Garanzia Postuma Clausole campione

Garanzia Postuma. (i) Qualora la Contraente decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza. (ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a: (a) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo; o (b) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo. (iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto. (iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare. (v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria. (vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.
Garanzia Postuma. L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni (due) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Altresì, nei confronti del Dipendente che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 anni (cinque) a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Garanzia Postuma. Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati agli Assicuratori successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 2 (Due ) anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell’assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun Sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch’essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti. Tutti i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante il periodo di Garanzia Postuma saranno soggetti ad un unico limite di Indennizzo in aggregato per tutto il periodo, il quale limite non potrà essere superiore al Massimale indicato nella Scheda di Copertura, indipendente dal numero di Sinistri denunciati. Si applicano le provisioni dell’Art. 7 e viene inteso che ogni anno del periodo di Garanzia Postuma verrà considerato come un Periodo di Assicurazione come definito in polizza, separato e distinto da ogni altro Periodo di Assicurazione. L’Assicurazione cessa immediatamente nel caso l’Assicurato venisse licenziato per giusta causa. Il periodo di Garanzia Postuma cessa immediatamente nel caso di stipula da parte dell’Assicurato o chiunque altro per conto dell’Assicurato, di una polizza assicurativa a copertura degli stessi rischi coperti dalla presente polizza.
Garanzia Postuma. A parziale deroga di quanto previsto dal Comma H) dell’Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., la garanzia comprende i danni conseguenti all’esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato entro un anno dalla data di compimento delle opere. Per compimento delle opere si intende: a- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio provvisorio del certificato di collaudo; b- consegna anche provvisoria delle opere al committente; c- uso delle opere secondo destinazione.
Garanzia Postuma. In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente Assicurazione con un’altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O), l’Assicurato avrà diritto: (a) di acquistare il periodo facoltativo di Garanzia postuma, purché sia fornita all’Assicuratore una comunicazione scritta dal Contraente entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla scadenza del Periodo di assicurazione. Il relativo intero premio addizionale specificato nella Scheda di Polizza dovrà essere pagato entro quindici (15) giorni a decorrere dalla scadenza del Periodo di assicurazione (con applicazione del disposto dell’art. 1901 c.c.). Successivamente all’acquisto relativo alla comunicazione di cui sopra, l’Assicurato non avrà il diritto di acquistare alcun periodo di Garanzia postuma ulteriore a quello di cui alla comunicazione medesima (anche se inferiore a 10 anni). La Garanzia postuma è concessa alle seguenti condizioni: 1) che nessuna denuncia di sinistro sia stata presentata durante il Periodo di assicurazione; 2) che nella richiesta di estensione il Contraente dichiari che non sono in vigore e non sono state stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi. (b) se non ha acquistato la Garanzia Postuma descritta alla lettera a), ad un periodo di Garanzia postuma di 72 mesi nel caso in cui tale Assicurato abbia cessato il mandato o l’incarico per naturale scadenza, pensionamento, morte o disabilità e non per dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa e a condizione che non siano in vigore e non vengano stipulate altre assicurazioni che coprano gli stessi rischi. In tal caso la presente estensione di garanzia avrà una durata di 72 mesi a decorrere dalla scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inteso che tale estensione della copertura opererà esclusivamente con riferimento alle Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti di qualsiasi Assicurato durante il periodo di Garanzia postuma, ma limitatamente in relazione ad Atti illeciti commessi prima della scadenza del Periodo di assicurazione. Qualsiasi periodo di Garanzia postuma non determina un incremento del Massimale, e qualsiasi pagamento effettuato in relazione a Richieste di risarcimento pervenute nel corso del periodo di Garanzia postuma è soggetto al Massimale.
Garanzia Postuma. In caso di mancato rinnovo della polizza e qualora la stessa non venga sostituita da altra polizza stipulata con un’altra Impresa, possibilità di acquistare un periodo addizionale di copertura per denunciare i sinistri relativi ad atti illeciti o eventi precedenti alla data di mancato rinnovo della polizza, per un periodo massimo e ad un premio aggiuntivo da concordare con l’Impresa.
Garanzia Postuma. (Art. 7 – i) Fino a 60 mesi al 30% per anno dell’ultimo premio imponibile
Garanzia Postuma. L’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni due, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.
Garanzia Postuma. In caso di mancato rinnovo della polizza, estensione del termine di denuncia del sinistro fino a 36 mesi consecutivi dalla data di mancato rinnovo o cessazione della polizza, ad un premio aggiuntivo da concordare con l’Impresa non superiore al 200% del premio annuo.
Garanzia Postuma. A parziale deroga dell’Art. 29 l’assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, anche se denunciati dopo la cessazione del contratto, nel rispetto comunque dei termini di prescrizione previsti dalla legge ed a condizione che il sinistro che ha provocato la denuncia si sia verificato nel periodo di efficacia della polizza.