Gestione delle vertenze di danno. La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando, con le modalità sotto descritte, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende. Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente che gli Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessi, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di cui essi sosterranno in tal caso i relativi oneri.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Gestione delle vertenze di danno. La Società assume Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze vertenze, tanto in sede giudiziale stragiudiziale che stragiudizialegiudiziale, sia civile sia che penale, in a nome dell'Assicurato, designando, con le modalità sotto descritteacquisito il parere preventivo della Contraente, legali o tecnici ed di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti od e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/del o dei danneggiati; i danneggiato/i. professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttorial'istruttoria, l’assistenza l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicuratodell'Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandalimite di risarcimento applicabile al caso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalelimite, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesseinteresse (art. La Società non risponde di multe o ammende1917 c. c., terzo comma). Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente E’ convenuto che gli Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessiAssicuratori assumono la gestione di un procedimento penale anche se ciò non comporta l’apertura di un sinistro a termini di polizza, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di cui essi sosterranno in tal caso i relativi onerisia per definizione che secondo le esclusioni contrattuali.
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile, Polizza Di Responsabilità Civile
Gestione delle vertenze di danno. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia che penale, in a nome dell'Assicurato, designando, con le modalità sotto descritteove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso stesso. Si conviene tuttavia che, in caso di procedimento penale, la designazione di legali o tecnici, sarà effettuata di comune accordo tra la Società e ciò fino all’esaurimento l’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico della Società. Assunta la difesa, la Società si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa dell'avvenuta tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i del danneggiato che, qualora intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita prestata qualora il Pubblico Ministero abbia giàabbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, e più in particolare di quanto previsto all’art. 8, comma 4-bis ed art. 13, le parti si impegnano vicendevolmente a partecipare al procedimento di mediazione adoperandosi finché, in ragione di validi e concreti presupposti, si possa addivenire all’accordo di conciliazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesseinteresse calcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale. La Società non risponde di multe o od ammende. Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente che gli Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessi, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di cui essi sosterranno in tal caso i relativi oneri.
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile
Gestione delle vertenze di danno. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia che penale, in a nome dell'Assicuratodell'assicurato, designando, con le modalità sotto descritteove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti od e azioni spettanti all'Assicurato stesso all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino all’esaurimento a esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. dell’avvenuta transazione. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l’assistenza l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell’Assicuratodell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandadomanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Relativamente alla nomina di Legali, Periti e Consulenti, l’Assicurato può affiancare a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e\o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno raggiunti al massimali di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe o ammende. Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente che gli Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessi, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di cui essi sosterranno in tal caso i relativi oneri.
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Samples: Insurance Policy Agreement
Gestione delle vertenze di danno. La Società assume assume, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia che penale, in a nome dell'Assicuratodell'assicurato, designando, con le modalità sotto descritteove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti od e azioni spettanti all'Assicurato stesso all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino all’esaurimento a esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. dell’avvenuta transazione. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l’assistenza l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell’Assicuratodell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandadomanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe o ammende. Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente che gli Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessi, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di cui essi sosterranno in tal caso i relativi oneri.
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Samples: Insurance Policy
Gestione delle vertenze di danno. La Società assume Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze vertenze, tanto in sede giudiziale stragiudiziale che stragiudizialegiudiziale, sia civile sia che penale, in a nome dell'Assicurato, designando, con le modalità sotto descritteacquisito il parere preventivo della Contraente, legali o tecnici ed di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti od e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. del o dei danneggiati. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttorial'istruttoria, l’assistenza l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicuratodell'Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandalimite di risarcimento applicabile al caso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalelimite, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesseinteresse (art. La Società non risponde di multe o ammende1917 c. c., terzo comma). Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente È convenuto che gli Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessiAssicuratori assumono la gestione di un procedimento penale anche se ciò non comporta l’apertura di un sinistro a termini di polizza, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di cui essi sosterranno in tal caso i relativi onerisia per definizione che secondo le esclusioni contrattuali.
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Samples: Insurance Policy
Gestione delle vertenze di danno. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia che penale, in a nome dell'Assicuratodell'assicurato, designando, con le modalità sotto descritteove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti od e azioni spettanti all'Assicurato stesso all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino all’esaurimento a esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. dell’avvenuta transazione. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l’assistenza l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell’Assicuratodell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandadomanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe o ammende. Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente che gli Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessi, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di cui essi sosterranno in tal caso i relativi oneri.
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Samples: Insurance Policy
Gestione delle vertenze di danno. La Società assume Su espressa richiesta della Contraente, gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze vertenze, tanto in sede giudiziale stragiudiziale che stragiudizialegiudiziale, sia civile sia che penale, in a nome dell'Assicurato, designando, con le modalità sotto descritteacquisito il parere preventivo della Contraente, legali o tecnici ed di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti od e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/del o dei danneggiati; i danneggiato/i. professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttorial'istruttoria, l’assistenza l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicuratodell'Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandalimite di risarcimento applicabile al caso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalelimite, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesseinteresse (art. La Società non risponde di multe o ammende1917 c. c., terzo comma). Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente E’ convenuto che gli Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessiAssicuratori assumono la gestione di un procedimento penale anche se ciò non comporta l’apertura di un sinistro a termini di polizza, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di cui essi sosterranno in tal caso i relativi onerisia per definizione che secondo le esclusioni contrattuali.
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Gestione delle vertenze di danno. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia che penale, in a nome dell'Assicuratodell'assicurato, designando, con le modalità sotto descritteove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti od e azioni spettanti all'Assicurato stesso all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino all’esaurimento a esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. dell’avvenuta transazione. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l’assistenza l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell’Assicuratodell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandadomanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe o ammende. Il Contraente e Nel caso di attivazione dell’OPZIONE 3: S.I.R. la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra presente norma opera solo per i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente che gli Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessi, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di cui essi sosterranno in tal caso i relativi oneri.danni eccedenti l’importo S.I.R.
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Gestione delle vertenze di danno. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia che penale, in a nome dell'Assicuratodell'assicurato, designando, con le modalità sotto descritteove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti od e azioni spettanti all'Assicurato stesso all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino all’esaurimento a esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. dell’avvenuta transazione. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l’assistenza l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell’Assicuratodell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandadomanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Relativamente alla nomina di Legali, Periti e Consulenti, l’Assicurato può affiancare a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e\o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno raggiunti ai massimali di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe o ammende. Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente che gli Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessi, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di cui essi sosterranno in tal caso i relativi oneri.
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