GLI ORGANI Clausole campione

GLI ORGANI. Con d.m. n. 144 del 7 marzo 2018, ad oltre due anni dal commissariamento, si è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Fondazione, in cui il commissario straordinario ha assunto il ruolo di Consigliere delegato6. Un’ennesima soluzione di continuità nella governance dell’Ente si è avuta con la sostituzione, nel gennaio 2019, del Consigliere delegato. Il Collegio dei revisori ha rilevato la corresponsione di rimborsi spese a favore del Consigliere delegato, pur in assenza dell’approvazione ministeriale della delibera del Consiglio di amministrazione che ha introdotto tale benefit7. Anche per la richiesta di rimborsi spese da parte di altri componenti del Consiglio di amministrazione ha ritenuto “indispensabile fissare, urgentemente, regole e criteri sulla base dei quali provvedere”, avanzando, in tal senso, “apposita richiesta al Consiglio di amministrazione”. Con il parere contrario dell’organo di controllo, è stato stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile a favore dei componenti del Consiglio di amministrazione. A tal proposito, secondo l’art. 3, comma 59, della l. n. 244/2007, è “nullo il contratto con l’assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”. Per la l. 28 febbraio 2008, n. 31, la norma viene applicata anche alle aziende di diritto privato, definite organismi di diritto pubblico, a partecipazione pubblica. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali8, esercita il riscontro contabile di cui all’art. 2409-ter del codice civile. Si è riunito, nell’anno, sei volte, provvedendo ai controlli amministrativi e contabili e
GLI ORGANI. Lo statuto del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito venne deliberato dal Consiglio nazionale in data 24 ottobre 2008 ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del successivo 27 novembre. A seguito della trasformazione del Comitato in ente pubblico, di cui si è detto, nella seduta straordinaria del medesimo organo del 27 ottobre 2011, lo statuto è stato adeguato, in conformità a quanto previsto dal d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalla l. n. 106 del 2011. Con delibera del Consiglio nazionale del 25 giugno 2015 è stata adottata la modifica dell’art. 8, al fine di conformare lo statuto alle disposizioni dell’art. 16, c. 1 della l. 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito del Collegio dei revisori. Con deliberazione del 25 ottobre 2018, sono state approvate ulteriori modifiche dello statuto, che, tra l’altro, hanno ridefinito gli obiettivi perseguiti dall’Ente, come previsti all’art. 1 dello statuto stesso; di tali modifiche si è dato conto nel precedente referto. Sono organi dell’Ente, ai sensi dell’art. 4 dello statuto: - il Presidente; - il Consiglio di amministrazione; - il Consiglio nazionale; - il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Le sue principali attribuzioni sono state descritte nelle precedenti relazioni, cui si rinvia. Il Presidente in carica nell’anno di riferimento, nominato l’8 luglio 2015, è stato confermato per il successivo quadriennio l’8 maggio 2019. Le più recenti modifiche dello statuto, intervenendo sull’art. 4, hanno previsto tra i poteri del Presidente la nomina di un Vicepresidente, al quale delegare specifiche funzioni; di tale facoltà, tuttavia, l’attuale Presidente non si è avvalso. Il Consiglio di amministrazione (art. 6 dello statuto) è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio nazionale, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L’organo nell’anno di riferimento era stato nominato il 25 giugno 2015; l’attuale è subentrato a partire dal 21 maggio 2019. In merito alle competenze attribuite al Cda si rinvia a quanto già descritto nelle precedenti relazioni. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni sei mesi. Nel corso del 2019 ha tenuto nove se...
GLI ORGANI. L’Assemblea degli azionisti rappresenta l’universalità dei soci ed in base alla legge ed allo statuto 7 si riunisce in forma ordinaria e in forma straordinaria. È presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società stessa, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nel 2021 l’Assemblea degli azionisti si è riunita in due occasioni: il 26 maggio, per deliberare, tra l’altro, in merito alla costituzione del c.d. “Patrimonio Rilancio”, ai sensi del d. l. n. 34 del 2020, e il 27 maggio, per deliberare, tra l’altro, in merito ad alcune modifiche statutarie, all’approvazione del bilancio di esercizio 2020, al rinnovo del Consiglio di amministrazione (Cda) 8, ai compensi spettanti ai nuovi membri di detto organo e all’adeguamento degli emolumenti per i componenti del Collegio sindacale. Il Consiglio di amministrazione viene nominato dall’Assemblea ed è l’organo responsabile della gestione della Società e della definizione delle strategie del Gruppo, col supporto dei Comitati consiliari e la supervisione degli organi di controllo. Gli amministratori durano in carica per il periodo indicato nell’atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. Il Cda è composto da nove membri, di cui almeno due quinti del totale appartenenti al genere meno rappresentato9. Nei casi in cui il Cda è chiamato a deliberare su operazioni che prevedono l’utilizzo di risorse provenienti dal risparmio postale (c.d. “gestione separata”), l’organo è integrato da 5 ulteriori amministratori: Direttore generale del tesoro (o un suo delegato), Ragioniere generale dello Stato (o un suo delegato), e 3 rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, nominati con decreto del Mef. Il Cda istituisce il Comitato rischi10 con responsabilità di controllo e formulazione di proposte di indirizzo in materia di gestione rischi e valutazione dell’adozione di nuovi prodotti.
GLI ORGANI. 1. Gli organi del Consorzio sono:
GLI ORGANI. 2.1 Gli Organi statutari
GLI ORGANI a) La Conferenza di Programmazione E’ lo strumento di partecipazione attiva di tutte le comunità locali nell’ambito del PLUS. E’ disciplinato dalla L. 23/12/2005 n.23 artt. 21 e 22 e dalle Linee Guida per l’avvio del PLUS approvate con la Delibera della Giunta Regionale n. 40/32 del 06/10/2011.
GLI ORGANI. 2.1 – Gli organi di indirizzo, gestione e controllo
GLI ORGANI. 2.1 L’Amministratore unico
GLI ORGANI. 9.1. Sono organi della Società l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, ove nominato.
GLI ORGANI. Il primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2015 prevede che l'ANPAL è composto da: - un presidente; - un consiglio di amministrazione; - un consiglio di vigilanza; - un collegio dei revisori.