Il Comitato Etico Clausole campione

Il Comitato Etico. CAPO VI pag. 26
Il Comitato Etico. 1. Ai sensi del D.A. 16 luglio 2013, con delibera della Direzione Generale dell'AOUP “Xxxxx Xxxxxxxx” di Palermo n.24 del 16/01/2014 e ss.mm.ii., è istituito il Comitato Etico Palermo 1. 2. Il Comitato Etico (CE) ha competenza territoriale sulle seguenti strutture sanitarie: AOUP “Xxxxx Xxxxxxxx” di Palermo, ASP di Palermo, ASP di Caltanissetta, Ospedale Giglio di Cefalù. 3. Ai fini delle prerogative istituzionali di cui al D.A. 16 luglio 2013, il CE è l'organo di riferimento istituzionale dell'azienda in cui sussiste e delle altre aziende dello stesso accorpamento (aziende afferenti). Xxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx, xx svolgono le sedute del CE e viene conservata la relativa documentazione. 4. Il CE si pone quale organo indipendente nei confronti delle Aziende afferenti e verso ogni altro soggetto pubblico o privato che si avvale dei suoi pareri. 5. Il CE è composto dalle figure professionali previste dal D.M. 08/02/2013, dagli articoli 3 e 4 del 6. Il CE ha le competenze previste dall'attuale normativa in merito di:
Il Comitato Etico. 1. Il Comitato Etico è composto da un Presidente, un Vice-Presidente e quattro membri nominati dall'Assemblea tra soggetti in possesso di elevata professionalità amministrativa, giuridica o contabile e di assoluta indipendenza rispetto alla F.I.G.C., alla Lega Pro e alle società affiliate alla F.I.G.C. 2. Il Comitato Etico predispone il Codice Etico da sottoporre alla approvazione della Assemblea e poi alla approvazione della FIGC. Il Comitato Etico svolge ogni attività necessaria e/o comunque opportuna al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del Codice da parte della Lega Pro e delle società ad essa associate. 3. Ferme restando le competenze degli organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio del ne bis in idem, il Comitato Etico, qualora accerti una violazione delle disposizioni del Codice, pronuncia un giudizio di incongruenza, invitando la Lega Pro ad assumere i necessari provvedimenti, quali previsti dalla normativa regolamentare interna, federale o statuale. 4. Le adunanze del Comitato Etico si considerano validamente costituite con la presenza del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente e di due componenti. Le deliberazioni del Comitato Etico sono validamente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o, in caso sua assenza, del Vice-Presidente. Il verbale viene trasmesso, a cura della Segreteria di Lega, alla F.I.G.C., previa richiesta di quest'ultima. 5. Le funzioni istruttorie e giudicanti si svolgono, nel rispetto del principio del contraddittorio, in conformità alle disposizioni del regolamento di procedura predisposto dal Comitato Etico e approvato dal Consiglio Direttivo e dalla Federazione.

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  • PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condi- zioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipo- tesi di rendimento impiegate.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

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