Garanzia Postuma. In caso di cessazione volontaria dell’attività, l’Assicurato avrà diritto – entro il termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista che ne voglia fare richiesta. Nel caso di morte dell’Assicurato, i suoi aventi causa avranno diritto - entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori cinque anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima del decesso. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista deceduto. Il Massimale indicato nell’Appendice (di pari importo del Massimale indicato nel Modulo di Polizza cui l’Appendice fa riferimento), opererà per uno o più Sinistri quale massimo risarcimento complessivo per l’intera durata della proroga. Tale garanzia potrà essere resa efficace soltanto alle seguenti condizioni: - se è stata inoltrata la richiesta di cancellazione dall’Albo professionale; - se è stato pagato il premio richiesto; - se viene emessa Appendice di Proroga da parte degli Assicuratori per l’estensione della garanzia.
Garanzia Postuma. A parziale deroga di quanto previsto dal Comma I) dell’Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., la garanzia comprende i danni conseguenti all’esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato entro un anno dalla data di compimento delle opere. Per compimento delle opere si intende: a- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio provvisorio del certificato di collaudo;
Garanzia Postuma. In caso di mancato rinnovo della polizza e qualora la stessa non venga sostituita da altra polizza stipulata con un’altra Impresa, possibilità di acquistare un periodo addizionale di copertura per denunciare i sinistri relativi ad atti illeciti o eventi precedenti alla data di mancato rinnovo della polizza, per un periodo massimo e ad un premio aggiuntivo da concordare con l’Impresa.
Garanzia Postuma ln caso di cessazione della presente assicurazione, per qualsiasi motivo, ad eccezione che per mancato pagamento del premio, il Contraente, indicato al punto 1 . della Scheda di Polizza, avrà il diritto, previo il pagamento di un premio aggiuntivo eventualmente indicato in Scheda di Polizza, di ottenere una copertura per un Periodo di Garanzia Postuma con riguardo al periodo di tempo indicato in Scheda di Xxxxxxx, in relazione a Richieste di Risarcimento sollevate nei confronti dell'Assicurato - e comunicate per iscritto agli Assicuratori - nel corso del Periodo di Garanzia Postuma, per la prima volta successivamente alla Data di Retroattività e prima della scadenza del Periodo di Polizza. Il premio addizionale per il Periodo di Garanzia Postuma - a pena di invalidità ed inoperatività dell'estensione - dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del termine del Periodo di Polizza indicato in Scheda di Polizza. Nel caso in cui il pagamento del suddetto premio aggiuntivo dovesse pervenire dopo lo scadere del suddetto termine di 30 (trenta) giorni, il Contraente perderà ogni diritto di beneficiare del periodo di estensione, ed il relativo pagamento sarà restituito dagli Assicuratori. Il sottolimite per il Periodo di Garanzia Postuma previsto in Scheda di Polizza, costituisce parte integrante del - e non andrà a sommarsi al - Massimale Aggregato indicato in Scheda di Polizza e l'esercizio del diritto al Periodo di Garanzia Postuma in nessun caso potrà aumentare il detto Massimale Aggregato. ln ogni caso, nel Periodo di Garanzia Postuma, sono esclusi dalla copertura della presente Polizza i servizi di cui all'art. IB. Il Contraente ha la facoltà di richiedere la copertura per un Periodo di Garanzia Postuma solo qualora sia in regola con il pagamento del premio di Polizza ovvero qualora la disdetta del contratto, da parte degli Assicuratori, non sia dovuto al mancato pagamento del premio o inadempimento dell'Assicurato al pagamento delle somme in eccesso agli applicabili limiti di indennizzo o degli ammontari sino alla Franchigia. Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile qualora il Contraente dovesse recedere dal contratto anzitempo. La presente clausola e i diritti in essa contenuti non si applicheranno nel momento in cui l'Assicurato (o gli eredi o rappresentanti) stipuli durante il Periodo di Garanzia Postuma altra assicurazi...
Garanzia Postuma. L’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di cinque anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.
Garanzia Postuma. (Art. 7 – i) Fino a 60 mesi al 30% per anno dell’ultimo premio imponibile
Garanzia Postuma l’Assicurazione è operante per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori nel numero di anni indicati nella scheda di copertura successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa. Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L’assicurazione cesserà automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Garanzia Postuma a) In caso di mancato rinnovo della presente Polizza per decisione dell’Assicuratore (tranne che per mancato pagamento del premio o della risoluzione per dolo) o del Contraente, gli Assicurati otterranno automaticamente un Periodo di Garanzia Postuma di 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del Periodo Assicurativo in corso. Tuttavia:
Garanzia Postuma. (i) Qualora la Contraente decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
Garanzia Postuma. L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Il Massimale stabilito alla Sezione 4 è l’obbligazione massima alla quale la Società sarà tenuta, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell’Art.12 Sez.2 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.