Garanzie occupazionali. Con specifico e esclusivo riferimento all’operazione di trasferimento del Ramo oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo personale in perimetro, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni: A) in caso di tensioni occupazionali presso CF (che implichino o meno la chiusura della sede di Genova), causate da recesso unilaterale di Carige dal contratto di servicing stipulato con CF stesso (dovuto alla decisione strategica di Carige di internalizzare le attività, ovvero di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore), saranno assunti nell’ambito del Gruppo Banca Carige le/i Lavoratrici/Lavoratori: - non ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti (e, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell’adibizione a part-time); - e ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 83486/2014. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuità temporale, ferma restando, per quanto ovvio, l’applicazione, a decorrere dalla data di rientro nel Gruppo Banca Carige, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo. Le previsioni di cui alla presente lettera A) avranno efficacia in connessione con la durata iniziale del contratto di servicing (che nel contratto preliminare stipulato dalle aziende è prevista in 10 anni). La durata dell’efficacia della presente garanzia viene pattuita in stretta considerazione delle caratteristiche di lungo termine specifiche dell’attività di recupero dei crediti deteriorati. In considerazione delle suddette caratteristiche peculiari, la durata dell’efficacia della presente garanzia non costituisce in alcun modo un precedente per le successive trattative relative alle ulteriori operazioni riguardanti rami d’azienda previste dal Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo Carige; B) qualora in CF dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali diverse da quella di cui alla precedente lettera A) – ivi compresa la decisione di CF di chiudere la sede di Genova, con conseguente trasferimento collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km – le Parti sottoscrittrici il presente Verbale di Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alla possibilità di riassunzione nell’ambito del Gruppo Carige, allo scopo di evitare licenziamenti. Le previsioni di cui alla presente lettera B) avranno efficacia sino al 30/4/2021. In ogni caso di attivazione di rientro in Carige, Carige stessa e le Organizzazioni Sindacali aziendali daranno corso ad un apposito confronto avente ad oggetto le inerenti implicazioni.
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Samples: Verbale Di Accordo
Garanzie occupazionali. Con specifico e esclusivo riferimento all’operazione In caso di trasferimento del Ramo oggetto crisi che dovessero determinare tensioni occupazionali, l’obiettivo prioritario sarà quello di minimizzare le ricadute sociali che potrebbero determinarsi. Per cui: - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente Verbale verbale di Accordoaccordo, e a favore del solo personale in perimetro, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni:
A) in caso di dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso CF Holding Company S.p.A. o una o più società di cui all’articolo 2:
(che implichino o meno i) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna – al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente e collegialmente un confronto con le XX.XX., al fine di valutare le soluzioni adottabili, ivi comprese quelle di cui ai successi punti (ii) e (iii);
(ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la chiusura della sede possibilità di Genova)assumere il personale che, causate da recesso unilaterale di Carige dal contratto di servicing stipulato con CF stesso (dovuto alla decisione strategica di Carige di internalizzare le attività, ovvero di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore), saranno assunti nell’ambito del Gruppo Banca Carige le/i Lavoratrici/Lavoratori: - non ricollocabili nel rispetto delle normative in esito alle procedure di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti (econtratto, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell’adibizione a part-time); - e ancora dovesse risultare in esubero successivamente all’applicazione e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà;
(iii) Credito Fondiario S.p.A. si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, tempo per tempo vigentidovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di solidarietà. - le Parti convengono che laddove, in materia entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di riduzione di personaleaccordo, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 83486/2014. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuità temporale, ferma restando, per quanto ovvio, l’applicazione, a decorrere dalla data di rientro nel Gruppo Banca Carige, degli accordi e dovessero verificarsi delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo. Le previsioni di cui alla presente lettera A) avranno efficacia in connessione con la durata iniziale del contratto di servicing (che nel contratto preliminare stipulato dalle aziende è prevista in 10 anni). La durata dell’efficacia della presente garanzia viene pattuita in stretta considerazione delle caratteristiche di lungo termine specifiche dell’attività di recupero dei crediti deteriorati. In considerazione delle suddette caratteristiche peculiari, la durata dell’efficacia della presente garanzia non costituisce in alcun modo un precedente per le successive trattative relative alle ulteriori operazioni riguardanti rami d’azienda previste dal Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo Carige;
B) qualora in CF dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali diverse da quella presso Credito Fondiario S.p.A.:
(i) Credito Fondiario S.p.A. si impegna – al di cui alla precedente lettera A) là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ivi compresa la decisione di CF di chiudere la sede di Genova, ad avviare tempestivamente un confronto con conseguente trasferimento collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km – le Parti sottoscrittrici il presente Verbale di Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionaliXX.XX., al fine di ricercare valutare le soluzioni condiviseadottabili, con particolare riguardo alla ivi comprese quelle di cui al successo punto (ii);
(ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di riassunzione nell’ambito assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Gruppo Carige, allo scopo Fondo di evitare licenziamenti. Le previsioni di cui alla presente lettera B) avranno efficacia sino al 30/4/2021. In ogni caso di attivazione di rientro in Carige, Carige stessa e le Organizzazioni Sindacali aziendali daranno corso ad un apposito confronto avente ad oggetto le inerenti implicazioniSolidarietà.
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Samples: Verbale Di Accordo
Garanzie occupazionali. Con specifico e ed esclusivo riferimento all’operazione di trasferimento del Ramo cessione oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo personale Personale in perimetro, Perimetro troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni:
A) in In caso di tensioni occupazionali presso CF (che implichino o meno la chiusura della sede di Genova)imputabili a: i) doValue SpA, causate ovvero recesso unilaterale, da recesso unilaterale di Carige dal modifiche sostanziali del contratto di servicing stipulato con CF stesso (servizio decennale dovuto alla decisione strategica di Carige doValue medesima di internalizzare tutte o parte le attività, ovvero Attività Esternalizzate e/o di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore), saranno assunti nell’ambito del e/o ii) DOCK, ovvero cessione ad altri soggetti da parte di DOCK di tutta o parte delle Attività Esternalizzate , rientreranno nel Gruppo Banca Carige doValue le/i Lavoratrici/Lavoratori: - non ricollocabili Lavoratori adibite/i addette al perimetro del Ramo. Il rientro nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente Gruppo doValue avverrà, su richiesta delle/dei singole/i trasferimenti (e, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parzialeinteressate/i, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell’adibizione a part-time); - e ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 83486/2014. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuità temporaletemporale e con mantenimento delle condizioni economiche maturate e mansioni equivalenti, ferma restando, per quanto ovvio, l’applicazione, a decorrere dalla data di del rientro nel Gruppo Banca Carigestesso, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo. Le previsioni Il rientro avverrà presso la sede di cui alla presente lettera A) avranno efficacia provenienza ante cessione, ovvero presso nuova sede di riferimento più prossima in connessione con la durata iniziale del contratto caso di servicing (che nel contratto preliminare stipulato dalle aziende è prevista chiusura della sede in 10 anni). La durata dell’efficacia della presente garanzia viene pattuita in stretta considerazione delle caratteristiche di lungo termine specifiche dell’attività di recupero dei crediti deteriorati. In considerazione delle suddette caratteristiche peculiari, la durata dell’efficacia della presente garanzia non costituisce in alcun modo un precedente per le successive trattative relative alle ulteriori operazioni riguardanti rami d’azienda previste dal Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo Carige;essere al 30/06/2020.
B) qualora Qualora in CF DOCK dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali diverse da quella di cui alla precedente lettera lettera
A) – ivi compresa la decisione ovvero si dovessero configurare chiusure di CF di chiudere la sede di Genovasedi ove presente il Personale in Perimetro, con conseguente trasferimento collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km – le Parti sottoscrittrici il presente Verbale di Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alla possibilità di riassunzione nell’ambito del condivise per la ricollocazione nel Gruppo Carige, allo scopo di evitare licenziamentidoValue nelle sue future configurazioni societarie e organizzative. Le previsioni di cui alla al presente lettera B) articolo avranno efficacia dalla data di attivazione del Contratto di Servizio sino al 30/4/202130/06/2030. In ogni caso doValue dichiara che non vi sono previsioni, ne accordi commerciali con DOCK incompatibili con l’adempimento degli obblighi di attivazione di rientro in Carige, Carige stessa e le Organizzazioni Sindacali aziendali daranno corso ad un apposito confronto avente ad oggetto le inerenti implicazionicui al presente articolo.
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Samples: Verbal Agreement
Garanzie occupazionali. Con specifico e esclusivo riferimento all’operazione di trasferimento del Ramo cessione oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo personale in perimetro, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni:
A) in caso di tensioni occupazionali presso CF JfG (che implichino o meno la chiusura della sede di Genova), causate da recesso unilaterale di Carige dal contratto di servicing stipulato con CF stesso (dovuto alla decisione strategica di Carige di internalizzare le attività, ovvero di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore), saranno assunti nell’ambito del rientreranno nel Gruppo Banca Carige le/i Lavoratrici/Lavoratori: - Lavoratori adibite/i alle attività oggetto del contratto di servicing che:
a) non siano ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti (e, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell’adibizione a part-time); - ;
b) e siano ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 83486/2014. Tale assunzione avverrà Il rientro nel Gruppo Banca Carige avverrà, su richiesta delle/dei singole/i lavoratrici/lavoratori interessate/i, senza soluzione di continuità temporale, ferma restando, per quanto ovvio, l’applicazione, a decorrere dalla data di del rientro nel Gruppo Banca Carigestesso, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo. Le previsioni di cui alla presente lettera A) avranno efficacia in connessione con la durata iniziale del contratto di servicing (che nel contratto preliminare stipulato dalle aziende è prevista in 10 anni). La durata dell’efficacia della presente garanzia viene pattuita in stretta considerazione delle caratteristiche di lungo termine specifiche dell’attività di recupero dei crediti deteriorati. In considerazione delle suddette caratteristiche peculiari, la durata dell’efficacia della presente garanzia non costituisce in alcun modo un precedente per le successive trattative relative alle ulteriori operazioni riguardanti rami d’azienda previste dal Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo Carige;.
B) qualora in CF JfG dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali diverse da quella di cui alla precedente lettera A) – ivi compresa la decisione di CF del Gruppo IBM di chiudere la sede di Genova, con conseguente trasferimento collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km – le Parti sottoscrittrici il presente Verbale di Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alla possibilità di riassunzione nell’ambito del Gruppo Carige, allo scopo di evitare licenziamenti. Le previsioni di cui alla presente lettera B) avranno efficacia sino al 30/4/2021. In ogni caso di attivazione di rientro in Carige, Carige stessa e le Organizzazioni Sindacali aziendali daranno corso ad un apposito confronto avente ad oggetto le inerenti implicazioni.
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Samples: Verba Di Accordo
Garanzie occupazionali. Con specifico e esclusivo riferimento all’operazione di trasferimento L’ intesa raggiunta ha permesso un sostanziale rafforzamento delle garanzie occupazionali previste dall’articolo 9 dell’Accordo UBIS del Ramo oggetto del presente Verbale di Accordo17 febbraio 2012, e a favore del solo personale in perimetro, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni:
A) anche at t raverso una loro significativa estensione temporale;in dettaglio: − Le tutele previste in caso di tensioni occupazionali presso CF (che implichino determinate da perdita del controllo proprietario, vendita o meno cessione dell’azienda ovvero di rami d’azienda, crisi aziendali, processi di ristrutturazione organizzativa e di ridimensionamento / redistribuzione territoriale dei poli di ES SSC avranno la chiusura della sede durata di Genova), 5 anni a partire dal 01/ 05/ 2012. − Le tutele previste in caso di tensioni occupazionali causate da recesso unilaterale di Carige Ubis dal contratto di servicing servizio stipulato con CF stesso ES SSC (dovuto che avrà la durata di 15 anni) dovuta alla decisione strategica di Carige Ubis di internalizzare le attività, ovvero di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore), saranno assunti ovvero di non rinnovare il contratto alla prima scadenza, avranno efficacia per tutta la durata del primo contratto di servizio, pertanto 15 anni a partire dal 01/ 05/ 2012. Al verificarsi di eventuali t ensioni occupazionali le norme di garanzia sopraccitate prevedono: l’assunzione da parte di Ubis od altra Azienda del Gruppo Unicredit, compatibilmente con le esigenze organizzative nell’ambito territoriale della sede di lavoro, dei lavoratori \ lavoratrici non altrimenti ricollocabili nell’ambito del Gruppo Banca Carige le/i Lavoratrici/Lavoratori: - non ricollocabili nel rispetto delle normative HP nell’area contrattuale del credito e successivamente all’applicazione di tutte le norme contrattuali e di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti (e, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell’adibizione a part-time); - e ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di del personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 83486/2014. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuità continuita’ temporale, ferma restandocon il livello di inquadramento, per quanto ovvio, l’applicazione, a decorrere dalla data retributivo e di rientro nel Gruppo Banca Carige, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimoanzianita’ fino ad allora maturato. Le previsioni Eventuali ipotesi di cui alla presente lettera A) avranno efficacia in connessione con la durata iniziale mobilità infragruppo HP saranno gestite attraverso l’ist ituto del contratto di servicing (che nel contratto preliminare stipulato dalle aziende è prevista in 10 anni). La durata dell’efficacia della presente garanzia viene pattuita in stretta considerazione delle caratteristiche di lungo termine specifiche dell’attività di recupero dei crediti deteriorati. In considerazione delle suddette caratteristiche peculiari, la durata dell’efficacia della presente garanzia non costituisce in alcun modo un precedente per le successive trattative relative alle ulteriori operazioni riguardanti rami d’azienda previste dal Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo Carige;
B) qualora in CF dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali diverse da quella di cui alla precedente lettera A) – ivi compresa la decisione di CF di chiudere la sede di Genovadistacco, con conseguente trasferimento collettivo il consenso del Lavoratore/ x xxxx, ciò garantirà l’applicazione del CCCNL del Credito anche nel caso di mobilità interne al gruppo HP. Di considerevole importanza è l’impegno espresso da Unicredit nella lettera firmata dall’A.D. del Gruppo, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, e dal Responsabile HR, Xxxxx Xxxxxxxx, che si dichiarano disponibili ad incontrare le Segreterie Generali / Nazionali delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede scriventi XX.XX. alla scadenza del primo quinquennio di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km – le Parti sottoscrittrici il presente Verbale vita di Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, ES SSC al fine di ricercare soluzioni condivisevalutare l’andamento della stessa ed eventuali problematiche occupazionali che dovessero emergere nel suo ambito. UniCredit, inoltre, si impegnerà a valutare, compatibilmente con particolare riguardo alla le esigenze organizzative delle Aziende del Gruppo, eventuali eccezionali possibilità di riassunzione nell’ambito del Gruppo Carige, allo scopo riallocazione a fronte di evitare licenziamenti. Le previsioni richieste avanzate da parte di cui alla presente lettera B) avranno efficacia sino al 30/4/2021. In ogni caso lavoratori o lavoratrici destinatari dell’intesa che siano supportate da straordinari e comprovati motivi di attivazione di rientro in Carige, Carige stessa e le Organizzazioni Sindacali aziendali daranno corso ad un apposito confronto avente ad oggetto le inerenti implicazionicarattere personale .
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Garanzie occupazionali. Il trasferimento dei rami d’azienda di cui alla presente Ipotesi di accordo non determina, di per sé, tensioni occupazionali. Con specifico e ed esclusivo riferimento all’operazione di trasferimento cessione di cui alla presente Ipotesi di accordo, nei confronti del Ramo oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo personale in perimetro, troveranno applicazione servizio alla data del 1° luglio 2020 verranno adottate le seguenti specifiche previsionigaranzie:
A1) Qualora, entro la vigenza del Piano Industriale di cui alle premesse, dovessero emergere in caso di BCC SI tensioni occupazionali presso CF (- anche dovute ad esternalizzazioni di attività - le stesse verranno gestite, successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, secondo un principio solidaristico a livello di Perimetro diretto del GBI, tenendo in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza.
2) Qualora la società cessionaria, nonché suoi rami d’azienda, dovessero essere oggetto di futura cessione dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, le tensioni occupazionali che implichino o meno la chiusura della sede di Genova), causate da dovessero originare dall’eventuale recesso unilaterale di Carige dal contratto di servicing stipulato con CF stesso (dovuto alla decisione strategica di Carige di internalizzare le attività, - per internalizzazione delle attività ovvero di esternalizzare le medesime per esternalizzazione delle stesse ad altro soggetto fornitore), saranno assunti nell’ambito fornitore - verranno gestite come segue. La Capogruppo ricollocherà in una delle società del Gruppo Banca Carige Perimetro diretto del GBI tutte le/i Lavoratrici/Lavoratori: - Lavoratori interessati dalle tensioni occupazionali che:
a) non siano ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti (e, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell’adibizione a part-time); - e trasferimenti;
b) siano ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 83486/201482761/2014 o a strumenti analoghi. Tale assunzione avverrà La ricollocazione nelle società del Perimetro diretto del GBI avverrà, su richiesta delle/dei singole/i lavoratrici/lavoratori interessate/i, senza soluzione di continuità temporalecontinuità, con mantenimento delle condizioni economiche maturate e mansioni fungibili, ferma restandorestando la necessaria riqualificazione professionale. La ricollocazione avverrà tenendo in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza, per quanto ovvio, ferma restando l’applicazione, a decorrere dalla data di del rientro nel Gruppo Banca Carigestesso, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo. Le previsioni garanzie di cui alla al presente lettera A) punto avranno efficacia in connessione con fino al 30.06.2030.
3) Qualora la durata iniziale società cessionaria, nonché suoi rami d’azienda, dovessero essere oggetto di futura cessione, dalla quale consegua la perdita del contratto di servicing (che nel contratto preliminare stipulato dalle aziende è prevista in 10 anni). La durata dell’efficacia controllo da parte della presente garanzia viene pattuita in stretta considerazione delle caratteristiche di lungo termine specifiche dell’attività di recupero dei crediti deteriorati. In considerazione delle suddette caratteristiche peculiariCapogruppo, la durata dell’efficacia della presente garanzia non costituisce in alcun modo un precedente per le successive trattative relative alle ulteriori operazioni riguardanti rami d’azienda previste dal Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo Carige;
B) qualora in CF dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali che dovessero originare da ragioni diverse da quella di cui alla al precedente lettera Apunto
2) – ivi compresa la decisione di CF di chiudere la sede di Genova, con conseguente trasferimento collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km – le verranno gestite come segue. Le Parti sottoscrittrici il la presente Verbale Ipotesi di Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori ancora in esubero eccedenza successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alla alle possibilità di riassunzione gestione solidaristica di tali esuberi residui nell’ambito delle società del Gruppo CarigePerimetro Diretto del GBI, allo scopo tenendo in considerazione la situazione complessiva territoriale di evitare licenziamentiprovenienza. Le previsioni garanzie di cui alla al presente lettera B) punto avranno efficacia sino fino al 30/4/2021. In ogni caso di attivazione di rientro in Carige, Carige stessa e le Organizzazioni Sindacali aziendali daranno corso ad un apposito confronto avente ad oggetto le inerenti implicazioni30.06.2030.
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Samples: Ip Transfer Agreement