PASSAGGI DI QUALIFICA Clausole campione

PASSAGGI DI QUALIFICA. (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
PASSAGGI DI QUALIFICA. Art. 101
PASSAGGI DI QUALIFICA. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazio- ne a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta; l’as- segnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
PASSAGGI DI QUALIFICA. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (lV livello punto 7), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che sia abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l'inquadramento al livello superiore. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
PASSAGGI DI QUALIFICA. Articolo 128
PASSAGGI DI QUALIFICA. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
PASSAGGI DI QUALIFICA. (ART. 7, COMMA 7 CCNL 31.3.1999) 5.140,21 INDENNITA' AGGIUNTIVA INSEGNANTI / EDUCATORI – QUOTA A CARICO DEL FONDO (ART. 6 CCNL 5.10.2001) 59.955,44 INDENNITA' ANNO SCOLASTICO EDUCATORI (ART. 31, COMMA 7 CCNL 14.9.2000) 65.741,53 QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92, COMMA 5 D.LGS. 163/2006) ,00 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113, COMMA 2 D. LGS. 50/2016) LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14.9.2000) LIQUIDAZIONE PROCURATORIE DA SENTENZE “CAUSE VINTE” (ART. 27 CCNL 14.9.2000) (1) Ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL sottoscritto il 21.5.2018, l'unico importo consolidato è costituito al netto delle risorse che gli Enti hanno destinato, nel 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative; di conseguenza, nelle destinazioni del Fondo non ci sono più la retribuzione di posizione e il risultato delle Posizioni Organizzative (vedi nota 1 del Modulo I Sezione I). RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (1) ,00 INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO CATEGORIE A, B e C 137.854,02 INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - COVID 34.000,00 INCREMENTO INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO- COVID PERS. SCOLASTICO- IPOTESI DA ANNO 2019 69.000,00 SPECIFICHE RESPONSABILITA' CATEGORIE B, C e D ,00 INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO OPERATORI POLIZIA LOCALE 195.373,74 INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO OPERATORI POLIZIA LOCALE- COVID 53.000,00 PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 37 CCNL 22.1.2004) ,00 INDENNITA' DI FUNZIONE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ,00 RECUPERO EVASIONE ICI (ART. 59, C. 1 D.LGS. 446/1997) PROGETTO DI ENTE POLIZIA LOCALE ,00 INCENTIVI ART. 43 L. 449/1997- SERVIZI RESI A TERZI A TITOLO ONEROSO ,00 TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO 489.227,76 (1) Vedi nota n. 1 del Modulo II Sezione I RISORSE DA DESTINARE ,00 DESCRIZIONE IMPORTI - TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 3.744.377,98 - TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO 489.227,76 - TOTALE DELLE EVENTUALI DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE ,00 NON PRESENTE DESCRIZIONE IMPORTI UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (ART.67, C. 1 CCNL 21.5.2018) 6.046.582,00 INCREMENTO RISORSE STABILI (ART. 67, C. 2 CCNL 21.5.2018): - LETT. A) - EURO 83,20 PER LE UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 139.276,80 - LETT. B) - IMPORTO PARI ALLE DIFFERENZE TRA GLI INCREMENTI A REGIME DI CUI ...
PASSAGGI DI QUALIFICA. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente dopo un periodo massimo di tre mesi.
PASSAGGI DI QUALIFICA. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.
PASSAGGI DI QUALIFICA. ART. 52 (Mansioni promiscue)