Gestione. Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).
Gestione. Il Centro Sociale per Xxxxxxx viene gestito, sotto la supervisione dall’Amministrazione Comunale, da un Gestore avente i necessari requisiti e scelto attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Il gestore non è autorizzato ad utilizzare il Centro Sociale per finalità diverse da quelle indicate all'art. 1 ed altresì vi è l'espresso divieto di uso per riunione politiche, partitiche o per conto di comitati o associazioni di qualsiasi natura e con qualsiasi finalità che non siano quelle di cui agli artt. 1 e 4. Le eventuali tariffe di iscrizioni dovranno essere preventivamente comunicate al Comune. I proventi delle iscrizioni le donazioni di privati, contributi di Enti Pubblici, compreso il Comune, o di Fondazioni ed Enti di natura privatistica dovranno essere iscritte in bilancio e rese pubbliche nei modi di legge e dovranno essere finalizzate alla sola gestione del Centro e delle relative attività sociali. Per quanto sopra è tassativamente fatto divieto al Gestore di perseguire scopi di lucro o perseguire finalità commerciali. Il Gestore del Centro non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, la gestione né concedere in locazione, comodato o altro titolo, ancorché gratuito, i locali dell’immobile e le aree esterne. Il Gestore si impegna a corrispondere al comune la somma di euro 1.200,00 annue (euro 100,00 mensili) quale canone di affitto, da versarsi in due rate annuali di euro 600,00 cadauna. La durata del comodato è determinata in anni 5 (cinque) non automaticamente rinnovabile. Il Gestore dovrà redigere un proprio bilancio annuale che dovrà essere trasmesso al Comune entro 30 giorni dalla sua approvazione e reso pubblico secondo le modalità di legge. Copia del Bilancio dovrà essere conservata presso il Centro.
Gestione. 1. Le somme disponibili sui fondi a render conto devono essere depositate su conti correnti da intrattenere possibilmente con l’Istituto di Credito che gestisce la Tesoreria comunale, intestati al Comune di Milano e per esso al titolare del fondo.
2. Sulla scorta della deliberazione divenuta esecutiva, il competente responsabile del servizio dispone per l’apertura del conto corrente, vigila sulla sua regolare tenuta e può in qualsiasi momento bloccare i fondi disponibili, dandone comunicazione alla competente direzione del Servizio finanziario.
3. Le spese sui fondi a render conto sono ordinate con buoni a firma dei responsabili del fondo e del servizio. Ciascun buono deve indicare il fondo al quale si riferisce l’oggetto della spesa e la persona del creditore ed è staccato da registro a madre e figlia previamente numerato e vidimato dalla competente direzione del Servito finanziario. I buoni utilizzati per i prelievi sono descritti in un rendiconto, conforme al modello approvato con il regolamento di cui all’art. 114 del D.L.gvo 77/95, predisposto e sottoscritto dal titolare del fondo e firmato dal responsabile del servizio.
4. Al pagamento delle spese si provvede, di norma, con assegni bancari a valere sul conto corrente; per i pagamenti da eseguire direttamente i prelevamenti dal conto corrente possono essere fatti a proprio favore dall’intestatario del fondo a render conto. Gli intestatari dei fondi a render conto devono trasmettere alla competente direzione del Servizio finanziario gli estratti conto bancari per gli opportuni controlli. Gli interessi maturati sui depositi sono accreditati al Comune.
5. Quando, per trasferimento o diversa causa, altro dipendente debba subentrare nella titolarità del fondo, alla sostituzione provvede il competente responsabile del servizio. Il titolare che cessa consegna al suo successore mediante apposito verbale:
a) l’elenco delle spese già effettuate corredato dai relativi documenti;
b) il numerario giacente presso il medesimo e i libretti di conto corrente bancario, prestandosi alla volturazione;
c) i conti e tutti gli altri documenti della gestione del fondo; le copie del verbale e del provvedimento di nomina sono trasmesse alla competente direzione del Servizio finanziario per i controlli e le annotazioni di competenza.
Gestione. 1. Al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’articolo 3, ferma l'operatività di almeno un comparto assicurativo, il Consiglio attiva, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera v), i seguenti comparti finanziari: - Comparto bilanciato, con un profilo di rischio medio e possibili oscillazioni dei rendimenti nel corso della permanenza. Il livello massimo investibile in azioni è del 40% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento; - Comparto sviluppo, orientato prevalentemente verso titoli di capitale con un profilo di rischio medio/alto. Il livello massimo investibile di azioni è del 75% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento.
2. Nei limiti di cui al precedente comma 1, il Consiglio di amministrazione definisce per ciascun comparto finanziario la natura e la quantità degli investimenti di cui si compone nonché le linee di indirizzo gestionale, dandone opportuna informazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti in base al precedente articolo 8, comma 2, lettera f).
3. In relazione all’attivazione di comparti, l'iscritto può indicare i comparti prescelti, secondo modalità e termini definiti dal Consiglio di amministrazione al momento dell'attivazione medesima. In mancanza della predetta indicazione, la posizione si intende confermata nel ovvero nei comparti di appartenenza.
4. Ciascun comparto finanziario potrà essere disattivato dall'Assemblea su proposta del Consiglio, qualora il patrimonio netto dello stesso si riduca per almeno 2 esercizi consecutivi al di sotto della massa critica, originariamente o successivamente stabilita dal Consiglio medesimo. Comunque, nell'ambito del Fondo devono restare operanti almeno un comparto assicurativo ed uno finanziario. Nel caso di disattivazione di comparto, ove l'opzione non venga esercitata entro 2 mesi dall'invio della relativa comunicazione agli interessati, la posizione degli stessi è collocata dal Fondo nel comparto assicurativo.
5. Il Consiglio di amministrazione individua criteri oggettivi e confrontabili per la selezione dei gestori finanziari, nonché fattori qualitativi e quantitativi per il controllo dell’attività degli stessi e dei relativi risultati.
Gestione. Il soggetto richiedente è tenuto ad inviare al Comune di ROZZANO una comunicazione di inizio erogazione energia ed un rapporto semestrale che descrive almeno: • il numero di ricariche effettuate su base mensile, • il numero di giorni di inattività dell'impianto per malfunzionamento, • la quantità di energia erogata su base mensile. Nel caso in cui l'impianto risultasse inattivo per un periodo superiore a 3 mesi in un anno, il gestore è tenuto a darne adeguata motivazione, pena il ritiro dell'autorizzazione per la specifica postazione. Il Comune di ROZZANO potrà effettuare controlli a campione per la verifica della funzionalità degli impianti. L’investimento e il servizio di gestione e manutenzione si intenderanno integralmente remunerati attraverso l’incasso delle tariffe di gestione del servizio di ricarica (vendita dell’energia elettrica) dei veicoli elettrici che saranno di esclusiva competenza dell’affidatario, senza corrispettivo alcuno per il Comune. Tale incasso si intende pienamente compensativo del costo di approvvigionamento della componente energetica, degli investimenti strumentali e dei costi di gestione dell’impianto e del servizio stesso. Il concessionario, gestore della stazione di ricarica, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all’energia elettrica, potrà, con procedura concordata con il Comune, aggiornare il prezzo della vendita della stessa. L’operatore si impegna a mantenere funzionante l’opera, pena la revoca della concessione, e a mantenere indenne l’Amministrazione concedente da ogni eventuale profilo di responsabilità derivante dalla messa in esercizio della struttura. Il comune si impegna a garantire che le aree di parcheggio selezionate per gli EVC siano ad uso esclusivo dei veicoli esclusivamente elettrici, consentendone la sosta gratuita agli utilizzatori privati degli EVC esclusivamente per il necessario tempo di ricarica e una sosta illimitata per i veicoli dedicati al car sharing.
Gestione. L'affittuaria assume a proprio esclusivo carico tutte le spese inerenti e conseguenti la gestione dell'azienda. I contratti di somministrazione di energia, acqua depurazione e fognatura, utenza telefonica dovranno essere intestati all’affittuaria, la quale ha l'onere a suo carico di provvedere a sue spese alle volture iniziali e finali (solo alla riconsegna dell'azienda) dei relativi contratti presso le aziende di erogazione. E' pure a carico dell'affittuaria la tariffa rifiuti. Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’attività oggetto del presente contratto. L'affittuaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatto doloso e colposo dei dipendenti o di terze persone. Ogni e qualunque debito e credito inerente e conseguente la gestione aziendale sino all’atto del subentro per affittanza rimarrà naturalmente estranea all’affittuaria, mentre sarà a suo carico o a suo favore ogni e qualunque debito e credito ancora in essere al termine dell’affittanza stessa. Il contratto è fondato sul presupposto della serietà e capacità imprenditoriale dell’affittuaria. La stessa è costituita custode dell'azienda e la dovrà mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia, dovrà garantire un servizio al pubblico accurato, nel rispetto delle regole dell’arte applicabile all’attività in oggetto, sia nella somministrazione, sia nel servizio al pubblico, che dovrà essere effettuato da personale formato professionalmente. L’affittuaria s’impegna a gestire l'azienda senza modificarne l'attuale destinazione, sotto pena di risarcimento dei danni. L'affittuaria dovrà esercitare l'attività nel rispetto e scrupolosa osservanza della norme igienico – sanitarie, di pubblica sicurezza, di tutte le normative ed i regolamenti vigenti (quali I.N.P.S., I.N.A.I.L., S.I.A.E., T.U.L.P.S., HACCP, ecc.), e di ogni altra norma in materia di conduzione di pubblici esercizi , avendo l'onere di munirsi di eventuali autorizzazioni supplementari, ove richieste. Le parti convengono sin d'ora che il mancato assolvimento da parte dell'affittuaria degli oneri previdenziali ed assicurativi, così come il mancato rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza comporterà la risoluzione "ipso iure" del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. L'affittuaria dichiara fin d'ora di essere in possesso di tutti requisiti previsti dalla legge per assumere la gestione dell'azienda oggetto del presente con...
Gestione. Nel caso di più malattie tali limiti si intendono riferiti rispettivamente a 12 e 18 mesi consecutivi. h. Infortunio: conservazione del posto fino alla cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. Le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali: € 18.075,99 per morte e € 23.757,02 per invalidità permanente totale; i. Scatti di anzianità: 10 triennali pari a € 15,49, cat. 1ª; € 14,46, cat. 2ª; l. Rischio macchina: le spese di riparazione dell'automezzo, per incidenti provocati durante lo svolgimento della prestazione, saranno sostenute dall'azienda nella misura dell'80% e comunque con un massimale di € 3.000,00; m Preavviso: 30 giorni per anzianità fino a 5 anni; 45 giorni per anzianità da 5 a 10 anni; 60 giorni per anzianità oltre 10 anni. I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese; n. Permessi sindacali retribuiti per lo svolgimento delle funzioni assegnate; o. Contrattazione aziendale: nelle aziende che occupano oltre 7 Operatori di Vendita è istituito un premio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti previsti dall'art. 39 del CCNL 5.3.1975; p. CFL: destinati all'acquisizione di professionalità intermedie: cat. 1ª e 2ª; durata 24 mesi; CFL destinati all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: cat. 1ª e 2ª; durata 12 mesi; q. Collocamento: le assunzioni degli Operatori di vendita non sono computabili ai fini della determinazione della riserva; r. Aspettativa non superiore a 6 mesi all'Operatore cui sia ritirata la patente Collocamento non sono computabili ai fini della determinazione della riserva di cui all'art. 25 della Legge 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. Q, I, II, III, nonché IV e V a condizione che questi ultimi abbiano già prestato servizio presso imprese del terziario e siano interessati da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzioni di organico. Sono comunque i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza PREVIDENZA ASSISTENZA Previd. Integrativa/complem. la contribuzione al fondo di previdenza complementare FONTE (Confcommercio) è così determinata: a. 0,55% (di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico del lavoratore; b. 1,55% (di cui lo 0,...
Gestione. Altri oneri ed accantonamenti (1.585) 135 3 - - - - - - - - (1.447) Oneri di integrazione (410) - 24 - - - - - - (1.799) - (2.185) Profitti netti da investimenti (6) (18) (3) - - - - - - - - (27) Imposte sul reddito del periodo (137) 128 64 - - - 1.188 1.485 - 550 - 3.278 Utile (perdita) delle attività in via (295) (499) 2.394 - (301) (42) - - - - (1) 1.256 di dismissione al netto delle imposte Utile di pertinenza di terzi (352) 261 5 (58) - - - - - - - (144) Effetti economici della "Purchase (193) 00 - - - - - - - - - (179) Rettifiche di valore su avviamenti - - - - - - - - - - - - PERTINENZA DEL GRUPPO Il rendiconto finanziario consolidato pro-forma del Gruppo UniCredit al 31 dicembre 2015, tenuto conto di quanto indicato in premessa, presenta: • nella colonna "31 dicembre 2015 storico", i valori riportati nelle Relazioni e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; • nelle colonne "Rettifiche", le scritture di rettifica relative alle citate operazioni; • nella colonna "31 dicembre 2015 pro-forma", i valori consolidati pro-forma al 31 dicembre 2015, derivanti dalla somma delle precedenti colonne.
Gestione a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
Gestione. 1. È istituito un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale stabile sede di con- sultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo e promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi, con particolare riguardo per l’armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso.
2. Il Comitato promuove e facilita consultazioni ad hoc o negoziazioni tra i Membri su specifiche questioni di carattere sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i Membri e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e l’integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali adottati per autorizzare l’utilizzazione di additivi alimen- tari o per determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.
3. Il Comitato si mantiene in stretto contatto con le competenti organizzazioni inter- nazionali nel campo della protezione sanitaria e fitosanitaria, in particolare con la Commissione del Codex Alimentarius, con l’Ufficio internazionale delle epizoozie e con il segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico più qualificato possibile per la gestione del presente Accordo e assicurare che sia evitata un’indebita duplicazione delle inizia- tive.
4. Il Comitato metterà a punto una procedura per seguire il processo di armonizza- zione internazionale e l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto con le competenti organizzazioni internazionali, il Comitato dovrebbe compilare un elenco delle norme, direttive o raccomandazioni internazio- nali relative a misure sanitarie o fitosanitarie di cui stabilisca la forte incidenza sul commercio. L’elenco dovrebbe comprendere un’indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni all’importazione o in base alle quali prodotti importati conformi alle medesime norme possono beneficiare dell’accesso ai loro mercati. Un Membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione internazionale quale condizio- ne all’importazione dovrebbe fornire una spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello di protezione sanitaria o fitosani...