dei vetri o cristalli tramite riparatori di vetri specializzati e convenzionati con Assicuratrice Val Piave Spa, senza applicazione di alcuna Franchigia;
- della somma indicata nella scheda di polizza per le riparazioni o sostituzioni per il tramite di riparatori non specializzati e convenzionati con Assicuratrice Val Piave Spa (la metà della somma convenuta per riparatori convenzionati), ferma la franchigia indicata nel contratto.
Art. 3.10 – GARANZIA ALTRI RISCHI
La garanzia è prestata nella forma “a Primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
• 3.10.1 - Danni alla tappezzeria
La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per riparare i danni subiti dalla tappezzeria del veicolo assicurato cagionati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute ad ospedali o posti di pronto soccorso, fino ad un massimo di euro 500,00 per anno assicurativo.
• 3.10.2 - Trasporto dei feriti
La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato, in caso di incidente stradale, per il trasporto, con qualunque mezzo, dell’Assicurato medesimo o di altre persone trasportate sul veicolo assicurato dal luogo dell’incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso, fino ad un massimo di euro 500,00 per anno assicurativo.
• 3.10.3 - Duplicazione documenti
La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per la duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del veicolo assicurato, sottratte o perdute in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione, fino ad un massimo di euro 200,00 per anno assicurativo.
• 3.10.4 - Spese di parcheggio e custodia
La garanzia prevede, in caso di Furto o Rapina del veicolo assicurato, il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall’Autorità, fino ad un massimo di euro 600,00 per anno assicurativo.
Le spese sono riconosciute, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo alla comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento.
• 3.10.5 - Ripristino degli airbag
La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per il ripristino degli airbag montati sul veicolo assicurato in conseguenza di un sinistro da circolazione, di un danno accidentale o di un evento fortuito, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per anno assicurativo.
Nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al veicolo non vengono, o non possono, essere riparati.
• 3.10.6 - Imposta di proprietà
La garanzia prevede il rimborso dell’importo dell’imposta di proprietà pagato e non goduto in conseguenza della perdita totale della disponibilità del veicolo assicurato a seguito di un sinistro da circolazione o di un altro evento indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione.
Oltre alla copia della denuncia all’Autorità, se dovuta ai sensi dell’art. 8.8 - “Modalità per la denuncia del sinistro”, l’Assicurato deve produrre il certificato attestante la perdita di possesso del veicolo.
• 3.10.7 - Pexxxxx xxxxxx – prevista solo per le autovetture per uso proprio
La garanzia prevede, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell’autovettura assicurata, il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione della chiave elettronica o delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di intervento per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto, fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
L’Assicurato è tenuto a produrre la fattura - o la ricevuta fiscale - delle spese sostenute.
• 3.10.8 - Furto navigatore satellitare mobile
La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un nuovo navigatore satellitare
mobile, a seguito del Furto dello stesso tramite scasso dei mezzi di chiusura del veicolo, fino ad un massimo di euro 250,00 per anno assicurativo.
L’Assicurato è tenuto a produrre la fattura – o la ricevuta fiscale – della spesa sostenuta.
Art. 3.11 – GARANZIA INDENNITÀ RECUPERO PUNTI PATENTE
In caso di decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida dell’A (Contraente di Polizza e Proprietario del mezzo), quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta durante il periodo di validità della Polizza, la Società rimborsa all’Assicurato, entro il limite massimo di euro 300,00 per anno assicurativo, il costo sostenuto per frequentare, presso un’autoscuola o presso soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, un corso valido per recuperare i punti perduti, con le modalità e nella misura fissata dalla normativa vigente.
Ferma la misura dei punti che la legge fissa quale recupero a seguito della frequenza del corso a ciò destinato, l’Assicurato, a seguito del corso di recupero per il quale è previsto il rimborso ai sensi del comma che precede, recupera anche gli eventuali punti perduti prima del periodo di validità della Polizza.
Rimane ferma la norma che vieta di frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione di punteggio (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 29/07/2003 - art 6).
La Società provvede al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza del corso ed il pagamento dello stesso.
La presente garanzia è valida alla condizione che l’Assicurato abbia avuto almeno 15 punti durante il periodo di validità della Polizza, ovvero alla sottoscrizione o in un momento successivo. Spetta all’Assicurato fornire la documentazione attestante il rispetto di quest’ultima condizione.
Art. 3.12 - GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO - operante, senza sovrappremio, purché sia prestata almeno una delle garanzie Furto, Incendio o danni accidentali (kasko)
In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione, la Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 800.000,00.
La copertura si intende operante anche per sinistri conseguenti alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici.
Sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 250.000,00.
La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 2.2 (Ricorso terzi da Incendio) della Sezione A - Responsabilità civile auto.
COSA NON SI ASSICURA
Art. 3.13 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO
L’Assicurazione non comprende i danni:
1) causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
2) causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, e vandalismo
3) causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo quanto compreso nelle garanzie “danni accidentali” , “eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici)” e “urto contro animali selvatici” se operanti;
4) causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
5) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
6) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
7) causati da bruciature verificatisi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da Incendio, salvo l’azione del fulmine;
8) occorsi alle Cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle Cose, trovantisi a bordo del veicolo;
9) relativamente ai mezzi agricoli, i danni agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.
Art. 3.14 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI E DANNI DA COLLISIONE (KASKO COLLISIONE)
L’Assicurazione non comprende i danni:
1) causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
2) causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere – salvo quanto compreso nella garanzia “atti dolosi (eventi sociopolitici)” se operante;
3) causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo quanto compreso nelle garanzie “danni accidentali” , “eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici)” e “urto contro animali selvatici” se operanti;
4) causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
5) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
6) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
7) causati da bruciature verificatisi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da Incendio, salvo l’azione del fulmine;
8) occorsi alle Cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle Cose, trovantisi a bordo del veicolo;
9) relativamente ai mezzi agricoli, i danni agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.
10) cagionati da Cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
11) verificatisi a causa di traino attivo o passivo, salvo riguardino roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
12) verificatisi a causa di circolazione al di fuori di sede stradale;
13) alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria – e cristalli se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia “danni accidentali”;
14) nel caso di guida senza patente / certificazione abilitativa all’utilizzo o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada, fatte salve le estensioni previste dall’art. 2.3;
15) verificatisi al di fuori dei rischi della circolazione, relativamente alle macchine operatrici, ai carrelli e sgombraneve nonché ai veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o a trasporti specifici.
Art. 3.15 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GAXXXXXX XXXX XXXXXX (EVENTI SOCIO-POLITICI)
L’Assicurazione non comprende i danni:
- ai cristalli;
- alle pellicole in caso di car wrap;
- da circolazione (compresi i danni da collisione con altri veicoli subiti durante la sosta in parcheggi).
Art. 3.16 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA EVENTI NATURALI CATASTROFALI (EVENTI ATMOSFERICI)
L’Assicurazione non comprende i danni:
- da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte, tetti rimasti aperti;
- alle pellicole in caso di car wrap.
Art. 3.17 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ROTTURA CRISTALLI
Sono esclusi:
- le rigature, le segnature, le screpolature e simili
- i danni a fari, fanalini e specchi e ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi
- i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.
Art. 3.18 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) a Cose che l’Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall’Assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
Ai fini della prestazione della presente garanzia, si intende richiamato quanto previsto all’art. 129 del CA. (soggetti esclusi dall’Assicurazione).
COME SI ASSICURA
Art. 3.19 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale della Polizza e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore assicurato per il veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo Premio.
L’adeguamento automatico del valore assicurato, richiesto dal cliente al momento della prima stipula, è operativo sempreché sia stato indicato nella scheda di Polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote - infocar; il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell’edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della Polizza. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento, pagando la quale accetterà le condizioni di rinnovo. L’adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale. L’adeguamento automatico non è in ogni caso applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell’adeguamento del valore assicurato.
Art. 3.20 - ANTIFURTO SATELLITARE
Mediante richiamo in Polizza di questo articolo, l’Assicurato dichiara che il veicolo assicurato è dotato di impianto elettronico antifurto con sistema di localizzazione satellitare e che il relativo servizio è stato regolarmente attivato. L’Assicurato dichiara altresì che detto impianto è sempre in funzione quando il veicolo viene lasciato incustodito.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve documentare che al momento del medesimo era operante il contratto di servizio di localizzazione e che il sinistro è avvenuto in una zona dove il predetto servizio è operante. In caso contrario, la Società applicherà all’Indennizzo dovuto ai sensi di Polizza uno Scoperto del 20%, con il minimo di euro 1.540,00, Scoperto e minimo che debbono ritenersi comprensivi di quelli eventualmente pattuiti per il Furto in genere del veicolo.
Art. 3.21 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
Art. | Titolo | Scoperto (in percentuale) e/o Franchigia (in euro) per ogni Sinistro | Limite di indennizzo (in euro) |
3.1 | Garanzia Incendio | - | Somma assicurata in polizza o valore commerciale se inferiore |
3.2 | Garanzia Furto, totale o parziale, e rapina | Indicati in Polizza 20% con il minimo di 1.540 euro in caso di presenza di servizio di localizzazione satellitare non operante | Somma assicurata in Polizza o valore commerciale se inferiore |
3.3 | Garanzia danni accidentali (kasko) | Indicati in Polizza | Somma assicurata in Polizza o valore commerciale se inferiore |
3.4 | Garanzia danni da collisione (kasko collisione) | 200,00 | Somma assicurata in Polizza o valore commerciale se inferiore |
3.5 | Garanzia danni da collisione con veicoli non assicurati (kasko in piedi) | - | 5.000,00 euro per anno assicurativo |
3.6 | Garanzia urto contro animali selvatici | - | Massimale indicato in Polizza |
2.2 | Garanzia ricorso terzi da incendio | - | Massimale 800.000,00 euro; Massimale 250.000,00 euro per danni subiti da dipendenti in caso di lavoro o servizio |
3.7 | Garanzia Atti dolosi (Eventi socio politici) | Indicati in Polizza | 1.500,00 euro per riparazioni presso carrozzerie non convenzionate; Somma assicurata in Polizza o valore |
commerciale, se inferiore, per riparazioni presso carrozzerie convenzionate o quando il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è uguale o superiore a 30.000 euro. | |||
3.8 | Garanzia eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici) | Indicati in Polizza Limitatamente ai danni da grandine, se la riparazione presso centri convenzionati avviene interamente con la tecnica cd. “tira bolli” o “a freddo”, non verrà applicato lo Scoperto e la Franchigia convenuta e indicata nel contratto sarà eliminata o ridotta come di seguito indicato: - franchigie di 100 e 250 euro: non applicate; - franchigie di 400, 500 e 750 euro: dimezzate. | 1.500,00 euro per riparazioni presso carrozzerie non convenzionate; Somma assicurata in Polizza o valore commerciale, se inferiore, per riparazioni presso carrozzerie convenzionate o quando il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è uguale o superiore a 30.000 euro. |
3.9 | Garanzia rottura cristalli | 200,00 euro solo nel caso in cui le riparazioni avvengano presso riparatori non convenzionati | Massimale indicato in Polizza Per le riparazioni o sostituzioni per il tramite di riparatori non specializzati e convenzionati con Assicuratrice Val Piave Spa il massimale è la metà della somma convenuta per riparatori convenzionati |
3.10 | Garanzia altri rischi: 1. Danni alla tapezzeria 2. Trasporto dei feriti 3. Duplicazione documenti 4. Spese di parcheggio e custodia 5. Rispristino airbag 6. Imposta di proprietà 7. Perdita chiavi 8. Furto navigatore satellitare mobile | - | 1. 500,00 euro per anno assicurativo; 2. 500,00 euro per anno assicurativo; 3. 200,00 euro per anno assicurativo; 4. 600,00 euro per anno assicurativo; 5. 1.000,00 euro per anno assicurativo; 6. imposta non goduta; 7. 500,00 euro per sinistro; 8. 250,00 euro per anno assicurativo; |
3.11 | Garanzia indennità recupero punti patente | - | 300,00 euro per anno assicurativo |
COSA SI ASSICURA
Art. 4.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione copre il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria per tutelare i diritti dell’Assicurato, a seguito del verificarsi di uno degli eventi assicurati che rientrano in garanzia, nei limiti del massimale indicato nella scheda di Polizza.
Sono comprese le seguenti spese:
1. per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro, anche quando la vertenza è trattata presso un organismo di mediazione
2. le indennità, a carico dell’Assicurato, che spettano all’organismo di mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria
3. per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio o di un consulente tecnico di parte, purché la nomina sia stata autorizzata da Assicuratrice Val Piave Spa
4. di giustizia
5. liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza
6. a seguito di una transazione autorizzata da Assicuratrice Val Piave Spa, comprese le spese della controparte
7. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
8. di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali
9. sostenute dal Contraente/ Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte
10. processuali nel processo penale
11. degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientra in garanzia debba essere deferita e risolta presso uno o più arbitri
12. per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima
13. di domiciliazione, se l’eventuale fase giudiziale si instaura presso un organo giudiziario che ha sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato. Sono escluse la duplicazione di onorari e l’indennità di trasferta.
Assicuratrice Val Piave Spa assume a proprio carico l’I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti (avvocati e periti incaricati), purché tale onere fiscale non sia detraibile dal Contraente\ Assicurato.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ( art. 8.15.3 di questo contratto).
Art. 4.2 - EVENTI ASSICURATI
• 4.2.1 - Le garanzie sono prestate al Proprietario, al locatario in base a un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza e precisamente per:
a) richieste di Risarcimento danni a persone o Cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.
Nel caso di incidente stradale tra veicoli l’Assicurazione opera:
- per sinistri gestiti con la procedura del Risarcimento diretto (Art. 149 del C.A.) solo dopo l’offerta di Risarcimento comunicata da Assicuratrice Val Piave Spa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dalle norme; la garanzia vale con le stesse modalità anche per il recupero dei danni a persone o Cose subiti dal terzo trasportato. Opera a parziale deroga dell’art. 4.8 lettera j) “ Esclusioni”
- per i sinistri che non sono gestiti con la procedura di Risarcimento diretto come previsto dall’art.
148 del Codice delle assicurazioni.
A parziale deroga dell’art. 4.4 lettera h) “Esclusioni”, la prestazione di cui al punto 1 opera anche quando il veicolo è condotto da persona in stato di ebbrezza.
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché esclusivamente nel caso in cui le persone assicurate siano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In questi casi Assicuratrice Val Piave Spa rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato; l’Assicurato deve comunque denunciare il sinistro nel momento in cui è venuto a conoscenza del procedimento penale. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Questa garanzia opera in deroga a quanto stabilito all’art. 4.4 lett. c) “Esclusioni”
d) opporsi, in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa accessoria di sospensione o revoca della patente di guida in seguito a incidente stradale e connesse allo stesso.
La garanzia opera anche nel caso di opposizione contro una sanzione amministrativa di sospensione o revoca della patente in caso di Furto del veicolo, Furto o clonazione della targa del veicolo: vale solo per il Proprietario o locatario del veicolo assicurato
e) proporre il ricorso presso l’autorità giudiziaria competente di primo grado contro le altre sanzioni amministrative pecuniarie, purché stabilite in conseguenza di un incidente stradale
f) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a qualunque violazione del Codice della strada
g) controversie contrattuali con un valore di lite superiore a 500 euro che derivano da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, o da contratti relativi al veicolo assicurato.
• 4.2.2 - Le garanzie valgono anche quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, sono coinvolti in incidenti stradali:
- Contraente/ Assicurato come persona fisica
- coniuge
- convivente come risulta dal certificato di residenza
- figli minori e maggiori conviventi come risulta dal certificato di residenza.
COSA NON SI ASSICURA
Art. 4.3 – ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI
1. Delimitazione dell’oggetto dell’Assicurazione Assicuratrice Val Piave Spa non assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di procedura penale).
- spese per controversie con Assicuratrice Val Piave Spa.
2. Se l’Assicurato ha un credito che deriva da sentenza o da altro titolo giudiziale esecutivo, la garanzia si estende alla fase di esecuzione forzata per un massimo di due tentativi di pignoramento sui beni del debitore.
Art. 4.4 - ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a. in materia fiscale e amministrativa
b. per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoto, detenzione o impiego di sostanze radioattive
c. per fatti dolosi delle persone assicurate
d. per controversie che derivano dalla proprietà o dalla guida di aeromobili o natanti
e. per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
f. se il conducente non è abilitato alla guida come da leggi in vigore; la garanzia opera in caso di guida con patente scaduta se al momento del sinistro il conducente ha i requisiti per il rinnovo
g. se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, alle dipendenze di altri in qualità di autista e come tale alla guida del veicolo, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle assicurazioni private
h. nei casi di violazione degli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della strada
i. per fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
j. per controversie con Assicuratrice Val Piave Spa.
COME SI ASSICURA
Art. 4.5 - QUANDO SORGE IL CASO ASSICURATIVO E SUE CARATTERISTICHE
1. Il Caso assicurativo sorge:
- per pretese di Risarcimento di danni extracontrattuali, quando si verifica il primo evento che ha originato il diritto al Risarcimento
- per tutte le altre ipotesi quando l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia è prestata per i casi assicurativi che siano sorti:
- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di pretese al Risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi o opposizioni alle sanzioni amministrative
- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che sono sorti durante il periodo di validità del contratto e che sono stati denunciati a Assicuratrice Val Piave Spa nei modi e nei termini del successivo art. 8.15.
3. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
vertenze promosse da o contro più persone che hanno per oggetto domande identiche o connesse indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In questi casi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri che ciascuno di essi ha sostenuto.
SEZIONE D - INFORTUNI DEL GUIDATORE
Art. 5.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – RISCHIO ASSICURATO
L’Assicurazione copre gli infortuni subiti dall’Assicurato in seguito alla circolazione del veicolo indicato in Polizza, che hanno come conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l’Invalidità permanente dell’Assicurato.
Sono compresi gli infortuni subiti dall’Assicurato non a bordo del veicolo:
- nel salire e nello scendere dal veicolo stesso;
- nell’accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni;
- nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.
Sono considerati infortuni, purché conseguenti alla circolazione del veicolo identificato in Polizza, anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono compresi gli infortuni determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario;
A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, sono compresi gli infortuni determinati o agevolati da tumulti popolari, a condizione che né l’Assicurato né il Contraente vi abbiano preso parte, nonché gli infortuni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le competerebbe, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
Art. 5.2 - PERSONE NON ASSICURATE
Assicuratrice Val Piave Spa presta l’Assicurazione su dichiarazione del Contraente che l’Assicurato non risulta affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.
Art. 5.3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni causati:
1) dalla guida di qualsiasi veicolo, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prevista dalle norme vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo;
2) dalla guida del veicolo in gare, competizioni e relative prove;
3) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti e allucinogeni;
4) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
5) dalla partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;
6) da guerra e insurrezioni;
7) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
8) se chi guida ha un’età superiore a 80 anni.
Art. 5.4 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
Sezione | Titolo | Scoperto (in percentuale) e/o Franchigia (in euro) per ogni Sinistro | Limite di indennizzo (in euro) |
D | Infortuni del guidatore | Se l'Infortunio ha come conseguenza un’Invalidità permanente definitiva parziale, l'Indennizzo viene liquidato solo se di grado superiore al 4% dell’invalidità totale e viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alle percentuali delle menomazioni come indicato nell’art 8.26 - | Somma assicurata in Polizza |
SEZIONE E - ASSISTENZA STRADALE AUTOVETTURA
COSA SI ASSICURA
Assicuratrice Val Piave Spa, tramite la Struttura Organizzativa dedicata, si impegna ad erogare le Prestazioni indicate negli articoli seguenti fino al massimale, per ciascuna prestazione, riportato nella tabella “Limiti per prestazione” (art. 6.4 e 6.5).
Le Prestazioni sono previste per:
• autovetture a uso proprio e da noleggio con conducente
• autoveicoli trasporto promiscuo
• roulotte, camper
• autocarri immatricolati in Italia di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali
• motocicli e quadricicli a uso proprio
• carrelli dotati di targa propria, se appositamente assicurati
• xxxxxxxx muniti di targa ripetitrice, se della stessa prestazione deve usufruire il veicolo trainante.
Sono esclusi i mezzi a noleggio libero.
Art 6.1 - PRESTAZIONI AL VEICOLO
• 6.1.1 - Traino
Se il veicolo subisce un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 70 km da dove si è verificato il sinistro. La garanzia opera fino a 500 euro per sinistro.
La prestazione opera anche in caso di rifornimento errato del carburante.
Sono escluse le spese per l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 6.1.3.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino se il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a equiparate (percorsi fuoristrada).
• 6.1.2 - Officina mobile in Italia
Se a seguito di guasto il veicolo risulta danneggiato tanto da non potersi spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa
- valuta l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto
- verifica la disponibilità di un’officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.
La garanzia opera anche per la foratura, per mancanza di carburante e smarrimento chiavi. La garanzia opera fino a 500 euro per sinistro.
Sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa i costi per:
- la chiamata dell’officina mobile
- l’intervento dell’operatore, inteso come atto di prima o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio.
Sono a carico dell’Assicurato i costi per:
- i materiali d’uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati
- l’effettiva riparazione del veicolo, anche se effettuata immediatamente dall’officina mobile stessa
- i pezzi di ricambio, gli accessori, i materiali d’uso e di consumo impiegati nella riparazione.
Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità di riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto
6.1.1 Traino.
• 6.1.3 - Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Se in caso di sinistro il veicolo esce dalla sede stradale e risulta danneggiato tanto da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.
La garanzia opera fino a euro 500 euro per sinistro.
Sono a carico dell'Assicurato i costi per il recupero se il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada).
• 6.1.4 - Demolizione del veicolo in Italia
Se a seguito di incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina l’Assicurato deve (D.P.R. 915 del 10 settembre 1982, art. 15; Codice della strada, art. 103; D. lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 46.) procedere alla cancellazione dal P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo con carro attrezzi, la sua demolizione e la cancellazione dal P.R.A.
Sono a carico di Assicuratrice Val Piave le spese per il recupero del veicolo con carro attrezzi, la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico e la demolizione del veicolo.
Gli eventuali costi di deposito del veicolo sono a carico dell'Assicurato, che deve provvedere direttamente al loro pagamento.
Se il recupero richiede l'intervento di mezzi eccezionali, il costo è a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.
Quando consegna il veicolo, l’Assicurato deve presentare:
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia)
- libretto di circolazione in originale
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale
- targhe autoveicolo.
Se manca uno o più di questi ultimi tre documenti, l'Assicurato deve presentare l'originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro, rilasciata dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
Se non si presentano questi documenti o altri necessari per la demolizione del veicolo, decade il diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato esibisce i citati documenti.
Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilascia dichiarazione di presa in carico e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invia al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'Assicurato prende atto che il veicolo è demolito in conformità alle norme che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".
• 6.1.5 - Veicolo sostitutivo in Italia
Se in conseguenza di Guasto, Incendio, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina, secondo i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con costi a carico di Assicuratrice Val Piave Spa, un'autovettura di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata, con un massimo per sinistro di:
- tre giorni consecutivi in caso di Guasto
- cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per Incidente, Incendio, Rapina, Furto parziale e seguito riscontro negativo copertura RCA nei data base ufficiali con conseguente sequestro del veicolo.
- trenta giorni in caso di Rapina, Furto totale, Incendio totale e distruzione totale del veicolo.
L’autovettura potrà essere richiesta di pari cilindrata a quella assicurata e comunque non superiore a
2.000 c.c. se al momento dell’evento sono presenti sul veicolo quattro persone trasportate compreso il conducente.
L’auto sostitutiva ad uso privato, senza autista, è resa disponibile presso un noleggiatore convenzionato, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate durante il normale orario di apertura.
Nella prestazione “Veicolo in sostituzione in Italia” sono a carico dell'Assicurato i costi per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Per queste spese la società di autonoleggio può chiedere un deposito cauzionale, che deve essere versato direttamente dall’Assicurato nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.
La prestazione non opera per
- immobilizzo del veicolo per i tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
• 6.1.6 - Taxi per il recupero dell’autovettura sostitutiva
Se l’Assicurato deve recarsi al noleggio presso il quale è stata messa a disposizione un’autovettura sostitutiva in base all’art. 6.1.5, la Struttura Organizzativa invia un taxi presso l’Assicurato per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio.
La garanzia opera fino a euro 50 euro per sinistro.
PRESTAZIONI PER SINISTRO CHE SI VERIFICA ALL’ESTERO
• 6.1.7 - Spese di rimessaggio
Se in conseguenza di Guasto o Incidente, il veicolo subisce un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la Struttura Organizzativa provvede al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore. La garanzia opera fino a euro 500 euro per sinistro.
• 6.1.8 - Invio pezzi di ricambio
Se in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.
Al rientro dal viaggio l'Assicurato deve rimborsare solo il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa.
Le Prestazioni non operano per:
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della casa costruttrice
- i pezzi di ricambio di veicoli non più fabbricati.
• 6.1.9 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Se
- in conseguenza di Incendio, Guasto, incidente, Xxxxx tentato o parziale, Xxxxxx tentata, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi
- oppure, in caso di Furto o Rapina, il veicolo è ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato
la Struttura Organizzativa prende contatto con l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del veicolo dal luogo dove si trova al luogo concordato con l'Assicurato.
Le spese per il trasporto sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa fino a 2.500 euro per sinistro.
Le spese per i diritti doganali, la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro è inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio. È a carico Assicuratrice Val Piave Spa la relativa spesa fino all’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza è a carico dell'Assicurato.
Questa garanzia non opera per i veicoli di altezza superiore a 3 metri.
• 6.1.10 - Abbandono legale
Se, nei casi previsti dalla garanzia 6.1.10 “Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale” il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, è inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui all’art. 6.1.10 organizza la demolizione del veicolo; se non è possibile in loco, fa trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione. I costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa .
Sono a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche per la perdita di possesso e tutti gli altri documenti che l’Assicurato deve richiedere in Italia.
Art. 6.2 – SEZIONE PRESTAZIONI ALLA PERSONA
• 6.2.1 - Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI
Se a seguito di Incidente stradale avvenuto in Italia per l’Assicurato è impossibile rivolgersi alla sua agenzia, può contattare la Struttura Organizzativa per ricevere consulenza sulla compilazione del modello CAI; la consulenza non comprende indicazioni di merito sull’attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI).
Il servizio è attivo 24 ore su 24.
PRESTAZIONI PER SINISTRO CHE SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
• 6.2.2 - Viaggio per il recupero del veicolo
Se in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, il veicolo rimane immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente.
I costi sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa.
• 6.2.3 - Rientro dei passeggeri - Prosecuzione del viaggio
Se
- in conseguenza di Incendio, Guasto, incidente, Xxxxx tentato o parziale, Xxxxxx tentata, il veicolo è inutilizzabile
in Italia per oltre 36 ore o per oltre 5 giorni all'estero
- oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo
la Struttura Organizzativa mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe
oppure
- un veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata equivalente a quella assicurata (comunque non superiore a 2000 c.c.). Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Per queste spese la società di autonoleggio può chiedere un deposito cauzionale, che deve essere versato direttamente dall’Assicurato.
La garanzia opera fino a 250 euro per sinistro accaduto in Italia o 500 euro per sinistro accaduto all’estero.
• 6.2.4 - Spese d'albergo
Se, in conseguenza di sinistro, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo. Sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa le spese di pernottamento e prima colazione fino a euro 100 euro per persona e per giorno, con un limite di 500 euro per sinistro.
• 6.2.5 - Autista a disposizione
Se in viaggio, in conseguenza di incidente, l'Assicurato subisce lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente viene rubata o ritirata la patente di guida, e nessuna delle eventuali persone trasportate è idonea, per ragioni obiettive, alla guida del veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista trasferire il veicolo in Italia, presso il domicilio dell'Assicurato o altra località concordata con l’Assicurato.
In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona indicata dall'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo. Nel caso di motoveicoli la Struttura Organizzativa mette invece a disposizione un veicolo attrezzato per il trasporto. Le spese sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa.
Sono in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante e gli eventuali pedaggi autostradali.
• 6.2.6 - Viaggio di un familiare
Se a seguito di infortunio da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato
- è ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di dieci giorni
- è in viaggio da solo e comunque indipendentemente dal numero delle persone trasportate in quanto anch’esse nelle medesime condizioni,
la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare residente in Italia dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.
Sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa i costi fino a 500 euro per viaggio in Italia e di 1.000 euro per sinistro accaduto all’estero, comprese le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) fino a 150 euro per giorno.
• 6.2.7 - Accompagnamento minori o portatori di handicap
Se, a seguito di infortunio da Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato non può occuparsi dei minori di 15 anni o di portatori di handicap che lo accompagnano, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un suo familiare residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungerli e prendersene cura.
Sono comprese le spese del primo pernottamento (e prima colazione).
• 6.2.8 - Rientro sanitario
Se a seguito di infortunio da Incidente stradale in cui è coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate direttamente o per telefono, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
- aereo sanitario (solo paesi europei)
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.
L'aereo sanitario è utilizzato solo per sinistri accaduti in Paesi europei. I costi sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa fino a 15.000 euro per sinistro, anche se sono coinvolti più assicurati.
Assicuratrice Val Piave Spa, se ha provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedergli i biglietti (per aereo, treno…) eventualmente non utilizzati.
La garanzia non opera se:
- le infermità o le lesioni sono tali che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- l'Assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.
• 6.2.9 - Rientro salma
Se, a seguito di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, l'Assicurato decede, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa le spese fino a 3.500 euro per sinistro, anche se sono coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comporta una spesa maggiore, la Struttura Organizzativa anticipa l’eccedenza; i costi sono a carico di chi richiede la garanzia.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
PRESTAZIONI PER IL SINISTRO CHE SI VERIFICA ALL’ESTERO
• 6.2.10 - Anticipo spese di prima necessità
Se in conseguenza di sinistro l'Assicurato deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa paga sul posto, per conto dell'Assicurato, fatture fino a 500 euro per sinistro.
L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.
• 6.2.11 - Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, se l'Assicurato non può provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino a 6.000 euro per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
• 6.2.12 - Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, se l'Assicurato non può provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a 1.000 euro per sinistro.
• 6.2.13 - Interprete a disposizione
Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, l'Assicurato ha bisogno di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo. È a carico di Assicuratrice Val Piave Spa a proprio carico il compenso fino a 1.000 euro per sinistro.
• 6.2.14 - Prolungamento soggiorno
Se a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui è coinvolto il veicolo le condizioni dell’Assicurato, come risulta da prescrizione medica scritta, non gli permettono di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizza il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). Sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa le spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino a 600 euro per sinistro.
Al suo rientro l’Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
COSA NON SI ASSICURA
Art. 6.3 – ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Oltre alle esclusioni descritte nelle singole Prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:
1. Tutte le Prestazioni non possono essere fornite a ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della Polizza.
2. Il diritto alle Prestazioni fornite da Assicuratrice Val Piave Spa decade se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il sinistro.
3. Le Prestazioni non coprono sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo
- dolo dell'Assicurato
- suicidio o tentato suicidio
- infortuni che derivano da atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche
- infortuni che derivano da abuso di alcolici o psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
- guida dell’Assicurato senza abilitazione a norma di legge
4. Le Prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
6. Ogni diritto nei confronti di Assicuratrice Val Piave Spa si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione (Art. 2952 del Codice civile).
7. La copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di massimo 60 giorni
8. L'Assicurato libera dal segreto professionale, per i sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
9. Le eccedenze ai massimali nelle singole Prestazioni e gli anticipi di denaro previsti nelle stesse Prestazioni, sono concessi
- compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove si trova l'Assicurato
- a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Dopo tale termine deve restituire la somma anticipata e gli interessi al tasso legale corrente.
10. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice civile, l'Assicurato che gode di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di puro Risarcimento, per contratti con altra impresa di Assicurazione, deve avvisare del sinistro ogni impresa assicuratrice e Assicuratrice Val Piave Spa entro di 3 giorni, a pena di decadenza. Se attiva altra impresa, le Prestazioni di questa Polizza
operano nei limiti e alle condizioni previste solo quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi che gli sono addebitati dalla società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
11. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.
12. Per le controversie riguardanti il contratto, Foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente.
Art. 6.4 - TABELLA PRESTAZIONI AL VEICOLO - LIMITI MASSIMALI DI PRESTAZIONE ASSISTENZA AUTOVETTURE
Art. | Titolo | Erogabilità | Limiti | Massimale |
6.1.1 | Traino | 3 volte per annualità assicurativa | Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al luogo indicato dall’Assicurato, entro un raggio di 70 km dal luogo del sinistro. A carico Assicurato le spese del Traino qualora il veicolo abbia subito un sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o aree ad esse equiparate (percorsi fuori strada) | 500 euro iva inclusa |
6.1.2 | Officina Mobile in Italia | 3 volte per annualità assicurativa | A carico Assicurato costi riparazione, pezzi di ricambio, materiali di uso e consumo impiagati | 500 euro iva inclusa |
6.1.3 | Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale | 3 volte per annualità assicurativa | A carico Assicurato le spese del Recupero qualora il veicolo abbia subito un sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o aree ad esse equiparate (percorsi fuori strada) | 500 euro iva inclusa |
6.1.4 | Demolizione del veicolo in Italia | 3 volte per annualità assicurativa | A carico Assicurato i costi di deposito e i costi per il recupero del mezzo qualora sia necessario l’intervento di mezzi eccezionali | Illimitato per i costi di recupero del mezzo e attività di demolizione |
6.1.5 | Veicolo sostitutivo in Italia | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se immobilizzazione del mezzo comportante una riparazione di oltre 8 ore di monodopera certificate da una officina secondo tempari casa costruttrice. A carico Assicurato spese carburante, pedaggi, assicurazioni facoltative e depositi cauzionali. Prestazione non operante a seguito di immobilizzo del veicolo per esecuzione di tagliandi o operazioni di manutenzione. | Autovettura di 1.200 cc 3 giorni per Guasto 5 giorni per incidente, Incendio, Rapina e Furto parziale 5 giorni a seguito riscontro negativo copertura RCA nei data base ufficiali con conseguente sequestro del veicolo. 30 giorni per Rapina, Furto totale, Incendio totale, distruzione totale del veicolo. L’auto sostitutiva potrà essere richiesta di pari cilindrata a quella assicurata e comunque non superiore ai 2.000 c.c. se al momento dell’evento sono presenti sul veicolo 4 persone compreso il conducente. |
6.1.6 | Taxi per il recupero dell’ autovettura sostitutiva | 3 volte per annualità assicurativa | Secondo disponibilità e operatività delle società di TAXI operanti | 50 euro iva inclusa |
6.1.7 | Spese di Rimessaggio | 3 volte per annualità assicurativa | Solo per le prime 76 ore | 500 euro iva inclusa |
6.1.8 | Invio pezzi di ricambio | 3 volte per annualità assicurativa | A carico Assicurato spese pezzi di ricambio e spese doganali | Illimitato per le spese di invio |
6.1.9 | Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se veicolo immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione > a 5 giorni lavorativi A carico Assicurato se valore commerciale residuo del mezzo dopo il sinistro è inferiore ai costi per il rimpatrio. Carico Assicurato spese doganali, costi di riparazione o sostituzione di parti di ricambio o accessori Non operante per veicoli di altezza superiore a metri 3. | 2.500 euro iva inclusa |
6.1.10 | Abbandono legale | 3 volte per annualità assicurativa | A carico Assicurato i costi e relativi diritti organizzativi della documentazione legale da reperire in Italia. | Illimitati costi amministrativi, organizzativi e di trasporto per organizzare l’abbandono e la demolizione in loco |
Art. 6.5 - TABELLA PRESTAZIONI ALLA PERSONA - LIMITI MASSIMALI DI PRESTAZIONE ASSISTENZA AUTOVETTURE
Art. | Titolo | Erogabilità | Limiti | Massimale |
6.2.1 | Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI | 3 volte per annualità assicurativa | Non comprende indicazioni di merito sulla attribuzione di responsabilità | Chiamate illimitate |
6.2.2 | Viaggio per il recupero del veicolo | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e se veicolo resti immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni | Costo illimitato per biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1 classe) |
6.2.3 | Rientro dei passeggeri - Prosecuzione del Viaggio | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e se veicolo resti inutilizzabile in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni A carico Assicurato se si opziona veicolo ad uso privato le spese di carburante, pedaggi, assicurazioni facoltative e depositi cauzionali. | 250 euro iva inclusa per sinistro in Italia e 500 euro iva inclusa per l’estero per: biglietto aereo (classe economica) ferroviario (1 classe) veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata equivalente a quella assicurata comunque non superiore ai 2.000 cc. |
6.2.4 | Spese d’albergo | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e se veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata di almeno 1 notte. Pernottamento e prima colazione | 100 euro iva inclusa per persona per giorno con un massimo di 500 euro iva inclusa per sinistro |
6.2.5 | Autista a disposizione | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e se l’Assicurato è obiettivamente impossibilitato alla guida del veicolo e non abbia eventuali persone idonee | Costo illimitato per: invio dell’autista. Qualora Xxxxxxxxxx decide di farsi raggiungere da un familiare che si occuperà della |
trasportate per sostituirlo alla guida A carico Assicurato pedaggi e spese carburante auto. Nel caso di motoveicoli messa a disposizione di un veicolo attrezzato per il trasporto. | guida si mette a disposizione del familiare per il raggiungimento un biglietto aereo di sola andata (classe economica) o ferroviario (1 classe) | |||
6.2.6 | Viaggio di un familiare | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e se l’Assicurato è coinvolto in un incidente con ricovero e i medici ritengono non sia trasferibile prima di 10 giorni si mette a disposizione del familiare per il raggiungimento un biglietto aereo di sola andata (classe economica) o ferroviario (1 classe) | 500 euro iva inclusa per sinistro in Italia e 1.000 euro iva inclusa per estero. I massimali sono comprensivi delle spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) fino ad un massimo di 150 euro per giorno. |
6.2.7 | Accompagnamento minori o portatori di handicap | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e se lo stesso è impossibilitato ad occuparsi dei minori o portatori di handicap trasportati. Si mette a disposizione dei familiari un biglietto aereo (classe economica) ferroviario (1 classe) per occuparsi dei minori o dei portatori di handicap. | Costo illimitato per biglietto aereo Andata e Ritorno (classe economica) o ferroviario (1 classe) comprensivi di spese di albergo per una sola notte. |
6.2.8 | Rientro sanitario | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e se l’Assicurato è coinvolto in un incidente stradale cui sia rimasto coinvolto il veicolo. Qualora si renda necessario il suo trasporto in Italia o alla sua residenza in Italia si organizza il trasporto con i mezzi più idonei alla stato di salute. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che i medici della struttura organizzativa reputino curabili sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio | 15.000 euro iva inclusa per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati. Utilizzo dell’aereo sanitario solo per i sinistri verificatisi in Paesi Europei. |
6.2.9 | Rientro Salma | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato Trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. A carico Assicurato spese relative a cerimonia funebre ed eventuale recupero della salma. | 3.500 euro iva inclusa per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati |
6.2.10 | Anticipo Spese di prima necessità all’estero | 3 volte per annualità assicurativa | Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l’anticipo. | 500 euro iva inclusa per sinistro |
6.2.11 | Anticipo delle cauzioni penali e civili | 3 volte per annualità assicurativa | Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l’anticipo. | 6.000 euro iva inclusa per sinistro |
6.2.12 | Anticipo spese legali | 3 volte per annualità assicurativa | Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l’anticipo. | 1.000 euro iva inclusa per sinistro |
6.2.13 | Interprete a disposizione | 3 volte per annualità assicurativa | Costi comprensivi di onorari e invio | 1.000 euro iva inclusa per sinistro |
6.2.14 | Prolungamento soggiorno | 3 volte per annualità assicurativa | Seguito prestazione medica attestante impossibilità rientro programmato in Italia | Costo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) per 10 giorni in più su data stabilita per rientro. Massimale di 600 euro iva inclusa per sinistro. |
SEZIONE F - ASSISTENZA STRADALE AUTOCARRO
COSA SI ASSICURA
Autocarri e/o rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, con esclusione dei veicoli a noleggio.
Art. 7.1 – PRESTAZIONI
Tramite la Struttura Organizzativa dedicata, Assicuratrice Val Piave Spa si impegna ad erogare le prestazioni sotto indicate.
SEZIONE PRESTAZIONI AL VEICOLO
• 7.1.1 - Traino
Se in seguito a sinistro il veicolo è tanto danneggiato che non può spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto. Sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa i costi fino a 1.000 euro per sinistro.
Sono a carico dell'Assicurato i costi per il traino se il veicolo ha subito il sinistro fuori della rete stradale pubblica o di aree equivalenti (percorsi fuoristrada).
In alternativa al traino la Struttura Organizzativa può inviare un’officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. Sono coperti i costi relativi alla percorrenza di andata e ritorno dell'officina mobile entro il massimale indicato. È esclusa la foratura.
Sono esclusi dal massimale indicato i costi per il trasferimento della merce.
• 7.1.2 - Recupero difficoltoso del veicolo
Se in caso di Incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta tanto danneggiato che non può ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nella sede stradale.
Sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa le spese fino a 2.000 euro per sinistro.
L'eventuale eccedenza è a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione può essere fornita dalla Struttura Organizzativa solo con adeguate garanzie di pagamento.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino se il veicolo ha subito l'Incidente o il Guasto durante la circolazione fuori della rete stradale pubblica o di aree equivalenti (percorsi fuoristrada).
Sono esclusi dal massimale indicato i costi per il recupero e il trasferimento della merce.
PRESTAZIONI AL VEICOLO PER IL SINISTRO CHE SI VERIFICA OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO COME RISULTA DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
• 7.1.3 - Spese di rimessaggio
Se a seguito di sinistro, il veicolo subisce un danno tale che non essere riparato in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa le spese di rimessaggio per le prime 48 ore e fino a 350 euro per sinistro.
• 7.1.4 - Invio pezzi di ricambio
Se, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento e alla riparazione del veicolo non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci e dei pezzi di ricambio, purché siano reperibili presso i concessionari ufficiali.
Al rientro dal viaggio l'Assicurato deve rimborsare solo il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali; le spese di ricerca e di spedizione sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa.
SEZIONE PRESTAZIONI ALLA PERSONA
• 7.1.5 - Spese d'albergo
Se, in conseguenza di sinistro, il veicolo è immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa ricerca e prenota un albergo. Sono direttamente a carico di Assicuratrice Val
Piave Spa le spese di pernottamento e prima colazione fino a 100 euro per sinistro, per persona e per un massimo di 3 giorni consecutivi.
• 7.1.6 – Rientro dei passeggeri
Se il veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Xxxxxx tentata, è rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli assicurati di rientrare al luogo di residenza in Italia, fornendo un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe.
• 7.1.7 - Rientro sanitario
Se a seguito di infortunio causato da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti o per telefono, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
• aereo sanitario
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Assicuratrice Val Piave Spa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. L'aereo sanitario può essere usato solo nel caso di sinistri che si verificano in Paesi europei.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
• 7.1.8 - Rientro salma
Se, a seguito di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, l'Assicurato decede, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Sono a carico di Assicuratrice Val Piave Spa le spese fino a 4.000 euro per ciascun sinistro accaduto in Italia e 5.000 euro per ciascun sinistro accaduto all’estero, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Se tale prestazione comporta una spesa maggiore, la prestazione opera dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceve adeguate garanzie bancarie o di altro tipo (fideiussione bancaria, assegno, ecc.). Sono escluse le spese per la cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
PRESTAZIONI ALLA PERSONA PER IL SINISTRO CHE SI VERIFICA ALL’ESTERO
• 7.1.9 - Interprete a disposizione
Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, l'Assicurato ha bisogno di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo. È a carico di Assicuratrice Val Piave Spa a proprio carico il compenso fino a 8 ore lavorative.
• 7.1.10 - Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, se l'Assicurato non può provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a 1.000 euro per sinistro.
• 7.1.11 - Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, se l'Assicurato non può provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino a 5.000 euro per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
COSA NON SI ASSICURA
Art. 7.2 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Oltre alle esclusioni descritte nelle singole Prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:
1. Le Prestazioni non coprono i sinistri avvenuti durante e per effetto di
- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo
- scioperi
- terremoti
- fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- dolo dell'Assicurato ivi compreso il suicidio o tentato suicidio
- abuso di alcolici o psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le Prestazioni non sono fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2. Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo per ciascun anno di validità della Polizza stessa.
3. La copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di massimo 60 giorni.
4. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Assicuratrice Val Piave Spa non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative a titolo di compensazione.
5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti di Assicuratrice Val Piave Spa si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione (Art. 2952 del Codice civile.).
7. Il diritto alle assistenze fornite da Assicuratrice Val Piave Spa decade se l'Assicurato non prende contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il sinistro.
8. L'Assicurato libera dal segreto professionale, per i sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
9. Le eccedenze ai massimali nelle singole Prestazioni e gli anticipi di denaro previsti nelle stesse Prestazioni, sono concessi
- compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove si trova l'Assicurato
- a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Dopo tale termine deve restituire la somma anticipata e gli interessi al tasso legale corrente.
10. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del Codice civile, l'Assicurato che gode di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di puro Risarcimento, per contratti con altra impresa di Assicurazione, deve avvisare del sinistro ogni impresa assicuratrice e a Assicuratrice Val Piave Spa entro tre giorni a pena di decadenza.
11. Se l’Assicurato, in caso di sinistro, attiva altra Impresa queste Prestazioni operano nei limiti e alle condizioni previste, solo quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
12. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.
Art. 7.3 - TABELLA PRESTAZIONI AL VEICOLO - LIMITI MASSIMALI DI PRESTAZIONE ASSISTENZA AUTOCARRI
Art. | Titolo | Erogabilità | Limiti | Massimale |
7.1.1 | Traino | 3 volte per annualità assicurativa | A carico Assicurato le spese del Traino qualora il veicolo abbia subito un sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o aree ad esse equiparate (percorsi fuori strada) Non si organizza il recupero e trasferimento della merce Inoperante per foratura | 1.000 euro iva inclusa per sinistro |
7.1.1 | Per prestazione officina mobile in Italia | 3 volte per annualità assicurativa | A carico Assicurato costi riparazione, pezzi di ricambio, materiali di uso e consumo impiegati. Inoperante per foratura | In alternativa al Traino, percorrenza A/R entro 1.000 euro iva inclusa per sinistro |
7.1.2 | Recupero Difficoltoso del veicolo | 3 volte per annualità assicurativa | A carico Assicurato le spese del Traino qualora il veicolo abbia subito un sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o aree ad esse equiparate (percorsi fuori strada) Non si organizza il recupero e trasferimento della merce | 2.000 euro iva inclusa per sinistro |
7.1.3 | Spese di rimessaggio | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 100 km dalla residenza dell’Assicurato come da carta di circolazione e se punti assistenza chiusi o mezzo non riparabile in giornata | 350 euro iva inclusa per sinistro per le sole prime 48 ore. |
7.1.4 | Invio pezzi di ricambio | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 100 km dalla residenza dell’Assicurato come da carta di circolazione. A carico Assicurato spese pezzi di ricambio e spese doganali | Illimitato per le spese di invio |
7.1.5 | Spese d’ albergo | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 100 km dalla residenza dell’Assicurato come da carta di circolazione e se veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata di almeno 1 notte. Pernottamento e prima colazione | 100 euro iva inclusa per sinistro e per persona per un massimo di 3 giorni consecutivi |
7.1.6 | Rientro passeggeri | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 100 km dalla residenza dell’Assicurato come da carta di circolazione e se veicolo resti immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni | Costo illimitato per biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1 classe) |
7.1.7 | Rientro Sanitario | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 100 km dalla residenza dell’Assicurato come da carta di circolazione e se l’Assicurato è coinvolto in un incidente stradale cui sia rimasto coinvolto il veicolo. Qualora si renda necessario il suo trasporto in Italia o alla sua residenza in Italia si organizza il trasporto con i mezzi più idonei alla stato di salute. | Costo illimitato per l’organizzazione del Rientro sanitario. Utilizzo dell’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei |
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che i medici della struttura organizzativa reputino curabili sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio | ||||
7.1.8 | Rientro Salma | 3 volte per annualità assicurativa | Operante se il sinistro si verifica ad oltre 100 km dalla residenza dell’Assicurato come da carta di circolazione Trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. A carico Assicurato spese relative a cerimonia funebre ed eventuale recupero della salma. | 4.000 euro iva inclusa per sinistro accaduto in Italia e 5.000 euro iva inclusa se accaduto all’estero qualunque sia il numero delle persone coinvolte. |
7.1.9 | Interprete a disposizione all’estero | 3 volte per annualità assicurativa | Costi comprensivi di onorari e invio | 8 ore lavorative |
7.1.10 | Anticipo spese legali | 3 volte per annualità assicurativa | Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l’anticipo. | 1.000 euro iva inclusa per sinistro. |
7.1.11 | Anticipo delle cauzioni penale e civile | 3 volte per annualità assicurativa | Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l’anticipo. | 5.000 euro iva inclusa per sinistro sia per la penale che per la civile |
SEZIONE G – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 8.1 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTEO DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile) indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti, le generalità dei soggetti coinvolti, l’indicazione dell’eventuale intervento delle autorità, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno, nonché la presenza di testimoni con indicazione delle generalità.
L’inadempimento dell’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.
La società invierà una comunicazione al Contraente o all’Assicurato, qualora abbia ricevuto la notizia del sinistro da denuncia di un terzo, al fine di ricordare a Contraente e Assicurato l’obbligo della denuncia ed evitare un loro inadempimento.
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 8.2 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP ai sensi dell’articolo 1913 Codice Civile e dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209), e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso.
La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di presentazione della denuncia del sinistro la Società eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto. Resta fermo quanto disposto dall’art. 8.1 - “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro”.
Art. 8.3 – ASSISTENZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE
Per i sinistri che rientrano nell’ambito della procedura di Risarcimento diretto, la Società fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. La Società fornirà tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al Risarcimento del danno. Qualora non sussistano i requisiti previsti per il Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento, ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.
Art. 8.4 – PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi:
• in caso di collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto;
• se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano.
• qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato.
Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile.
Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209).
In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di
indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione.
La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Incidenti stradali con controparti estere
In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx
In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni.
Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx
In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero).
Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxx
(Esempio: incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau svizzero).
Incidenti stradali con veicolo non assicurato o non identificato
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di Xxxxxxxxxxxx dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso CONSAP SPA.
Art. 8.5 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora la Società ne faccia espressa richiesta.
Art. 8.6 – SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato.
La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori.
L’Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di Risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’Assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di Assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxx.xx)
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO
Art. 8.7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTEO DELL’ASSICURATO
Fermo quanto previsto all’art. 8.5 – “Gestione delle vertenze”, l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile.
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE
Art. 8.8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), con l’indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di Xxxxx, di Rapina o di danno che abbia interessato la garanzia di cui all’art. 41 “Atti dolosi”, dell’evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando all’Agenzia o alla Società copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Nel caso di Furto totale del veicolo avvenuto all’estero, il Contraente è tenuto a inoltrare alla Agenzia o alla Società copia di denuncia reiterata all’Autorità italiana. Resta fermo quanto disposto dall’art. 8.1 - “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro”.
Art. 8.9 - RECUPERI
L’Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo sottratto o di parti di esso. I costi di recupero, di deposito (ad eccezione di quanto previsto dall’art 3.10.4) e di eventuale dissequestro del mezzo sono a carico dell’Assicurato.
Il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell’Indennizzo, sarà detratto dall’Indennizzo stesso. In caso di ritrovamento del veicolo successivamente alla liquidazione dell’Indennizzo, l’Assicurato si impegna, su richiesta della Società, ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo alla Società stessa o a terzi dalla stessa indicati.
L’Assicurato ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo alla Società l’Indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.
Se, invece, l’Indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
Art. 8.10 - RIPARAZIONI INDISPENSABILI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE COLPITE DA SINISTRO
Salvo le riparazioni indispensabili per il trasporto del veicolo danneggiato in autorimessa o in autofficina, l’Assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro.
La Società ha diritto di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l’Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dopo il sinistro, corrispondendone il valore.
Art. 8.11 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO – garanzie relative ai danni al veicolo
• 8.11.1 - Ad esclusione delle garanzie danni da collisione nella forma a Primo rischio, kasko in piedi e urto contro
animali selvatici, in caso di perdita totale l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto eventualmente residuato. Nel solo caso di perdita totale di veicolo che risulti immatricolato, al momento del sinistro, da non più di 12 mesi, l’Indennizzo è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto imputabile al ritiro dell’usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l’applicazione dell’art. 8.12 - “Scoperto e franchigia”.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni
parziali, è pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto
residuato.
• 8.11.2 - Ad esclusione delle garanzie danni da collisione nella forma a Primo rischio, kasko in piedi e urto contro animali selvatici, in caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 36 mesi, l'ammontare del danno - esclusi pneumatici e batterie - verrà determinato senza tenere conto di alcun deprezzamento. Inoltre, oltre i 36 mesi e fino ai 60 mesi dalla data della prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra sarà applicato soltanto sulle parti meccaniche soggette ad usura del veicolo stesso, nonché sugli pneumatici e sulle batterie. Oltre i 60 mesi, il degrado per vetustà sarà applicato a tutti i pezzi di ricambio in misura proporzionale tra il valore commerciale del veicolo e il valore a nuovo dello stesso.
L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
A titolo puramente esemplificativo il per il calcolo della percentuale di degrado viene utilizzata la seguente formula:
Percentuale di degrado = (Valore a nuovo – Valore Commerciale) / Valore a nuovo
**Le percentuali indicate in tabella sono il massimo degrado applicabile in ogni classe di età indicata del veicolo e sono calcolate secondo la formula sopra riportata
TABELLA PER L’APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI DEGRADO**
mesi | anni | % di degrado massima applicabile ** | a cosa applico il degrado? |
da 0 a 12 mesi | 1 | 0% | solo penumatici e batterie |
da 12 mesi a 24 mesi | 2 | 0% | solo penumatici e batterie |
da 24 mesi a 36 mesi | 3 | 0% | solo penumatici e batterie |
da 36 mesi a 48 mesi | 4 | fino al massimo del 50% | solo alle parti meccaniche soggette ad usura, pneumatici e batterie |
da 48 mesi a 60 mesi | 5 | fino al massimo del 60% | solo alle parti meccaniche soggette ad usura, pneumatici e batterie |
da 60 mesi a 72 mesi | 6 | fino al massimo del 70% | tutti i pezzi di ricambio, compresi parti meccaniche, pneumatici e batterie |
da 72 mesi a 84 mesi | 7 | fino al massimo del 90% | tutti i pezzi di ricambio, compresi parti meccaniche, pneumatici e batterie |
ECCO COME VIENE CALCOLATO L’AMMONTARE DEL DANNO PARZIALE
Di seguito un esempio di calcolo dell’ammontare del danno in caso di danno parziale ad una vettura con 6 anni di età di media gamma, 60000 km, diesel, 1500 cc, cui è stata attribuita una percentuale di degrado del 65%.
L’esempio è puramente esemplificativo.
Valore a nuovo del mezzo: euro 25.000,00 Valore commerciale del mezzo: euro 8.750,00
Percentuale di degrado: 65% calcolato =>(25.000-8.750)/25.000 Danni al motore: 2.000 euro
Danni alla carrozzeria: 3.000 euro
Danno liquidabile al motore: 700 euro (2000-65% degrado)
Danno liquidabile alla carrozzeria: 1.050 euro (3.000-65% degrado)
Totale danno liquidabile prima dell’applicazione di eventuali scoperti e franchigie euro 1.750,00.
• 8.11.3 - Ad esclusione delle garanzie danni da collisione nella forma a Primo rischio, kasko in piedi e urto contro animali selvatici se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
• 8.11.4 - Ad esclusione delle garanzie danni da collisione nella forma a Primo rischio, kasko in piedi e urto contro animali selvatici per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista “Quattroruote”, al momento del sinistro. Per le autovetture la cui quotazione non sia riportata dalla citata rivista e per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate, al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e Prestazioni.
• 8.11.5 - Relativamente alla garanzia danni da collisione nella forma a Primo rischio, qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 6 anni, l’ammontare del danno alla carrozzeria
– esclusi pneumatici e batterie – verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. Il deprezzamento sarà applicato, a decorrere dai 36 mesi dalla data della prima immatricolazione, sulle parti meccaniche soggette ad usura e sui pneumatici. L’ammontare del danno non potrà superare il valore commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
• 8.11.6 - Relativamente alla garanzia kasko in piedi e urto contro animali selvatici, l’ammontare del danno alla carrozzeria – esclusi pneumatici e batterie – verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. L’ammontare del danno non potrà superare il valore commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
• 8.11.7. - Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di ricovero, i danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.
• 8.11.8 - Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Art. 8.12 - SCOPERTO E FRANCHIGIA
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile ai sensi di Polizza, deducendo la Franchigia o lo Scoperto convenuti in Polizza.
Art. 8.13 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - PERIZIA CONTRATTUALE
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti. Le eventuali controversie sulla liquidazione stessa possono essere demandate, per iscritto e previo accordo tra le parti, ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il collegio si riunisce nel comune sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito la nomina viene demandata al Presidente della C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede suddetta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità giudiziaria, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei periti si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale delle operazioni peritali. Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, o violazione dei patti contrattuali.
Art. 8.14 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall’adempimento degli obblighi per il Contraente e l’Assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la Società si impegna a comunicare all’Assicurato l’importo dell’Indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio. Il termine di 90 giorni s’intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito presso la Società o l’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 15 giorni non festivi dalla data dell’atto di liquidazione, sempreché l’Assicurato abbia prodotto, nei casi richiesti, copia della denuncia di sinistro presentata all’Autorità competente ed inoltre, in caso di Furto del veicolo (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
La Società, nei casi di Furto totale o Rapina, ha facoltà di richiedere la procura a vendere il veicolo.
La Società, sia in caso di Furto parziale o totale sia di Rapina, ha facoltà, prima di corrispondere l'Indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria solo nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di truffa ai danni dell’Impresa (art. 642 c.p.).
La Società, per i danni relativi alla garanzia Eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici), di cui all’art. 3.8 riconoscerà l’Indennizzo solo previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, ad eccezione del caso in cui i costi di riparazione siano superiori al valore commerciale del veicolo assicurato.
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE
Art. 8.15 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
1. L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia, oppure alla Società (e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, regolarmente iscritto presso l’Ordine professionale del foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, cui affidare la tutela dei propri interessi.
4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Art. 8.16 – FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
In caso di denuncia del Xxxx assicurativo l'Assicurato è tenuto a:
• informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 8.17 – GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del sinistro, Assicuratrice Val Piave Spa si adopera per comporre bonariamente la controversia. Se ciò non riesce, se le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo e in ogni caso quando è necessaria la difesa in sede penale, la pratica è trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 8.15 “Denuncia del Caso assicurativo e scelta del legale”.
La garanzia è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione ha possibilità di successo.
L'Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza u n a preventiva autorizzazione di Assicuratrice Val Piave Spa.
L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti è concordata con Assicuratrice Val Piave Spa. Assicuratrice Val Piave Spa non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Assicuratrice Val Piave Spa, la decisione può essere demandata – previo accordo tra le parti - a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Il Contraente può comunque sempre adire le vie legali.
Assicuratrice Val Piave Spa avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 8.18 – ONERI A CARICO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del Caso assicurativo, secondo le norme relative alla registrazione degli atti giudiziari
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che si presenta nel corso o alla fine della causa
Art. 8.19 - RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
Spettano invece a Assicuratrice Val Piave Spa che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate con una transazione e per via stragiudiziale.
Art. 8.20 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE
L’Impresa si impegna a rimborsare all’Assicurato, le spese legali e/o peritali nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione comprovante il pagamento delle spese.
Il rimborso delle spese avviene in ogni caso previa valutazione della copertura di sinistro, della completezza dei documenti inviati e della congruità dell’importo richiesto.
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL GUIDATORE
Art. 8.21 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del codice civile. La denuncia del sinistro deve contenere:
- la descrizione dell’infortunio, l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni da parte dell’Assicurato.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, fino all’eventuale certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
Si specifica che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato o, in caso di morte, i suoi eredi o aventi causa devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’Assicurato deve sciogliere dal segreto professionale, nei confronti della Società e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.
In caso di morte dell’Assicurato, gli eredi o gli aventi causa devono presentare:
- documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero, ed ogni altra documentazione necessaria;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all’Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
- qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art.1915 del Codice civile.
Art 8.22 - CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’Indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, indennizzabile ai sensi di Polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’Indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dall’art. 5.1 – Oggetto dell’Assicurazione – Rischio
Assicurato -.
Art 8.23 - DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO PER MORTE
Assicuratrice Val Piave Spa corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati dal Contraente o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, se l'infortunio ha come conseguenza la morte.
L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo aver liquidato un Indennizzo per Invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Assicuratrice Xxx Xxxxx Spa corrisponde ai beneficiari solo la differenza tra l'Indennizzo per morte, se superiore, a quello già pagato per Invalidità permanente.
Art 8.24 - DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l'infortunio ha come conseguenza un’Invalidità permanente, l'Indennizzo è determinato con i seguenti criteri:
Art 8.25 - INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE
Se l'infortunio ha come conseguenza un’Invalidità permanente definitiva totale, Assicuratrice Val Piave Spa corrisponde la somma assicurata.
Art 8.26 - INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE
Se l'infortunio ha come conseguenza un’Invalidità permanente definitiva parziale, l'Indennizzo viene liquidato solo se di grado superiore al 4% dell’invalidità totale e viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alle percentuali delle seguenti menomazioni:
Perdita anatomica o funzionale di: | Destro | Sinistro |
• un arto superiore | 70% | 60% |
• una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
• un pollice | 18% | 16% |
• un indice | 14% | 12% |
• un medio | 8% | 6% |
• un anulare | 8% | 6% |
• un mignolo | 12% | 10% |
• una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
• una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi:
• dell’articolazione scapolo-omerale con arto
in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20%
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70°
con prono-supinazione libera | 20% | 15% | |
• del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione | libera10% | 8% | |
Paralisi completa: | |||
• del nervo radiale | 35% | 30% | |
• del nervo ulnare | 20% | 17% | |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: |
• al di sopra della metà della coscia 70%
• al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% Perdita anatomica o funzionale di:
• un piede 40%
• ambedue i piedi 100%
• un alluce 5%
• un dito del piede diverso dall'alluce 1%
• falange ungueale dell’alluce 2,5%
Anchilosi:
• dell'anca in posizione favorevole 35%
• del ginocchio in estensione 25%
• della tibio-tarsica ad angolo retto 10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% paralisi completa del nervo:
• sciatico popliteo esterno 15%
Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
• una vertebra cervicale 12%
• una vertebra dorsale 5%
• 12ª dorsale 10%
• una vertebra lombare 10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura
muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
Esiti di frattura del sacro 3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di:
• un occhio 25%
• entrambi gli occhi 100%
Sordità completa di:
• un orecchio 10%
• entrambi gli orecchi 40%
Stenosi nasale assoluta:
• monolaterale 4%
• bilaterale 10%
Perdita anatomica di:
• un rene 15%
• della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.
Art. 8.27 - CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Vale comunque quanto disposto dall'art. 8.22 - Criteri generali di indennizzabilità.
Art. 8.28 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ PER CASI PARTICOLARI
Se l'infortunio ha come conseguenza un’Invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previste al punto 8.26 - Invalidità permanente parziale, si fa riferimento ai seguenti criteri:
nel caso di minorazioni, invece di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e, nel caso di menomazioni non elencate al punto 8.26 - Invalidità permanente parziale, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni. La somma liquidata non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
se l'Invalidità permanente non può essere determinata sulla base dei valori elencati al punto 8.25 - Invalidità permanente parziale e ai criteri sopra riportati, è determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato di svolgere allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Vale comunque quanto disposto dall'art. 8.22 - Criteri generali di indennizzabilità.
Art. 8.29 - PERCENTUALE MASSIMA DI INDENNIZZO IN CASO DI INFORTUNIO CON LESIONI PLURIME
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è calcolata in base alla percentuale di invalidità riportata al punto 8.26 - Invalidità permanente parziale e dei criteri sopra indicati, e sarà pari alla somma delle singole percentuali previste per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il 100%.
Art. - 8.30 - PERIZIA CONTRATTUALE
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di Invalidità permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 8.22 - Criteri generali di indennizzabilità, possono essere affidate, per iscritto e previo accordo tra le parti, a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. Il collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei medici in cui risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina è affidata al Presidente dell’Ordine dei medici. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, paga il medico da essa incaricato e metà delle spese per il terzo medico.
Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca definita dal collegio stesso; in questo caso il collegio può anticipare un Indennizzo provvisorio sul totale da liquidare. Il collegio medico decide a maggioranza di voti e non è tenuto a rispettare le formalità di legge; le decisioni prese vincolano le parti, che rinunciano ad impugnarle, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico vincolano le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 8.31 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
La percentuale di invalidità verrà accertata alla stabilizzazione dei postumi di natura permanente e comunque entro 12 mesi dalla data di denuncia dell’infortunio.
La Società, ricevuta la necessaria documentazione indicata al presente articolo, si impegna a fornire, entro 90 giorni dai risultati degli accertamenti medico-legali, l’esito della valutazione del sinistro all’Assicurato o, in caso di morte, agli eredi o agli aventi causa , e, riconosciuta l’indennizzabilità del sinistro e determinato l’Indennizzo dovuto, a provvedere al pagamento dell’importo offerto entro 30 giorni dall’accettazione dello stesso. L’Indennizzo verrà corrisposto in Italia.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’Euro avverrà applicando il cambio contro Euro. Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità permanente è di carattere strettamente personale, tuttavia, nel caso in cui l’Assicurato muoia prima che tale Indennizzo sia stato pagato, la Società liquida agli eredi o agli aventi causa:
− l’importo già concordato, o in mancanza,
− l’importo offerto, o in mancanza,
− l’importo offribile, se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti in Polizza, a condizione che gli eredi o aventi causa dimostrino la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante produzione del certificato di guarigione o di idonea documentazione attestante tale stabilizzazione.
Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro e su formale richiesta della Società, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l’autopsia dell’Assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno.
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA ASSISTENZA AUTOVETTURA
In caso di necessità attivare la richiesta di Assistenza
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA Blue Assistance S.p.a.
Xxx Xxxxx Xxxxx,00 -00000 Xxxxxx L'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 Per chiamate dall’Italia comporre il numero 000.00.00.00
Per chiamate dall’estero comporre il numero +39 0461.896450
In ogni caso deve comunicare con precisione
• Tipo di assistenza di cui necessita
• Nome e cognome
• Prodotto di cui è titolare (Assistitas)
• Numero di Polizza
• Targa e modello
• Indirizzo del luogo in cui si trova
• Telefono al quale la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato, che deve fornirla se richiesta, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; è sempre necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi (fatture, ricevute delle spese…).
L'intervento deve sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA ASSISTENZA AUTOCARRO
In caso di necessità attivare la richiesta di Assistenza
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA Blue Assistance S.p.a.
Xxx Xxxxx Xxxxx,00 – 00000 Xxxxxx L'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 Per chiamate dall’Italia comporre il numero 000.00.00.00
Per chiamate dall’estero comporre il numero +39 0461.896450
In ogni caso deve comunicare con precisione
• Tipo di assistenza di cui necessita
• Nome e cognome
• Prodotto di cui è titolare (Assistitas)
• Numero di Polizza
• Targa e modello
• Indirizzo del luogo in cui si trova
• Telefono al quale la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.