Common use of Gli oggetti ammessi al trasporto Clause in Contracts

Gli oggetti ammessi al trasporto. Il passeggero può portare con sé gratuitamente, nelle carrozze, bagagli o altri oggetti facilmente trasportabili (quali passeggini, carrozzine, seggioloni, se pieghevoli, ombrelloni, sdraio, sci, strumenti musicali, ecc.) a condizione che siano posti negli spazi dedicati. Può essere tollerato che i bagagli superino tale limite di volume a condizione che non rechino intralcio e/o danni agli altri passeggeri, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture. In alcuni treni sono previsti appositi spazi dove poter collocare i bagagli di maggior ingombro. E’ vietato il trasporto di sostanze maleodoranti o di cose che per altri motivi possano arrecare disturbo agli altri passeggeri (es. pesce fresco, pesce secco, tartufi), nonché il trasporto di sostanze pericolose o nocive (ai sensi del Regolamento in materia di trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose -RID - e delle leggi e regolamenti nazionali vigenti, quali materie ed oggetti esplosivi e infiammabili, le materie soggette ad infiammazione spontanea, tossiche, infettanti, radioattive e corrosive). Sono tuttavia ammessi al trasporto materiali o macchinari che comportano accessoriamente cose pericolose nella loro struttura o nel loro circuito di funzionamento, a condizione che siano prese tutte le misure atte ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto, nonché le sostanze e gli articoli confezionati per la vendita al dettaglio e destinati ad uso personale o domestico ovvero per esigenze sanitarie o per attività sportive e di svago, quali: - le sostanze e gli equipaggiamenti a scopo terapeutico (comprese le bombolette d’ossigeno), a condizione che costituiscano il corredo personale strettamente necessario per la durata del viaggio; - fiammiferi contenuti nella loro confezione originale, accendini, bottigliette di profumo, bombolette spray, batterie contenute in apparecchiature elettroniche come riproduttori/registratori audio o video, telefoni cellulari, computer portatili; - pellicole, CD, DVD, cassette, videocassette vergini e registrate portate con sé per uso personale; - tubi fluorescenti per l'illuminazione purché contenuti nel loro originale imballaggio (scatola di cartone), a sua volta rivestito da involucro di carta molto consistente opportunamente legato. - il trasporto di armi e relative cartucce nelle apposite confezioni è ammesso nei soli casi previsti dalla legislazione vigente. Il trasporto delle biciclette è ammesso gratuitamente su tutti i treni, in ragione di una bicicletta per ciascun passeggero, purché sia smontata e contenuta in una sacca o si tratti di una bicicletta pieghevole opportunamente chiusa. In entrambi i casi le dimensioni non devono essere superiori a cm. 80x110x45 e non devono arrecare pericolo o disagio agli altri passeggeri. Su alcuni treni Intercity, identificabili in fase di acquisto, il passeggero può portare con sé una sola bicicletta montata, da riporre nell’apposita carrozza attrezzata e limitatamente ai posti disponibili, acquistando il relativo biglietto per il trasporto della bicicletta, al prezzo riportato alla lettera h) del Punto 1 del Capitolo 4 - Listino dei prezzi. Il biglietto per la bicicletta può essere acquistato in appoggio ad un biglietto per il passeggero emesso in base a tutte le offerte e promozioni, presso le biglietterie, le Self-service, le Agenzie di viaggio abilitate, sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, sull’App Trenitalia o chiamando il Call Center. Il biglietto è valido solo se utilizzato per la relazione, il treno ed il giorno prenotato, congiuntamente a quello emesso per il passeggero. Il cambio della prenotazione e del biglietto per la bicicletta sono ammessi solo se: - previsti dal biglietto di riferimento del passeggero e richiesti entro i limiti temporali dello stesso; - richiesti congiuntamente al biglietto del passeggero; - riferiti a treni che ammettano il trasporto della bicicletta montata. Il rimborso del biglietto per la bicicletta è ammesso solo se: - previsto dal biglietto di riferimento del passeggero e nei limiti temporali dello stesso; - richiesto congiuntamente al biglietto del passeggero. Il minimo non rimborsabile è calcolato sull’importo complessivo dei biglietti. Non è consentito l’accesso della bicicletta al treno senza la relativa prenotazione. Nel caso in cui il passeggero sia sprovvisto del supplemento per la bicicletta o acceda ad un treno non attrezzato, è consentita la prosecuzione del viaggio purché la bicicletta sia smontata e contenuta in una sacca o si tratti di una bicicletta pieghevole opportunamente chiusa; se il trasporto della bicicletta non rispetta le condizioni previste, si applica la penalità prevista alla lettera b1) del punto 2, Capitolo 4 - Listino dei prezzi e il passeggero dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricare la bicicletta alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. In tutti gli altri casi in cui non è previsto apposito vano attrezzato, il trasporto delle biciclette montate non è consentito. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla Parte I, Punto 11 delle presenti CGT. È ammesso il trasporto gratuito delle sedie a rotelle, sia di proprietà del passeggero, sia messe a disposizione da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Il trasporto delle sedie a rotelle (pieghevoli o rigide) è consentito sui treni aventi in composizione una carrozza specializzata o vano adeguato riconoscibili all'esterno da apposito simbolo internazionale. È necessaria una preventiva richiesta da parte del passeggero - secondo le modalità ed i termini previsti da RFI.1 Per l’obbligo di custodia e furto del bagaglio si rimanda a quanto previsto nella Parte I, Punto 8 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. I bagagli e le altre cose trasportate con sé restano sempre ed esclusivamente sotto la custodia del passeggero. I passeggeri che rinvengano oggetti smarriti sono tenuti ad informare il personale ferroviario. Trenitalia può controllare il bagaglio a mano incustodito, incluso il suo contenuto e distruggerlo se necessario alla sicurezza dell’esercizio ferroviario e dei passeggeri. Trenitalia può inoltre controllare che il bagaglio ed il suo contenuto corrispondano alle prescrizioni contenute nelle presenti CGT nel caso di grave presunzione d’inosservanza alle condizioni di trasporto stesse. La verifica viene effettuata in presenza del passeggero o, in mancanza, in presenza di due testimoni. Le eventuali spese per la verifica sono a carico del passeggero quando sia stata accertata la non conformità alle condizioni di trasporto. Per quanto non espressamente previsto, in tema di responsabilità si richiamano le norme contenute nella Parte I, Punto 10.5 delle presenti CGT.

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