Gestione Clausole campione
Gestione. Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).
Gestione. 1. Le somme disponibili sui fondi a render conto devono essere depositate su conti correnti da intrattenere possibilmente con l’Istituto di Credito che gestisce la Tesoreria comunale, intestati al Comune di Milano e per esso al titolare del fondo.
2. Sulla scorta della deliberazione divenuta esecutiva, il competente responsabile del servizio dispone per l’apertura del conto corrente, vigila sulla sua regolare tenuta e può in qualsiasi momento bloccare i fondi disponibili, dandone comunicazione alla competente direzione del Servizio finanziario.
3. Le spese sui fondi a render conto sono ordinate con buoni a firma dei responsabili del fondo e del servizio. Ciascun buono deve indicare il fondo al quale si riferisce l’oggetto della spesa e la persona del creditore ed è staccato da registro a madre e figlia previamente numerato e vidimato dalla competente direzione del Servito finanziario. I buoni utilizzati per i prelievi sono descritti in un rendiconto, conforme al modello approvato con il regolamento di cui all’art. 114 del D.L.gvo 77/95, predisposto e sottoscritto dal titolare del fondo e firmato dal responsabile del servizio.
4. Al pagamento delle spese si provvede, di norma, con assegni bancari a valere sul conto corrente; per i pagamenti da eseguire direttamente i prelevamenti dal conto corrente possono essere fatti a proprio favore dall’intestatario del fondo a render conto. Gli intestatari dei fondi a render conto devono trasmettere alla competente direzione del Servizio finanziario gli estratti conto bancari per gli opportuni controlli. Gli interessi maturati sui depositi sono accreditati al Comune.
5. Quando, per trasferimento o diversa causa, altro dipendente debba subentrare nella titolarità del fondo, alla sostituzione provvede il competente responsabile del servizio. Il titolare che cessa consegna al suo successore mediante apposito verbale:
a) l’elenco delle spese già effettuate corredato dai relativi documenti;
b) il numerario giacente presso il medesimo e i libretti di conto corrente bancario, prestandosi alla volturazione;
c) i conti e tutti gli altri documenti della gestione del fondo; le copie del verbale e del provvedimento di nomina sono trasmesse alla competente direzione del Servizio finanziario per i controlli e le annotazioni di competenza.
Gestione. Preavviso di licenziamento e dimissioni Art. 119 Livello inquadramento Anzianità di servizio fino Anzianità di servizio tra Anzianità di servizio a 5 anni 5 e 10 anni oltre 10 anni Quadri e 1 livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni 2° e 3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni 4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni 6°, 6° Super e 7° 15 giorni 20 giorni 20 giorni Livello Apprendistato Art. 123 ss. a. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a 36 mesi o a 48 mesi nel caso di diploma professionale quadriennale. Sarà facoltà del datore di lavoro prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati per consentire loro l'acquisizione di ulteriori competenze professionali e specialistiche. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali utili ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Il datore di lavoro che si avvarrà di tale tipologia di apprendistato sottoscriverà un apposito protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto utile a stabilire la durata e il contenuto degli obblighi formativi del datore di lavoro. Per l'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna è impartita dall'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e tale formazione non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno.
Gestione. Altri oneri ed accantonamenti (1.585) 135 3 - - - - - - - - (1.447) Oneri di integrazione (410) - 24 - - - - - - (1.799) - (2.185) Profitti netti da investimenti (6) (18) (3) - - - - - - - - (27) Imposte sul reddito del periodo (137) 128 64 - - - 1.188 1.485 - 550 - 3.278 Utile (perdita) delle attività in via (295) (499) 2.394 - (301) (42) - - - - (1) 1.256 di dismissione al netto delle imposte Utile di pertinenza di terzi (352) 261 5 (58) - - - - - - - (144) Effetti economici della "Purchase (193) 00 - - - - - - - - - (179) Rettifiche di valore su avviamenti - - - - - - - - - - - - PERTINENZA DEL GRUPPO Il rendiconto finanziario consolidato pro-forma del Gruppo UniCredit al 31 dicembre 2015, tenuto conto di quanto indicato in premessa, presenta: • nella colonna "31 dicembre 2015 storico", i valori riportati nelle Relazioni e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; • nelle colonne "Rettifiche", le scritture di rettifica relative alle citate operazioni; • nella colonna "31 dicembre 2015 pro-forma", i valori consolidati pro-forma al 31 dicembre 2015, derivanti dalla somma delle precedenti colonne.
Gestione. 1. È istituito un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale stabile sede di con- sultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo e promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi, con particolare riguardo per l’armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso.
2. Il Comitato promuove e facilita consultazioni ad hoc o negoziazioni tra i Membri su specifiche questioni di carattere sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i Membri e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e l’integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali adottati per autorizzare l’utilizzazione di additivi alimen- tari o per determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.
3. Il Comitato si mantiene in stretto contatto con le competenti organizzazioni inter- nazionali nel campo della protezione sanitaria e fitosanitaria, in particolare con la Commissione del Codex Alimentarius, con l’Ufficio internazionale delle epizoozie e con il segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico più qualificato possibile per la gestione del presente Accordo e assicurare che sia evitata un’indebita duplicazione delle inizia- tive.
4. Il Comitato metterà a punto una procedura per seguire il processo di armonizza- zione internazionale e l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto con le competenti organizzazioni internazionali, il Comitato dovrebbe compilare un elenco delle norme, direttive o raccomandazioni internazio- nali relative a misure sanitarie o fitosanitarie di cui stabilisca la forte incidenza sul commercio. L’elenco dovrebbe comprendere un’indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni all’importazione o in base alle quali prodotti importati conformi alle medesime norme possono beneficiare dell’accesso ai loro mercati. Un Membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione internazionale quale condizio- ne all’importazione dovrebbe fornire una spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello di protezione sanitaria o fitosani...
Gestione. Il Centro Sociale per Xxxxxxx viene gestito, sotto la supervisione dall’Amministrazione Comunale, da un Gestore avente i necessari requisiti e scelto attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Il gestore non è autorizzato ad utilizzare il Centro Sociale per finalità diverse da quelle indicate all'art. 1 ed altresì vi è l'espresso divieto di uso per riunione politiche, partitiche o per conto di comitati o associazioni di qualsiasi natura e con qualsiasi finalità che non siano quelle di cui agli artt. 1 e 4. Le eventuali tariffe di iscrizioni dovranno essere preventivamente comunicate al Comune. I proventi delle iscrizioni le donazioni di privati, contributi di Enti Pubblici, compreso il Comune, o di Fondazioni ed Enti di natura privatistica dovranno essere iscritte in bilancio e rese pubbliche nei modi di legge e dovranno essere finalizzate alla sola gestione del Centro e delle relative attività sociali. Per quanto sopra è tassativamente fatto divieto al Gestore di perseguire scopi di lucro o perseguire finalità commerciali. Il Gestore del Centro non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, la gestione né concedere in locazione, comodato o altro titolo, ancorché gratuito, i locali dell’immobile e le aree esterne. Il Gestore si impegna a corrispondere al comune la somma di euro 1.200,00 annue (euro 100,00 mensili) quale canone di affitto, da versarsi in due rate annuali di euro 600,00 cadauna. La durata del comodato è determinata in anni 5 (cinque) non automaticamente rinnovabile. Il Gestore dovrà redigere un proprio bilancio annuale che dovrà essere trasmesso al Comune entro 30 giorni dalla sua approvazione e reso pubblico secondo le modalità di legge. Copia del Bilancio dovrà essere conservata presso il Centro.
Gestione. L’area camper sarà gestita a cura e spese del Concessionario, il quale dovrà assicurare la massima funzionalità ed efficienza, assumendosi anche la responsabilità di tutti i servizi che vi ineriscono. Il Concessionario dovrà inoltre:
a) provvedere, prima dell'entrata in esercizio dell’area camper, a redigere un apposito Regolamento interno che stabilisca le principali disposizioni relative al funzionamento. Almeno tre mesi prima della messa in servizio dell’area, il regolamento dovrà essere presentato al Concedente per la necessaria approvazione. Dovrà essere inoltre portato a conoscenza di tutti gli utenti;
b) mantenere funzionante e aperto l’area camper almeno 330 giorni all'anno da individuarsi d'accordo con il Concedente. La chiusura dell’area camper in derogaall’obbligo di apertura di cui sopra potrà eventualmente essere autorizzata dalla Città.
c) fornire semestralmente i dati percentuali sull’occupazione media dei posti camper;
d) adottare, in relazione alla forma societaria prescelta, una contabilità conforme alle norme vigenti e consentirne la sua visione al Concedente, in qualunque momento, su semplice sua richiesta.
e) curare l'affissione di una tabella delle tariffe e degli orari agli ingressi dell’area in modo da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti;
f) assicurare idonee e continuative attività di monitoraggio dell'efficienza della struttura finalizzata a garantire adeguati livelli di sicurezza;
g) effettuare servizi di pulizia giornaliera dei servizi igienici e periodica dei locali dell’area camper. Il Comune non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d’opera, fruitori di servizi, e terzi in genere.
Gestione a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
Gestione. 1. Al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’articolo 3, ferma l'operatività di almeno un comparto assicurativo, il Consiglio attiva, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera v), i seguenti comparti finanziari: - Comparto bilanciato, con un profilo di rischio medio e possibili oscillazioni dei rendimenti nel corso della permanenza. Il livello massimo investibile in azioni è del 40% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento; - Comparto sviluppo, orientato prevalentemente verso titoli di capitale con un profilo di rischio medio/alto. Il livello massimo investibile di azioni è del 75% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento.
2. Nei limiti di cui al precedente comma 1, il Consiglio di amministrazione definisce per ciascun comparto finanziario la natura e la quantità degli investimenti di cui si compone nonché le linee di indirizzo gestionale, dandone opportuna informazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti in base al precedente articolo 8, comma 2, lettera f).
3. In relazione all’attivazione di comparti, l'iscritto può indicare i comparti prescelti, secondo modalità e termini definiti dal Consiglio di amministrazione al momento dell'attivazione medesima. In mancanza della predetta indicazione, la posizione si intende confermata nel ovvero nei comparti di appartenenza.
4. Ciascun comparto finanziario potrà essere disattivato dall'Assemblea su proposta del Consiglio, qualora il patrimonio netto dello stesso si riduca per almeno 2 esercizi consecutivi al di sotto della massa critica, originariamente o successivamente stabilita dal Consiglio medesimo. Comunque, nell'ambito del Fondo devono restare operanti almeno un comparto assicurativo ed uno finanziario. Nel caso di disattivazione di comparto, ove l'opzione non venga esercitata entro 2 mesi dall'invio della relativa comunicazione agli interessati, la posizione degli stessi è collocata dal Fondo nel comparto assicurativo.
5. Il Consiglio di amministrazione individua criteri oggettivi e confrontabili per la selezione dei gestori finanziari, nonché fattori qualitativi e quantitativi per il controllo dell’attività degli stessi e dei relativi risultati.
Gestione. 1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla Amministrazione comunale secondo quanto disposto dal presente regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario mediante avviso pubblico.