Common use of Identificazione dell’OdV, requisiti di professionalità, cause di (in)eleggibilità, decadenza Clause in Contracts

Identificazione dell’OdV, requisiti di professionalità, cause di (in)eleggibilità, decadenza. In ottemperanza all’art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto, e sulla base delle sopraindicate indicazioni, l’Organismo di Vigilanza è composto da un membro esterno (soggetto non legato da rapporto di lavoro dipendente con la Società, ovvero con la società controllante), scelto tra esperti dotati di comprovate competenze ed esperienze idonee a garantire l’efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo demandati allo stesso organismo e, precisamente: • competenze tecniche specifiche di tipo giuridico (e, più in particolare, penalistico), e/o • competenze specifiche in attività ispettiva e consulenziale (quali, a mero titolo esemplificativo, in materia di campionamento statistico, tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, flow-charting di procedure e processi, elaborazione e valutazione dei questionari, metodologie per l’individuazione di frodi), e/o • competenze specifiche in materia societaria, ovvero di controllo interno, ovvero di valutazione dei rischi aziendali. L’OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione; il componente prescelto resta in carica per un periodo di 3 anni o fino alla revoca, in conformità a quanto previsto in questo paragrafo, e può essere rieletto al termine del mandato. In occasione della nomina, sono determinate le adeguate risorse finanziarie annue di cui l’OdV dispone, nonché il compenso annuo spettante al suo componente. Alla scadenza del mandato, l’Organismo di Xxxxxxxxx rimane in carica fino a quando intervenga una nuova nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Quando, nel corso del mandato, l’OdV cessi dal proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione. L’eventuale revoca dell’Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza, oltre che per le intervenute cause di ineleggibilità. Al fine di tutelare l’autonomia e, quindi, consentire un’azione concreta dell’Organismo di Vigilanza, la Società ha stabilito requisiti specifici di eleggibilità per quanti assumano tale incarico.

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Identificazione dell’OdV, requisiti di professionalità, cause di (in)eleggibilità, decadenza. In ottemperanza all’art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto, e sulla base delle sopraindicate indicazioni, l’Organismo di Vigilanza di ADR Mobility è composto da un membro esterno (soggetto non legato da rapporto di lavoro dipendente con la Società, ovvero con la società controllante), scelto tra esperti dotati di comprovate competenze ed esperienze idonee a garantire l’efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo demandati allo stesso organismo e, precisamente: • competenze tecniche specifiche di tipo giuridico (e, più in particolare, penalistico), e/o • competenze specifiche in attività ispettiva e consulenziale (quali, a mero titolo esemplificativo, in materia di campionamento statistico, tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, flow-flow- charting di procedure e processi, elaborazione e valutazione dei questionari, metodologie per l’individuazione di frodi), e/o • competenze specifiche in materia societaria, ovvero di controllo interno, ovvero di valutazione dei rischi aziendali. L’OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione; il componente prescelto resta in carica per un periodo di 3 anni o fino alla revoca, in conformità a quanto previsto in questo paragrafo, e può essere rieletto al termine del mandatomandato per una sola volta. In occasione della nomina, sono determinate le adeguate risorse finanziarie annue di cui l’OdV dispone, nonché il compenso annuo spettante al suo componente. Alla scadenza del mandato, l’Organismo di Xxxxxxxxx rimane in carica fino a quando intervenga una nuova nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Quando, nel corso del mandato, l’OdV cessi dal proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione. L’eventuale revoca dell’Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza, oltre che per le intervenute cause di ineleggibilità. Al fine di tutelare l’autonomia e, quindi, consentire un’azione concreta dell’Organismo di Vigilanza, la Società ha stabilito requisiti specifici di eleggibilità per quanti assumano tale incarico.

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Identificazione dell’OdV, requisiti di professionalità, cause di (in)eleggibilità, decadenza. In ottemperanza all’art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto, e sulla base delle sopraindicate indicazioni, l’Organismo di Vigilanza di ADR Assistance è composto da un membro esterno (soggetto non legato da rapporto di lavoro dipendente con la Società, ovvero con la società controllante), scelto tra esperti dotati di comprovate competenze ed esperienze idonee a garantire l’efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo demandati allo stesso organismo e, precisamente: competenze tecniche specifiche di tipo giuridico (e, più in particolare, penalistico), e/o competenze specifiche in attività ispettiva e consulenziale (quali, a mero titolo esemplificativo, in materia di campionamento statistico, tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, flow-flow- charting di procedure e processi, elaborazione e valutazione dei questionari, metodologie per l’individuazione di frodi), e/o competenze specifiche in materia societaria, ovvero di controllo interno, ovvero di valutazione dei rischi aziendali. L’OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione; il componente prescelto resta in carica per un periodo di 3 anni o fino alla revoca, in conformità a quanto previsto in questo paragrafo, e può essere rieletto al termine del mandatomandato per una sola volta. In occasione della nomina, sono determinate le adeguate risorse finanziarie annue di cui l’OdV dispone, nonché il compenso annuo spettante al suo componente. Alla scadenza del mandato, l’Organismo di Xxxxxxxxx rimane in carica fino a quando intervenga una nuova nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Quando, nel corso del mandato, l’OdV cessi dal proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione. L’eventuale revoca dell’Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza, oltre che per le intervenute cause di ineleggibilità. Al fine di tutelare l’autonomia e, quindi, consentire un’azione concreta dell’Organismo di Vigilanza, la Società ha stabilito requisiti specifici di eleggibilità per quanti assumano tale incarico.

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Identificazione dell’OdV, requisiti di professionalità, cause di (in)eleggibilità, decadenza. In ottemperanza all’art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto, e sulla base delle sopraindicate indicazioni, l’Organismo di Vigilanza è composto da un membro esterno uno o più membri esterni (soggetto soggetti non legato da rapporto di lavoro dipendente con la Società, ovvero con la società controllante), scelto tra esperti dotati di comprovate competenze ed esperienze idonee a garantire l’efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo demandati allo stesso organismo e, precisamente: • competenze tecniche specifiche di tipo giuridico (e, più in particolare, penalistico), e/o • competenze specifiche in attività ispettiva e consulenziale (quali, a mero titolo esemplificativo, in materia di campionamento statistico, tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, flow-charting di procedure e processi, elaborazione e valutazione dei questionari, metodologie per l’individuazione di frodi), e/o • competenze specifiche in materia societaria, ovvero di controllo interno, ovvero di valutazione dei rischi aziendali. L’OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione; il componente prescelto la delibera stabilisce la composizione dell’organo (monocratico o collegiale) che resta in carica per un periodo di 3 anni o fino alla revoca, in conformità a quanto previsto in questo paragrafo, e può essere rieletto al termine del mandato. In occasione della nomina, sono determinate le adeguate risorse finanziarie annue di cui l’OdV dispone, nonché il compenso annuo spettante al suo componente. Alla scadenza del mandato, l’Organismo di Xxxxxxxxx rimane in carica fino a quando intervenga una nuova nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Quando, nel corso del mandato, l’OdV cessi dal proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione. L’eventuale revoca dell’Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza, oltre che per le intervenute cause di ineleggibilità. Al fine di tutelare l’autonomia e, quindi, consentire un’azione concreta dell’Organismo di Vigilanza, la Società ha stabilito requisiti specifici di eleggibilità per quanti assumano tale incarico.

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