Common use of GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO Clause in Contracts

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data ________ dalla _________ avente n. _______ di importo pari ad Euro ____________= (_________/00) che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. L’Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. L’Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, l’Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall’Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all’Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all’Amministrazione il valore dello svincolo. L’Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto esecutivo. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

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GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. Il Fornitore ha prestato A garanzia definitiva rilasciata dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in data favore dell’Amministrazione per un ammontare pari a ________ dalla _________ avente n. _______ % del valore del presente Contratto Esecutivo OPA (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di importo pari ad Euro ____________= (_________/00) che copre le obbligazioni assunte con cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di risoluzione due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, tutto nel limite massimo - in ogni caso - del contratto disposta in danno dell’esecutore10%); ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. L’Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incameratarelativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a tenere La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte in virtù nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 21 del Contratto Quadro OPA. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi: per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente contrattoContratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, pena la risoluzione di diritto del medesimo. L’Amministrazione può richiedere cui al precedente articolo 5, il Fornitore la reintegrazione dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione Beneficiaria. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno. La prestazione della garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore all’Istituto garantedi provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall’Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all’Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all’Amministrazione il valore dello svincolo. L’Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto esecutivo. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016superiore all’importo garantito.

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Samples: Contratto Esecutivo Opa

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. Il Fornitore ha prestato A garanzia definitiva rilasciata dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in data favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al __% (______ dalla _________ avente n. _______ di importo pari ad Euro ____________= (_________/00per cento) che copre le obbligazioni assunte con del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il presente contratto, relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. L’Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incameratapredetto termine perentorio. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a tenere La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto Contratto Esecutivo e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte in virtù del presente contrattonascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, pena la risoluzione di diritto del medesimosecondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. L’Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o in parte per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. La prestazione della garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore all’Istituto garantedi provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall’Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all’Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all’Amministrazione il valore dello svincolo. L’Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto esecutivo. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016superiore all’importo garantito.

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Samples: Contratto Esecutivo