Compensazione Clausole campione

Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Compensazione. Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.
Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rap- porti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipen- denze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al ve- rificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 del cod. civ., o al prodursi di eventi che incidanonegativamen- te sulla situazione patrimoniale, finanziaria o econo- mica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ulti- ma ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo re- stando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risul- tante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei coin- testatari.
Compensazione. La Banca potrà compensare qualsiasi importo dovuto dal Cliente alla Banca con qualsiasi impor- to dovuto dalla Banca al Cliente e, viceversa, il Cliente potrà compensare qualsiasi importo do- vuto dalla Banca al Cliente con qualsiasi importo dovuto dal Cliente alla Banca quali che siano il luogo di pagamento, la filiale coinvolta o la valuta di tali importi, fermo restando che gli importi oggetto di compensazione dovranno essere liquidi ed esigibili. Se gli importi sono espressi in valute differenti, saranno convertirli al normale valore di mercato della valuta in questione al fine di poter effettuare la compensazione.
Compensazione. 16.1 Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 19. 16.2 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca, senza necessità di pronunzia giudiziale di insolvenza, ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà tempestiva comunicazione scritta al Cliente. 16.3 Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo creditore, la Banca può effettuare su tale conto la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche se il debito nei suoi confronti è di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari. 16.4 Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo debitore, la Banca può effettuare la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei cointestatari. 16.5 La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa se il Cliente è consumatore.
Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Compensazione. Tutti i pagamenti dovuti dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l’Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
Compensazione. L’assicuratore può compensare le prestazioni esigibili con pretese verso la persona assicurata o il contraente d’assicurazione. La persona assicurata oppure il contraente d’assicurazione non hanno nes- sun diritto di compensazione verso l’assicuratore.
Compensazione. Ove la società vantasse crediti a qualsiasi titolo nei confronti del mittente, essa avrà facoltà di estinguere il proprio credito mediante compen- sazione con le somme incassate a titolo di contrassegno.
Compensazione. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.