I compensi Clausole campione

I compensi. L’importo dell’indennità di carica del Presidente dell’Istituto, stabilito in euro 300.000 lordi annui dal d.p.c.m. 4 agosto 2009, è stato dapprima ridotto del 10 per cento, come previsto dall’art. 6, c. 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e poi rideterminato, a decorrere dal 1° maggio 2014 ed ai sensi dall’art. 13, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in euro 240.000 annui lordi. In quanto in quiescenza a decorrere dal 1° novembre 2019, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 al Presidente compete4 esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio, di alloggio (consistenti nelle spese connesse alla locazione di un appartamento in Roma) e di vitto, riconosciute dal Consiglio5. I compensi individuali annui lordi dei componenti degli organi come fissati con d.p.c.m. 27 gennaio 1992 e nel tempo decurtati in base alle specifiche norme di contenimento, per l’anno 2021 sono rimasti commisurati come segue: euro 10.039,80 a ciascuno dei quattro membri del Consiglio; euro 7.530 a ciascuno dei tre componenti il Collegio dei revisori dei conti; euro 5.019,96 a ciascuno dei quattordici membri del Comstat. 6 Anche il gettone di presenza è stato assoggettato alla riduzione prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ulteriormente ridotto del 10 per cento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010; è determinato nella misura di euro 83,66 lordi per la partecipazione a ciascuna seduta, fermo restando che, ai sensi del punto 12 dell’art. 11 dello statuto, la partecipazione alle sedute del Comitato scientifico non comporta la corresponsione di alcun compenso, indennità o gettone di presenza. La seguente tabella riporta le spese, relative all’esercizio 2021, per gli organi nonché per l’Oiv e gli altri organismi.
I compensi. 1. Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito secondo criteri di equità ed equilibrio rispetto alla quantità ed alla qualità della prestazione fornita, nonché di effettiva utilità per l’interesse pubblico sotteso all’azione della Provincia. 2. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico nei termini convenuti. Le modalità di corresponsione del compenso sono preventivamente definite in via negoziale.
I compensi. Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. Le modalità di corresponsione del compenso saranno definite in via negoziale e previa verifica delle condizioni previste dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze n°40/2008, attuative dell’art. 48-bis del DPR 602/73. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
I compensi. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, anche con riferimento ai valori di mercato, nonché dell'effettiva utilità che l'amministrazione consegue a seguito della costituzione di tali rapporti. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico da attestarsi preventivamente o nell'ambito dell'atto di liquidazione ad opera del Dirigente del Settore interessato. Le modalità di corresponsione del compenso sono definite in via negoziale.
I compensi. Il compenso deve essere preventivamente, formalmente definito, calcolato con riferimento alla tipologia, alla qualità e alla quantità dell’opera o della prestazione richiesta, tenuto conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, facendo anche riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico da attestarsi preventivamente ad opera del competente Dirigente del Settore interessato. Le modalità di corresponsione del compenso sono definite in via negoziale. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute dal collaboratore per l’espletamento dell’incarico secondo i criteri e con riferimento al tetto giornaliero fissato per i dipendenti dell’ente.

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  • Compensi Il compenso verrà corrisposto mensilmente e a seguito della presentazione da parte del collaboratore di un report nel quale sono riepilogate le attività svolte nel mese, le relative ore impiegate per la realizzazione delle stesse e gli eventuali rimborsi spese dovuti. Rimane salva la possibilità per le parti di definire tempi e modalità differenti di erogazione dei compensi purché risulti da atto scritto e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente CCNL. Le Parti concordano che il compenso orario minimo non può essere inferiore alla retribuzione oraria stabilita dal presente CCNL per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area professionale o livello. All'atto dell'erogazione del compenso, il committente opererà tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente e provvederà al relativo versamento. Al collaboratore non spetterà alcun compenso nell'ipotesi in cui è impossibilitato a fornire la prestazione a causa di malattia, infortunio, maternità, gravi e comprovati motivi familiari e congedo parentale.

  • Compenso La Fondazione corrisponderà le spese come per legge e le competenze di procuratore. L’Avvocato si impegna a contabilizzare l’attività espletata prendendo come riferimento il valore “minimo” indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014, e successive integrazioni. Detti valori “minimi” potranno essere derogati qualora il giudice liquidi con sentenza importi maggiori in favore della Fondazione ed a carico della controparte soccombente, e solo se l’Ente abbia effettivamente incassato l’intero credito comprensivo delle spese legali liquidate. Si precisa, inoltre, che per quanto attiene alla fase esecutiva verrà riconosciuta sia all’avvocato titolare che all’avvocato domiciliatario una percentuale complessivamente pari al 50% del valore minimo del parametro della causa; per tutta la restante attività sarà riconosciuta una percentuale del 20% del parametro minimo all’avvocato domiciliatario, nel caso in cui egli presti effettivamente la sua opera, e la restante parte, 80%, all’avvocato titolare. L’Avvocato, che per eseguire l’incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, richiederà il rimborso a piè lista della spesa di viaggio e soggiorno e l’indennità di trasferta nella misura minima prevista dalla tariffa stragiudiziale. La richiesta delle spettanze dovrà essere sempre inoltrata a mezzo di progetto di parcella alla Fondazione e sarà cura di questa, successivamente alla verifica del rispetto delle modalità sopra indicate, autorizzare l’emissione della relativa fattura elettronica. Le spese generali sono calcolate nella misura del 15%, salvo diversa statuizione giudiziale, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese. Le fatture per i compensi spettanti all’Avvocato sono trasmesse alla Fondazione secondo le modalità tecniche della fatturazione elettronica delle pubbliche amministrazioni. Il codice che contraddistingue le fatture è: URV99X . Le fatture sono liquidate dalla Fondazione entro 60 giorni dalla data dell’emissione.

  • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

  • Compensazione 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

  • Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.