Common use of Il caso Clause in Contracts

Il caso. La sentenza in commento interviene su un caso che coinvolge un macchinista, dipendente di Trenitalia S.p.a., licenziato per aver svolto – nella sua qualità di praticante avvocato – attività di udienza durante alcune giornate in cui risultava regolarmente presente in servizio oppure assente per malattia. La sentenza di primo grado del Tribunale di Sulmona, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila, pronunciava l’illegittimità del licenziamento disciplinare, ritenuto viziato per violazione del procedimento ex art. 7 st. lav., dal momento che non era stata fornita al dipendente – che ne aveva fatto richiesta – la documentazione sulla cui base il datore di lavoro si era determinato a contestare l’addebito e irrogare la sanzione espulsiva. La Corte aveva ritenuto, infatti, che “Nella fattispecie di causa la messa a disposizione dei documenti era necessaria all'esercizio del diritto di difesa: i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche sicchè era verosimile che il lavoratore non ricordasse i singoli fatti (orari di lavoro e giornate di assenza) e fosse per lui necessario visionare quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione delle presenze”. Il datore di lavoro ricorreva per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 st. lav. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Questi sosteneva che le richieste del lavoratore di prendere visione dei documenti a sostegno della contestazione sarebbero state affette da genericità e, comunque, riferite agli accertamenti ed alle indagini svolte sulla presenza in udienza del dipendente per lo svolgimento della pratica forense in giorni ed orari destinati al servizio, piuttosto che ai dati relativi alla presenza sul lavoro. Aggiungeva che, in applicazione dei canoni di correttezza e buona fede, vi fosse comunque l'onere del lavoratore di specificare i documenti di cui richiedeva l'esame e che la documentazione rilevante fosse sicuramente in possesso del lavoratore (verbali di udienza, libretto di partica forense) o a lui accessibile (dati del sistema informatico delle presenze). Lamentava, inoltre, l’illogicità della motivazione, per avere considerato come necessari ad assicurare al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa documenti rilevanti unicamente sotto il profilo probatorio.

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Sources: Licensing Agreements

Il caso. La sentenza Nel 1990 il Signor ▇▇▇▇▇▇▇▇ D'▇▇▇▇▇▇ vendeva alla Società Finanziaria ICCRI – Bruxelles ▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A. in commento interviene su liquidazione (di seguito "ICCRI"), i diritti per la sottoscrizione di azioni, impegnandosi nel contempo a riacquistare queste ultime dopo 12 mesi. Dal momento che l'obbligazione di riacquisto non veniva adempiuta, nel luglio 1992 la Società Compagnie de Partecipations Chimiques (di seguito "CPC"), controllata dal Signor ▇▇▇▇▇▇▇▇ D'▇▇▇▇▇▇ qui ricorrente, si accordava con ICCRI per accollarsi, con effetto liberatorio verso il ricorrente, ogni obbligazione di quest'ultimo, subentrando così nell'obbligo di riacquisto delle azioni. L'accollo liberatorio prevedeva una clausola risolutiva espressa in difetto di un caso puntuale adempimento dell'obbligazione appena citata da parte dell'accollante CPC, che coinvolge un macchinistanon adempiva correttamente. ICCRI pertanto risolveva l'accollo stipulato nel 1993 e azionava i diritti di cui all'originario contratto concluso con il ricorrente, dipendente nei confronti di Trenitalia S.p.a., licenziato per aver svolto – nella sua qualità di praticante avvocato – attività di udienza durante alcune giornate in cui risultava regolarmente presente in servizio oppure assente per malattiaquesto. La sentenza di primo grado ICCRI otteneva dal Presidente del Tribunale di SulmonaMilano l'emissione di un decreto ingiuntivo, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquilain data 5 aprile 1993, pronunciava l’illegittimità dell'importo di lire 1.100.000.000 nei confronti del licenziamento disciplinarericorrente. Questo si opponeva con atto di citazione, ritenuto viziato per violazione del procedimento ex art. 7 st. lav.proponendo eccezione di carenza di potere giurisdizionale, dal momento che era residente nel Principato di Monaco. Inoltre, e di interesse nella sentenza in epigrafe, il ricorrente eccepiva che gli effetti della risoluzione dell'accollo liberatorio non avrebbero comportato la riviviscenza del rapporto esistente tra debitore e creditore originari, come invece sostenuto dalla sentenza di primo grado, in quanto l'accollo era stata fornita al dipendente – che ne aveva fatto richiesta – la documentazione sulla cui base il datore di lavoro si era determinato a contestare l’addebito e irrogare la sanzione espulsivastato "liberatorio". L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale nel 1995. La Corte aveva ritenuto, infatti, di Appello di Milano nel settembre del 1998 confermava la decisione del giudice di primo grado. Anche la sentenza della Corte di Cassazione che “Nella fattispecie di causa qui si commenta conferma la messa a disposizione dei documenti era necessaria all'esercizio del diritto di difesa: i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche sicchè era verosimile che il lavoratore non ricordasse i singoli fatti (orari di lavoro e giornate di assenza) e fosse per lui necessario visionare quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione delle presenze”. Il datore di lavoro ricorreva per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 st. lav. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Questi sosteneva che le richieste del lavoratore di prendere visione dei documenti a sostegno decisione della contestazione sarebbero state affette da genericità e, comunque, riferite agli accertamenti ed alle indagini svolte sulla presenza in udienza del dipendente per lo svolgimento della pratica forense in giorni ed orari destinati al servizio, piuttosto che ai dati relativi alla presenza sul lavoro. Aggiungeva che, in applicazione dei canoni di correttezza e buona fede, vi fosse comunque l'onere del lavoratore di specificare i documenti di cui richiedeva l'esame e che la documentazione rilevante fosse sicuramente in possesso del lavoratore (verbali di udienza, libretto di partica forense) o a lui accessibile (dati del sistema informatico delle presenze). Lamentava, inoltre, l’illogicità della motivazione, per avere considerato come necessari ad assicurare al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa documenti rilevanti unicamente sotto il profilo probatorioCorte d'▇▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Accollo Liberatorio

Il caso. La vicenda processuale culminata, in primo grado, con la sentenza in commento interviene su un caso che coinvolge un macchinista, dipendente di Trenitalia S.p.a., licenziato per aver svolto – nella sua qualità di praticante avvocato – attività di udienza durante alcune giornate in cui risultava regolarmente presente in servizio oppure assente per malattia. La sentenza di primo grado del Tribunale di Sulmona, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila, pronunciava l’illegittimità del licenziamento disciplinare, ritenuto viziato per violazione del procedimento epigrafe scaturisce dal ricorso ex art. 7 st447-bis c.p.c. lavpromosso da una moglie avverso il marito e la società di cui quest’ultimo ed il figlio risultano soci amministratori. In breve, i due sposi, coniugati in regime di comunione legale dei beni, sono comproprietari di alcuni immobili, tra i quali un negozio, un laboratorio, un appartamento ed un’autorimessa. Nel negozio e nel laboratorio si è svolta, sin dal 1972, un’attività di pasticceria, che, dopo essere stata esercitata per svariati anni da un’impresa familiare riconducibile al marito ed alla quale collaborava anche la moglie, è stata proseguita, in concomitanza con il ricorso per separazione proposto dalla donna, da una nuova società di cui sono soci amministratori il marito ed il figlio. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e questo è l’aspetto che qui rileva, il marito concludeva, all’insaputa della moglie, un contratto di locazione commerciale infranovennale con la società di nuova costituzione, concedendo alla stessa in godimento il negozio ed il laboratorio, beni entrambi in comunione legale. Venuta a conoscenza della stipulazione, la donna aveva manifestato il proprio dissenso alla locazione, sia perché reputava il canone pattuito troppo esiguo, sia perché tale vincolo negoziale le precludeva la possibilità di una giusta divisione immobiliare conseguente alla separazione; la donna provvedeva peraltro a trattenere, a titolo di acconto dell’indennità da occupazione sine titulo, le somme di denaro nel frattempo pervenutele quale canone locatizio. Nell’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente lamentava la violazione del precetto di cui all’art. 180, cpv, c.c., per l’effetto domandando l’annullamento del contratto di locazione ai sensi dell’art. 184 c.c. nonché la condanna all’immediato rilascio dell’immobile illegittimamente occupato. Si noti che, pur rigettando le richieste avanzate dalla moglie, il giudice di prime cure ha preso atto dell’esistenza di un contrasto interpretativo in dottrina, tale da giustificare la decisione di compensazione delle spese. E da questa divergenza di opinioni il Tribunale ha infatti preso le mosse per risolvere il quesito sottoposto alla sua attenzione, concludendo nel senso della piena efficacia e validità del contratto contestato e rinvenendo sul terreno meramente risarcitorio l’unica forma di tutela della moglie estromessa dalla stipulazione. Peraltro, stante il difetto di una espressa domanda di risarcimento dei danni da parte della ricorrente, il Tribunale non ha potuto, nella specie, accordare neppure questo residuale strumento di protezione. Il percorso motivazionale della sentenza è scandito da un pluralità di argomenti giuridici, i quali, se da un lato evidenziano il tentativo di risolvere il caso concreto in modo quanto più conforme alle prescrizioni normative ed alla più recente evoluzione giurisprudenziale, dall’altro prestano il fianco a taluni rilievi critici, che rendono la conclusione a cui è approdato il giudice di merito non del tutto condivisibile. Nell’ordine seguito in sentenza, le argomentazioni sviluppate sono le seguenti. In primis, si è ritenuto che la sanzione dell’annullamento contemplata dall’art. 184 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro “si applica solo agli atti di disposizione, ossia agli atti che comportano la fuoriuscita di un bene dal momento che patrimonio familiare, non era stata fornita al dipendente – invece ai contratti che ne aveva fatto richiesta – costituiscano modalità di gestione”. Si è all’uopo valorizzato il comma 3 della medesima disposizione, il quale, nell’ipotesi di atti relativi ai beni mobili non registrati, impone al coniuge che abbia posto in essere l’atto abusivo l’obbligo di ricostituire la documentazione sulla cui base comunione o di pagare l’equivalente del bene, “forme di reintegrazione del patrimonio familiare che sembrano presupporre che il datore bene non ne faccia più parte”. In secondo luogo, come desumibile dalla citata sentenza n. 25984 del 2008 della Corte di lavoro si era determinato Cassazione, secondo il Tribunale sarebbe persino dubitabile che, a contestare l’addebito e irrogare monte, la stipulazione di un contratto di locazione infranovennale di un immobile parte della comunione legale rientri effettivamente nel novero degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, per i quali è prescritto il consenso congiunto di ambedue i coniugi ai sensi dell’art. 180, comma 2, c.c. Da ultimo, il giudice ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ha altresì escluso che la sanzione espulsivaapplicabile potesse essere l’inefficacia del contratto per difetto di legittimazione a disporre, a ciò ostando la recente sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. La Corte aveva ritenuton. 11135/2012, infatti, che “Nella fattispecie di causa con la messa a disposizione dei documenti era necessaria all'esercizio del diritto di difesa: i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche sicchè era verosimile che quale il lavoratore non ricordasse i singoli fatti (orari di lavoro e giornate di assenza) e fosse per lui necessario visionare quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione delle presenze”. Il datore di lavoro ricorreva per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 st. lav. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Questi sosteneva che le richieste del lavoratore di prendere visione dei documenti a sostegno della contestazione sarebbero state affette da genericità e, comunque, riferite agli accertamenti ed alle indagini svolte sulla presenza in udienza del dipendente per lo svolgimento della pratica forense in giorni ed orari destinati al servizio, piuttosto che ai dati relativi alla presenza sul lavoro. Aggiungeva collegio allargato ha statuito che, in applicazione dei canoni caso di correttezza comunione ordinaria, la concessione in locazione di un immobile da parte di un comproprietario in assenza del consenso dell’altro, e buona fedesenza il preventivo dissenso dello stesso, vi fosse comunque l'onere del lavoratore costituisce gestione di specificare i documenti di cui richiedeva l'esame e che la documentazione rilevante fosse sicuramente in possesso del lavoratore (verbali di udienza, libretto di partica forense) o a lui accessibile (dati del sistema informatico delle presenze). Lamentava, inoltre, l’illogicità della motivazione, per avere considerato come necessari ad assicurare al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa documenti rilevanti unicamente sotto il profilo probatorioaffari altrui.

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Sources: Contratti Di Locazione

Il caso. Il giudice unico ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ * * * Nel quadro di un contratto di factoring di durata pluriennale, dopo alcuni anni di durata del rapporto il Factor La sentenza in commento interviene su Cedente (una Casa di Cura), unitamente alle altre società del suo Gruppo (costituito da vari istituti di cura e cliniche), decide di promuovere un’azione nei confronti della società di factoring, lamentando l’arbitrarietà dell’esercizio di recesso, che sarebbe stato un caso che coinvolge un macchinista, dipendente di Trenitalia S.p.a., licenziato espediente utilizzato dal Factor per aver svolto – nella sua qualità di praticante avvocato – attività di udienza durante alcune giornate in cui risultava regolarmente presente in servizio oppure assente per malattiasottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali. La sentenza chiusura delle linee di primo grado credito, secondo la Cedente, avrebbe altresì comportato l’impossibilità di procedere con l’acquisizione di un’altra casa di cura, con conseguenti danni costituiti da mancati ricavi e mancato accrescimento di valore del Gruppo, anche in termini di immagine. Il Tribunale di SulmonaMilano, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquilacon una pronuncia estremamente netta, pronunciava l’illegittimità respinge le domande delle attrici, muovendo dall’assunto secondo cui il contratto di factoring in disamina, di durata indeterminata, prevedeva per ciascuna delle parti la facoltà di recesso, senza obbligo di motivazione o preavviso. Tale clausola, presente nella generalità dei contratti di factoring, è già di per sé tale da rendere del licenziamento disciplinaretutto legittimo il recesso. Nel caso di specie, ritenuto viziato per violazione peraltro, il comportamento del procedimento ex art. 7 st. lav., dal momento che non Factor era stata fornita al dipendente – che ne aveva fatto richiesta – la documentazione sulla cui base il datore di lavoro si era determinato stato improntato a contestare l’addebito e irrogare la sanzione espulsiva. La Corte aveva ritenuto, infatti, che “Nella fattispecie di causa la messa a disposizione dei documenti era necessaria all'esercizio del diritto di difesa: i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche sicchè era verosimile che il lavoratore non ricordasse i singoli fatti (orari di lavoro e giornate di assenza) e fosse per lui necessario visionare quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione delle presenze”. Il datore di lavoro ricorreva per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 st. lav. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Questi sosteneva che le richieste del lavoratore di prendere visione dei documenti a sostegno della contestazione sarebbero state affette da genericità e, comunque, riferite agli accertamenti ed alle indagini svolte sulla presenza in udienza del dipendente per lo svolgimento della pratica forense in giorni ed orari destinati al servizio, piuttosto che ai dati relativi alla presenza sul lavoro. Aggiungeva che, in applicazione dei canoni di massima correttezza e buona fede: il Factor non solo aveva motivato in maniera adeguata l’esercizio del recesso (gravi fatti di natura penale avevano indotto la società di factoring a effettuare una nuova valutazione del merito creditorio della Cedente e a effettuare una valutazione del rischio reputazionale), vi fosse comunque l'onere ma addirittura non aveva neppure richiesto il rientro immediato delle anticipazioni erogate, attendendo invero il rientro dall’esposizione da parte del lavoratore Debitore ceduto. Quanto all’ulteriore richiesta di specificare risarcimento dei danni pari ai mancati ricavi e mancato accrescimento di valore del Gruppo, il Tribunale ritiene che difetti un nesso di causalità tra la condotta (infondatamente) addebitata al Factor e i documenti danni genericamente lamentati dalla Cedente: proprio quest’ultima aveva riconosciuto nel giudizio di cui richiedeva l'esame e che la documentazione rilevante fosse sicuramente in possesso del lavoratore (verbali avere ulteriori linee di udienza, libretto credito da parte di partica forense) o a lui accessibile (dati del sistema informatico delle presenze). Lamentava, inoltre, l’illogicità della motivazione, per avere considerato come necessari ad assicurare al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa documenti rilevanti unicamente sotto il profilo probatoriodiversi istituti bancari.

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Sources: Factoring Agreement

Il caso. Il Fornitore, una società di capitali, cede in favore del Factor i crediti pecuniari vantati nei confronti del Ministero della Difesa. Successivamente il Factor rimette le somme dovute al Fornitore in forza del rapporto di factoring – non è chiaro se sulla scorta di una pattuizione coeva al contratto di factoring o in seguito a successive indicazioni del Fornitore; né se i versamenti siano effettuati a titolo di saldo del corrispettivo della cessione o a titolo di anticipazione – su di un conto corrente intestato al Fornitore presso una Banca appartenente allo stesso Gruppo del Factor. A seguito del fallimento del Fornitore, il Curatore esercita azione revocatoria nei confronti del Factor e della Banca, chiedendo in via principale l’inefficacia delle cessioni di credito e, in subordine, la revoca delle rimesse effettuate dal Factor sul conto corrente. In primo grado, il Tribunale di Roma, con sentenza emessa nel 2002, ha respinto la domanda della Curatela, rilevando che le cessioni dei crediti e le rimesse sul conto corrente non avevano avuto funzione solutoria, diretta all’estinzione di un pregresso debito nei confronti del Factor, ma la funzione di garanzia tipica del contratto di factoring. Questa decisione è tuttavia ribaltata dalla Corte d’Appello capitolina che, con sentenza del 2011, ha accolto l’impugnazione del Curatore, dichiarando l’inefficacia nei confronti della massa delle rimesse effettuate dal Factor sul conto corrente del Fornitore presso la Banca, per un complessivo importo di Euro 862.119,69, condannando per l’effetto la Banca alla restituzione della predetta somma. La sentenza in commento interviene su un caso che coinvolge un macchinista, dipendente di Trenitalia S.p.a., licenziato per aver svolto Banca – nella sua qualità quale era stata incorporata anche la società Factor – ricorre in Cassazione fondando le proprie censure, a quanto è dato evincere dalla sintetica descrizione contenuta nella motivazione, sulla ritenuta indebita sovrapposizione del rapporto di praticante avvocato – attività factoring con quello tra il fornitore e la Banca, sovrapposizione che si sarebbe tradotta sia in profili di udienza durante alcune giornate insufficienza motivazionale sia in cui risultava regolarmente presente in servizio oppure assente per malattia. La sentenza una indebita sovrapposizione tra azione revocatoria fondata sulla anormalità del mezzo di primo grado del Tribunale di Sulmona, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila, pronunciava l’illegittimità del licenziamento disciplinare, ritenuto viziato per violazione del procedimento ex pagamento (art. 7 st67, comma 1, n. 2, L.F.) e azione revocatoria relativa a pagamenti non anomali (art. lav.67, dal momento che non era stata fornita al dipendente – che ne aveva fatto richiesta – la documentazione sulla cui base il datore di lavoro si era determinato a contestare l’addebito e irrogare la sanzione espulsiva. comma 2, L.F.) La Corte aveva ritenuto, infatti, che “Nella fattispecie di causa la messa a disposizione dei documenti era necessaria all'esercizio del diritto Cassazione ritiene di difesa: i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche sicchè era verosimile converso che il lavoratore non ricordasse i singoli fatti (orari Giudice di lavoro secondo grado abbia esattamente ricostruito la fattispecie proprio valorizzando l’unitarietà della fattispecie e giornate di assenza) la natura trilaterale del rapporto tra Banca, Factor e fosse per lui necessario visionare quanto meno Fornitore. Ne è conseguito il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione rigetto dell’impugnazione e la conferma dell’obbligo della Banca alla restituzione dell’importo delle presenze”. Il datore di lavoro ricorreva per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 st. lav. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Questi sosteneva che le richieste del lavoratore di prendere visione dei documenti a sostegno della contestazione sarebbero state affette da genericità e, comunque, riferite agli accertamenti ed alle indagini svolte sulla presenza in udienza del dipendente per lo svolgimento della pratica forense in giorni ed orari destinati al servizio, piuttosto che ai dati relativi alla presenza sul lavoro. Aggiungeva che, in applicazione dei canoni di correttezza e buona fede, vi fosse comunque l'onere del lavoratore di specificare i documenti di cui richiedeva l'esame e che la documentazione rilevante fosse sicuramente in possesso del lavoratore (verbali di udienza, libretto di partica forense) o a lui accessibile (dati del sistema informatico delle presenze). Lamentava, inoltre, l’illogicità della motivazione, per avere considerato come necessari ad assicurare al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa documenti rilevanti unicamente sotto il profilo probatoriorimesse ricevute.

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Sources: Observatory of Jurisprudence on Factoring

Il caso. La sentenza Con contratto d’appalto del 2012, il Comune di Lariano ha incaricato un’impresa edile di realizzare alcuni interventi migliorativi di risparmio energetico in commento interviene su una scuola elementare avente sede nel Comune stesso. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è stato modulato in ragione delle modalità di erogazione di un caso che coinvolge finanziamento pubblico disposto con legge della Regione Lazio e, successivamente, con Delibera della Giunta Regionale della Regione Lazio. L’impresa di costruzioni cede a una Banca il credito vantato nei confronti del Comune: in ragione di un macchinistarapporto di fido promiscuo dinamico, dipendente nella forma di Trenitalia S.p.a.anticipo di fatture, licenziato per aver svolto – nella sua qualità la Banca anticipa alla impresa parte dell’importo di praticante avvocato – attività una fattura del 2013 emessa nei confronti del Comune di udienza durante alcune giornate Lariano e rimasta in cui risultava regolarmente presente in servizio oppure assente per malattiaparte insoluta; detta anticipazione viene concessa previa la cessione del credito portato dalla predetta fattura con contratto del 29 marzo 2013 stipulato tra l’impresa e la Banca. La sentenza cessione di primo grado cui trattasi viene altresì notificata al debitore ceduto, ossia al Comune, con raccomandata del 8 aprile 2013 e, successivamente, fatta oggetto di formale diffida di pagamento il 4 febbraio 2014. Il Comune propone opposizione al decreto ingiuntivo, nella quale eccepisce l’inesigibilità del credito, alla luce delle seguenti circostanze: una clausola espressa del contratto d’appalto con l’impresa prevedeva che, poiché i lavori erano oggetto di finanziamento con legge regionale, l’appaltatore non avrebbe potuto pretendere la liquidazione del SAL ove non fosse avvenuta l’erogazione della relativa somma da parte dell’ente finanziatore; il pagamento dell’ultima rata di acconto sarebbe dovuto avvenire dopo l’ultimazione dei lavori; i lavori non sono mai stati ultimati dall’impresa; le somme potevano essere liquidate dal Comune solo acquisita la relativa determina di approvazione, come anche previsto per la liquidazione degli acconti al maturare dei SAL; in ogni caso, al termine dei lavori, previo accertamento della loro regolare esecuzione, doveva essere emesso il certificato di collaudo attestante l’effettiva regolare esecuzione dei lavori; nel caso di specie, la somma ingiunta non era dovuta dal Comune in quanto l’impresa non aveva mai inviato la fattura azionata in via monitoria, né era dato sapere se la fattura in questione, ceduta all’istituto di credito opposto, fosse stata emessa per il pagamento dell’acconto come previsto dal contratto d’appalto e quindi necessariamente legata ad un SAL non prodotto in atti, ovvero se fosse stata emessa a saldo del compenso, in ragione di una ultimazione dei lavori mai avvenuta da parte dell’impresa. Il Tribunale di SulmonaTivoli, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquilasulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità, pronunciava l’illegittimità del licenziamento disciplinarerilevando come il debitore ceduto possa eccepire al creditore cessionario tutte le eccezioni relative al rapporto da cui il credito stesso deriva, ritenuto viziato per violazione del procedimento ex art. 7 st. lav.e tra queste il mancato compiuto adempimento agli obblighi contrattuali derivanti dall’appalto, dal momento che non era stata fornita al dipendente – che ne aveva fatto richiesta – la documentazione sulla cui base il datore di lavoro si era determinato a contestare l’addebito e irrogare la sanzione espulsiva. La Corte aveva ritenuto, infatti, che “Nella fattispecie di causa la messa a disposizione dei documenti era necessaria all'esercizio del diritto di difesa: i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche sicchè era verosimile che il lavoratore non ricordasse i singoli fatti (orari di lavoro e giornate di assenza) e fosse per lui necessario visionare quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione delle presenze”. Il datore di lavoro ricorreva per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 st. lav. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Questi sosteneva che le richieste del lavoratore di prendere visione dei documenti a sostegno della contestazione sarebbero state affette da genericità e, comunque, riferite agli accertamenti ed alle indagini svolte sulla presenza in udienza del dipendente per lo svolgimento della pratica forense in giorni ed orari destinati al servizio, piuttosto che ai dati relativi alla presenza sul lavoro. Aggiungeva che, in applicazione dei canoni di correttezza e buona fede, vi fosse comunque l'onere del lavoratore di specificare i documenti di cui richiedeva l'esame e altresì rilevando che la documentazione rilevante fosse sicuramente in possesso del lavoratore (verbali di udienzaBanca, libretto di partica forense) o a lui accessibile (dati del sistema informatico delle presenze). Lamentavaquale soggetto che agisce per far valere il proprio diritto al corrispettivo, inoltrenon ha fornito prova dell’intervenuto adempimento dei lavori appaltati, l’illogicità della motivazione, per avere considerato come necessari ad assicurare al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa documenti rilevanti unicamente sotto revoca il profilo probatoriodecreto ingiuntivo.

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Sources: Contratto Di Factoring

Il caso. La sentenza che si annota affronta l’annosa tematica del patto di prova, “rispolverando” una disciplina la cui funzione sociale ha subito negli anni un drastico ridimensionamento a causa della diffusione di tipologie contrat- tuali (formative, temporanee, a termine), che, seppur non direttamente fina- lizzate alla sperimentazione del rapporto, hanno “consentito di fatto all’imprenditore una valutazione dinamica dell’attitudine professionale e delle qualità personali del lavoratore ben al di là degli stretti limiti temporali del patto di prova”1. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato l’illegittimità, per mancanza di causa, del patto di prova inserito in commento interviene su un caso contratto di lavoro, suc- cessivo ad altro precedentemente stipulato dalle medesime parti, avente ad oggetto mansioni identiche a quelle svolte nell’ambito dei pregressi rapporti di lavoro già intrattenuti con la stessa datrice, seppure con una diversa col- locazione geografica di svolgimento del lavoro. In particolare, una lavoratrice impugnava giudizialmente, innanzi al Tri- bunale competente, il licenziamento che coinvolge un macchinista, le era stato irrogato per mancato superamento del periodo di prova. A fondamento di tale domanda la dipendente deduceva che la clausola fosse stata illegittimamente apposta al contratto di Trenitalia S.p.a., licenziato per aver svolto – nella sua qualità di praticante avvocato – attività di udienza durante alcune giornate in cui risultava regolarmente presente in servizio oppure assente per malattia. La sentenza di primo grado del Tribunale di Sulmona, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila, pronunciava l’illegittimità del licenziamento disciplinare, ritenuto viziato per violazione del procedimento ex art. 7 st. lav.lavoro firmato con la so- cietà datrice, dal momento che non era stata fornita al dipendente – che ne che, per le stesse mansioni, la lavoratrice aveva fatto richiesta – già superato la documentazione sulla cui base il datore prova contenuta nei precedenti contratti a termine stipulati con la medesima azienda. 1 CARINCI F., DE ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇,▇▇▇▇,▇▇▇▇, Il rapporto di lavoro si era determinato a contestare l’addebito e irrogare la sanzione espulsiva. La Corte aveva ritenutosubordinato, infatti▇▇▇▇, che “Nella fattispecie di causa la messa a disposizione dei documenti era necessaria all'esercizio del diritto di difesa: i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche sicchè era verosimile che il lavoratore non ricordasse i singoli fatti (orari di lavoro e giornate di assenza) e fosse per lui necessario visionare quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione delle presenze”. Il datore di lavoro ricorreva per Cassazione2013, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 st. lav. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Questi sosteneva che le richieste del lavoratore di prendere visione dei documenti a sostegno della contestazione sarebbero state affette da genericità e, comunque, riferite agli accertamenti ed alle indagini svolte sulla presenza in udienza del dipendente per lo svolgimento della pratica forense in giorni ed orari destinati al servizio, piuttosto che ai dati relativi alla presenza sul lavoro. Aggiungeva che, in applicazione dei canoni di correttezza e buona fede, vi fosse comunque l'onere del lavoratore di specificare i documenti di cui richiedeva l'esame e che la documentazione rilevante fosse sicuramente in possesso del lavoratore (verbali di udienza, libretto di partica forense) o a lui accessibile (dati del sistema informatico delle presenze). Lamentava, inoltre, l’illogicità della motivazione, per avere considerato come necessari ad assicurare al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa documenti rilevanti unicamente sotto il profilo probatorio.p.

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Sources: Patto Di Prova