Common use of Gestione Clause in Contracts

Gestione. Nel caso di più malattie tali limiti si intendono riferiti rispettivamente a 12 e 18 mesi consecutivi. h. Infortunio: conservazione del posto fino alla cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. Le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali: € 18.075,99 per morte e € 23.757,02 per invalidità permanente totale; i. Scatti di anzianità: 10 triennali pari a € 15,49, cat. 1ª; € 14,46, cat. 2ª; l. Rischio macchina: le spese di riparazione dell'automezzo, per incidenti provocati durante lo svolgimento della prestazione, saranno sostenute dall'azienda nella misura dell'80% e comunque con un massimale di € 3.000,00; m Preavviso: 30 giorni per anzianità fino a 5 anni; 45 giorni per anzianità da 5 a 10 anni; 60 giorni per anzianità oltre 10 anni. I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese; n. Permessi sindacali retribuiti per lo svolgimento delle funzioni assegnate; o. Contrattazione aziendale: nelle aziende che occupano oltre 7 Operatori di Vendita è istituito un premio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti previsti dall'art. 39 del CCNL 5.3.1975; p. CFL: destinati all'acquisizione di professionalità intermedie: cat. 1ª e 2ª; durata 24 mesi; CFL destinati all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: cat. 1ª e 2ª; durata 12 mesi; q. Collocamento: le assunzioni degli Operatori di vendita non sono computabili ai fini della determinazione della riserva; r. Aspettativa non superiore a 6 mesi all'Operatore cui sia ritirata la patente Collocamento non sono computabili ai fini della determinazione della riserva di cui all'art. 25 della Legge 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. Q, I, II, III, nonché IV e V a condizione che questi ultimi abbiano già prestato servizio presso imprese del terziario e siano interessati da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzioni di organico. Sono comunque i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza PREVIDENZA ASSISTENZA Previd. Integrativa/complem. la contribuzione al fondo di previdenza complementare FONTE (Confcommercio) è così determinata: a. 0,55% (di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico del lavoratore; b. 1,55% (di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; per gli apprendisti la contribuzione è pari all’1,05% (comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa). Dall’1.1.2011, il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di € 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del tfr per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr Assistenza integrativa Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST: a. Sono iscritti al fondo tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i quadri) assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale; b. Contribuzione obbligatoria carico azienda: A) Quota una tantum: € 30,00, per ciascun dipendente nuovo assunto (dall’1.3.2011, tale somma deve essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo); B) € 10,00 mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo pieno; C) € 7,00 mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo parziale; A decorrere dall’1.1.2014, il contributo obbligatorio a carico azienda per i lavoratori a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale a tempo pieno. Il contributo obbligatorio a carico del lavoratore sarà incrementato di 1 € mensile a decorrere dall’1.6.2011 e di un ulteriore euro, a decorrere dall’1.1.2012. L’azienda che ometta il versamento delle suddette somme è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. Per quanto non regolamentato si veda il sito internet xxx.xxxxxxxx.xx

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Gestione. Nel per gli altri impiegati e operai. Con riferimento ai soli eventi morbosi verificatisi a partire dalla data del 15.1.2015, le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per gli apprendisti assunti ai sensi delle precedenti regolamentazioni; n. Recesso: le parti possono recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato a norma dellÊart. 2118 del C.C. N.B.: i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente alla data del 24.4.2018 sono coerenti a quanto previsto in materia di apprendistato dal D.lgs. 81/2015 e successive modifiche, e pertanto ne confermano la regolamentazione definita con il precedente Accordo 15.1.2015 Contratto intermittente non regolamentato Contratto tempo determinato è consentita lÊapposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione; tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. NellÊipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi lÊassenza sia successivamente al rientro di questÊultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne; il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita lÊassunzione di 3 lavoratori a termine. Nelle imprese con più di 5 dipendenti è consentita lÊassunzione fino a 4 lavoratori con contratto a termine. Nelle imprese con più di 10 dipendenti del settore Odontotecnico è consentita lÊassunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto; i predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dellÊanno di assunzione. Ai sensi del D.lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività. Il contratto a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e lÊaltro. In deroga a quanto sopra, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la DPL competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In riferimento allÊart. 21, c. 2, 2 parte, D.lgs. 81/2015 le Parti convengono che ai contratti a tempo determinato trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro, lÊobbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro; tale intervallo è stabilito secondo le seguenti misure: 10 giorni per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi; 5 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi. In riferimento allÊart. 21, c. 2, 2 parte, D.lgs. 81/2015, si conviene sullÊassenza di intervalli temporali nel caso di più malattie tali limiti si intendono riferiti rispettivamente assunzioni a 12 e 18 mesi consecutivi. h. Infortunio: tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto fino alla cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAILPart time a. possibilità di prevedere clausole elastiche di modifica della durata e della distribuzione dellÊorario di lavoro. Le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali: € 18.075,99 per morte e € 23.757,02 per invalidità permanente totale; i. Scatti di anzianità: 10 triennali pari a € 15,49, cat. 1ª; € 14,46, cat. 2ª; l. Rischio macchina: le spese di riparazione dell'automezzovariazione in aumento della durata della stessa comportano, per incidenti provocati durante lo svolgimento della prestazioneil periodo in cui le variazioni vengono effettuate, saranno sostenute dall'azienda nella misura dell'80una maggiorazione retributiva del 10%; b. consentito il lavoro supplementare, non superiore al 50% e comunque dell'orario ridotto pattuito, compensato con un massimale di € 3.000,00; m Preavviso: 30 giorni per anzianità fino a 5 anni; 45 giorni per anzianità da 5 a 10 anni; 60 giorni per anzianità oltre 10 anni. I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese; n. Permessi sindacali retribuiti per lo svolgimento delle funzioni assegnate; o. Contrattazione aziendale: nelle aziende che occupano oltre 7 Operatori di Vendita è istituito un premio aziendale nella misura la maggiorazione del 10% dei minimi garantiti per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti verrà riconosciuta una maggiorazione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. N.B. Per le imprese del settore Orafi, Argentieri e Affini, la normativa sul lavoro supplementare si applica a partire dallÊ1.1.2013. Fino al 31.12.2012, continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale Lavoro domicilio non regolamentato Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) non regolamentato Lavoro stagionale non regolamentato Telelavoro non regolamentato Lavoro ripartito (job sharing) non regolamentato Viaggiatori e piazzisti non previsti dall'art. 39 del CCNL 5.3.1975; p. CFL: destinati all'acquisizione di professionalità intermedie: cat. 1ª e 2ª; durata 24 mesi; CFL destinati all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: cat. 1ª e 2ª; durata 12 mesi; q. Collocamento: le assunzioni degli Operatori di vendita non sono computabili ai fini della determinazione della riserva; r. Aspettativa non superiore a 6 mesi all'Operatore cui sia ritirata la patente Collocamento non sono computabili ai fini della determinazione della riserva di cui all'art. 25 della Legge 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. Q, I, II, III, nonché IV e V a condizione che questi ultimi abbiano già prestato servizio presso imprese del terziario e siano interessati da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzioni di organico. Sono comunque i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza regolamentato PREVIDENZA ASSISTENZA Previd. Integrativaintegrativa/complem. le fonti istitutive del Fondo Pensione Intercategoriale Nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano – Artifond – hanno sottoscritto, in data, 27.1.2011 un „Accordo di trasferimento della forma pensionistica complementare per i lavoratori dellÊartigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te.‰, in forza del quale, alla data dellÊ1.4.2011, Fon.Te. è diventato a tutti gli effetti il Fondo Pensione di riferimento per i lavoratori dellÊartigianato destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il Fondo Pensione Artifond Assistenza integrativa Fondo SAN.ARTI – a decorrere dallÊ1.2.2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti; con pari decorrenza è attivato un contributo a carico azienda pari ad € 10,42 mensili per 12 mensilità. A decorrere dallÊ1.6.2014 sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la contribuzione soglia dei 12 mesi. La mancata iscrizione al fondo Fondo determina lÊobbligo per il datore di previdenza complementare FONTE (Confcommercio) è così determinata: a. 0,55% (lavoro di cui lo 0,05% erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di quota associativaE.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità Ente bilaterale in relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12.05.2010 e dallÊAtto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto a livello confederale il 30.6.2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31.10.2013 e 29.11.2013, le Parti stabiliscono quanto segue: a decorrere dallÊ1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione utile per (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il calcolo del TFR e dovrà essere erogato mensilmente. In caso di contratto part-time il suddetto importo sarà corrisposto proporzionalmente allÊorario di lavoro. Per gli apprendisti lÊimporto andrà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione riconosciuta. A partire dallÊ1.7.2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla Bilateralità (tali importi annui sono determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di € 12.500,00, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a carico del lavoratoretale livello, di prevedere importi superiori): a. Rappresentanza Sindacale: 0,10% - € 12,50; b. 1,55Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza: 0,15% - € 18,75; c. Ente Bilaterale Nazionale: 0,01% - € 1,25; d. Rappresentanza Imprese: 0,25% - € 31,25; e. Fondo Sostegno al Reddito: 0,49% - € 61,25 (questo importo è comprensivo dei 34,00 € stabiliti dalla legislazione vigente e della quota relativa alla gestione). A partire dallÊ1.7.2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso specifico codice tributi inserito allÊinterno del modello F24 predisposto dallÊAgenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad € 125,00 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a termine, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari ad € 10,42. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%. A partire dallÊ1.1.2016 le imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del d.lgs. 148/2015 che applicano il CCNL, sono tenute al versamento dei 125,00 € annui e per queste il già punto c. di cui lo 0,05sopra assume il valore di € 2,00 ed il già punto e. assume il valore di € 60,50, tutto finalizzato al di seguito nuovo punto e. PREVIDENZA ASSISTENZA Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. A partire dallÊ1.1.2016 per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. di cui sopra, che applicano il CCNL, si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana:a. Rappresentanza sindacale di bacino: € 12,50; b. Rappresentanza Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza: € 18,75; c. ENBA e funzionamento FSBA: € 2,00; d. Rappresentanza imprese contrattazione collettiva: € 31,25; e. Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (Compresi gli Enti delle provincie autonome di Trento e Bolzano): € 27,25; f. FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale (tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di quota associativa) FSBA. La contribuzione dello 0,45% della retribuzione utile per il computo del TFR imponibile previdenziale a carico del datore dei datori di lavoro; per gli apprendisti la contribuzione è pari all’1,05% (comprensivo lavoro decorre dallÊ1.1.2016, mentre lÊincremento dello 0,050,15% a titolo carico dei lavoratori decorre dallÊ1.7.2016 o dallÊeffettiva operatività del Fondo. A partire dallÊ1.1.2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di quota associativa)integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs. Dall’1.1.2011148/2015, il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura i versamenti sopra richiamati saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a FBNA pari ad 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione 7,65 al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dallÊ1.7.2016, pari all’1,55tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione utile per il computo del tfr per ciascun lavoratore iscrittoimponibile previdenziale, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr Assistenza integrativa Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST: a. Sono iscritti al fondo tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i quadri) assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale; b. Contribuzione obbligatoria carico azienda: A) Quota una tantum: € 30,00, per ciascun dipendente nuovo assunto (dall’1.3.2011, tale somma deve essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo); B) € 10,00 mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo pieno; C) € 7,00 mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo parziale; A decorrere dall’1.1.2014, il contributo obbligatorio a carico azienda per i lavoratori a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale a tempo pieno. Il contributo obbligatorio a carico del lavoratore sarà incrementato di 1 € mensile a decorrere dall’1.6.2011 e di un ulteriore eurolavoratore, a decorrere dall’1.1.2012. L’azienda che ometta il versamento delle suddette somme è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione trattenuta in busta paga Polizze vita non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. Per quanto non regolamentato si veda il sito internet xxx.xxxxxxxx.xxpreviste

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Gestione. Nel caso di più malattie tali limiti si intendono riferiti rispettivamente a 12 e 18 mesi consecutivi. h. Infortunio: conservazione del posto fino alla cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. Le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali: € 18.075,99 per morte e € 23.757,02 per invalidità permanente totale; i. Scatti di anzianità: 10 triennali pari a € 15,49, cat. 1ª; € 14,46, cat. 2ª; l. Rischio macchina: le spese di riparazione dell'automezzo, per incidenti provocati durante lo svolgimento della prestazione, saranno sostenute dall'azienda nella misura dell'80% e comunque con un massimale di € 3.000,00; m Preavviso: 30 giorni per anzianità fino a 5 anni; 45 giorni per anzianità da 5 a 10 anni; 60 giorni per anzianità oltre 10 anni. I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese; n. Permessi permessi sindacali retribuiti per lo svolgimento delle funzioni assegnate; o. Contrattazione contrattazione aziendale: nelle aziende che occupano oltre 7 Operatori di Vendita è istituito un premio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti previsti dall'artdall 'art. 39 del CCNL Ccnl 5.3.1975; p. CFL: destinati all'acquisizione di professionalità intermedie: cat. 1ª e 2ª; durata 24 mesi; CFL destinati all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: cat. 1ª e 2ª; durata 12 mesi; q. Collocamentocollocamento: le assunzioni degli Operatori di vendita non sono computabili ai fini della determinazione della riserva; r. Aspettativa aspettativa non superiore a 6 mesi all'Operatore cui sia ritirata la patente Collocamento non sono computabili ai fini della determinazione della riserva di cui all'art. 25 della Legge 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. Q, I, II, III, nonché IV e V a condizione che questi ultimi u ltimi abbiano già prestato servizio presso imprese del terziario e siano interessati da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzioni di organico. Sono comunque i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza PREVIDENZA ASSISTENZA Previd. Integrativaintegrativa/complem. la contribuzione al fondo di previdenza complementare FONTE (Confcommercio) è così determinata: a. 0,55% (di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico del lavoratore; b. 1,55% (di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; per gli apprendisti la contribuzione è pari all’1,05% (comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa). Dall’1.1.2011, il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di € 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del tfr per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr Assistenza integrativa Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST: a. Sono sono iscritti al fondo tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i quadri) assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale; b. Contribuzione contribuzione obbligatoria carico azienda: A) Quota quota una tantum: € 30,00, per ciascun dipendente nuovo assunto (dall’1.3.2011, tale somma deve essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo); B) € 10,00 mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo pieno; C) € 7,00 mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo parziale; . A decorrere dall’1.1.2014, il contributo obbligatorio a carico car ico azienda per i lavoratori a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale a tempo pieno. Il contributo obbligatorio a carico del lavoratore sarà incrementato di 1 € mensile a decorrere dall’1.6.2011 e di un ulteriore euro, a decorrere dall’1.1.2012. L’azienda che ometta il versamento delle suddette somme è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. ; Per quanto non regolamentato si veda il sito internet xxx.xxxxxxxx.xx

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Gestione. Nel caso Per la gestione del Centro è prevista una dotazione di più malattie tali limiti si intendono riferiti rispettivamente personale pari a 12 e 18 mesi consecutivi2 unità. h. Infortunio: conservazione del posto fino alla cessazione dell'indennità temporanea Nelle fasce orarie durante le quali non è previsto l’accesso al Centro da parte dell'INAILdei cittadini, i mezzi della Società affidataria dovranno provvedere a tutte le attività necessarie alla corretta gestione del rifiuto: - Verifica di riempimento container dedicati alla raccolta in modo differenziato; - Avvio ad Impianti opportunamente individuati dall’Amministrazione Comunale ed autorizzati alla ricezioni dei rifiuti, mediante l’utilizzo di appositi mezzi Lifty –car; - Pulizia e mantenimento area del Centro; - Gestione Tecnica/Amministrativa della documentazione di trasporto rifiuti con relativa organizzazione dei viaggi di conferimento. Le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali: € 18.075,99 per morte e € 23.757,02 per invalidità permanente totale; i. Scatti di anzianità: 10 triennali pari a € 15,49, catIl Centro è operativo dal 03 Giugno 2013. 1ª; € 14,46, cat. 2ª; l. Rischio macchina: le spese di riparazione dell'automezzoDi seguito si riportano alcuni dati del servizio, per incidenti provocati durante lo svolgimento della prestazione, saranno sostenute dall'azienda nella misura dell'80% come è stato organizzato. n° utenti servizio 41.477 Dati forniti URP n° potenziali utilizzatori servizio del Tutti i cittadini residenti per la sola utenza domestica Kmq di territorio coperti servizio dal 23,80 kmq n° mezzi impiegati 2 Gli operatori dedicati al servizio e comunque con un massimale gestione del CDR dovranno indirizzare e supportare i mezzi cittadini al memento del dedicati conferimento dei rifiuti all’interno del CDR Lun 07.00-12.00 Mart 07.00-12.00 fasce orarie apertura CDR (E' prevista una diversificazione degli orari per il periodo invernale) 36 Ore Settimana Apertura Pubblico Merc CHIUSO Giove 07.00-12.00 / 14.00-18.00 Ven 07.00-12.00 Sab 07.00-12.00 / 14.00-18.00 Dom 09.00-12.00 Tel 335/00.00.000 Gratis tariffe applicate Conferiment o da parte dell’utenza Almeno in questa prima fase non è previsto alcun pagamento domestica Descrizione Codice CER Imballaggi in plastica 15.01.02 Imballaggi in materiali misti 15.01.06 Rifiuti Metallici 20.01.40 Carta e cartone 20.01.01 Rifiuti biodegradabili di € 3.000,00; m Preavviso: 30 giorni per anzianità fino a 5 anni; 45 giorni per anzianità da 5 a 10 anni; 60 giorni per anzianità oltre 10 anni. I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese; n. Permessi sindacali retribuiti per lo svolgimento delle funzioni assegnate; o. Contrattazione aziendale: nelle aziende che occupano oltre 7 Operatori di Vendita è istituito un premio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti previsti dall'art. 39 del CCNL 5.3.1975; p. CFL: destinati all'acquisizione di professionalità intermedie: cat. 1ª cucine e 2ª; durata 24 mesi; CFL destinati all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo mense 20.01.08 Tubi Fluorescenti ed organizzativo delle imprese: cat. 1ª altri rifiuti contenenti mercurio (R5) 20.01.21* Apparecchiature Fuori uso contenenti cfc (R1) 20.01.23* Medicinali citotossici e 2ª; durata 12 mesi; q. Collocamento: le assunzioni degli Operatori di vendita non sono computabili ai fini della determinazione della riserva; r. Aspettativa non superiore a 6 mesi all'Operatore cui sia ritirata la patente Collocamento non sono computabili ai fini della determinazione della riserva citostatici 20.01.31* Batterie ed accumulatori di cui all'art. 25 della Legge 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. Q, I, II, III, nonché IV e V a condizione che questi ultimi abbiano già prestato servizio presso imprese del terziario e siano interessati alle voci 16.06.01*,16.06.02*,16.06.03* 20.01.33* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzioni di organico. Sono comunque i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza PREVIDENZA ASSISTENZA Previd. Integrativa/complem. la contribuzione al fondo di previdenza complementare FONTE (Confcommercio) è così determinata: a. 0,55% (quelle di cui lo 0,05% a titolo di quota associativaalla voce 20.01.21 e 20.01.23 contenenti componenti pericolosi (R2/R3) della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico del lavoratore; b. 1,55% (20.01.35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui lo 0,05% a titolo alla voce 20.01.21 e 20.01.23 e (R2/R4) 20.01.36 Rifiuti Biodegradabili 20.02.01 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 20.03.07 Progetto CDR con posizionamento tipo cassoni. Si fa presente che la Società ha recuperato un’unità di quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore personale, finora dedicata ad altro servizio, ottenendo di lavoro; per gli apprendisti conseguenza la contribuzione è pari all’1,05% (comprensivo messa in efficienza dello 0,05% a titolo di quota associativa). Dall’1.1.2011, il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di € 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del tfr per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr Assistenza integrativa Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST: a. Sono iscritti al fondo tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i quadri) assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale; b. Contribuzione obbligatoria carico azienda: A) Quota una tantum: € 30,00, per ciascun dipendente nuovo assunto (dall’1.3.2011, tale somma deve essere erogata esclusivamente dalle aziende che stesso ed un risparmio per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo); B) € 10,00 mensili Società e per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo pieno; C) € 7,00 mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo parziale; A decorrere dall’1.1.2014, il contributo obbligatorio a carico azienda per i lavoratori a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale a tempo pieno. Il contributo obbligatorio a carico del lavoratore sarà incrementato di 1 € mensile a decorrere dall’1.6.2011 e di un ulteriore euro, a decorrere dall’1.1.2012. L’azienda che ometta il versamento delle suddette somme è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. Per quanto non regolamentato si veda il sito internet xxx.xxxxxxxx.xxl’Ente affidante.

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