Modalità per l’apposizione e la definizione del riferimento temporale Clausole campione

Modalità per l’apposizione e la definizione del riferimento temporale. Tutte le macchine del QTSP INTESA sono sincronizzate al riferimento temporale fornito dall’I.N.RI.M. - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino (già Istituto Elettrotecnico Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxx). Questa funzionalità è realizzata mediante il protocollo NTP (Network Time Protocol). L’I.N.RI.M fornisce un servizio di sincronizzazione per sistemi informatici collegati alla rete Internet, basato su due server NTP primari installati nel Laboratorio di Tempo e Frequenza Campione. Essi, a loro volta, sono sincronizzati alla scala di tempo nazionale italiana UTC(IT). Lo scarto di tempo tra i server NTP dell'I.N.RI.M e la scala di tempo nazionale italiana viene tenuto sotto controllo ed è normalmente inferiore ad alcuni millisecondi. La precisione di sincronizzazione ottenibile dipende dalla tipologia della rete e dalla distanza interposta tra il server NTP e il calcolatore che si vuole sincronizzare; i valori di scarto tipici sono inferiori al millisecondo per sistemi appartenenti alla stessa rete e possono arrivare a qualche centinaio di millisecondi per reti remote. I server dedicati ai servizi di marcatura temporale hanno inoltre un controllo software tra l’orario della macchina e un cospicuo numero di server NTP distribuiti a livello planetario: l’utilità di controllo, installata su ognuno dei server utilizzati dal QTSP INTESA nell’ambito della validazione temporale, periodicamente verifica l’allineamento del clock di sistema questi NTP Server di riferimento Se l’allineamento temporale non risulta conforme alle specifiche tecniche di riferimento tempo per tempo vigenti, il servizio di marcatura temporale erogato dallo specifico server che risultasse disallineato viene arrestato. I riferimenti temporali apposti dalle applicazioni sono stringhe in formato data (DD/MM/YYYY hh:mm:ss), con la precisione del secondo, che rappresentano l’ora locale, in base alla configurazione della macchina. Tali riferimenti sono conformi al DPCM Art.51. Ogni registrazione effettuata sul giornale di controllo contiene un riferimento temporale che, essendo generato con la modalità qui descritta, è opponibile a terzi (Art.41 del DPCM).
Modalità per l’apposizione e la definizione del riferimento temporale. Per quanto riguarda le modalità di apposizione e la definizione del riferimento temporale, si applicano le stesse indicazioni contenute nel Manuale Operativo Intesa pubblicato sul portale del QTSP al seguente URL: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-x-xxxxxxxx/. Il Certificatore appone una marca temporale (validazione temporale elettronica qualificata, ai sensi del Reg. eIDAS) su tutti i documenti sottoscritti dal Titolare nell’ambito dei servizi descritti da questo Manuale Operativo. Salvo i casi previsti al par. F.3, l’apposizione di detta marca è un processo integrato con l’operazione di firma e non richiede nessuna attività specifica da parte del Titolare. La verifica della marca temporale apposta è contestuale alla verifica della firma.
Modalità per l’apposizione e la definizione del riferimento temporale. (art.38/3/r)

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, per la determinazione del coefficiente Cai variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala: Coefficiente Cai assegnato 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente bando/disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20: a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel bando/disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni, termine perentorio. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20, le offerte economiche presentate. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria L’offerta è esclusa in caso di: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; - mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.