Garanzie occupazionali. In caso di crisi che dovessero determinare tensioni occupazionali, l’obiettivo prioritario sarà quello di minimizzare le ricadute sociali che potrebbero determinarsi. Per cui: - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso CF Holding Company S.p.A. o una o più società di cui all’articolo 2: (i) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna – al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente e collegialmente un confronto con le XX.XX., al fine di valutare le soluzioni adottabili, ivi comprese quelle di cui ai successi punti (ii) e (iii); (ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà; (iii) Credito Fondiario S.p.A. si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di solidarietà. - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso Credito Fondiario S.p.A.: (i) Credito Fondiario S.p.A. si impegna – al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente un confronto con le XX.XX., al fine di valutare le soluzioni adottabili, ivi comprese quelle di cui al successo punto (ii); (ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà.
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Samples: Verbale Di Accordo
Garanzie occupazionali. In Con specifico e esclusivo riferimento all’operazione di cessione oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo personale in perimetro, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni:
A) in caso di crisi che dovessero determinare tensioni occupazionali, l’obiettivo prioritario sarà quello di minimizzare le ricadute sociali che potrebbero determinarsi. Per cui: - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso CF Holding Company S.p.A. JfG (che implichino o una o più società meno la chiusura della sede di Genova), causate da recesso unilaterale di Carige dal contratto di servicing (dovuto alla decisione strategica di Carige di internalizzare le attività, ovvero di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore), rientreranno nel Gruppo Banca Carige le/i Lavoratrici/Lavoratori adibite/i alle attività oggetto del contratto di servicing che:
a) non siano ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti (e, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell’adibizione a part-time);
b) e siano ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui all’articolo 2:
(al DM 83486/2014. Il rientro nel Gruppo Banca Carige avverrà, su richiesta delle/dei singole/i lavoratrici/lavoratori interessate/i) CF Holding Company S.p.A., anche senza soluzione di continuità temporale, ferma restando, per conto quanto ovvio, l’applicazione, a decorrere dalla data del rientro nel Gruppo stesso, degli accordi e delle società disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo. Le previsioni di cui all’articolo 2alla presente lettera A) avranno efficacia in connessione con la durata iniziale del contratto di servicing (prevista in 10 anni).
B) qualora in JfG dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali diverse da quella di cui alla precedente lettera A) – ivi compresa la decisione del Gruppo IBM di chiudere la sede di Genova, con conseguente trasferimento collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km – le Parti sottoscrittrici il presente Verbale di Accordo si impegna – al incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente dette vicende nei confronti delle lavoratrici e collegialmente un confronto con le XX.XX.dei lavoratori ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, al fine di valutare le ricercare soluzioni adottabilicondivise, ivi comprese quelle con particolare riguardo alla possibilità di riassunzione nell’ambito del Gruppo Carige, allo scopo di evitare licenziamenti. Le previsioni di cui ai successi punti (iialla presente lettera B) avranno efficacia sino al 30/4/2021. In ogni caso di attivazione di rientro in Carige, Carige stessa e (iii);
(ii) CF Holding Company S.ple Organizzazioni Sindacali aziendali daranno corso ad un apposito confronto avente ad oggetto le inerenti implicazioni.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà;
(iii) Credito Fondiario S.p.A. si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di solidarietà. - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso Credito Fondiario S.p.A.:
(i) Credito Fondiario S.p.A. si impegna – al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente un confronto con le XX.XX., al fine di valutare le soluzioni adottabili, ivi comprese quelle di cui al successo punto (ii);
(ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà.
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Samples: Verba Di Accordo
Garanzie occupazionali. Con specifico ed esclusivo riferimento all’operazione di cessione oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo Personale in Perimetro troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni:
A) In caso di crisi che tensioni occupazionali imputabili a: i) doValue SpA, ovvero recesso unilaterale, da modifiche sostanziali del contratto di servizio decennale dovuto alla decisione strategica di doValue medesima di internalizzare tutte o parte le Attività Esternalizzate e/o di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore, e/o ii) DOCK, ovvero cessione ad altri soggetti da parte di DOCK di tutta o parte delle Attività Esternalizzate , rientreranno nel Gruppo doValue le/i Lavoratrici/Lavoratori adibite/i addette al perimetro del Ramo. Il rientro nel Gruppo doValue avverrà, su richiesta delle/dei singole/i lavoratrici/lavoratori interessate/i, senza soluzione di continuità temporale e con mantenimento delle condizioni economiche maturate e mansioni equivalenti, ferma restando, per quanto ovvio, l’applicazione, a decorrere dalla data del rientro nel Gruppo stesso, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo. Il rientro avverrà presso la sede di provenienza ante cessione, ovvero presso nuova sede di riferimento più prossima in caso di chiusura della sede in essere al 30/06/2020.
B) Qualora in DOCK dovessero determinare emergere tensioni occupazionalioccupazionali conseguenti a causali diverse da quella di cui alla precedente lettera
A) ovvero si dovessero configurare chiusure di sedi ove presente il Personale in Perimetro, l’obiettivo prioritario sarà quello di minimizzare le ricadute sociali che potrebbero determinarsi. Per cui: - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del sottoscrittrici il presente verbale Verbale di accordo, dovessero verificarsi Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle tensioni occupazionali presso CF Holding Company S.p.A. o una o più società di cui all’articolo 2:
(i) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna – al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente lavoratrici e collegialmente un confronto con le XX.XX., dei lavoratori ancora in esubero al fine di valutare le ricercare soluzioni adottabili, ivi comprese quelle di cui ai successi punti (ii) condivise per la ricollocazione nel Gruppo doValue nelle sue future configurazioni societarie e (iii);
(ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà;
(iii) Credito Fondiario S.p.A. si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di solidarietàorganizzative. - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso Credito Fondiario S.p.A.:
(i) Credito Fondiario S.p.A. si impegna – al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente un confronto con le XX.XX., al fine di valutare le soluzioni adottabili, ivi comprese quelle Le previsioni di cui al successo punto (ii);
(ii) CF Holding Company S.p.A.presente articolo avranno efficacia dalla data di attivazione del Contratto di Servizio sino al 30/06/2030. doValue dichiara che non vi sono previsioni, anche per conto delle società ne accordi commerciali con DOCK incompatibili con l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietàal presente articolo.
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Samples: Verbal Agreement
Garanzie occupazionali. In L’ intesa raggiunta ha permesso un sostanziale rafforzamento delle garanzie occupazionali previste dall’articolo 9 dell’Accordo UBIS del 17 febbraio 2012, anche at t raverso una loro significativa estensione temporale;in dettaglio: − Le tutele previste in caso di crisi che dovessero determinare tensioni occupazionali, l’obiettivo prioritario sarà quello di minimizzare le ricadute sociali che potrebbero determinarsi. Per cui: - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso CF Holding Company S.p.A. determinate da perdita del controllo proprietario, vendita o una o più società cessione dell’azienda ovvero di cui all’articolo 2:
rami d’azienda, crisi aziendali, processi di ristrutturazione organizzativa e di ridimensionamento / redistribuzione territoriale dei poli di ES SSC avranno la durata di 5 anni a partire dal 01/ 05/ 2012. − Le tutele previste in caso di tensioni occupazionali causate da recesso unilaterale di Ubis dal contratto di servizio stipulato con ES SSC (iche avrà la durata di 15 anni) CF Holding Company S.p.A.dovuta alla decisione strategica di Ubis di internalizzare le attività, anche di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore, ovvero di non rinnovare il contratto alla prima scadenza, avranno efficacia per conto delle società tutta la durata del primo contratto di cui all’articolo 2servizio, si impegna – al pertanto 15 anni a partire dal 01/ 05/ 2012. Al verificarsi di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente e collegialmente un confronto eventuali t ensioni occupazionali le norme di garanzia sopraccitate prevedono: l’assunzione da parte di Ubis od altra Azienda del Gruppo Unicredit, compatibilmente con le esigenze organizzative nell’ambito territoriale della sede di lavoro, dei lavoratori \ lavoratrici non altrimenti ricollocabili nell’ambito del Gruppo HP nell’area contrattuale del credito e successivamente all’applicazione di tutte le norme contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuita’ temporale, con il livello di inquadramento, retributivo e di anzianita’ fino ad allora maturato. Eventuali ipotesi di mobilità infragruppo HP saranno gestite attraverso l’ist ituto del distacco, con il consenso del Lavoratore/ x xxxx, ciò garantirà l’applicazione del CCCNL del Credito anche nel caso di mobilità interne al gruppo HP. Di considerevole importanza è l’impegno espresso da Unicredit nella lettera firmata dall’A.D. del Gruppo, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, e dal Responsabile HR, Xxxxx Xxxxxxxx, che si dichiarano disponibili ad incontrare le Segreterie Generali / Nazionali delle scriventi XX.XX., . alla scadenza del primo quinquennio di vita di ES SSC al fine di valutare le soluzioni adottabilil’andamento della stessa ed eventuali problematiche occupazionali che dovessero emergere nel suo ambito. UniCredit, ivi comprese quelle di cui ai successi punti (ii) e (iii);
(ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2inoltre, si impegna impegnerà a valutare la valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative delle Aziende del Gruppo, eventuali eccezionali possibilità di assumere il riallocazione a fronte di richieste avanzate da parte di lavoratori o lavoratrici destinatari dell’intesa che siano supportate da straordinari e comprovati motivi di carattere personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà;
(iii) Credito Fondiario S.p.A. si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di solidarietà. - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso Credito Fondiario S.p.A.:
(i) Credito Fondiario S.p.A. si impegna – al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente un confronto con le XX.XX., al fine di valutare le soluzioni adottabili, ivi comprese quelle di cui al successo punto (ii);
(ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà.
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Garanzie occupazionali. In Con specifico e esclusivo riferimento all’operazione di trasferimento del Ramo oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo personale in perimetro, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni:
A) in caso di crisi che dovessero determinare tensioni occupazionali, l’obiettivo prioritario sarà quello di minimizzare le ricadute sociali che potrebbero determinarsi. Per cui: - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso CF Holding Company S.p.A. (che implichino o una o più società meno la chiusura della sede di Genova), causate da recesso unilaterale di Carige dal contratto di servicing stipulato con CF stesso (dovuto alla decisione strategica di Carige di internalizzare le attività, ovvero di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore), saranno assunti nell’ambito del Gruppo Banca Carige le/i Lavoratrici/Lavoratori: - non ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti (e, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell’adibizione a part-time); - e ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui all’articolo 2:
(i) CF Holding Company S.p.A.al DM 83486/2014. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuità temporale, anche ferma restando, per conto quanto ovvio, l’applicazione, a decorrere dalla data di rientro nel Gruppo Banca Carige, degli accordi e delle società disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo. Le previsioni di cui all’articolo 2alla presente lettera A) avranno efficacia in connessione con la durata iniziale del contratto di servicing (che nel contratto preliminare stipulato dalle aziende è prevista in 10 anni). La durata dell’efficacia della presente garanzia viene pattuita in stretta considerazione delle caratteristiche di lungo termine specifiche dell’attività di recupero dei crediti deteriorati. In considerazione delle suddette caratteristiche peculiari, la durata dell’efficacia della presente garanzia non costituisce in alcun modo un precedente per le successive trattative relative alle ulteriori operazioni riguardanti rami d’azienda previste dal Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo Carige;
B) qualora in CF dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali diverse da quella di cui alla precedente lettera A) – ivi compresa la decisione di CF di chiudere la sede di Genova, con conseguente trasferimento collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km – le Parti sottoscrittrici il presente Verbale di Accordo si impegna – al incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente dette vicende nei confronti delle lavoratrici e collegialmente un confronto con le XX.XX.dei lavoratori ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, al fine di valutare le ricercare soluzioni adottabilicondivise, ivi comprese quelle con particolare riguardo alla possibilità di riassunzione nell’ambito del Gruppo Carige, allo scopo di evitare licenziamenti. Le previsioni di cui ai successi punti (iialla presente lettera B) avranno efficacia sino al 30/4/2021. In ogni caso di attivazione di rientro in Carige, Carige stessa e (iii);
(ii) CF Holding Company S.ple Organizzazioni Sindacali aziendali daranno corso ad un apposito confronto avente ad oggetto le inerenti implicazioni.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà;
(iii) Credito Fondiario S.p.A. si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di solidarietà. - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso Credito Fondiario S.p.A.:
(i) Credito Fondiario S.p.A. si impegna – al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente un confronto con le XX.XX., al fine di valutare le soluzioni adottabili, ivi comprese quelle di cui al successo punto (ii);
(ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà.
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Samples: Verbale Di Accordo
Garanzie occupazionali. In caso Il trasferimento dei rami d’azienda di crisi che dovessero determinare cui alla presente Ipotesi di accordo non determina, di per sé, tensioni occupazionali, l’obiettivo prioritario sarà quello . Con specifico ed esclusivo riferimento all’operazione di minimizzare le ricadute sociali che potrebbero determinarsi. Per cui: - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del cessione di cui alla presente verbale Ipotesi di accordo, nei confronti del personale in servizio alla data del 1° luglio 2020 verranno adottate le seguenti garanzie:
1) Qualora, entro la vigenza del Piano Industriale di cui alle premesse, dovessero verificarsi delle emergere in BCC SI tensioni occupazionali presso CF Holding Company S.p- anche dovute ad esternalizzazioni di attività - le stesse verranno gestite, successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, secondo un principio solidaristico a livello di Perimetro diretto del GBI, tenendo in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza.A. o
2) Qualora la società cessionaria, nonché suoi rami d’azienda, dovessero essere oggetto di futura cessione dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, le tensioni occupazionali che dovessero originare dall’eventuale recesso unilaterale dal contratto di servicing - per internalizzazione delle attività ovvero per esternalizzazione delle stesse ad altro soggetto fornitore - verranno gestite come segue. La Capogruppo ricollocherà in una o più delle società del Perimetro diretto del GBI tutte le/i Lavoratrici/Lavoratori interessati dalle tensioni occupazionali che:
a) non siano ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti;
b) siano ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui all’articolo 2:
(al DM 82761/2014 o a strumenti analoghi. La ricollocazione nelle società del Perimetro diretto del GBI avverrà, su richiesta delle/dei singole/i lavoratrici/lavoratori interessate/i) CF Holding Company S.p.A., anche per conto senza soluzione di continuità, con mantenimento delle società condizioni economiche maturate e mansioni fungibili, ferma restando la necessaria riqualificazione professionale. La ricollocazione avverrà tenendo in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza, ferma restando l’applicazione, a decorrere dalla data del rientro nel Gruppo stesso, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo. Le garanzie di cui all’articolo al presente punto avranno efficacia fino al 30.06.2030.
3) Qualora la società cessionaria, nonché suoi rami d’azienda, dovessero essere oggetto di futura cessione, dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, le tensioni occupazionali che dovessero originare da ragioni diverse da quella di cui al precedente punto
2) verranno gestite come segue. Le Parti sottoscrittrici la presente Ipotesi di Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori ancora in eccedenza successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, si impegna – al tempo per tempo vigenti, previste in materia di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente e collegialmente un confronto con le XX.XX.tensioni occupazionali, al fine di valutare le ricercare soluzioni adottabilicondivise, ivi comprese quelle con particolare riguardo alle possibilità di cui ai successi punti (ii) e (iii);
(ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto gestione solidaristica di tali esuberi residui nell’ambito delle società del Perimetro Diretto del GBI, tenendo in considerazione la situazione complessiva territoriale di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà;
(iii) Credito Fondiario S.p.A. si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di solidarietàprovenienza. - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso Credito Fondiario S.p.A.:
(i) Credito Fondiario S.p.A. si impegna – al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente un confronto con le XX.XX., al fine di valutare le soluzioni adottabili, ivi comprese quelle Le garanzie di cui al successo presente punto (ii);
(ii) CF Holding Company S.pavranno efficacia fino al 30.06.2030.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà.
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Samples: Ip Transfer Agreement