I compensi Clausole campione

I compensi. Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito, secondo criteri di equità ed equilibrio rispetto alla quantità e alla qualità della prestazione fornita, nonché di effettiva utilità per l’interesse pubblico sotteso all’azione dell’ente. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico nei termini convenuti. Le modalità di corresponsione del compenso saranno definite in via negoziale.
I compensi. L’importo dell’indennità di carica del Presidente dell’Istituto, inizialmente stabilito in euro 300.000 lordi annui dal d.p.c.m. 4 agosto 2009, è stato dapprima ridotto del 10 per cento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi rideterminato, a decorrere dal 1° maggio 2014 ed ai sensi dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in euro 240.000 annui lordi. A decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto dall’art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il suddetto limite retributivo è rideterminato sulla base della percentuale stabilita in relazione agli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall’Istat ai sensi del comma 1 dell’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine, il d.p.c.m. 25 luglio 2022 ha previsto un primo adeguamento del limite retributivo in misura pari allo 0,45 per cento per l’anno 2022. Nell’esercizio 2022 il Presidente, in quanto in quiescenza a decorrere dal 1° novembre 2019, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 1353 non ha percepito l’indennità di carica, ma, come previsto dalla norma citata, unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio. I compensi individuali annui lordi dei componenti degli organi sono i seguenti: Il gettone di presenza, assoggettato alla riduzione del 10 per cento prevista dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ulteriormente ridotto del 10 per cento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, è determinato nella misura di 83,66 euro lordi per la partecipazione a ciascuna seduta, fermo restando che, ai sensi del d.p.c.m. 23 agosto 2022, n. 143, deve essere corrisposto non più di un gettone di presenza per componente per ogni singola giornata. Si precisa, inoltre, che ai sensi del punto 12 dell’art. 11 dello statuto, la partecipazione alle sedute del Comitato scientifico, organismo con funzioni consultive del Presidente e del Consiglio, non comporta la corresponsione di alcun compenso, indennità o gettone di presenza4. La seguente tabella riporta i costi sostenuti nell’esercizio 2022 per compensi ad organi di amministrazione e controllo.
I compensi. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, anche con riferimento ai valori di mercato, nonché dell'effettiva utilità che l'amministrazione consegue a seguito della costituzione di tali rapporti. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico da attestarsi preventivamente o nell'ambito dell'atto di liquidazione ad opera del Dirigente del Settore interessato. Le modalità di corresponsione del compenso sono definite in via negoziale.
I compensi. Il compenso deve essere preventivamente, formalmente definito, calcolato con riferimento alla tipologia, alla qualità e alla quantità dell’opera o della prestazione richiesta, tenuto conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, facendo anche riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico da attestarsi preventivamente ad opera del competente Dirigente del Settore interessato. Le modalità di corresponsione del compenso sono definite in via negoziale. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute dal collaboratore per l’espletamento dell’incarico secondo i criteri e con riferimento al tetto giornaliero fissato per i dipendenti dell’ente.
I compensi. Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. Le modalità di corresponsione del compenso saranno definite in via negoziale e previa verifica delle condizioni previste dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze n°40/2008, attuative dell’art. 48-bis del DPR 602/73. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Related to I compensi

  • Compensi Il compenso verrà corrisposto mensilmente e a seguito della presentazione da parte del collaboratore di un report nel quale sono riepilogate le attività svolte nel mese, le relative ore impiegate per la realizzazione delle stesse e gli eventuali rimborsi spese dovuti. Rimane salva la possibilità per le parti di definire tempi e modalità differenti di erogazione dei compensi purché risulti da atto scritto e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente CCNL. Le Parti concordano che il compenso orario minimo non può essere inferiore alla retribuzione oraria stabilita dal presente CCNL per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area professionale o livello. All'atto dell'erogazione del compenso, il committente opererà tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente e provvederà al relativo versamento. Al collaboratore non spetterà alcun compenso nell'ipotesi in cui è impossibilitato a fornire la prestazione a causa di malattia, infortunio, maternità, gravi e comprovati motivi familiari e congedo parentale.

  • Compenso La Fondazione corrisponderà le spese come per legge e le competenze di procuratore. L’Avvocato si impegna a contabilizzare l’attività espletata prendendo come riferimento il valore “minimo” indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014, e successive integrazioni. Detti valori “minimi” potranno essere derogati qualora il giudice liquidi con sentenza importi maggiori in favore della Fondazione ed a carico della controparte soccombente, e solo se l’Ente abbia effettivamente incassato l’intero credito comprensivo delle spese legali liquidate. Si precisa, inoltre, che per quanto attiene alla fase esecutiva verrà riconosciuta sia all’avvocato titolare che all’avvocato domiciliatario una percentuale complessivamente pari al 50% del valore minimo del parametro della causa; per tutta la restante attività sarà riconosciuta una percentuale del 20% del parametro minimo all’avvocato domiciliatario, nel caso in cui egli presti effettivamente la sua opera, e la restante parte, 80%, all’avvocato titolare. L’Avvocato, che per eseguire l’incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, richiederà il rimborso a piè lista della spesa di viaggio e soggiorno e l’indennità di trasferta nella misura minima prevista dalla tariffa stragiudiziale. La richiesta delle spettanze dovrà essere sempre inoltrata a mezzo di progetto di parcella alla Fondazione e sarà cura di questa, successivamente alla verifica del rispetto delle modalità sopra indicate, autorizzare l’emissione della relativa fattura elettronica. Le spese generali sono calcolate nella misura del 15%, salvo diversa statuizione giudiziale, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese. Le fatture per i compensi spettanti all’Avvocato sono trasmesse alla Fondazione secondo le modalità tecniche della fatturazione elettronica delle pubbliche amministrazioni. Il codice che contraddistingue le fatture è: URV99X . Le fatture sono liquidate dalla Fondazione entro 60 giorni dalla data dell’emissione.

  • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

  • Compensazione 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

  • Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento. 2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo. 3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave. 4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave; 5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale. 6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13. 7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine. 8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.