Garanzie cauzionali. 1. In caso di concessioni durature (che superano i 30 giorni consecutivi), il richiedente dovrà versare, a garanzia del risarcimento di eventuali danni che i beni concessi in uso possono subire durante o in conseguenza all’uso autorizzato, una cauzione di importo stabilito di volta in volta, in base al tipo di utilizzo autorizzato. 2. L’importo della cauzione sarà determinato dalla Giunta Comunale con la deliberazione con cui autorizza la concessione dell’immobile e potrà essere periodicamente aggiornato. 3. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessa. 4. Si procederà allo svincolo di quanto prestato a titolo di cauzione a garanzia del corretto utilizzo solo ad avvenuto accertamento, da parte del personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico, delle condizioni dei locali concessi in uso. 5. Qualora siano riscontrati danni alla struttura e/o agli arredi, direttamente o indirettamente causati nel corso del periodo di concessione in uso, l’Amministrazione si riserva di trattenere dal deposito cauzionale versato quanto necessario per il corretto ripristino o di chiedere l’integrazione della somma necessaria al rimborso dei danni. 6. L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di rivalersi, trattenendo il deposito cauzionale, qualora il richiedente non rispetti quanto previsto dal presente regolamento o, al momento della presentazione della richiesta di utilizzo celi volutamente informazioni indispensabili ai fini della concessione dell’immobile. 7. La cauzione può essere presentata indifferentemente nelle seguenti forme: a) mediante deposito in contanti; b) mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635. 8. La Giunta comunale, nel determinare l’abbattimento del corrispettivo per finalità di rilevanza sociale, può autorizzare, per motivazioni correlate, il concessionario a prestare la cauzione in misura ridotta, ovvero esonerarlo dalla stessa.
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Samples: Regolamento Per l'Affidamento in Uso Di Beni Mobili Ed Immobili
Garanzie cauzionali. 1. In caso Il contratto di concessioni durature (che superano i 30 giorni consecutivi), il richiedente dovrà versareconcessione/ locazione deve prevedere, a garanzia del risarcimento di eventuali danni che i beni concessi in uso possono subire durante o in conseguenza all’uso autorizzatosuo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione di importo stabilito di volta in volta, in base al tipo di utilizzo autorizzato.
2. L’importo della cauzione sarà determinato dalla Giunta Comunale con la deliberazione con cui autorizza la concessione dell’immobile stabilita e potrà essere periodicamente aggiornato.
3ritenuta congrua dal competente ufficio Patrimonio. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessadel contratto di concessione.
4. Si procederà allo svincolo di quanto prestato a titolo di cauzione a garanzia del corretto utilizzo solo ad avvenuto accertamento, da parte del personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico, delle condizioni dei locali concessi in uso.
5. Qualora siano riscontrati danni alla struttura e/o agli arredi, direttamente o indirettamente causati nel corso del periodo di concessione in uso, l’Amministrazione si riserva di trattenere dal deposito cauzionale versato quanto necessario per il corretto ripristino o di chiedere l’integrazione della somma necessaria al rimborso dei danni.
6. L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di rivalersi, trattenendo il deposito cauzionale, qualora il richiedente non rispetti quanto previsto dal presente regolamento o, al momento della presentazione della richiesta di utilizzo celi volutamente informazioni indispensabili ai fini della concessione dell’immobile.
72. La cauzione può di cui sopra, di norma pari a tre mensilità del canone, determinato ai sensi dell’art. 5 comma 1, o come risultante dalla procedura di evidenza pubblica, è prestata indifferentemente nelle seguenti forme:
a) costituzione di un deposito cauzionale (infruttifero per le concessioni) con versamento di una somma pari solitamente a tre mensilità di canone (non imputabile in conto pigioni) determinato ai sensi dell’art. 5 o come risultante dalla procedura di evidenza pubblica. Il deposito cauzionale a garanzia degli altri impegni contrattuali e per eventuali danni causati all’immobile, così costituito, verrà reso al termine della concessione, salvo compensazione a seguito di verifica, sia dello stato dell’immobile sia dell’osservanza di ogni altra obbligazione prevista in capo al concessionario;
b) costituzione di una garanzia fidejussoria, per una somma pari a quella di cui alla lettera a), con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia altresì all’eccezione di cui all’articolo 1945, II comma del Codice Civile, nonché con l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Nel caso in cui il concessionario si sia impegnato ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria necessari e funzionali al godimento del bene affidato dovrà essere presentata indifferentemente nelle una cauzione per l’esecuzione degli stessi mediante una delle seguenti forme:
a) mediante deposito in contanti;
b) mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o fideiussoria a prima chiamata rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività assicurativa o bancaria previste dal D.P.R. DPR 22 maggio 1956 Maggio1956 n. 635. La cauzione dovrà essere presentata contestualmente alla sottoscrizione del contratto e verrà svincolata al termine previsto per la realizzazione degli interventi. Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa.
83. La Giunta comunaleAtteso che l’utilizzo del bene concesso comporta, nel determinare l’abbattimento ai sensi dell’art. 2051 C.C., la stipula di polizza R.C. verso terzi connessa all’attività del corrispettivo per finalità concessionario, questi è tenuto a produrre, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto con effetti dalla sottoscrizione stessa, relativa polizza R.C. alla Amministrazione Comunale che garantisca anche i danni all’edificio di rilevanza socialequalsiasi natura, può autorizzare, per motivazioni correlate, il concessionario i danni arrecati a prestare terzi derivanti dalla gestione degli immobili e dalla manutenzione a suo carico.
4. Nel caso di locazione di immobili ad uso commerciale o ad uso abitativo si useranno le prescrizioni di cui all’Art. 11 della Legge 392/1978 salvo eventuali deroghe compatibili con la cauzione in misura ridotta, ovvero esonerarlo dalla stessavigente norma.
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Samples: Regolamento Per La Concessione in Uso Dei Beni Immobili
Garanzie cauzionali. 1. In caso Il contratto di concessioni durature (che superano i 30 giorni consecutivi), il richiedente dovrà versareconcessione/ locazione deve prevedere, a garanzia del risarcimento di eventuali danni che i beni concessi in uso possono subire durante o in conseguenza all’uso autorizzatosuo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione di importo stabilito di volta in volta, in base al tipo di utilizzo autorizzato.
2. L’importo della cauzione sarà determinato dalla Giunta Comunale con la deliberazione con cui autorizza la concessione dell’immobile stabilita e potrà essere periodicamente aggiornato.
3ritenuta congrua dai competenti uffici. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessadel contratto di concessione.
4. Si procederà allo svincolo di quanto prestato a titolo di cauzione a garanzia del corretto utilizzo solo ad avvenuto accertamento, da parte del personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico, delle condizioni dei locali concessi in uso.
5. Qualora siano riscontrati danni alla struttura e/o agli arredi, direttamente o indirettamente causati nel corso del periodo di concessione in uso, l’Amministrazione si riserva di trattenere dal deposito cauzionale versato quanto necessario per il corretto ripristino o di chiedere l’integrazione della somma necessaria al rimborso dei danni.
6. L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di rivalersi, trattenendo il deposito cauzionale, qualora il richiedente non rispetti quanto previsto dal presente regolamento o, al momento della presentazione della richiesta di utilizzo celi volutamente informazioni indispensabili ai fini della concessione dell’immobile.
72. La cauzione può essere presentata di cui sopra, di norma pari a tre mensilità del canone, determinato ai sensi dell’art. 5 comma 1, o come risultante dalla procedura di evidenza pubblica, è prestata indifferentemente nelle seguenti forme:
a) costituzione di un deposito cauzionale (infruttifero per le concessioni) con versamento di una somma pari solitamente a tre mensilità di canone (non imputabile in conto pigioni) determinato ai sensi dell’art. 5 o come risultante dalla procedura di evidenza pubblica. Il deposito cauzionale a garanzia degli altri impegni contrattuali e per eventuali danni causati all’immobile, così costituito, verrà reso al termine della concessione, salvo compensazione a seguito di verifica sia dello stato dell’immobile sia dell’osservanza di ogni altra obbligazione prevista in capo al concessionario.
b) costituzione di una garanzia fidejussoria, per una somma pari a quella di cui alla lettera a), con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia altresi’ all’eccezione di cui all’articolo 1945, II comma del Codice Civile, nonché con l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
a) mediante deposito in contanti;
b) mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o fideiussoria a prima chiamata rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività assicurativa o bancaria previste dal D.P.R. DPR 22 maggio Maggio 1956 n. 635;
3. Atteso che l’utilizzo del bene concesso comporta, ai sensi dell’art. 2051 C.C., una ipotesi di
4. Nel caso di locazione di immobili ad uso commerciale o ad uso abitativo si useranno le prescrizioni di cui all’Art. 11 della Legge 392/1978 salvo eventuali deroghe compatibili con la vigente norma.
8. La Giunta comunale, nel determinare l’abbattimento del corrispettivo per finalità di rilevanza sociale, può autorizzare, per motivazioni correlate, il concessionario a prestare la cauzione in misura ridotta, ovvero esonerarlo dalla stessa.
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Garanzie cauzionali. 1. In caso Il contratto di concessioni durature (che superano i 30 giorni consecutivi), il richiedente dovrà versareconcessione/ locazione deve prevedere, a garanzia del risarcimento di eventuali danni che i beni concessi in uso possono subire durante o in conseguenza all’uso autorizzatosuo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione di importo stabilito di volta in volta, in base al tipo di utilizzo autorizzato.
2. L’importo della cauzione sarà determinato dalla Giunta Comunale con la deliberazione con cui autorizza la concessione dell’immobile stabilita e potrà essere periodicamente aggiornato.
3ritenuta congrua dai competenti uffici. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessadel contratto di concessione.
4. Si procederà allo svincolo di quanto prestato a titolo di cauzione a garanzia del corretto utilizzo solo ad avvenuto accertamento, da parte del personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico, delle condizioni dei locali concessi in uso.
5. Qualora siano riscontrati danni alla struttura e/o agli arredi, direttamente o indirettamente causati nel corso del periodo di concessione in uso, l’Amministrazione si riserva di trattenere dal deposito cauzionale versato quanto necessario per il corretto ripristino o di chiedere l’integrazione della somma necessaria al rimborso dei danni.
6. L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di rivalersi, trattenendo il deposito cauzionale, qualora il richiedente non rispetti quanto previsto dal presente regolamento o, al momento della presentazione della richiesta di utilizzo celi volutamente informazioni indispensabili ai fini della concessione dell’immobile.
72. La cauzione può di cui sopra, di norma pari a tre mensilità del canone, determinato ai sensi dell’art. 5 comma 1, o come risultante dalla procedura di evidenza pubblica, è prestata indifferentemente nelle seguenti forme:
a) costituzione di un deposito cauzionale (infruttifero per le concessioni) con versamento di una somma pari solitamente a tre mensilità di canone (non imputabile in conto pigioni) determinato ai sensi dell’art. 5 o come risultante dalla procedura di evidenza pubblica. Il deposito cauzionale a garanzia degli altri impegni contrattuali e per eventuali danni causati all’immobile, così costituito, verrà reso al termine della concessione, salvo compensazione a seguito di verifica sia dello stato dell’immobile sia dell’osservanza di ogni altra obbligazione prevista in capo al concessionario.
b) costituzione di una garanzia fidejussoria, per una somma pari a quella di cui alla lettera a), con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia altresi’ all’eccezione di cui all’articolo 1945, II comma del Codice Civile, nonché con l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Nel caso in cui il concessionario si sia impegnato ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria necessari e funzionali al godimento del bene affidato dovrà essere presentata indifferentemente nelle una cauzione per l’esecuzione degli stessi mediante una delle seguenti forme:
a) mediante deposito in contanti;
b) mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o fideiussoria a prima chiamata rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività assicurativa o bancaria previste dal D.P.R. DPR 22 maggio Maggio 1956 n. 635; La cauzione dovrà essere presentata contestualmente alla sottoscrizione del contratto e verrà svincolata al termine previsto per la realizzazione degli interventi. Nelle concessioni di valorizzazione detta cauzione dovrà essere proporzionale sia all’ammontare degli investimenti che al canone annuo per la durata della concessione. Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa.
83. La Giunta comunaleAtteso che l’utilizzo del bene concesso comporta, nel determinare l’abbattimento ai sensi dell’art. 2051 C.C., una ipotesi di R.C. verso terzi connessa all’attività del corrispettivo per finalità concessionario, questi è tenuto a produrre, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto con effetti dalla sottoscrizione stessa, relativa polizza R.C. alla Amministrazione Comunale che garantisca anche i danni all’edificio di rilevanza socialequalsiasi natura, può autorizzarei danni arrecati a terzi derivanti dalla gestione degli immobili, per motivazioni correlate, il concessionario e dalla manutenzione a prestare suo carico.
4. Nel caso di locazione di immobili ad uso commerciale o ad uso abitativo si useranno le prescrizioni di cui all’Art. 11 della Legge 392/1978 salvo eventuali deroghe compatibili con la cauzione in misura ridotta, ovvero esonerarlo dalla stessavigente norma.
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