Common use of Gestione degli elenchi Clause in Contracts

Gestione degli elenchi. 1. Gli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. 2. Nell'attivita' di gestione degli elenchi l'Organismo: a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta; b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione; c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne da' comunicazione all'interessato; d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi; e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonche' sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti; 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attivita' di gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza. 4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalita' idonee ad assicurarne la massima diffusione.

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Samples: Legislative Decree, Legislative Decree, Legislative Decree

Gestione degli elenchi. 1. Gli elenchi degli agenti in attivita' attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo dall‟Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. 2. Nell'attivita' Nell‟attività di gestione degli elenchi l'Organismol‟Organismo: a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione all‟iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta; b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizionel‟iscrizione; c) rigetta l'istanza l‟istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo all‟articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne da' comunicazione all'interessatoall‟interessato; d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi; e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorita' dall‟autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia d‟Italia e dallo stesso Organismo, nonche' nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti; 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo dall‟articolo 23, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza l‟efficienza e la trasparenza nell'attivita' nell‟attività di gestione degli elenchi, l'Organismo l‟Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altrol‟altro, i termini dei procedimenti di propria competenza. 4. L'Organismo L‟Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalita' modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

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Samples: Decreto Legislativo

Gestione degli elenchi. 1. Gli elenchi degli agenti in attivita' attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. 2. Nell'attivita' Nell'attività di gestione degli elenchi l'Organismo: a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta;richiesta; b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;l'iscrizione; c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-duodecies128­duodecies. In entrambi i casi ne da' comunicazione all'interessato;all'interessato; d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi;elenchi; e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorita' dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonche' sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti;iscritti; 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attivita' nell'attività di gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza. 4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalita' modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

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Samples: Legislative Decree

Gestione degli elenchi. In vigore dal 19 settembre 2010 1. Gli elenchi degli agenti in attivita' attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. 2. Nell'attivita' Nell'attività di gestione degli elenchi l'Organismo: a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta; b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione; c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne da' comunicazione all'interessato; d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi; e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorita' dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonche' nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti;. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attivita' nell'attività di gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza. 4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalita' modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

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Samples: Legislative Decree