Common use of Gestione delle vertenze legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze legali. L'Assicuratore avrà il diritto, ma non il dovere, di assumere e condurre in qualsiasi momento la difesa delle Richieste di Risarcimento o e di nominare avvocati o altri rappresentanti o consulenti a tale scopo. Ogni Assicurato si impegna a non transigere o offrire di transigere qualsiasi Richiesta di Risarcimento o altrimenti assumere qualsiasi obbligo contrattuale o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a una Richiesta di Risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, che non sarà irragionevolmente negato. Qualora tale consenso non venga dato, l'Assicuratore non sarà responsabile di alcuna Perdita Economica relativa alla Richiesta di Risarcimento. Ogni Assicurato si impegna a non sostenere alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, che non sarà irragionevolmente negato. L'Assicuratore non sarà responsabile per le Spese per le quali non abbia dato tale consenso. Se è possibile transare una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e l'Assicuratore ritiene la transazione ragionevole, l'Assicuratore potrà, con il consenso di tutti gli Assicurati contro cui è stata avanzata la Richiesta di Risarcimento, effettuare tale transazione per loro conto. Se alcuno tra gli Assicurati rifiuti il consenso alla transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per la Perdita Economica relativa a tale Richiesta di Risarcimento non potrà superare l'importo della possibile transazione. Ogni Assicurato si impegna a non pregiudicare gli interessi dell'Assicuratore o i suoi diritti di recupero potenziali o effettivi, a non pregiudicare la difesa di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e la cooperazione che lo stesso potrà richiedere. Ai sensi dell’Art. 1917 X.X., xxxxx 0, xx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx consistenti in spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

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Gestione delle vertenze legali. L'Assicuratore Fermo quanto previsto all’art. 12 – modalità di gestione della SIR , la Società assume esclusivamente in sede stragiudiziale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso la gestione di tutte le vertenze riferiti a sinistri non eccedenti la SIR. Per i sinistri eccedenti la SIR la Società assume invece a proprio carico e fino a quando ne ha interesse , la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorre legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro o sottolimite applicabile, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Quanto al riparto delle spese l’Assicurato deve:  fornire alla Società ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa elativa a qualsiasi sinistro e nel far valere i diritti di surroga e di regresso;  utilizzare la normale diligenza e compiere e contribuire ad ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza;  fornire alla società le informazioni e l’assistenza che questa potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità della Società in base alla presente polizza. Nel caso dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della polizza in relazione ad un sinistro, la Società si intenderà immediatamente surrogata in tutti i diritti dell’Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l’assicurato sia stato pienamente indennizzato. La Società avrà il dirittodiritto di far valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell’Assicurato che, ma non il doverea tale fine, si impegna a fornire alla Società entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di assumere atti e condurre in qualsiasi momento la difesa delle Richieste di Risarcimento o e di nominare avvocati o altri rappresentanti o consulenti documenti necessari a tale scopo. Ogni Assicurato L’Assicurato non farà nulla che possa pregiudicate tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale, effettuato dalla Società, sarà restituito all’Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dalla Società. La Società si impegna a non transigere esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di richieste di risarcimento determinate da, o offrire di transigere qualsiasi Richiesta di Risarcimento comunque connesse ad, atti od omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o altrimenti assumere qualsiasi obbligo contrattuale premeditati del Dipendente. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a una Richiesta di Risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, tecnici che non sarà irragionevolmente negatosiano da essa designati o il cui nominativo non sia stato previamente concordato con la Società e non risponde di multe e ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora tale consenso non venga dato, l'Assicuratore non sarà responsabile di alcuna Perdita Economica relativa alla Richiesta di Risarcimento. Ogni Assicurato si impegna a non sostenere alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, Resta convenuto fra le Parti che non sarà irragionevolmente negato. L'Assicuratore non sarà responsabile per le Spese per le quali non abbia dato tale consenso. Se è possibile transare una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e l'Assicuratore ritiene la transazione ragionevole, l'Assicuratore potrà, con il consenso di tutti gli Assicurati contro eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti o servizi, in tempi o con vizi diversi, verranno considerati come un unico sinistro, verificatosi o alia data in cui è stata avanzata presentata all'Assicurato la Richiesta prima delle richieste di Risarcimento, effettuare tale transazione per loro conto. Se alcuno tra gli Assicurati rifiuti il consenso alla transazione, risarcimento secondo la responsabilità dell'Assicuratore per la Perdita Economica relativa a tale Richiesta definizione di Risarcimento non potrà superare l'importo della possibile transazione. Ogni Assicurato si impegna a non pregiudicare gli interessi dell'Assicuratore o i suoi diritti di recupero potenziali o effettivi, a non pregiudicare la difesa di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e la cooperazione che lo stesso potrà richiedere. Ai sensi dell’Art. 1917 X.X., xxxxx 0, xx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx consistenti in spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interessepolizza.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale

Gestione delle vertenze legali. L'Assicuratore Fermo quanto previsto all’art. 12 – modalità di gestione della SIR , la Società assume esclusivamente in sede stragiudiziale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso la gestione di tutte le vertenze riferiti a sinistri non eccedenti la SIR. Per i sinistri eccedenti la SIR la Società assume invece a proprio carico e fino a quando ne ha interesse , la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorre legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro o sottolimite applicabile, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Quanto al riparto delle spese l’Assicurato deve: • fornire alla Società ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa elativa a qualsiasi sinistro e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; • utilizzare la normale diligenza e compiere e contribuire ad ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; • fornire alla società le informazioni e l’assistenza che questa potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità della Società in base alla presente polizza. Nel caso dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della polizza in relazione ad un sinistro, la Società si intenderà immediatamente surrogata in tutti i diritti dell’Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l’assicurato sia stato pienamente indennizzato. La Società avrà il dirittodiritto di far valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell’Assicurato che, ma non il doverea tale fine, si impegna a fornire alla Società entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di assumere atti e condurre in qualsiasi momento la difesa delle Richieste di Risarcimento o e di nominare avvocati o altri rappresentanti o consulenti documenti necessari a tale scopo. Ogni Assicurato L’Assicurato non farà nulla che possa pregiudicate tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale, effettuato dalla Società, sarà restituito all’Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dalla Società. La Società si impegna a non transigere esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di richieste di risarcimento determinate da, o offrire di transigere qualsiasi Richiesta di Risarcimento comunque connesse ad, atti od omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o altrimenti assumere qualsiasi obbligo contrattuale premeditati del Dipendente. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a una Richiesta di Risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, tecnici che non sarà irragionevolmente negatosiano da essa designati o il cui nominativo non sia stato previamente concordato con la Società e non risponde di multe e ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora tale consenso non venga dato, l'Assicuratore non sarà responsabile di alcuna Perdita Economica relativa alla Richiesta di Risarcimento. Ogni Assicurato si impegna a non sostenere alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, Resta convenuto fra le Parti che non sarà irragionevolmente negato. L'Assicuratore non sarà responsabile per le Spese per le quali non abbia dato tale consenso. Se è possibile transare una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e l'Assicuratore ritiene la transazione ragionevole, l'Assicuratore potrà, con il consenso di tutti gli Assicurati contro eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti o servizi, in tempi o con vizi diversi, verranno considerati come un unico sinistro, verificatosi o alia data in cui è stata avanzata presentata all'Assicurato la Richiesta prima delle richieste di Risarcimento, effettuare tale transazione per loro conto. Se alcuno tra gli Assicurati rifiuti il consenso alla transazione, risarcimento secondo la responsabilità dell'Assicuratore per la Perdita Economica relativa a tale Richiesta definizione di Risarcimento non potrà superare l'importo della possibile transazione. Ogni Assicurato si impegna a non pregiudicare gli interessi dell'Assicuratore o i suoi diritti di recupero potenziali o effettivi, a non pregiudicare la difesa di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e la cooperazione che lo stesso potrà richiedere. Ai sensi dell’Art. 1917 X.X., xxxxx 0, xx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx consistenti in spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interessepolizza.

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Gestione delle vertenze legali. L'Assicuratore Fermo quanto previsto all’art. 12 – modalità di gestione della SIR, la Società assume esclusivamente in sede stragiudiziale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso la gestione di tutte le vertenze riferiti a sinistri non eccedenti la SIR. Per i sinistri eccedenti la SIR la Società assume invece a proprio carico e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorre legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro o sottolimite applicabile, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Quanto al riparto delle spese l’Assicurato deve: • fornire alla Società ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa elativa a qualsiasi sinistro e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; • utilizzare la normale diligenza e compiere e contribuire ad ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; • fornire alla società le informazioni e l’assistenza che questa potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità della Società in base alla presente polizza. Nel caso dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della polizza in relazione ad un sinistro, la Società si intenderà immediatamente surrogata in tutti i diritti dell’Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l’assicurato sia stato pienamente indennizzato. La Società avrà il dirittodiritto di far valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell’Assicurato che, ma non il doverea tale fine, si impegna a fornire alla Società entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di assumere atti e condurre in qualsiasi momento la difesa delle Richieste di Risarcimento o e di nominare avvocati o altri rappresentanti o consulenti documenti necessari a tale scopo. Ogni Assicurato L’Assicurato non farà nulla che possa pregiudicate tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale, effettuato dalla Società, sarà restituito all’Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dalla Società. La Società si impegna a non transigere esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di richieste di risarcimento determinate da, o offrire di transigere qualsiasi Richiesta di Risarcimento comunque connesse ad, atti od omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o altrimenti assumere qualsiasi obbligo contrattuale premeditati del Dipendente. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a una Richiesta di Risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, tecnici che non sarà irragionevolmente negatosiano da essa designati o il cui nominativo non sia stato previamente concordato con la Società e non risponde di multe e ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora tale consenso non venga dato, l'Assicuratore non sarà responsabile di alcuna Perdita Economica relativa alla Richiesta di Risarcimento. Ogni Assicurato si impegna a non sostenere alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, Resta convenuto fra le Parti che non sarà irragionevolmente negato. L'Assicuratore non sarà responsabile per le Spese per le quali non abbia dato tale consenso. Se è possibile transare una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e l'Assicuratore ritiene la transazione ragionevole, l'Assicuratore potrà, con il consenso di tutti gli Assicurati contro eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti o servizi, in tempi o con vizi diversi, verranno considerati come un unico sinistro, verificatosi o alia data in cui è stata avanzata presentata all'Assicurato la Richiesta prima delle richieste di Risarcimento, effettuare tale transazione per loro conto. Se alcuno tra gli Assicurati rifiuti il consenso alla transazione, risarcimento secondo la responsabilità dell'Assicuratore per la Perdita Economica relativa a tale Richiesta definizione di Risarcimento non potrà superare l'importo della possibile transazione. Ogni Assicurato si impegna a non pregiudicare gli interessi dell'Assicuratore o i suoi diritti di recupero potenziali o effettivi, a non pregiudicare la difesa di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e la cooperazione che lo stesso potrà richiedere. Ai sensi dell’Art. 1917 X.X., xxxxx 0, xx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx consistenti in spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interessepolizza.

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