Gestione dei sinistri. A. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicuratore ha la facoltà di assumere e condurre (a nome dell’Assicurato) la difesa di ogni Sinistro da cui potrebbe tenere indenne l’Assicurato.
B. L’Assicurato s’impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare la posizione dell’Assicuratore in relazione a un Sinistro coperto dalla presente Xxxxxxx.
C. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare alcuna transazione in relazione a un Sinistro, comprese le Spese, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore (che non sarà irragionevolmente ritardato o negato), e l’Assicurato dovrà consultare l’Assicuratore prima di qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un Sinistro. L’Assicurato dovrà, a proprie spese, fornire all’Assicuratore e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le informazioni che questi potranno ragionevolmente richiedere, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell’indagine (anche allo scopo di consentire all’Assicuratore di determinare l’obbligo d’indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettiva o possibile Spesa, Danno o Sinistro.
Gestione dei sinistri. Art. 1 Denuncia del sinistro e relativi obblighi
Gestione dei sinistri. Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124. E’ in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento. La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Gestione dei sinistri. 1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP.
2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore:
a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.
4. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Gestione dei sinistri. Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
Gestione dei sinistri. Art 1) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Gestione dei sinistri. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell’esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore:
Gestione dei sinistri. Art. 1) Obblighi in caso di sinistro
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) entro un tempo ragionevole da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. Il Contraente deve altresì: ▪ per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; ▪ conservare le parti danneggiate o difettose sino all'esame da parte di incaricati della Società; ▪ attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni; ▪ fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore; ▪ fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società. E’ facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento. .
Gestione dei sinistri. (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell’interessato).
Gestione dei sinistri. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell’esecuzione compila una relazione, che invia al RES, nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;