VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In data 14 marzo 2018,
tra
BANCA CARIGE S.p.A. (di seguito, anche “Carige” o “Cedente”)
e
Joint for Growth S.r.l. (di seguito, anche “JfG” o “Cessionario”), facente parte del Gruppo IBM
e
IBM Italia S.p.A. (di seguito, anche “IBM”), nella qualità di Capogruppo del Gruppo IBM
e
le Organizzazioni Sindacali:
FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB
Premesso che
⮚ Carige – nel contesto di rivisitazione della gestione strategica dell’ICT, volta a confermare e a rafforzare il livello di servizio attualmente garantito con riferimento sia alla componente infrastrutture sia a quello di sviluppo e manutenzione della componente applicativa – intende effettuare un’operazione di trasferimento a favore della società costituita da IBM e denominata Joint for Growth S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ., delle strutture ICT dedicate alle Infrastrutture, alle Applicazioni di Business e ai Sistemi di Sintesi (di seguito, “operazione di cessione”);
⮚ JfG fa parte del Gruppo IBM e, pertanto la Banca potrà avvalersi del supporto del gruppo leader del settore. IBM fa delle attività anzidette il proprio core business, assicurandone un presidio altamente specializzato, efficace e tecnologicamente all’avanguardia, che a Carige appare più rispondente alle esigenze strategiche aziendali, ivi comprese quelle di carattere economico finanziario;
⮚ dal canto suo, con tale operazione il Gruppo IBM intende, tra l’altro, sviluppare ulteriormente la propria posizione di leader nel business della gestione di servizi tecnologici con particolare focus sul mondo bancario;
⮚ in data 8 febbraio 2018, è stata fornita ai competenti organismi delle Organizzazioni Sindacali in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 Legge 428/1990 e successive modificazioni e integrazioni, la formale comunicazione scritta – che qui si da per integralmente richiamata – in ordine alla operazione di cessione;
⮚ nella suddetta comunicazione è stato, fra l’altro, rappresentato che JfG, costituita da IBM, sarà successivamente partecipata maggioritariamente da IBM e, per la quota residua, da Carige;
⮚ gli effetti di tale operazione – la cui efficacia è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti (con relative procedure in fase di sviluppo) e al perfezionamento dei necessari adempimenti da parte degli organismi decisionali aziendali – avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di firma dell’atto di trasferimento;
⮚ l’oggetto del trasferimento è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici di cui si compongono le suddette strutture organizzative della Cedente, denominate, rispettivamente, “Infrastrutture”, “Applicazioni di Business” e “Sistemi di Sintesi”, ed organizzate per la prestazione di servizi in ambito IT. Costituiscono oggetto di trasferimento gli elementi, materiali e immateriali,
funzionali all’esercizio dell’attività inerente alle suddette strutture, come specificato nell’anzidetta lettera;
⮚ sotto il profilo del personale coinvolto, i rapporti di lavoro subordinato interessati sono alla data odierna costituiti dal seguente numero di lavoratrici/lavoratori:
- Infrastrutture, complessivamente n. 60 risorse, di cui:
▪ 12 Quadri Direttivi;
▪ 48 Aree Professionali;
- Applicazioni di Business, complessivamente n. 49 risorse, di cui:
▪ 10 Quadri Direttivi;
▪ 39 Aree Professionali;
- Sistemi di sintesi, complessivamente n. 27 risorse, di cui:
▪ 6 Quadri Direttivi;
▪ 21 Aree Professionali;
⮚ tra Carige, JfG e IBM opererà un contratto di durata pluriennale (che al momento è dalle aziende prevista in 10 anni) per la prestazione di servizi IT, a favore della Cedente (di seguito, “contratto di servicing”), che, tra l’altro, consentirà di offrire una continuità nelle prospettive occupazionali e professionali delle/dei lavoratrici/lavoratori coinvolte/i;
⮚ le Organizzazioni Sindacali, ricevuta la suddetta comunicazione dell’8 febbraio 2018, hanno richiesto di dare corso alla fase di esame congiunto normativamente prevista, che – anche in coerenza con quanto previsto dal Verbale di Incontro sottoscritto dalle Parti il 28/2/2018 – si è sviluppato fino alla data odierna, e nel corso del quale – rappresentati i criteri ispiratori dell’operazione nel suo complesso – le Parti hanno dato corso ad un approfondito esame di tutte le tematiche relative alle ricadute dell’operazione sul personale interessato.
Dichiarazione delle XX.XX.
Le Organizzazioni Sindacali hanno espresso la loro contrarietà all’operazione, e in proposito hanno dichiarato che sarebbe stato opportuno da parte aziendale mantenere le attività all’interno del perimetro del Gruppo Banca Carige, in quanto strategiche per il Gruppo medesimo e quale forma di riconoscimento delle competenze e delle professionalità presenti in azienda.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.
Art. 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.
Art. 2
Contratto collettivo nazionale
In relazione al perimetro di cui al presente Verbale di Accordo descritto in premessa, alle/ai lavoratrici/lavoratori interessati al trasferimento senza soluzione di continuità a JfG, nonché al personale assunto da JfG successivamente alla data di efficacia giuridica dell’operazione di cessione verrà applicato il contratto collettivo del credito tempo per tempo vigente.
Le Parti concordano inoltre che JfG aderisca all’Associazione Bancaria Italiana.
Art. 3
Rapporti di lavoro
Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di cessione, i rapporti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ricompresi nel perimetro di cessione (di seguito, “personale in perimetro”) proseguono alle dipendenze di JfG senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. ed avute presenti le previsioni dell’articolo 31, comma 5, del CCNL ABI 31/3/2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali.
Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2112, comma 3, cod. civ., nei confronti del personale in perimetro, successivamente alla data di efficacia giuridica dell’operazione, continuerà a trovare applicazione la contrattazione di secondo livello della cedente, come individuata dall’articolo 20 del Verbale di Accordo sottoscritto tra Carige e Organizzazioni Sindacali in data 16/12/2017.
Al personale in perimetro è mantenuto, presso JfG, il complessivo trattamento di loro rispettiva pertinenza, in essere presso Carige al momento del passaggio per quanto riguarda gli aspetti normativi, retributivi (RAL, ivi compresi l’ “ex premio di rendimento” e gli assegni ad personam, che manterranno le stesse caratteristiche attuali) e di carriera acquisiti, l’inquadramento attribuito, nonché l’anzianità di servizio, anche convenzionale, maturata.
Carige trasferirà a JfG l’eventuale TFR accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data di decorrenza dell’operazione di cessione e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista l’erogazione differita.
L’inserimento in JfG del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. In proposito, le Parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale.
Dichiarazione delle aziende
In ottica di agevolare il favorevole esplicarsi di un’efficace ed ordinata presa in carico, da parte di JfG, dell’operatività e del personale in perimetro, le aziende dichiarano che - anche prima del determinarsi dell’efficacia giuridica della operazione di cessione – è prevista la costituzione di gruppi di lavoro interaziendali misti, con il coinvolgimento di risorse di Carige e IBM.
Dichiarazioni di JfG
In relazione a quanto già anticipato durante gli incontri, JfG dichiara che:
- JfG valuterà con attenzione e possibilmente in senso favorevole le eventuali richieste, avanzate da parte del personale in perimetro, di anticipazione del TFR accantonato in Carige e trasferito in JfG, anche in assenza di specifiche causali, purché le domande pervengano entro 60 giorni dall’avvenuto passaggio;
- intende aprire entro il 30/6/2018 un tavolo di confronto in sede aziendale finalizzato a valutare interventi di revisione della contrattazione di secondo livello in un’ottica di allineamento al proprio specifico contesto aziendale. Nel caso di mancato accordo entro il 31/12/2018, JfG continuerà ad applicare quanto previsto dall’art. 20 del Verbale di Accordo 16/12/2017 fino alla scadenza prevista per il 31/12/2020.
Dichiarazioni di Carige
In relazione a quanto già anticipato durante gli incontri, Carige dichiara di valutare favorevolmente la possibilità per il personale in perimetro di:
a) fruire del servizio mensa fino al 31/12/2018;
b) fruire del sevizio di assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi 2017.
Art. 4
Sede di lavoro
In riferimento a quanto già dichiarato durante gli incontri, JfG conferma di mantenere una sede operativa sulla piazza di Genova in connessione col contratto di servicing stipulato con Carige. Nel contempo, anche nell’ottica di un profittevole rapporto con la città, il Gruppo IBM investirà sull’integrazione tra l’attività svolta dalle strutture acquisite e quella complessiva del Gruppo IBM stesso.
Art. 5
Assistenza Sanitaria Integrativa
Il personale in perimetro, già beneficiario (anche in qualità di coniuge di titolare) della copertura sanitaria integrativa aziendale in essere presso Carige, manterrà il diritto a fruire delle inerenti prestazioni sino al 31/12/2018 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui gli stessi sono già
destinatari, alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali vigenti, ferme restando le previsioni in atto presso la Cedente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2.
Art. 6
Previdenza complementare
Per quanto concerne la previdenza complementare, a far data dall’efficacia dell’operazione di cessione, nei confronti del personale in perimetro iscritto al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza su base contrattuale collettiva, si darà luogo all’applicazione delle vigenti norme di legge, nonché delle disposizioni dell’inerente Regolamento in tema di perdita dei requisiti di partecipazione. In particolare, gli interessati potranno richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere, su base individuale, la posizione previdenziale individuale maturata alla data di cessione, in quest’ultimo caso ferma comunque la cessazione della contribuzione.
Il personale in perimetro potrà aderire al Fondo Pensione Previbank (Fondo Previbank) quale forma pensionistica di “riferimento” ai sensi della normativa vigente, ferma restando l’entità della contribuzione, aziendale e individuale, e delle relative modalità di calcolo previste dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, che precede, ivi compresa la possibilità di destinare una quota della contribuzione complessiva aziendale al pagamento del premio di una specifica polizza assicurativa – da stipularsi con Compagnia di Assicurazione individuata dal Gruppo IBM – a copertura dei rischi “premorienza ed invalidità”.
Resta in merito espressamente inteso che il Fondo Previbank costituirà l’unico Fondo cui sarà iscritta JfG; ne consegue che il contributo aziendale alla previdenza complementare verrà erogato solo in caso di adesione da parte degli interessati al Fondo Previbank, restandone pertanto esclusa la corresponsione in caso di scelte diverse.
Le condizioni di attivazione/applicazione dell’accordo di adesione a Previbank, secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo stesso, verranno formalizzate in sede aziendale.
Art. 7
Part-time – Orario di lavoro
Il personale in perimetro con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva presso JfG il contratto part time già in essere alla data del passaggio, alle medesime condizioni e scadenze.
Le flessibilità di orario in atto alla data del trasferimento vengono confermate e saranno oggetto di successivo approfondimento in sede aziendale per verificarne la coerenza con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria.
Dichiarazioni di JfG
In relazione a quanto già anticipato durante gli incontri, JfG conferma che, ferme restando le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, prenderà in favorevole considerazione le domande di rinnovo del contratto a tempo parziale presentate dal personale in perimetro;
Dichiarazione delle Parti
Le Parti auspicano l’apertura di un tavolo di confronto in sede aziendale in JfG, finalizzato a valutare l’introduzione, eventualmente anche attraverso una prima fase avente carattere sperimentale, di forme di lavoro “da remoto”, anche tenuto conto, per quanto possibile, delle situazioni in essere.
Art. 8
Ferie – banca ore
Per quanto attiene alle ferie maturate e non godute, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse, ai permessi di cui all’articolo 100, comma 6, del CCNL 31/3/2015, all’anzianità, al comporto e all’aspettativa relative al personale in perimetro, JfG subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso Carige fino alla data di efficacia dell’operazione di cessione.
Art. 9
Coperture assicurative
A favore del personale in perimetro, dal momento del passaggio del rapporto di lavoro in capo a JfG, verranno attivate coperture analoghe a quelle fruite al momento del passaggio stesso, con specifico riferimento agli infortuni professionali ed extra professionali.
Art. 10
Esodo/fondo solidarietà
L’adesione a iniziative di cessazione incentivata dal servizio attivate dalla Cedente, già formulata alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo da parte di dipendenti appartenenti al personale in perimetro, mantiene la propria efficacia, ad ogni conseguente effetto, anche successivamente al passaggio del relativo rapporto di lavoro in JfG.
JfG, nell’ambito dell’operazione di cessione, condivide l’efficacia nei confronti del personale in perimetro delle previsioni recate dal Verbale di Accordo sottoscritto tra Carige e Organizzazioni Sindacali in data 16/12/2017 in ordine alla possibilità di accedere, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” di cui all’art. 5, comma 1 lettera b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modificazioni (di seguito, “Fondo di Solidarietà”), secondo le regole previste dal Verbale di Accordo stesso.
Conseguentemente, viene riconosciuta la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in applicazione delle previsioni recate dal suddetto Verbale di Accordo alle/ai lavoratrici/lavoratori appartenenti al personale in perimetro in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 2, ovvero dall’articolo 5, comma 1, del suddetto Verbale di Accordo. A tal fine, l’inerente domanda di accesso da parte delle/dei lavoratrici/lavoratori interessati dovrà pervenire a Carige entro e non oltre il 23/3/2018. Al riguardo, vengono considerate utili le richieste già presentate a Carige alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo. In ogni caso, l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà delle/dei lavoratrici/lavoratori in argomento non potrà avere decorrenza anteriore all’1/1/2019.
Al precipuo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal comma che precede, le Parti individuano concordemente le seguenti modalità operative:
a) con efficacia a decorrere dal primo giorno del mese antecedente a quello di relativo accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in base alle previsioni che precedono, si procederà alla cessione individuale del contratto di lavoro della/del singola/o lavoratrice/lavoratore interessata/o da JfG a Carige ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti codice civile;
b) dalla data di efficacia della cessione individuale del contratto di lavoro di cui alla precedente lettera a) fino alla data di decorrenza dell’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, ciascuna/ciascun lavoratrice/lavoratore interessata/o presterà servizio in regime di distacco presso JfG, ovvero altra azienda del Gruppo IBM indicata da detto Gruppo. Carige ripeterà i relativi oneri dalla società distaccataria.
Art. 11
Garanzie occupazionali
Con specifico e esclusivo riferimento all’operazione di cessione oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo personale in perimetro, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni:
A) in caso di tensioni occupazionali presso JfG (che implichino o meno la chiusura della sede di Genova), causate da recesso unilaterale di Carige dal contratto di servicing (dovuto alla decisione strategica di Carige di internalizzare le attività, ovvero di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore), rientreranno nel Gruppo Banca Carige le/i Lavoratrici/Lavoratori adibite/i alle attività oggetto del contratto di servicing che:
a) non siano ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti (e, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell’adibizione a part-time);
b) e siano ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 83486/2014.
Il rientro nel Gruppo Banca Carige avverrà, su richiesta delle/dei singole/i lavoratrici/lavoratori interessate/i, senza soluzione di continuità temporale, ferma restando, per quanto ovvio, l’applicazione, a decorrere dalla data del rientro nel Gruppo stesso, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo.
Le previsioni di cui alla presente lettera A) avranno efficacia in connessione con la durata iniziale del contratto di servicing (prevista in 10 anni).
B) qualora in JfG dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali diverse da quella di cui alla precedente lettera A) – ivi compresa la decisione del Gruppo IBM di chiudere la sede di Genova, con conseguente trasferimento collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km – le Parti sottoscrittrici il presente Verbale di Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alla possibilità di riassunzione nell’ambito del Gruppo Carige, allo scopo di evitare licenziamenti.
Le previsioni di cui alla presente lettera B) avranno efficacia sino al 30/4/2021.
In ogni caso di attivazione di rientro in Carige, Carige stessa e le Organizzazioni Sindacali aziendali daranno corso ad un apposito confronto avente ad oggetto le inerenti implicazioni.
Art. 12
Condizioni bancarie agevolate
In riferimento a quanto già illustrato durante gli incontri, Carige dichiara quanto segue.
Al personale in perimetro, con riferimento ai rapporti di conto corrente e ai depositi a custodia titoli accesi presso il Gruppo Carige alla data di efficacia dell’operazione di cessione e regolati alle condizioni riservate al personale dipendente, verrà mantenuta – in costanza di rapporto di lavoro con il Gruppo IBM – l’applicazione delle condizioni previste per i dipendenti di Carige, secondo le previsioni tempo per tempo in atto, sino al 31/12/2018. Per il periodo successivo, sono in corso approfondimenti con il Gruppo IBM per l’attivazione di specifica convenzione. Fintanto che non intervenga la suddetta convenzione, Carige applicherà al personale in perimetro condizioni in linea con quelle praticate a primaria clientela, non inferiori a quelle praticate tempo per tempo al personale in quiescenza.
Per quanto concerne i mutui e i prestiti personali a condizioni agevolate in essere alla data di efficacia dell’operazione di cessione in capo al personale in perimetro e/o ai relativi familiari aventi diritto in base alla normativa aziendale di riferimento, gli stessi continueranno ad essere regolati alle condizioni di riferimento tempo per tempo previste in Carige, sino a loro completa estinzione
L’estinzione di eventuali cessioni del quinto in essere in capo al personale in perimetro al momento dell’operazione di cessione potrà essere effettuata mediante il ricorso alla concessione di prestiti personali, regolati alle condizioni previste per i dipendenti di Carige, di durata e di importo pari alla durata ed al debito residuo della cessione del quinto da estinguere, anche in deroga alle vigenti disposizioni aziendali di riferimento.
Per i mutui e i prestiti personali di stipula successivi alla data di efficacia dell’operazione di cessione, sono in corso approfondimenti con il Gruppo IBM per l’attivazione di specifica convenzione. Fintanto che non intervenga la suddetta convenzione, Carige applicherà al personale in perimetro condizioni in
linea con quelle praticate a primaria clientela, non inferiori a quelle praticate tempo per tempo al personale in quiescenza.
Le previsioni recate dal terzo e quarto comma che precedono troveranno applicazione subordinatamente al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
- mantenimento di un rapporto di conto corrente presso il Gruppo Banca Carige;
- accredito sul predetto conto corrente delle competenze di lavoro erogate dal Gruppo IBM, ovvero del trattamento pensionistico pubblico.
Pertanto, le condizioni agevolate in argomento cesseranno di essere riconosciute in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Gruppo IBM, fatto salvo unicamente il caso di cessazione dal servizio con accesso al trattamento pensionistico pubblico o a eventuali altre misure di sostegno al reddito.
Art. 13
Disposizioni finali
Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili, e produrranno i loro effetti, in relazione al personale in perimetro, a far data dal giorno di efficacia giuridica dell’operazione di cessione.
Su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente Verbale di Accordo, si effettueranno incontri di verifica sull’inerente applicazione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo (che le Parti sottoporranno ai rispettivi competenti organi), è esaurita la procedura di Legge in premessa richiamata.
Norma transitoria
JfG manterrà senza soluzione di continuità l’iscrizione del personale in perimetro alla Organizzazione Sindacale, firmataria del presente Verbale di Accordo, cui ciascun interessato risulti aderente alla data di efficacia giuridica dell’operazione di cessione.
Il personale in perimetro che, a tale data, rivesta la carica di Dirigente RSA mantiene in via eccezionale detta carica sino a tutto il 31 dicembre 2018. Parimenti alle RSA che dovessero avere una ricaduta sui requisiti di costituzione per effetto dell’operazione di cessione viene garantito il mantenimento sino alla predetta data del 31 dicembre 2018.
BANCA CARIGE S.p.A.
JOINT FOR GROWTH S.r.l.
IBM ITALIA S.p.A.
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN/FALCRI-
SILCEA-SINFUB