Common use of Governo del mercato del lavoro Clause in Contracts

Governo del mercato del lavoro. Le Associazioni Artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i dati in loro possesso anche sulla base dell'attività conoscitiva di cui alle leggi regionali per l'artigianato, relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi all'entità e alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio. Le Associazioni Artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli Enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne. Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro. Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee. Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore si definiranno, a livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive e occupazionali presenti sul territorio; ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità.

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Samples: Costituzione Delle Parti

Governo del mercato del lavoro. Le Associazioni Artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i dati in loro possesso anche sulla base dell'attività conoscitiva di cui alle leggi regionali per l'artigianato, relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi all'entità e alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio. Le Associazioni Artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli Enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne. Ciò al Al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro, le parti si incontreranno a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati. Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee. Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore metalmeccanico artigiano regionale, si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive e ed occupazionali presenti sul territorio; : ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità. Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni. Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni. Le parti convengono di attivare a livello nazionale 2 sessioni annuali di confronto preventivo relativamente alle strategie e agli indirizzi sulla formazione che interessano la categoria e/o i settori. Inoltre le parti convengono di procedere nel corso delle sessioni sopra richiamate alla verifica dell'attuazione dei percorsi di formazione concretamente attivate. L'obiettivo delle parti è quello di produrre un fattivo e propositivo contributo alla Consulta delle categorie prevista a livello nazionale dall'accordo interconfederale dell'aprile 2007. Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda. Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle imprese. Le parti individuano, quindi, Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari a 25 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese. Resta inteso che in caso di attività formativa con finanziamento pubblico la totalità delle ore di formazione sarà retribuita dall'impresa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Governo del mercato del lavoro. Le Associazioni Artigiane artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i dati in loro possesso anche sulla base dell'attività della attività conoscitiva di cui alle leggi regionali per l'artigianato, relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi all'entità e ed alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio. Le Associazioni Artigiane artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli Enti enti pubblici previsti per legge - contratti le forme di formazione inserimento al lavoro indicate nel presente c.c.n.l. e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne. Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro. Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee. Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore si definiranno, a livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive e ed occupazionali presenti sul territorio; ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Governo del mercato del lavoro. Le Associazioni Artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i dati in loro possesso anche sulla base dell'attività conoscitiva di cui alle leggi regionali per l'artigianato, relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi all'entità e alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio. Le Associazioni Artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli Enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne. Ciò al Al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro, le parti si incontreranno a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati. Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee. Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore metalmeccanico artigiano regionale, si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive e ed occupazionali presenti sul territorio; : ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità. Nel caso in cui ­ a livello regionale o territoriale ­ venga approntata una lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni. Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni. Le parti convengono di attivare a livello nazionale 2 sessioni annuali di confronto preventivo relativamente alle strategie e agli indirizzi sulla formazione che interessano la categoria e/o i settori. Inoltre le parti convengono di procedere nel corso delle sessioni sopra richiamate alla verifica dell'attuazione dei percorsi di formazione concretamente attivate. L'obiettivo delle parti è quello di produrre un fattivo e propositivo contributo alla Consulta delle categorie prevista a livello nazionale dall'accordo interconfederale dell'aprile 2007. Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda. Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle imprese. Le parti individuano, quindi, Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari a 25 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese. Resta inteso che in caso di attività formativa con finanziamento pubblico la totalità delle ore di formazione sarà retribuita dall'impresa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro