Common use of Guasti Macchine Clause in Contracts

Guasti Macchine. A deroga di quanto previsto al punto 2.4. dell’art. 2.2 - Esclusioni della presente Sezione, la Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati da guasti meccanici e da fenomeni elettrici. Quanto previsto al punto 7 dell’art. 2.4 – Delimitazioni si intende abrogato e sostituito da quanto riportato nel presente articolo. La presente estensione opera alle condizioni tutte di polizza, integrate da quanto segue, per le cose che rientrano nella definizione di Macchinario, con esclusione delle Apparecchiature elettroniche. - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio; - dovuti ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; - verificatisi in occasione di trasporti, traslazioni, spostamenti e trasferimenti; Sono altresì esclusi i danni: - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori); - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; - i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice. Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 15 di

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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione

Guasti Macchine. A parziale deroga del disposto del punto 2) dell’Art.3 Sez.3 La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali sia diretti che consequenziali causati alle cose assicurate, anche se di quanto previsto al punto 2.4. dell’art. 2.2 - Esclusioni della presente Sezioneproprietà di terzi, la Società rispondecollaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati da guasti meccanici e da fenomeni elettrici. Quanto previsto al punto 7 dell’art. 2.4 – Delimitazioni si intende abrogato e sostituito da quanto riportato nel presente articologuasto accidentale alle macchine ivi comprese le macchine elettroniche. La presente estensione opera alle condizioni tutte di polizza, integrate da quanto segue, per le cose che rientrano nella definizione di Macchinario, con esclusione delle Apparecchiature elettroniche. - Società non è obbligata ad indennizzare i danni: a) dovuti all'inosservanza all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio; - dovuti ad uso l’esercizio, l’uso e la manutenzione; b) a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamentocondizionamento; c) di deperimento o logoramento che siano conseguenza dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; - di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasportitrasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse. Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, traslazioni, spostamenti e trasferimenti; Sono altresì esclusi i danni: - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili che per una determinata lavorazione, loro destinazione sono posti all’aperto. La garanzia è prestata a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori); - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; - i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i sistemi limiti di protezione indicati dalla casa costruttrice. Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione Incendio - Pagina 15 di6 sotto la voce “Guasti Macchine”.

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Guasti Macchine. A parziale deroga del disposto del punto 2) dell’Art.3 Sez.3 La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di quanto previsto al punto 2.4. dell’art. 2.2 - Esclusioni della presente Sezioneproprietà di terzi, la Società rispondecollaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati da guasti meccanici e da fenomeni elettrici. Quanto previsto al punto 7 dell’art. 2.4 – Delimitazioni si intende abrogato e sostituito da quanto riportato nel presente articologuasto accidentale alle macchine ivi comprese le macchine elettroniche. La presente estensione opera alle condizioni tutte di polizza, integrate da quanto segue, per le cose che rientrano nella definizione di Macchinario, con esclusione delle Apparecchiature elettroniche. - Società non è obbligata ad indennizzare i danni: a) dovuti all'inosservanza all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio; - dovuti ad uso l’esercizio, l’uso e la manutenzione; b) a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamentocondizionamento; c) di deperimento o logoramento che siano conseguenza dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; - di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasportitrasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse. Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, traslazioni, spostamenti e trasferimenti; Sono altresì esclusi i danni: - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili che per una determinata lavorazione, loro destinazione sono posti all’aperto. La garanzia è prestata a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori); - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; - i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i sistemi limiti di protezione indicati dalla casa costruttrice. Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione Incendio - Pagina 15 di6 sotto la voce “Guasti Macchine”.

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