GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA. Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le spese non recuperabili dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della presente Polizza e con il limite del massimale per Sinistro illimitato per anno di Euro 20.000,00. Le spese che ti verranno pagate comprendono: - le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per un importo massimo fino a Euro 2.500,00 di un secondo Avvocato domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese verranno pagate solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale deve essere trattato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; - le eventuali spese dell’Avvocato di controparte, nel caso di una tua soccombenza per condanna, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A); - le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio; - le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B); - le spese di giustizia; - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00. Gli oneri indennizzabili sopra indicati valgono nell’ambito della vita privata nei seguenti casi: 1. le richieste fatte da te per il risarcimento dei danni di natura non contrattuale, per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all’obbligo di vigilanza; 5. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall’Assicurato (massimo 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell’Assicurato); 6. sostenere controversie relative a diritti reali; 7. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili e la conseguente azione per l’ottenimento del divorzio. a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l’assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di Garanzia l’assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La Garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della Polizza. b. Per l’ottenimento del divorzio, la Garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l’assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti; 8. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto; 9. istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
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GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA. Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le spese non recuperabili dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della presente Polizza e con il limite del massimale per Sinistro illimitato per anno di Euro 20.000,00. Le spese che ti verranno pagate comprendono: - le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per un importo massimo fino a Euro 2.500,00 di un secondo Avvocato domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese verranno pagate solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale deve essere trattato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; - le eventuali spese dell’Avvocato di controparte, nel caso di una tua soccombenza per condanna, o di transazione autorizzata da Europ Assistance Con riferimento ai sensi dell’Artrischi assicurati all’art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A); - le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio; - le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B); - le spese di giustizia; - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999Oggetto dell’Assicurazione”, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se l’assicurazione non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00. Gli oneri indennizzabili sopra indicati valgono nell’ambito della vita privata è inoltre prestata nei seguenti casi:
1a. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
b. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto all’articolo. “Oggetto dell’Assicurazione” della Garanzia Tutela Legale Famiglia;
c. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto all’articolo “Oggetto dell’Assicurazione” della Garanzia Tutela Legale Famiglia;
d. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le richieste fatte controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
e. controversie relative o collegate ad immobili non occupati da te (dati quindi in affitto a terzi) o non identificati in Polizza;
f. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per il risarcimento dei danni le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
g. controversie relative o comunque collegate alla proprietà o l'uso di natura non contrattuale, per fatti illeciti veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di terzinatanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
h. controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
i. controversie relative a cariche sociali rivestite da te, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della contropartetitolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia j. controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di reatolavoro autonomo, di lavoro subordinato;
3. la difesa x. controversie in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso materia di derubricazione del titolo diritti di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimentobrevetto, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penalemarchio, 1° comma)autore, o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxxconcorrenza sleale, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all’obbligo di vigilanza;
5. rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti contratto di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall’Assicurato (massimo 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell’Assicurato)agenzia;
6. sostenere l. controversie relative di valore inferiore a diritti realiEuro 250,00;
7. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili e la conseguente azione per l’ottenimento del divorzio.
a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l’assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di Garanzia l’assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La Garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della Polizza.
b. Per l’ottenimento del divorzio, la Garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da m. controversie contrattuali con Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l’assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
8n. controversie non espressamente richiamate tra quelle previste nell’articolo “Oggetto dell’Assicurazione” della Garanzia Tutela Legale Famiglia. Istanza Sono inoltre esclusi gli oneri di interdizione assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o inabilitazione, lesioni di diritti verificatisi in Paesi o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o di un congiunto;
9. istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civrivoluzioni.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
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GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA. Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi Non sono assicurati inoltre i danni:
a. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
b. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
c. controversie in sede extragiudiziale materia di diritto di famiglia e giudizialedelle successioni (fatto salvo quanto indicato all’art. “Prestazioni garantite”, comprese le spese non recuperabili dalla controparte nei casi indicati punto 7);
d. controversie in polizzamateria di diritto tributario e fiscale, alle condizioni della presente Polizza e con il limite del massimale per Sinistro illimitato per anno di Euro 20.000,00. Le spese che ti verranno pagate comprendono: - le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso secondo salvo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i parametri dall’Articolo “Prestazioni” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
e. controversie in materia di cui alle richiamate tabelle con esclusione contratti preliminari di ogni forma di riduzione vendita o di aumento dei compensi contratti di cui al citato decreto 55/2014 e/compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
f. controversie relative o successive modifiche; - le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per un importo massimo fino a Euro 2.500,00 di un secondo Avvocato domiciliatario, unicamente non identificati in fase giudiziale. Tali spese verranno pagate solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale deve essere trattato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; - le eventuali spese dell’Avvocato di controparte, nel caso di una tua soccombenza per condanna, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A); - le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio; - le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B); - le spese di giustizia; - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - il Contributo unificato Polizza;
g. per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999operazioni di costruzione, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28)trasformazione, se non ripetuto ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
h. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla Controparte navigazione e giacenza in caso acqua di soccombenza natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
i. fatti originati dalla proprietà o l'uso di quest’ultima; - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00. Gli oneri indennizzabili sopra indicati valgono nell’ambito della vita privata nei seguenti casi:aerei a motore;
1. le richieste fatte da te per il risarcimento dei danni di natura non contrattuale, per fatti illeciti di terzij. controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della contropartetitolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia k. controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di reatolavoro autonomo, di lavoro subordinato;
3. la difesa l. controversie in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso materia di derubricazione del titolo diritti di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimentobrevetto, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penalemarchio, 1° comma)autore, o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxxconcorrenza sleale, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all’obbligo di vigilanza;
5. rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti contratto di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall’Assicurato (massimo 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell’Assicurato)agenzia;
6. sostenere m. controversie relative di valore inferiore a diritti realiEuro 250,00;
7. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili e la conseguente azione per l’ottenimento del divorzio.
a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l’assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di Garanzia l’assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La Garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della Polizza.
b. Per l’ottenimento del divorzio, la Garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da n. controversie contrattuali con Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l’assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
8. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto;
9. istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civo. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Articolo “Prestazioni garantite”.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
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GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA. Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le spese non recuperabili dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della presente Polizza polizza e con il limite del massimale per Sinistro sinistro illimitato per anno di Euro 20.000,00indicato in Polizza. Le spese che ti verranno pagate comprendono: - le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per un importo massimo fino a Euro 2.500,00 di un secondo Avvocato domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese verranno pagate solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale deve essere trattato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; - le eventuali spese dell’Avvocato di controparte, nel caso di una tua soccombenza per condanna, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A); - le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio; - le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B); - le spese di giustizia; - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; - il Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; . - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo limite di Euro 500,00. Gli oneri indennizzabili sopra indicati valgono nell’ambito della vita privata nei seguenti casi:
1. le richieste fatte da te per il risarcimento dei danni di natura non contrattuale, per fatti illeciti di terzi, anche in In caso di costituzione un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi polizza, le modalità e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all’obbligo di vigilanza;
5. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall’Assicurato (massimo 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell’Assicurato);
6. sostenere controversie relative a diritti reali;
7. il ricorso termini per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili denuncia dei sinistri e la conseguente azione per l’ottenimento del divorzio.
a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati sull’evoluzione dei sinistri già in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l’assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di Garanzia l’assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La Garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della Polizza.
b. Per l’ottenimento del divorzio, la Garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da telefonando al numero verde Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l’assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
8. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto;
9. istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
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