Garanzia del rientro Clausole campione

Garanzia del rientro. In caso di godimento del congedo di cui all’art. 2.17.1 (congedo maternità), all’art. 2.17.2 (congedo dell’altro genitore (ex congedo paternità) / congedo di adozione) e all’art. 2.17.3 (congedo parentale congiunto) sussiste una garanzia di rientro presso il posto di lavoro originario alle condizioni precedenti secondo il CIL. Su richiesta dei collaboratori / delle collaboratrici, il grado di occupazione può essere adeguato al momento del rientro, se le possibilità aziendali lo consentono.
Garanzia del rientro. In caso di godimento del congedo di cui all’articolo 2.14.1 (congedo maternità), 2.14.2 (congedo paternità) e 2.14.3 (congedo di adozione) sussiste una garanzia di rientro presso il posto di lavoro originario secon- do le prescrizioni del relativo CIL.
Garanzia del rientro. In caso di godimento del congedo di cui all’art. 2.10.1 (congedo maternità), 2.10.2 (congedo paternità / congedo parentale / congedo di adozione) e 2.10.3 (congedo di assistenza) sussiste una garanzia di rientro presso il posto di lavoro originario alle condizioni precedenti secondo il CIL. Su richiesta dei collaboratori / delle collaboratrici, il grado di occupazione può essere ade- guato al momento del rientro, se le possibilità aziendali lo consentono.
Garanzia del rientro. In caso di godimento del congedo di cui all’articolo 2.17.1 (congedo maternità),
Garanzia del rientro. In caso di godimento del congedo di cui all’articolo 2.17.1 (congedo mater- nità), 2.17.2 (congedo paternità) e 2.17.3 (congedo di adozione) sussiste una garanzia di rientro presso il posto di lavoro originario secondo le pre- scrizioni del relativo CIL.