Common use of Gestione delle vertenze di danno Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno. Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraente, legali o tecnici di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati; i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al caso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma). E’ convenuto che gli Assicuratori assumono la gestione di un procedimento penale anche se ciò non comporta l’apertura di un sinistro a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattuali.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro, Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro

Gestione delle vertenze di danno. Gli Assicuratori assumono La Società assume la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che sia penale, a in nome dell'Assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraentecon le modalità sotto descritte, legali o tecnici di comune fiducia e ed avvalendosi di tutti i diritti e od azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati; del/i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttorial’istruttoria, l'assistenza l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicuratodell’Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al casomassimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limitemassimale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (artinteresse. 1917 c. c.La Società non risponde di multe o ammende. Il Contraente e la Società individueranno, terzo comma)di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare. E’ convenuto Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta. I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza. La Società consente espressamente che gli Assicuratori assumono la gestione Assicurati affianchino ai Legali e Tecnici come sopra designati altri Legali e Tecnici scelti dagli Assicurati stessi, anche tra i Dipendenti dell’Ente, di un procedimento penale anche se ciò non comporta l’apertura di un sinistro a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattualicui essi sosterranno in tal caso i relativi oneri.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Verso Prestatori Di Lavoro, Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Verso Prestatori Di Lavoro

Gestione delle vertenze di danno. Gli Assicuratori assumono La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell'assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraenteove occorra, legali o tecnici di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino all'esaurimento a esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati; i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanziedell’avvenuta transazione. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicuratodell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al casomassimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limitemassimale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse (artinteresse. 1917 c. c., terzo comma)La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. E’ convenuto che gli Assicuratori assumono La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la gestione materiale possibilità di un procedimento penale anche se ciò ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non comporta l’apertura risponde di un sinistro a termini multe o ammende. Nel caso di polizza, sia attivazione dell’OPZIONE 3: S.I.R. la presente norma opera solo per definizione che secondo le esclusioni contrattuali.i danni eccedenti l’importo S.I.R.

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Samples: www.comune.alatri.fr.it

Gestione delle vertenze di danno. Gli Assicuratori assumono La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione ge- stione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudizialegiudizia- le, sia civile che penalepenale ed amministrativa, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraenteove occorra, legali o tecnici di comune fiducia e ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento all’Assicurato stesso; in caso di Procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento all’atto della completa tacitazione del o dei danneggiati; i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione resiste- re all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite Massimale stabilito nella scheda di risarcimento applicabile al casoPolizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limiteMas- simale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori Compagnia e l'Assicurato Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non ri- sponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al rispettivo interesse pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati e ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compa- gnia se non preventivamente autorizzata. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (art. 1917 c. c.capitale, terzo comma). E’ convenuto che gli Assicuratori assumono la gestione interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal di- fetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato per morte, lesioni personali, di- struzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto di- fettoso, in conseguenza di un procedimento penale fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. L’Assicurazione comprende anche se ciò non comporta l’apertura i danni da: - errata concezione/progettazione; - errate, omesse o carenti istruzioni d’uso; - errato o difettoso imballaggio; - errata o difettosa conservazione. L’Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da inter- ruzioni o sospensioni, totali o parziali, di un sinistro attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Si- nistro indennizzabile a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattualiPolizza entro il limite in- dicato sulla scheda di Polizza.

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Samples: www.fioto.it

Gestione delle vertenze di danno. Gli Assicuratori assumono La Società assume, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell'assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraenteove occorra, legali o tecnici di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino all'esaurimento a esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati; i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanziedell’avvenuta transazione. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicuratodell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al casomassimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limitemassimale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse (artinteresse. 1917 c. c., terzo comma)La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. E’ convenuto che gli Assicuratori assumono La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la gestione materiale possibilità di un procedimento penale anche se ciò ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non comporta l’apertura risponde di un sinistro a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattualimulte o ammende.

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Samples: www.provincia.siena.it

Gestione delle vertenze di danno. Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraente, legali o tecnici di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati; i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al caso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma). E’ È convenuto che gli Assicuratori assumono la gestione di un procedimento penale anche se ciò non comporta l’apertura di un sinistro a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattuali.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro

Gestione delle vertenze di danno. Gli Assicuratori assumono La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell'assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraenteove occorra, legali o tecnici di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino all'esaurimento a esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati; i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanziedell’avvenuta transazione. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicuratodell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al casomassimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limitemassimale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse (artinteresse. 1917 c. c., terzo comma)La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. E’ convenuto che gli Assicuratori assumono La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la gestione materiale possibilità di un procedimento penale anche se ciò ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non comporta l’apertura risponde di un sinistro a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattualimulte o ammende.

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Samples: trasparenza.provincia.salerno.it

Gestione delle vertenze di danno. Gli Assicuratori assumono La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell'assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraenteove occorra, legali o tecnici di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino all'esaurimento a esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati; i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanziedell’avvenuta transazione. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicuratodell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al casomassimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limitemassimale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse (artinteresse. 1917 c. c.Relativamente alla nomina di Legali, terzo comma)Periti e Consulenti, l’Assicurato può affiancare a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e\o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno raggiunti al massimali di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. E’ convenuto La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che gli Assicuratori assumono non siano da essa designati. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la gestione materiale possibilità di un procedimento penale anche se ciò ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non comporta l’apertura risponde di un sinistro a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattualimulte o ammende.

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Samples: www.unifg.it

Gestione delle vertenze di danno. Gli Assicuratori assumono La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell'assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraenteove occorra, legali o tecnici di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino all'esaurimento a esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati; i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanziedell’avvenuta transazione. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicuratodell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al casomassimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limitemassimale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse (artinteresse. 1917 c. c.Relativamente alla nomina di Legali, terzo comma)Periti e Consulenti, l’Assicurato può affiancare a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e\o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno raggiunti ai massimali di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. E’ convenuto La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che gli Assicuratori assumono non siano da essa designati. La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la gestione materiale possibilità di un procedimento penale anche se ciò ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non comporta l’apertura risponde di un sinistro a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattualimulte o ammende.

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Samples: unibas.etrasparenza.it

Gestione delle vertenze di danno. Gli Assicuratori assumono La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraenteove occorra, legali o tecnici di comune fiducia e ed avvalendosi di tutti i diritti e od azioni spettanti all'Assicurato stesso stesso. Si conviene tuttavia che, in caso di procedimento penale, la designazione di legali o tecnici, sarà effettuata di comune accordo tra la Società e ciò fino all'esaurimento l’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico della Società. Assunta la difesa, la Società si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa dell'avvenuta tacitazione del o dei danneggiati; i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i danneggiato che, qualora intervenga durante l'istruttorial’istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita prestata qualora il Pubblico Ministero abbia giàabbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicuratodell’Assicurato. Con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, e più in particolare di quanto previsto all’art. 8, comma 4-bis ed art. 13, le parti si impegnano vicendevolmente a partecipare al procedimento di mediazione adoperandosi finché, in ragione di validi e concreti presupposti, si possa addivenire all’accordo di conciliazione. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al casomassimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limitemassimale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (artcalcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale. 1917 c. c., terzo comma). E’ convenuto che gli Assicuratori assumono la gestione La Società non risponde di un procedimento penale anche se ciò non comporta l’apertura di un sinistro a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattualimulte od ammende.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

Gestione delle vertenze di danno. Gli Su espressa richiesta della Contraente, gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, acquisito il parere preventivo della Contraente, legali o tecnici di comune fiducia e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati; i professionisti designati saranno ricompresi in un elenco che verrà condiviso con la Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al caso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma). E’ convenuto che gli Assicuratori assumono la gestione di un procedimento penale anche se ciò non comporta l’apertura di un sinistro a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattuali.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro